Prof. Carlo BAVETTA. Docente di Diritto Commerciale

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Prof. Carlo BAVETTA Docente di Diritto Commerciale DECRETO SULLA COMPETITIVITÀ E RILANCIO DEL TURISMO Ringrazio la Prof.ssa La Loggia per avermi invitato a questo tavolo, anche se si parla di problematiche che appartengono a discipline giuridiche non propriamente commercialistiche, che io tenterò di trasformare, per avvicinarle, così, alle mie specifiche competenze. Celermente, in estrema sintesi, e per sommi capi, partirei dal decreto sulla competitività, convertito, con modifiche, nella legge n 80 del 14/5/ 2005 e vedere cosa prevede a proposito del turismo. Abbiamo già sentito che al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo nel settore turistico in sede nazionale, e la promozione turistica all estero, con il suddetto decreto viene istituito per un verso un Comitato Nazionale per il Turismo, con compiti di orientamento e coordinamento e, per altro, viene modificato, più esattamente trasformato, quello che una volta era l ENIT in una Agenzia nazionale del turismo, sottoposta all attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle Attività Produttive. L Agenzia è un Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Si verifica, quindi, un procedimento di trasformazione di un Ente pubblico in una Agenzia: il che dal punto di 1

vista funzionale e da quello della qualificazione giuridica del soggetto, ha un suo specifico rilievo. Le agenzie sono strutture che svolgono, nell ambito della riforma dei ministeri, secondo il decreto legislativo 300 del 1999, attività a carattere tecnico- operativo di interesse nazionale, che erano proprie dello stesso Ministero che, questo, va a svolgere attraverso proprie strutture che sono, in realtà, sue gemmazioni che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali. Allora, prima considerazione: l idea del decreto sulla competitività è stata quella di dare una nuova veste giuridica all Ente Nazionale trasformato in agenzia, proprio perché l agenzia è strumento di attuazione di programmi del Ministero; è una struttura che ha il compito di attuare i programmi predisposti a livello politico, ovviamente dal Ministero; ed è una struttura più snella, più efficiente, che più efficacemente, dunque, può operare. Non si è verificato, quindi, nella specie, quel fenomeno, consueto, di trasformazione di molte strutture pubblicistiche, così come in realtà erano state originariamente create, in strutture di tipo societario; di trasformazione, cioè, dell Ente pubblico in una società per azioni: quindi non si è assistito alla preferenza del legislatore per la categoria giuridica societaria, - ed ecco come io tento di avvicinarmi alle mie più consuete competenze perché, comunque, si è inteso lasciare nell ambito del pubblico e, quindi, di una diretta organizzazione e coordinazione con l intervento pubblico, l Ente che avrebbe dovuto gestire la nuova fase, e, quindi, appunto l Agenzia. Questo è il primo aspetto che ho voluto mettere in risalto. 2

Desidero, poi, sottolineare, visto che parliamo di turismo,due passaggi che riguardano le imprese turistiche: il primo è un passaggio a livello istituzionale, a livello di organizzazione giuridica del settore, e il secondo a livello dei soggetti, cioè delle imprese turistiche. Soggetti, questi, che se ci si limita a dare una occhiata alla disciplina istituzionale, a quella di base del codice civile, non si può non riconoscere che almeno tradizionalmente sono imprenditori commerciali e collocarli,quindi, nella previsione dell art. 2195 cc.. In realtà però questa è una affermazione che oggi soffre un tantino, è un vestito che potrebbe non stare più a pennello, all impresa turistica. E lo dico da due punti di vista: anzitutto perché in realtà l impresa turistica è stata definita dalla legge - in particolare dall art 7 della legge 29/3/2001, n. 135 riforma della legislazione nazionale del turismo, legge quadro sul turismo - come quella impresa che esercita attività economiche organizzate ( e fin qui mi sta bene) per la produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, di servizi tra cui gli stabilimenti balneari, infrastrutture, esercizi compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali concorrenti alla formazione dell offerta turistica. Una definizione che, evidentemente, ha un aspetto particolaristico rispetto a quella generale che noi tentiamo di ricavare mettendo insieme le norme degli artt. 2082 e 2195 cc., e si spiega con l esigenza del legislatore di venire se, vogliamo, ad una classificazione - quantunque apparentemente potrebbe essere una definizione denotativa - in omaggio alla specialità della disciplina. 3

Però la norma del richiamato art.7, poi, aggiunge che l iscrizione nel registro delle imprese costituisce condizione per l esercizio dell attività turistica. Questa formulazione francamente o è superflua, perché tutte le imprese commerciali comunque sono soggette all obbligo dell iscrizione nel registro delle imprese, o piuttosto, se la dobbiamo interpretare positivamente, vuol dire che ha un sapore specifico molto particolare, cioè presuppone, per l inizio dell attività una precisa condizione che deve essere realizzata. Il secondo aspetto che merita di essere sottolineato: la classificazione dell imprenditore, della impresa turistica nell ambito dell imprenditore commerciale; riguarda il nuovo art.2135 cc., che disciplina la figura dell imprenditore agricolo. Come sappiamo l imprenditore agricolo tradizionalmente era il coltivatore del fondo, l allevatore, quello che portava a pascolare poche mucche o poche pecore e che in realtà nella nuova formulazione, a seguito della riforma, si è trasformato con l esaltazione delle attività connesse, dapprima molto vincolate al momento terra ed, oggi, certamente molto più ampliate. Di modo che si può dire che il nuovo art.2135 cc., consente l esercizio di un agriturismo come attività connessa iscrivendosi all albo degli imprenditore agricoli. Quindi l agriturismo è, certamente, una di quelle attività che noi possiamo ricondurre nell ambito delle imprese turistiche: allora ci troviamo di fronte ad una definizione dell imprenditore turistico che, francamente, va stretta se guardata solo con riferimento alla tradizionale categoria dell imprenditore commerciale che andrebbe, quindi, essere rivista. 4

Oserei dire che siamo di fronte alla categoria dell imprenditore turistico, ad una sorta di statuto proprio dell impresa turistica che merita una sua specifica definizione ed una propria disciplina. 5