Regolamento. Indagini di mercato, elenchi degli operatori economici e criteri di scelta dei concorrenti nei contratti sotto soglia UE

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Aggiornato il 30/01/2017 Provvedimento n. 9 Regolamento Indagini di mercato, elenchi degli operatori economici e criteri di scelta dei concorrenti nei contratti sotto soglia UE 1

I n d i c e Capo I Disposizioni generali p. 3 Articolo 1 Oggetto, principi e definizioni p. 3 Articolo 2 Determinazione a contrarre p. 4 Articolo 3 Determinazione di aggiudicazione p. 4 Articolo 4 Contratto e garanzie p. 5 Capo II Lavori in amministrazione diretta p. 6 Articolo 5 Lavori in amministrazione diretta p. 6 Articolo 6 Acquisizione e noleggio mezzi p. 6 Capo III Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro p. 7 Articolo 7 Indagine esplorativa p. 7 Articolo 8 Deroga al procedimento ordinario p. 7 Articolo 9 Scelta del contraente e obbligo di motivazione p. 8 Capo IV Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria p. 9 Articolo 10 Procedura p. 9 Articolo 11 Indagine di mercato p. 9 Articolo 12 Avviso per l indagine di mercato p. 10 Articolo 13 Elenco degli operatori economici p. 11 Articolo 14 Selezione dei concorrenti p. 13 Articolo 15 Contenuto degli inviti e della domanda di partecipazione p. 13 Articolo 16 Pubblicazione dell avviso p. 14 Capo V Procedura negoziata per l affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro p. 15 Articolo 17 Procedura p. 15 Capo VI Disposizioni transitorie e finali p. 16 Articolo 18 Commissione giudicatrice p. 16 Articolo 19 Entrata in vigore ed abrogazioni p. 17 Allegati Allegato I Allegato II Allegato III Elenco lavori, servizi e forniture Elenco lavori eseguibili in amministrazione diretta Modulo domanda di inserimento nell elenco degli operatori economici 2

3 CAPO I Disposizioni generali Articolo 1 - Oggetto, principi e definizioni - 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 4/2016, le modalità di svolgimento delle indagini di mercato da effettuarsi entro precisi limiti e per le quali non è obbligatoria una procedura ad evidenza pubblica ordinaria, di formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici e di definizione dei criteri di scelta dei concorrenti da consultare per l affidamento di contratti pubblici, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, relativi a lavori, servizi sociali, altri servizi specifici, e forniture nei settori ordinari, elencati all ALLEGATO I. 2. Il presente regolamento individua le tipologie di lavori che possono essere effettuati in amministrazione diretta d importo inferiore a 40.000,00 euro, elencati all ALLEGATO II. 3. Per gli affidamenti delle forniture e dei servizi d importo inferiore a 500,00 euro, esclusi quelli informatici e di connettività, può provvedere l economo secondo la disciplina del regolamento di contabilità/economato, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 70 del 16/10/2007. 4. L'attività amministrativa deve ispirarsi ai seguenti principi: a) al principio di economicità, inteso come uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; b) al principio di efficacia, inteso come congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati; c) al principio di tempestività, inteso come esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d) al principio di correttezza, inteso come mantenimento di una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e) al principio di libera concorrenza, inteso come effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, inteso come garanzia di una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti ed eliminazione dì ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; g) al principio di trasparenza e pubblicità, inteso come conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

h) al principio di proporzionalità, inteso come adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; i) al principio di rotazione, allo scopo di escludere il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese; 5. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) Ente, l IPAB Casa di Riposo di Legnago; b) codice dei contratti, il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come corretto con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte prima, n. 164 del 15 luglio 2016; c) soglie UE, le soglie di rilevanza comunitaria fissate dall art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; d) sotto soglie UE, i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, disciplinati dall art. 36 dello stesso decreto n. 50; e) Linee guida ANAC, le Linee guida dell ANAC n. 4-2016, ad oggetto Procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici ; f) RUP, il responsabile unico del procedimento di cui all art. 31 del codice dei contratti; g) TUEL, il testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Articolo 2 - Determinazione a contrarre - 1. Prima dell avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il Segretario Direttore dell Ente, salvo quanto previsto all art. 8, adotta una determinazione a contrarre, ai sensi dell art. 32 del codice dei contratti, indicante: a) l interesse pubblico che si intende soddisfare; b) l oggetto del contratto e le caratteristiche dei beni o delle prestazioni da acquisire; c) i criteri per la selezione degli operatori economici da invitare e delle offerte; d) i requisiti che devono possedere gli operatori economici; e) il valore dell affidamento e la relativa copertura contabile; f) le condizioni essenziali e la forma del contratto. 4 Articolo 3 - Determinazione di aggiudicazione - 1. La determinazione di aggiudicazione è motivata in ordine alla regolarità e correttezza della procedura seguita e all aggiudicatario con specifico riferimento ai seguenti elementi: a) possesso da parte dell affidatario dei requisiti richiesti nella determinazione a contrarre;

b) rispondenza di quanto offerto all interesse pubblico da soddisfare; c) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente; d) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; e) rispetto del principio di rotazione, o ragioni dell affidamento al contraente uscente. Articolo 4 - Contratto e garanzie - 1. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi sono stipulati in una delle forme di seguito indicate: a) per mezzo di scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, effettuato anche tramite fax o posta elettronica certificata, per importi fino a 40.000,00, oltre IVA b) mediante scrittura privata con modalità elettronica, per importi superiori a 40.000,00, oltre IVA c) per gli affidamenti in caso di ricorso al mercato elettronico, secondo le modalità da questo stabilite. 2. Il contratto, in qualsiasi forma stipulato, contiene almeno le seguenti clausole: a) oggetto, modalità e termine di esecuzione delle prestazioni; b) penali in caso di inadempimento parziale delle prestazioni o di mancato rispetto dei termini di adempimento; c) modalità e termini di liquidazione e di pagamento delle prestazioni eseguite; d) cause di risoluzione di diritto del contratto anche per scadenza del termine essenziale di esecuzione (artt. 1456, 1457 cc); e) cause di inadempimento che possono dare luogo alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere (art. 1454 cc); f) modalità di verifica delle prestazioni eseguite e di rendicontazione; g) modalità e i termini di pagamento delle prestazioni. 3. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro IVA esclusa verrà richiesta alla Ditta aggiudicataria idonea garanzia, valida per tutta la durata del contratto, nel limite massimo del 10% de! valore di assegnazione. 5

CAPO II - Lavori in amministrazione diretta - Articolo 5 - Lavori in amministrazione diretta - 1. Il RUP individua, nell ambito delle tipologie elencate all ALLEGATO II, i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, da realizzare in amministrazione diretta, con l indicazione dei materiali, dei mezzi e del personale necessari per la loro esecuzione. 2. L individuazione è effettuata con provvedimento del RUP da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata adozione del provvedimento nel suddetto termine, si applicano le indicazioni contenute nel provvedimento dell anno precedente. Articolo 6 - Acquisizione e noleggio mezzi - 1. Per l eventuale acquisizione o noleggio di materiale e di mezzi necessari per lavori in amministrazione diretta, trovano applicazione le disposizioni: a) del Capo III, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro b) del Capo IV, per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. 2. Per l eventuale acquisizione o noleggio di materiale e mezzi di importo inferiore a 500,00 euro si provvede ai sensi dell art. 1, comma 3. 6

CAPO III - Lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro - Articolo 7 - Indagine esplorativa - 1. Per gli affidamenti d importo inferiore a 20.000 euro, il RUP svolge una preliminare indagine esplorativa informale, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni e i potenziali affidatari. A tal fine acquisisce informazioni, dati, documenti con i mezzi ritenuti più idonei in relazione alla fattispecie e al valore dell affidamento, individuando almeno tre potenziali fornitori a cui è richiesto di presentare la propria offerta. L assegnazione del contratto sarà possibile anche nel caso in cui un solo fornitore presenti la propria offerta. 2. l'indagine esplorativa può avvenire attraverso posta elettronica certificata, lettere, fax, posta elettronica certificata, rete telematica, con modalità e-procurement oppure tramite consultazione di cataloghi prezzi on-line. Alla/e ditta/e andrà/anno comunicati i dati essenziali della fornitura o del servizio (oggetto, quantità, durata, consegna, pagamenti, etc.). 3. Il RUP assicura, in ogni caso, la tracciabilità delle modalità seguite per lo svolgimento dell indagine esplorativa e dei relativi risultati con la redazione di una sintetica relazione istruttoria, datata e sottoscritta, in cui riporta le informazioni, i dati e i documenti acquisiti nel corso dell istruttoria stessa, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. 4. Per le acquisizioni di beni o servizi di immediato impiego, espletate per assicurare il normale funzionamento dell'ente, l'urgente provvista, gli interventi manutentivi sugli immobile, sulle attrezzature/apparecchiature sanitarie o attrezzature/apparecchiature tecnico-economali, il cui valore contrattuale, per singolo articolo o servizio, di importo non superiore a 5.000 euro (Iva esclusa), si potrà procedere prescindendo dal confronto concorrenziale, interpellando direttamente il fornitore per l'acquisizione a prezzo di mercato di quanto necessario, previo ottenimento del preventivo da parte della ditta fornitrice e con emissione di apposito ordine; il preventivo è acquisibile anche a mezzo telefax, posta elettronica certificata o per via telematica. L'affidamento deve essere adeguatamente motivato in relazione alla convenienza dell'offerta, che rispetta i prezzi correnti di mercato, all'efficienza, all'economicità, all'efficacia e alla tempestività dell'azione amministrativa, che impone di addivenire senza indugio all'affidamento della fornitura; 7 Articolo 8 - Deroga al procedimento ordinario - 1. In deroga all art. 3, nel caso di ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di importo inferiore a 5.000,00, il Segretario Direttore adotta un unica determinazione indicante:

a) l interesse pubblico che si intende soddisfare; b) l oggetto dell affidamento; c) l importo del contratto e la relativa copertura contabile; d) le condizioni essenziali del contratto; e) l affidatario; f) le ragioni della scelta, con riferimento all indagine esplorativa di cui all art. 7 o, in caso di affidamento al precedente contraente, dei motivi che ne giustificano il riaffidamento con riferimento alla qualità delle prestazioni rese e alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; g) il possesso in capo all affidatario dei requisiti di carattere generale di cui all art. 80 del codice dei contratti. Articolo 9 - Scelta del contraente e obbligo di motivazione - 1. La determinazione di aggiudicazione, oltre agli elementi di cui all art. 3, è motivata relativamente all economicità dell affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza procedendo alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da tre o più operatori economici, salvo quanto previsto al comma 2 e all art. 8, per gli acquisti diretti nel mercato elettronico e per gli acquisiti di importo inferiore a 20.000,00. 2. In caso di affidamento al contraente uscente, la determinazione di aggiudicazione motiva analiticamente la scelta con riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. Dà atto, inoltre, della permanenza in capo allo stesso aggiudicatario dei requisiti di carattere generale di cui all art. 80 del codice dei contratti. 8

CAPO IV Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria Articolo 10 - Procedura - 1. I contratti che hanno ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, ovvero servizi, servizi sociali e altri servizi di cui all allegato IX del codice dei contratti, e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e di importo inferiore alle soglie UE sono affidati, di norma, tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, salvo quanto previsto dall art. 5 per i lavori in amministrazione diretta. 2. Nel caso di cui al comma 1, il Segretario Direttore dà avvio alla procedura con l assunzione di apposita determinazione a contrarre contenente le informazioni di cui all art. 2. 3. Dopo l adozione della determinazione di cui al comma 2, la procedura si articola in quattro fasi: a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati; c) aggiudicazione al migliore offerente e verifica dei requisiti dell affidatario; d) stipulazione del contratto. Articolo 11 - Indagine di mercato - 1. L indagine di mercato è preordinata a conoscere l assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate e le clausole contrattuali generalmente accettate. 9

2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato, il RUP tiene comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e tenendo conto dell esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, differenziate ai sensi dell art. 12 per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, propri o di altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. 4. Il RUP assicura la tracciabilità dei risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell adozione della determina a contrarre, con la redazione di una sintetica relazione istruttoria, datata e sottoscritta, avendo cura di escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. 5. Una volta conclusa l indagine di mercato, raccolte le eventuali proposte provenienti dagli operatori interessati, e/o consultati gli elenchi di operatori economici, L Ente seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, tenendo conto del criterio di rotazione degli inviti. L Ente può invitare, oltre al numero minimo di cinque operatori, anche l aggiudicatario uscente, dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all esecuzione a regola d arte del contratto precedente. Il criterio di rotazione non implica l impossibilità di invitare un precedente fornitore per affidamenti aventi oggetto distinto o di importo significativamente superiore a quello dell affidamento precedente. 10 Articolo 12 - Avviso per l indagine di mercato- 1. Ai fini di assicurare l opportuna pubblicità dell attività di esplorazione del mercato, il RUP pubblica un avviso sul profilo dell Ente, nella sezione Amministrazione trasparente - sottosezione Bandi e contratti. 2. L avviso indica: a. l oggetto e il valore dell affidamento; b. gli elementi essenziali del contratto; c. i requisiti minimi di idoneità professionale; d. i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria; e. le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione; f. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura; g. i criteri di selezione degli operatori economici da invitare; h. le modalità per prendere contatto, se interessati, con l Ente per eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni.

3. Per le spese che risultano di importo superiore a 5.000,00 Euro e fino a 20.000,00 euro (Iva esclusa) per singolo articolo o servizio, l'indagine di mercato può avvenire attraverso posta elettronica certificata, lettere, fax, rete telematica, con modalità e-procurement oppure tramite consultazione di cataloghi prezzi on-line. Alla/e ditta/e andrà/anno comunicati i dati essenziali della fornitura o del servizio (oggetto, quantità, durata, consegna, pagamenti, etc.). 4. La pubblicazione dell avviso per gli acquisiti di beni e servizi è effettuata nelle modalità di cui al comma 1 e, per estratto: a) se di importo superiore a 40.000,00 e fino a 209.000,00, mediante pubblicazione sul sito informatico presso l Osservatorio regionale degli appalti/servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 5. La pubblicazione dell avviso per lavori è effettuata nelle modalità di cui al comma 1 e, per estratto: a) se di importo superiore a 150.000,00 e fino a 500.000,00, mediante pubblicazione sul sito informatico presso l Osservatorio regionale degli appalti/servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; b) se di importo superiore a 500.000,00 e fino a 1.000.000,00, mediante pubblicazione sulla GURI, sul sito informatico presso l Osservatorio regionale degli appalti/servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) se di importo superiore a 1.000.000,00 e fino a 5.225.000,00 si seguono le procedure ordinarie previste dal Codice. 5. L avviso è pubblicato con le modalità di cui ai commi 3 e 4, qualunque sia l importo dell affidamento, nei casi di rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. 6. L avviso è pubblicato per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, per motivate ragioni di urgenza, a non meno di cinque giorni. La durata della pubblicazione dell avviso nei casi di cui ai commi 3 e 4 è aumentata di almeno cinque giorni. 11 Articolo 13 - Elenco degli operatori economici - 1. Il RUP, in alternativa all indagine di mercato di cui all art. 11, può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi costituiti secondo le modalità di cui al presente articolo. 2. L elenco è costituito a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell Ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e contratti, attraverso il quale lo stesso Ente rende nota

l intenzione di realizzare una lista di soggetti da cui potranno essere tratti i nominativi degli operatori da invitare. 3. L avviso indica: a) le modalità di selezione degli operatori economici da invitare in base ai requisiti tecnici ed economici e ai requisiti generali di moralità prescritti dal Codice; b) le categorie e le fasce di importo in cui l Ente suddivide l elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo indicati nell elenco; c) la dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte degli operatori interessati resa tramite mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le informazioni indicate all ALLEGATO III; d) le seguenti informazioni: i. l iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali; ii. le comunicazioni relative alle iscrizioni e al possesso dei requisiti sono effettuate tramite PEC; iii. l esclusione dagli elenchi degli operatori economici che, secondo motivata valutazione: hanno commesso grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni in precedenza affidate; hanno commesso un errore grave nell esercizio della rispettiva attività professionale; risultino non aver presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio precedente. 4. L Ente procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla loro ricezione. 5. L Ente aggiorna l elenco di cui al presente articolo, con cadenza annuale e tutte le volte in cui, per qualsiasi motivazione, il numero di operatori per una o più categorie merceologiche o tipologie di servizi risulta inferiore a: 5 per servizi o forniture, 10 per lavori; 6. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito istituzionale dell Ente all albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi e contratti. 12

Articolo 14 - Selezione dei concorrenti- 1. Conclusa l indagine di mercato di cui agli articoli 11 e seguenti e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici di cui all art. 13, il RUP seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, a) nel numero minimo e massimo indicato nell avviso di cui all art. 12 per l indagine di mercato e, comunque, in numero almeno pari a quello minimo previsto dall art. 36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti; b) in numero proporzionato all importo e alla rilevanza del contratto, sulla base dei criteri definiti nell avviso di cui all art. 12 e tenendo comunque conto del valore economico dell affidamento; c) mediante sorteggio pubblico secondo quanto previsto al comma 2. 2. L Ente rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio pubblico di cui al comma 1, lett. c), adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Articolo 15 - Contenuto degli inviti e della domanda di partecipazione- 1. L Ente invita contemporaneamente gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti. 2. L invito contiene almeno i seguenti elementi: a) l oggetto della prestazione e le relative caratteristiche tecniche e prestazionali; b) l importo complessivo stimato del contratto; c) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnicoorganizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell elenco; d) il termine di presentazione dell offerta e il periodo di validità della stessa; e) l indicazione del termine per l esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dal codice dei contratti; g) in caso di utilizzo del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; h) la misura delle penali e le modalità di eventuale risoluzione del contratto; i) l indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; j) l eventuale richiesta di garanzie; 13

k) il nominativo del RUP; l) la volontà di procedere alla verifica dell anomalia dell offerta ai sensi delle previsioni del codice, con l avvertenza, che in ogni caso l Ente procederà a valutare la conformità di ogni offerta, che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti. 3. Le sedute di gara nelle procedure con il criterio del prezzo più basso sono svolte dal seggio di gara e devono svolgersi in forma pubblica. Le sedute di gara nelle procedure con il criterio del prezzo dell offerta economicamente più vantaggiosa sono svolte dal seggio di gara per ciò che riguarda la verifica della documentazione amministrativa, e da apposita commissione giudicatrice per la fase di valutazione delle offerte tecniche. Le relative attività sono verbalizzate. 4. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall operatore economico, è verificato dall Ente secondo le modalità previste dal codice dei contratti. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l Ente di effettuare verifiche anche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r.28 dicembre 2000 n. 445. Articolo 16 - Pubblicazione dell avviso - 1. Ad esito della procedura negoziata, l Ente pubblica le informazioni relative alla procedura di gara previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell indagine di mercato e l elenco dei soggetti invitati. 2. Ai sensi delle disposizioni del codice dei contratti, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 14

CAPO V - Procedura negoziata per l affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro - Articolo 17 - Procedura - 1. I contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata. 2. Gli operatori economici sono selezionati, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sulla base di indagine di mercato o tramite l elenco di operatori economici. La rotazione degli inviti è effettuata per importi e categorie di lavori. 3. Nel rispetto di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici, gli affidamenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo le modalità dettate nel Capo IV del presente regolamento, con le seguenti deroghe: a) il numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo va esteso a dieci e, per gli affidamenti di importo pari o superiore a 500.000 euro a 15; b) i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, richiesti agli operatori, sono comprovati tramite l attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto. 4. Trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto previsto dall art. 32, comma 9, del codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 10 dello stesso art. 32. 15

CAPO VI Disposizioni transitorie e finali 16 Articolo 18 - Commissione giudicatrice - 1. Fino all adozione della disciplina in materia di iscrizione all Albo di cui all art. 78 del codice dei contratti, nelle procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico economico è affidata ad apposita commissione giudicatrice, nominata dal direttore dell Ente. 2. La costituzione della commissione è effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici. 3. La commissione è presieduta dal Segretario Direttore ed è composta da due membri scelti fra i funzionari dello stesso Ente. I funzionari sono soggetti idonei allo svolgimento dei compiti in relazione alla materia oggetto della procedura di affidamento e non devono avere subito sanzioni disciplinari (sospensione dal servizio e della retribuzione) comminate nell ultimo biennio, o un procedimento disciplinare per infrazioni di maggiore gravità. 4. In caso di accertata carenza in organico di adeguata professionalità, o quando ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti: a) fra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all art. 3, comma 1, lett. a) del codice dei contratti; b) o, mediante sorteggio, nel rispetto del criterio della rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: i. professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, sulla base di rose di nominativi di candidati fornite dagli ordini professionali; ii. professori universitari di ruolo, sulla base di nominativi di candidati forniti dalle facoltà di appartenenza; 5. I commissari non devono avere svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 6. Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore presso l Ente; b) coloro che come commissari hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all approvazione di atti dichiarati illegittimi;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 e dell art. 42 del codice dei contratti; d) coloro che si trovano nella situazione di cui all art. 35 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. 7. Nei documenti di gara sono inserite le informazioni sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta dei componenti, e i suoi compiti. 8. Al momento in cui è formato l elenco dei candidati a commissario, il RUP comunica ai quest ultimi l oggetto della gara, i nominativi dei concorrenti ammessi, la data del sorteggio, quella per l accettazione dell incarico e la data della seduta di gara cui devono partecipare quelli nominati, allo scopo di permettere a ciascun candidato di effettuare, prima dell accettazione della nomina, la verifica di eventuali situazioni di conflitto di interesse. Articolo 19 - Entrata in vigore e abrogazioni 1. Dall entrata in vigore del regolamento, è abrogato il seguente regolamento: a. Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia ; 2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l esecutività della deliberazione del Consiglio di amministrazione di approvazione e la ripubblicazione nell albo on line per la durata di 15 giorni. 3. Copia del presente regolamento è pubblicato nel sito istituzione dell Ente nella Sezione Amministrazione trasparente Sottosezione Atti generali. 17