PICCOLO IMPRENDITORE ART C.C.
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- Eva Palmisano
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1 UNIBAS ECONOMIA AZIENDALE Diritto commerciale 2013/14 PICCOLO IMPRENDITORE ART C.C. TRE FIGURE TIPICHE Artigiano Piccolo commerciante Coltivatore diretto NOZIONE GENERALE colui che esercita l attività con il lavoro prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia
2 CARATTERIZZAZIONE SECONDO CRITERI QUALITATIVI / FUNZIONALI E NON QUANTITATIVI L imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell impresa il suo lavoro e quello degli eventuali familiari deve avere carattere di prevalenza rispetto al lavoro altrui e al capitale investito IL CRITERIO DELLA PREVALENZA DEVE DUNQUE RAPPORTARSI : - DA UN LATO ALL APPORTO LAVORATIVO DELL IMPRENDITORE E DEI SUOI FAMILIARI NEL PROCESSO PRODUTTIVO - DALL ALTRO AL LAVORO E AL CAPITALE, PROPRIO ED ALTRUI, INVESTITO L intento perseguito è quello di fare in modo che l apporto personale dell imprenditore entri a caratterizzare i beni o i servizi prodotti dall impresa (sarto su misura modesto mediatore agente di commercio). Mentre non sarà P.I. colui che (es. gioielliere) lavori personalmente nell impresa senza avvalersi di collaboratori e però investendo ingenti capitali.
3 PROBLEMA DELLA COESISTENZA DELLA DEFINIZIONE DELL ART C.C. CON QUELLA DELL ART. 1 LEGGE FALLIMENTARE VECCHIO TESTO Sono P.I. le imprese con: Imposta di ricchezza mobile non superiore a lire Capitale investito non superiore a lire In ogni caso non sono P.I. le società commerciali che falliscono sempre. Sostanziale inutilizzabilità della definizione per inattualità dei criteri. TESTO ATTUALE Sono P.I. le imprese che non raggiungano una delle seguenti soglie nei tre anni precedenti: Attivo patrimoniale < euro Ricavi lordi < euro Debiti anche non scaduti < euro Il superamento di uno solo di questi limiti, la cui sussistenza va dimostrata dal debitore, espone al fallimento.
4 PARADOSSO CHE AD UNO STESSO SOGGETTO: IN BASE AL 2083 C.C. VENGA RICONOSCIUTA LA QUALITA DI P.I. IN BASE ALL ART. 1 L.F. VENGA NEGATA LA QUALITA DI P.I. E DICHIARATO FALLITO PERCHE TITOLARE DI UN REDDITO SUPERIORE A LIRE O PER AVERE INVESTITO NELL IMPRESA UN CAPITALE SUPERIORE A LIRE IL TESTO ATTUALE DELL ART. 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE RILEVA ORA SOLO AI FINI DELL INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FALLIBILE, SIA IMPRENDITORE INDIVIDUALE CHE SOCIETA. L ART C.C. OFFRE LA DEFINIZIONE GENERALE DEL P.I. CHE RILEVA AI FINI DELL APPLICAZIONE O MENO DELLA RESTANTE PARTE DELLO STATUTO DELL IMPRENDITORE COMMERCIALE : Scritture contabili Registro imprese. Non si dà una seconda definizione del P.I. che rimane definito solo dal cod. civ.
5 IMPRESA ARTIGIANA Tra i piccoli imprenditori rientra tradizionalmente l impresa artigiana che è tra quelle destinatarie delle più numerose leggi di settore, soprattutto di agevolazione. Art cod. civ. richiede la prevalenza del lavoro familiare nel processo produttivo secondo i canoni consueti, rispetto ai capitali investiti L N. 860 dà rilievo alla natura artistica dei beni o servizi prodotti, al numero del personale ma prescinde dagli investimenti di capitali, che possono essere anche ingenti
6 LEGGE QUADRO PER L ARTIGIANATO 8 AGOSTO 1985, N. 443 Rimodula il rapporto con l art La legge speciale non fornisce un modello valevole a tutti gli effetti di legge ma solo ai fini delle agevolazioni. L unico dichiarato scopo della legge quadro è quello di fissare le condizioni per accedere alle provvidenze e ai finanziamenti regionali. Per essere sottratto allo statuto dell imprenditore commerciale deve sempre rispettare il criterio della prevalenza del 2083 c.c. Per essere esonerato dal fallimento deve rispettare i limiti di cui all art. 1 L. Fallimentare. Nuovi requisiti x agevolazioni Oggetto di impresa: produzione di beni anche semilavorati o prestazioni di servizi Ruolo dell artigiano: si richiede l intervento nel processo produttivo anche se non in misura prevalente rispetto agli altri fattori produttivi. Limiti al numero dei dipendenti ma più elevato rispetto alla legge del 1956.
7 CASS. 22 DIC.2000, N L IMPRENDITORE ARTIGIANO E SOGGETTO A FALLIMENTO QUANDO PER L ORGANIZZAZIONE E L ESPANSIONE DELLA SUA AZIENDA ABBIA INDUSTRIALIZZATO LA PRODUZIONE CONFERENDO AL SUO GUADAGNO, DI REGOLA MODESTO, I CARATTERI DEL PROFITTO SVOLGIMENTO IN FORMA DI SOCIETA SOC. COOPERATIVA SOC. IN NOME COLLETTIVO SRL PLURIPERSONALE a condizione che la maggioranza dei soci o uno dei due soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale S.R.L. UNIPERSONALE SOC. IN ACCOMANDITA SEMPLICE a condizione che l unico socio o accomandatario siano imprenditori artigiani. FALLIMENTO E SOCIETA ARTIGIANE Anche le società artigiane saranno soggette al fallimento se superano le soglie dimensionali di cui all art. 1 della legge fallimentare
8 COLTIVATORE DIRETTO Richiamo indiretto dell art c.c.: colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia entro certi limiti di parentela. Le leggi speciali hanno poi svuotato progressivamente il criterio della prevalenza sostituendolo con quello della proporzionalità: il rilievo del lavoro proprio si deve ora apprezzare anche in considerazione della disponibilità dei mezzi agricolo PICCOLO COMMERCIANTE Colui che svolge un attività di intermediazione nella circolazione dei beni rispondendo sempre ai caratteri dell art c.c. E il piccolo imprenditore commerciale che gode del beneficio concreto dell esenzione dalle scritture contabili obbligatorie.
9 Impresa familiare art. 230bis cod. civ Introdotta nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia, è quell impresa in cui collaborano in modo continuato il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell imprenditore. La ratio è quella di tutelare il lavoro familiare nell impresa: tutela minimale quando non sussistano le condizioni per individuare un rapporto di lavoro subordinato o un contratto di società.
10 Non è detto che sia piccola impresa: anche l impresa non piccola può essere familiare, mentre la piccola impresa può darsi che non veda familiari dell imprenditore di cui si avvale. E IMPRESA INDIVIDUALE Il titolare dei beni rimane l imprenditore. I diritti patrimoniali degli altri partecipanti sono diritti di credito verso l impresa. Tutta la gestione ordinaria è di competenza esclusiva dell imprenditore. L imprenditore agisce in proprio nei confronti dei terzi, rimanendo responsabile degli effetti degli atti posti in essere e vincolato dalle obbligazioni assunte dall impresa. Se l impresa è commerciale, solo il titolare è soggetto al fallimento.
11 DIRITTI DEI FAMILIARI PARTECIPANTI Diritti patrimoniali al mantenimento di partecipazione agli utili in proporzione alla quantità del lavoro prestato nell impresa o nella famiglia; sui beni acquistati con gli utili dell impresa; di prelazione sull azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento: il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri familiari e con il consenso unanime dei partecipanti. Diritti amministrativi di partecipazione alla gestione straordinaria dell impresa; di partecipazione alle decisioni concernenti la strategia d impresa, gli investimenti e l eventuale cessazione dell attività: le decisioni devono essere prese a maggioranza dai familiari dell imprenditore.
12 IMPRESA SOCIALE D. LGS , N. 155 Indicazione tassativa dei settori di intervento Qualifica aperta a tutte le organizzazioni private, di qualsiasi tipo societario non amministrazioni pubbliche che abbiano scopo non lucrativo di produzione o di scambio di beni o servizi di utilità sociale. Art. 1. Nozione 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4. Assistenza socio-sanitaria Educazione Istruzione Tutela ambiente Servizi culturali Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati
13 VINCOLI divieto di distribuzione utili e obbligo di destinazione all attività o all incremento del patrimonio; indisponibilità del patrimonio residuo (fondi e riserve), né durante l esercizio dell impresa, né in sede di scioglimento; responsabilità limitata al patrimonio dell impresa se questo supera i euro ed è in bonis; costituzione per atto pubblico;
14 STATUTO PARTICOLARE INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA AGRICOLA O COMMERCIALE CONTROLLO INTERNO CONTROLLO ESTERNO obbligo di iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese; obbligo di tenuta delle scritture contabili; Soggezione alla liquidazione coatta amministrativa ed esonero dal fallimento; modello delle s.p.a.: controllo contabile (revisori) e controllo di legalità (sindaci) ministero del lavoro (ispezione): verifica delle condizioni di riconoscimento della qualifica e di rispetto della disciplina a pena di cancellazione e devoluzione del patrimonio.
15 Art. 3 Assenza dello scopo di lucro 1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio. 2. A tale fine e' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonche' fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche professionalita'; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.
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