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1 PREMESSA In questa tesi ho voluto analizzare la complessa figura dell imprenditore nell ambito del diritto commerciale. Ho innanzitutto esaminato i requisiti espressamente richiesti dall articolo 2082 del codice civile per poter ottenere la qualifica di imprenditore (attività produttiva, organizzazione, economicità dell attività e professionalità), il che ha messo in evidenza come ci siano molteplici interpretazioni relative a tali requisiti, spesso tra loro in netta contrapposizione. Quindi, ho voluto analizzare i requisiti che, invece, non sono esplicitamente richiesti (scopo di lucro, destinazione al mercato e liceità dell attività svolta), valutando se questi siano o meno indispensabili al fine dell ottenimento della qualifica di imprenditore. E, anche, in questo caso emergono nette contrapposizioni di opinioni, tra coloro che li ritengono indispensabili e coloro che li ritengono superflui. Una volta delineati i caratteri che contraddistinguono, a livello generale, l imprenditore, ho esaminato la figura dell imprenditore in maniera più specifica, analizzando le varie categorie di imprenditori, distinte dal codice civile in base all oggetto dell attività (imprenditore agricolo e imprenditore commerciale), alla dimensione dell impresa (piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande) e alla natura del soggetto che esercita l impresa (impresa individuale, impresa societaria e impresa pubblica). In particolar modo mi sono concentrato sulla figura dell imprenditore commerciale, analizzando le peculiarità dello statuto speciale che il codice civile ha previsto specificamente per tale categoria di imprenditore (l iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, le scritture contabili, la disciplina della rappresentanza commerciale e le procedure concorsuali), in aggiunta allo statuto generale dell imprenditore, destinato a tutti gli imprenditori. Si tratta di una disciplina che ha carattere essenzialmente pubblicistico, in quanto finalizzato alla tutela degli interessi generali della collettività direttamente toccati dalle attività svolte dagli imprenditori commerciali.

2 In definitiva, dalla trattazione da me è effettuata, emerge in maniera evidente come il sistema delineato dal legislatore del 1942 per disciplinare la figura dell imprenditore non brilli certo per linearità e chiarezza, comportando per questo motivo non pochi problemi applicativi, e che tale sistema sia costruito, soprattutto, intorno alla figura dell imprenditore commerciale, cosa che è chiaramente dimostrata dal fatto di aver previsto una specifica disciplina per tale categoria di imprenditore, in aggiunta allo statuto generale.

3 CAPITOLO 1 LA FIGURA DELL IMPRENDITORE 1.1 Il sistema legislativo che regola l imprenditore Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell imprenditore, del quale il legislatore dà una definizione generale nell articolo 2082 del codice civile. Tale disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori. Il codice civile distingue, infatti, diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di selezione, operanti su piani diversi: a) l oggetto dell attività, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo (art. 2135) e imprenditore commerciale (art. 2195); b) la dimensione dell impresa, che serve ad enucleare la figura del piccolo imprenditore (art. 2083) e, di riflesso, quella dell imprenditore medio-grande; c) la natura giuridica del soggetto che esercita l impresa, che determina la ripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società e impresa pubblica. L incidenza di tali distinzioni sulla disciplina dell attività di impresa non è tuttavia omogenea. Il codice civile detta innanzitutto un corpo di norme applicabile a tutti gli imprenditori e sono le norme che fanno riferimento all imprenditore o all impresa senza ulteriori specificazioni. È questo lo statuto generale dell imprenditore che comprende parte della disciplina dell azienda (artt ) e dei segni distintivi (artt ), la disciplina della concorrenza e dei consorzi (artt ) e alcune disposizioni speciali in tema di contratti sparse nel quarto libro del codice civile (artt. 1368, 1510, 1722). Applicabile a tutti gli imprenditori è anche la disciplina a tutela della concorrenza e del mercato introdotta dalla legge 287/1990.

4 E poi identificabile uno specifico statuto dell imprenditore commerciale (integrativo di quello generale), pur se taluni istituti che lo compongono trovano applicazione anche nei confronti di imprenditori non commerciali (società) ed altri non trovano applicazione nei confronti di determinati imprenditori commerciali (piccoli e pubblici). Comunque, rientrano nello statuto tipico dell imprenditore commerciale: l iscrizione nel registro delle imprese (artt ) con effetti di pubblicità legale; la disciplina della rappresentanza commerciale (artt ); le scritture contabili (artt ); il fallimento e le altre procedure concorsuali (r.d , n. 267 e d.lgs , n. 270). Poche e scarsamente significative sono invece le disposizioni del codice civile specificamente riferite all imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore. Infatti, nel sistema del codice la qualifica di imprenditore agricolo o di piccolo imprenditore ha rilievo essenzialmente negativo in quanto serve a delimitare l ambito di applicazione dello statuto dell imprenditore commerciale. Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore anche commerciale sono infatti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall assoggettamento alle procedure concorsuali, mentre l iscrizione nel registro delle imprese, originariamente esclusa, è stata oggi estesa anche a tali imprenditori, sia pure con rilievo diverso per l imprenditore agricolo e per il piccolo imprenditore (artt. 2136, 2202, 2214, 2221 e art. 1 legge fall.). Anche la distinzione soggettiva fra impresa individuale, società e impresa pubblica rileva essenzialmente al fine di definire l ambito di applicazione dello statuto dell imprenditore commerciale. Infatti, le società diverse dalla società semplice (definite società commerciali) sono tenute all iscrizione nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale, anche se l attività esercitata non è commerciale (art. 2200). Inoltre, le società non sono mai considerate piccoli imprenditori (art. 1, 2 comma, legge fall.) e perciò sono sempre esposte al fallimento se esercitano attività commerciale. Gli enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono, all opposto, sottratti in misura più o meno ampia alla disciplina dell imprenditore commerciale (artt e 2201). In ogni modo non sono mai esposti al fallimento.

5 1.2 Nozione generale di imprenditore L articolo 2082 del codice civile stabilisce che «È imprenditore chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi». Si tratta di una nozione che, in maniera evidente, si richiama al concetto economico di imprenditore. Ciò accade in quanto, nel definire un fenomeno della realtà economica, il legislatore non poteva non ispirarsi alla ricostruzione dello stesso operata dagli economisti (c.d. metodo dell economia). La derivazione economica della nozione di imprenditore non significa, però, che vi debba essere piena coincidenza fra nozione giuridica e nozione economica, in quanto il compito dell economista è diverso da quello del legislatore e del giurista. L economista analizza la funzione svolta dai diversi attori della vita economica e la loro reciproca posizione nel sistema di produzione e distribuzione della ricchezza. Ed appunto in termini di funzioni tipicamente svolte gli economisti descrivono la figura dell imprenditore, identificandola nel soggetto che nel processo economico svolge funzione intermediaria fra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Nello svolgimento di tale funzione l imprenditore coordina, organizza e dirige, secondo proprie scelte tecniche ed economiche, il processo produttivo (funzione organizzativa) assumendo su di sé il rischio relativo; il rischio cioè che i costi sopportati non siano coperti dai ricavi conseguiti (rischio di impresa) per la mancanza di domanda o per la situazione di mercato. L esposizione al rischio d impresa giustifica poi il potere dell imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima l acquisizione da parte dello stesso dell eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (profitto). E proprio nell intento di conseguire il massimo profitto si ravvisa il tipico movente dell attività imprenditoriale. Il legislatore, invece, ha il compito di fissare i requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto alla disciplina dell imprenditore. Questo compito è stato assolto dal legislatore con l articolo 2082, nel quale sono stati fissati i requisiti necessari per l acquisto della qualità di imprenditore.

6 Pur senza trascurare i contributi delle altre scienze, è perciò sulla base di tale nozione legislativa che va tracciata la distinzione fra chi e chi non è imprenditore, al fine di stabilire se siano o meno applicabili ad un dato soggetto le norme del codice civile che all impresa e all imprenditore fanno riferimento. E dall articolo 2082 si ricava che l impresa è un attività (serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria) caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi) sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità). Altri requisiti non sono espressamente richiesti. Tuttavia si discute se ciò sia sufficiente oppure se altri requisiti (pur non enunciati espressamente) siano necessari perché si abbia attività di impresa ed acquisto della qualità di imprenditore. È in particolare controverso se siano altresì indispensabili: a) l intento dell imprenditore di ricavare un profitto dall esercizio dell impresa (c.d. scopo di lucro); b) la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti; c) la liceità dell attività svolta. Si tenga infine presente che i requisiti posti dall articolo 2082 sono i requisiti rilevanti ai fini della nozione civilistica di imprenditore; ai fini cioè dell applicazione delle norme di diritto privato che fanno riferimento all impresa e all imprenditore o a figure qualificate. Requisiti solo tendenzialmente coincidenti con quelli autonomamente fissati da altri settori dell ordinamento nazionale (ad esempio, legislatura tributaria) o internazionale (ad esempio, legislazione dell Unione Europea) e rilevanti per l applicazione di altre e specifiche normative che all impresa fanno riferimento (diritto tributario, diritto comunitario, ecc.). Non deve perciò sorprendere se le nozioni giuridiche di impresa e di imprenditore elaborate in altri settori del diritto non coincidono puntualmente con quella fissata dall articolo 2082 del codice civile.

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