La Suprema Corte sulla portata del principio devolutivo in materia di appello cautelare. (Cass. Pen., Sez. VI, 12 aprile-2 maggio 2018, n.

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La Suprema Corte sulla portata del principio devolutivo in materia di appello cautelare. (Cass. Pen., Sez. VI, 12 aprile-2 maggio 2018, n. 18869) In materia di appello cautelare la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo. La ratio sottesa all articolo 299 c.p.p., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, comporta l attribuzione al giudice dell appello cautelare del potere di decidere, pur nell ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l articolo 603 c.p.p., commi 2 e 3. Tale affermazione, di applicazione generalizzata in materia di acquisizione di elementi di prova sopravvenuti, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, deve trovare applicazione anche per ciò che concerne il giudizio sulla sussistenza e gravità delle esigenze cautelari e attribuisce al giudice dell appello avverso ordinanza de libertate il potere di decidere, nell ambito dei motivi prospettati e, quindi, dell ossequio al principio devolutivo, anche sulla scorta di elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall ordinanza impugnata, a condizione che le produzioni dell indagato siano relative agli stessi fatti oggetto di valutazione da parte del primo giudice della cautela. * * * IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIDELBO Giorgio Presidente Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) - Direttore scientifico e responsabile della Rivista: Prof. Vincenzo Baldini

Dott. RICCIARELLI Massimo Consigliere Dott. GIORDANO Emilia rel. Consigliere Dott. COSTANTINI Antonio Consigliere Dott. VIGNA Maria Sabina Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; nel procedimento a carico di: (OMISSIS), n. a (OMISSIS); avverso l ordinanza del 19/2/2018 del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tampieri Luca che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso; udito per l indagato il difensore, avvocato (OMISSIS), che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno chiede l annullamento dell ordinanza con la quale il locale Tribunale ha disposto, in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata, per i reati di cui all articolo 416 ter cod. proc. pen. ed altro ad (OMISSIS), sindaco pro tempore del Comune di Scafati, la misura degli arresti domiciliari in (OMISSIS), senza applicazione del braccialetto elettronico, ritenuto non necessario. 2. Evidenzia che il Tribunale del riesame, adito in sede di appello dall indagato che aveva impugnato l ordinanza del 27 gennaio 2018 con la quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, non avrebbe potuto, pena violazione del principio devolutivo, ammettere la documentazione prodotta dall indagato all udienza del camerale del 19 febbraio 2018 concernente la dichiarazione di concessione in uso di un immobile in (OMISSIS) e la dichiarazione di disponibilità dei genitori dell indagato a trasferirsi ivi per assistere, nelle quotidiane esigenze di vita, il congiunto così disponendo, a favore dell (OMISSIS), la misura degli arresti domiciliari, nell indicato domicilio ed escludendo la necessità di sottoposizione dell indagato al braccialetto elettronico. Secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l appello dell indagato atteso che, nel frattempo, con ordinanza del 16 febbraio 2018, il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in (OMISSIS), con sistema elettronico di controllo, subordinando l applicazione di tale misura al consenso da parte dell indagato, alla verifica della idoneità del luogo, ai sensi 2

dell articolo 275 bis cod. proc. pen. ed alla disponibilità dello strumento di controllo a distanza. Denuncia, inoltre, vizio di carenza di motivazione sulla ritenuta inutilità del braccialetto elettronico, poiché il Tribunale si era limitato ad escludere la sussistenza del pericolo di fuga ma non si era confrontato con la ricorrenza di distinte esigenze di cautela e con la natura ed il grado delle esigenze da soddisfare nel caso concreto, tenuto conto che l apposizione di strumenti di controllo a distanza costituisce, nel vigente sistema processuale, modalità ordinaria di esecuzione della cautela domiciliare, salvo che il giudice espressamente ritenga e motivi la superfluità degli stessi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. È manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che richiede, ai fini dell esame della questione proposta dal Pubblico Ministero due precisazioni, sulle nozioni di principio devolutivo e di interesse all impugnazione. 3. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di perimetrare la portata del principio devolutivo in materia di appello cautelare ed ha affermato che, in tale materia, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell istanza sottoposta al giudice di primo grado, ne al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo (Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, Loffredo e altro, Rv. 264818; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, Xu, Rv. 253786). 4. Cionondimeno, si è precisato, la ratio sottesa all articolo 299 cod. proc. pen., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura coercitiva, comporta l attribuzione al giudice dell appello cautelare del potere di decidere, pur nell ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l articolo 603 c.p.p., commi 2 e 3 (Sez. 6, n. 34970 del 21/05/2012, Imbesi, Rv. 253331). Tale affermazione, di applicazione generalizzata in materia di acquisizione di elementi di prova sopravvenuti, ai fini del giudizio di gravità indiziaria, deve trovare applicazione anche per ciò che concerne il giudizio sulla sussistenza e gravità delle esigenze cautelari e attribuisce al giudice dell appello avverso ordinanza de libertate il potere di decidere, nell ambito dei motivi prospettati e, quindi, dell ossequio al principio devolutivo, anche sulla scorta di elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall ordinanza impugnata, a condizione che le produzioni dell indagato siano relative agli stessi fatti oggetto di valutazione da parte del primo giudice della cautela. 5. A tal riguardo va rilevato che l oggetto della richiesta di (OMISSIS) dapprima al giudice per le indagini preliminari ex articolo 299 cod. proc. pen. e poi al tribunale del riesame ai sensi dell articolo 310 cod. proc. pen., concerneva incontestata la sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazioni di analoghe condotte criminose l attenuazione o meno delle esigenze e la idoneità ad assicurarne la tutela con la misura degli arresti domiciliari semplici, da eseguire in luogo diverso da quello nel quale il reato era stato commesso, ed accompagnati dal divieto di contatti con persone diverse da quelle conviventi, tenuto conto che, mentre al giudice per le 3

indagini preliminari, era stata indicata quale abitazione idonea un abitazione di proprietà dell indagato sita in (OMISSIS), la difesa, con i motivi di appello cautelare, si era riservata di indicare altro domicilio, poi individuato in (OMISSIS), luogo nel quale il Tribunale del riesame dava esecuzione alla misura degli arresti domiciliari, senza applicazione del presidio elettronico, ritenuto inutile. 6. Così perimetrata la domanda cautelare indirizzata al giudice per le indagini preliminari prima e al giudice dell appello poi, risulta privo di fondamento il primo argomento addotto in ricorso dal Pubblico Ministero atteso che la decisione del Tribunale del Riesame risulta circoscritta al thema decidendum proposto al primo giudice ed ai rilievi che il giudice della cautela aveva svolto in relazione all idoneità della misura degli arresti domiciliari e del domicilio indicato a soddisfare le esigenze cautelari. Non può, infatti, ritenersi che il Tribunale abbia esorbitato dai poteri riconosciutigli poiché, pur essendo la sua cognizione limitata ai motivi di gravame, la decisione che aveva ad oggetto l attenuazione delle esigenze cautelari e la idoneità della misura degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari, ben poteva fondarsi su elementi diversi e successivi rispetto a quelli posti a fondamento della decisione di diniego del 27 gennaio 2018, che verteva anche sulla individuazione del domicilio idoneo, tenuto conto, altresì, che la produzione difensiva nel corso dell udienza camerale assicurava il rispetto del contraddittorio ponendo il Pubblico Ministero in condizione di interloquire sulla stessa (cfr. Sez. 2, n. 30313 del 11/05/2017, Amicone, Rv. 270700). 7. Non possiede maggiore fondamento l ulteriore obiezione del ricorrente che concerne la possibilità di ravvisare, in capo all (OMISSIS), l interesse all impugnazione, in carenza del quale il Tribunale avrebbe dovuto dichiararne l inammissibilità, avuto riguardo al sopraggiunto provvedimento del 16 febbraio 2018 con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari delocalizzati e con applicazione del braccialetto elettronico. 8. La categoria della carenza d interesse sopraggiunta, trova il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (SU, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694). 9. Se è vero che il procedimento cautelare ex articolo 310 cod. proc. pen., si ispira al principio regolatore del costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, rispetto al provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari semplici, che l (OMISSIS) aveva richiesto al giudice per le indagini preliminari e denegato con l ordinanza oggetto di appello cautelare, la previsione di applicazione del braccialetto elettronico recata dal provvedimento del 16 febbraio 2018 incideva con modalità più gravose sulla libertà personale dell indagato sia perché non immediatamente eseguibile, in quanto subordinata all effettiva acquisizione del presidio elettronico, sia perché misura obiettivamente più incisiva sui diritti della persona che, infatti, richiede l espresso consenso dell interessato, la cui mancanza costituisce condizione ostativa all applicazione della misura sia perché assoggettata alla verifica della individuazione e tutela di esigenze cautelari di minore portata rispetto a quelle sottese alla misura degli arresti domiciliari controllati. 4

10. Ciò che rileva, in relazione alla problematica in esame, non è l astratta qualificazione giuridica della misura degli arresti domiciliari controllati come misura autonoma ed a livello intermedio tra la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari semplici natura smentita dalla giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi a Sezioni Unite, secondo la quale trattasi di una mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari SU, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652 ne la necessità che, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, il giudice svolga una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati, ma il presupposto stesso di applicazione della misura, ovverosia la valutazione del giudice sull adeguatezza della misura idonea a prevenire il pericolo di reiterazione, valutazione che il giudice è tenuto a compiere ex ante e che rifugge dall automatica applicazione della misura degli arresti domiciliari controllati, rispetto a quella degli arresti domiciliari semplici, poiché implica sia messa a confronto, costantemente e in concreto, l intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell imputato. In conseguenza di tale impostazione la richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, esaminando la problematica della indisponibilità dei mezzi di controllo a distanza, ha precisato che, in tale evenienza, il giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta della misure, è tenuto a valutare la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 11. Alla stregua di tali precisazioni risulta evidente come, attraverso l appello cautelare, l (OMISSIS) non perseguisse il mero interesse ad ottenere una pronuncia con la quale venisse meno lo stato della custodia cautelare in carcere ma perseguisse, in una prospettiva utilitaristica, l interesse ad una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella conseguita in forza del provvedimento del 16 febbraio 2018, sul punto della individuazione e della tutela delle esigenze cautelari da soddisfare in concreto e sul connesso giudizio di pericolosità dell indagato. 12. È generico e manifestamente infondato anche il motivo di ricorso relativo all omessa motivazione circa l inidoneità della misura degli arresti domiciliari semplici a prevenire il pericolo di reiterazione in presenza di un ampia motivazione (cfr. pag. 12) sull adeguatezza della disposta misura, accompagnata da adeguate prescrizioni, a realizzare le finalità di prevenzione, poiché l allontanamento dell indagato dal Comune di Scafati ne determina il materiale distacco dal contesto territoriale in cui ha operato politicamente e in cui ha consumato i reati ascrittigli ed impedisce qualsiasi possibilità di interfacciarsi con collaboratori politici oltre che con la moglie, che continua a svolgere attività politica. Si tratta di argomentazioni che non si limitano a prendere in considerazione solo il pericolo di fuga ma espressamente esaminano la natura ed il grado di intensità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di condotte dello stesso genere e per nulla censurabili nella sede di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. 5