REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI PAGAMENTO O DI INTEGRAZIONE RETTE DI STRUTTURE RESIDENZIALI (anziani e disabili)

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REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI PAGAMENTO O DI INTEGRAZIONE RETTE DI STRUTTURE RESIDENZIALI (anziani e disabili) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 25.11.2009

REGOLAMENTO PER INTERVENTI DI PAGAMENTO O DI INTEGRAZIONE RETTE DI STRUTTURE RESIDENZIALI (anziani e disabili) Art. 1 Oggetto Il regolamento definisce le modalità e i criteri per la determinazione e l erogazione di interventi di sostegno economico a carico del Comune nell ambito delle disponibilità del bilancio comunale, finalizzati alla copertura delle rette applicate dagli Enti gestori di strutture residenziali, con lo scopo di assicurare l idoneo intervento di assistenza e tutela a favore di anziani e disabili. Art. 2 Finalità Il presente regolamento tende al perseguimento delle seguenti finalità: 1) garantire all anziano e al disabile non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza il corretto percorso di cui necessita; 2) assicurare il sostegno economico alle persone anziane e disabili che si trovano in difficoltà e che necessitano di una soluzione residenziale protetta; 3) determinare l entità dell intervento di sostegno economico a carico del Comune Art. 3 Destinatari Sono destinatari degli interventi di natura economica, di cui all art. 1, gli anziani (assumendo quale età convenzionale per la persona anziana quella superiore o uguale a 65 anni), i disabili ed in via eccezionale gli adulti in difficoltà che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale sanitaria-assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi e che presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia, in possesso di uno dei seguenti requisiti: - residenza anagrafica nel Comune di Calolziocorte; - residenza anagrafica nel Comune di Calolziocorte prima del ricovero (ultima residenza anagrafica,art. 6, comma 4, L. 328/2000; art. 8 comma 5 L.R. 3/2008); Art. 4 Requisiti d accesso Costituiscono requisiti d accesso all intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate: Il beneficiario: A) deve avere una situazione reddituale complessiva, come definito al successivo art. 5, non sufficiente a coprire il costo dell intera retta. B1) non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dal coniuge e/o da fratelli e sorelle, nonché da figli con una disabilità permanente grave (accertata dall Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell art.3, comma 3, della L. 104/92). L eccezione è ammessa purché i succitati familiari non siano titolari di altri diritti reali e sempre a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a 100.000,00, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5,comma C; 1

B2) non deve aver donato immobili o diritti reali su immobili nei 5 anni precedenti la richiesta dell intervento economico comunale per un valore catastale complessivo superiore a 25.000,00; B3) non deve aver donato nei 5 anni precedenti la richiesta dell intervento economico beni mobiliari del valore complessivo superiore a 25.000,00. C) Il beneficiario non deve essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a 5.000,00. In caso di urgenza sanitaria o sociale, accertata con relazione dell assistente sociale e documentazione sanitaria, possono accedere al beneficio anche soggetti proprietari di immobili in cui non sono residenti purchè venga accettata dal beneficiario o da chi presenta la domanda la rivalsa da parte dell Amministrazione Comunale sul valore dell immobile fino a concorrenza delle spese sostenute per il pagamento della retta. Art. 5 Criteri per la definizione della capacità economica del beneficiario La capacità economica del beneficiario, in relazione alla quale è determinata l entità dell intervento comunale, viene valutata annualmente sulla scorta di quanto sotto specificato,fermo restando comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 4. Il singolo beneficiario concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, determinata dall Assistente Sociale comunale in base alle sue necessità. Per la determinazione dell intervento economico comunale, si tiene conto della situazione economica del beneficiario derivante dall insieme dei seguenti elementi: A. Redditi, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo: 1) trattamenti economici soggetti ad IRPEF; 2) trattamenti economici esenti dall IRPEF: - indennità di accompagnamento - assegno di invalidità - rendite INAIL-INPS o di altro ente - pensioni per ciechi e per sordomuti - pensione e/o assegno sociale - redditi prodotti all estero non dichiarati in Italia, ecc. B. Beni mobili, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo: Per la quota posseduta: - libretti di risparmio, certificati di deposito; - BOT, CCT, altri titoli di credito; - depositi bancari, postali; - azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi e, in generale, ogni tipo di investimento finanziario, ecc. In presenza di depositi intestati al beneficiario su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva una quota di 5.000,00, come definita al precedente art. 4, lett. C). C. Beni immobili Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l accesso all intervento comunale di cui al presente regolamento, il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte al decesso degli occupanti o comunque nel caso in cui l immobile si rende disponibile per qualsiasi motivo, nel caso previsto all art. 4, lett. b) punto 1. In applicazione dell art. 2740 del codice civile, qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il 2

pagamento della retta. In tal caso il Comune di Calolziocorte valuta, in relazione all entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario. Qualora l entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Calolziocorte, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro. Art. 6 Richiesta di intervento e istruttoria della domanda La richiesta di intervento economico deve essere presentata all Assistente Sociale competente, dall anziano o dal disabile o, qualora questi fossero impossibilitati a farlo, da un familiare o, in assenza di questi, da una persona significativa per il destinatario dell intervento. La richiesta va compilata su apposito modulo e deve essere sottoscritta dall interessato o dai soggetti sopra descritti. Ad essa va allegata la documentazione di seguito elencata: 1) attestazioni e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili e immobili del beneficiario, idonei a consentire la valutazione dell entità della compartecipazione economica, secondo i criteri previsti all art.5; 2) copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità; 3) eventuale certificazione sanitaria attestante la necessità di una collocazione assistenziale protetta; 4) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l origine, l entità del bisogno e altre particolari circostanze; La suddetta documentazione può essere sostituita, limitatamente agli atti individuati ai punti 1) e 4), da un autocertificazione attestante gli stati e le qualità su indicati, ai sensi del D.P.R.445/2000 e smi. La mancata presentazione anche solo di uno dei documenti sopra indicati comporta la reiezione della domanda. L Assistente Sociale competente effettua una valutazione della domanda, tenendo conto dell insieme dei seguenti elementi: a) età del richiedente; b) condizioni complessive di salute e livello di non autosufficienza; c) presenza/assenza di familiari o care-givers significativi; d) necessità del ricovero con integrazione della retta in relazione alla situazione socio-economica del richiedente e di quella dei familiari, solo finalizzato alla verifica delle condizioni di cui all art. 4; e) livello delle relazioni sociali rispetto al quartiere di residenza; f) la presenza dei requisiti d accesso alla domanda come definiti all art. 4. Effettuata la valutazione da parte dell Assistente Sociale, previa convocazione del beneficiario o di un familiare di riferimento o di un care-givers significativo, con determinazione del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia viene determinata l entità della quota di integrazione della retta. L intervento del Comune assume carattere continuativo, salvo verifica di una modifica sostanziale delle sue condizioni patrimoniali ed economiche, fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme a seguito di presentazione di regolare fattura da parte delle strutture interessate. Art.7 Tempi di conclusione del procedimento La verifica dei requisiti per la concessione o il diniego dell intervento economico si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell istruttoria, interrompe il decorso del termine. Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o di diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed 3

eventualmente all ente che ospiterà lo stesso e ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno. Art.8 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore per le domande presentate dopo il 1 gennaio 2010. Si intende espressamente abrogato il capitolo 2 dell attuale regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonchè per l accesso agevolato ai servizi sociali approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 114 del 21.12.2001. 4