REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA



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REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Beni e Servizi in economia Art. 3 - Limiti di applicazione Art. 4 - Divieto di frazionamento Art. 5 - Responsabile del Servizio Art. 6 - Forme della procedura in economia Art. 7 - Svolgimento del cottimo fiduciario Art. 8 - Criteri di scelta del contraente Art. 9 - Garanzie Art. 10 - Forniture e servizi complementari Art. 11 - Verifica delle prestazioni Art. 12 - Termine di pagamento Art. 13 - Mezzi di tutela Art. 14 - Contratto Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto Art. 16 - Rinvio Art. 17 - Entrata in vigore 1

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l acquisizione in economia da parte dell Ente dei beni e servizi di cui all art. 2, entro i limiti riportati nelle disposizioni seguenti. ART. 2 - BENI E SERVIZI IN ECONOMIA A titolo esemplificativo si individuano i beni e i servizi per i quali è ammesso il ricorso alle procedure in economia: 1. partecipazione di amministratori e dipendenti dell Ente a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell interesse dell amministrazione; 2. assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento per l espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà o in locazione, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica; 3. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 4. divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; 5. acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 6. lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; 7. lavori di stampa, tipografia, litografia, rilegatura, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi dell Ente; 8. spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine, impianti telefonici, elettronici, antincendio, antintrusione, fotografici, audiovisivi, di amplificazione e diffusione sonora ed altre attrezzature per ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze; 9. spese per l acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampati, cablaggi e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi dell Ente; 10. manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante, lubrificante e di materiale di ricambio e accessori; 11. polizze di assicurazione; 12. provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti; 13. fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, assistenziali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale; 14. provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili; 15. spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali; 16. spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi; 17. acquisto e manutenzione di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici dell Ente, la scuola e i vari servizi; 18. forniture e manutenzione di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi; 2

19. servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili e servizi dell Ente; 20. forniture per l esecuzione dei lavori in economia; 21. spese per la gestione e manutenzione dei cimiteri, della rete fognaria comunale, della rete stradale e del patrimonio comunale in genere e relativi impianti, accessori e pertinenze; 22. gestione del servizio di sgombero neve e provvedimenti antigelo; 23. forniture per la gestione dei servizi di raccolta, smaltimento rifiuti, talora non siano comprese in convenzioni con enti gestori; 24. spese per la gestione del verde pubblico; 25. spese per la gestione del magazzino dell Ente; 26. forniture per la gestione e manutenzione del parco automezzi dell Ente, compresa la fornitura di automezzi; 27. forniture per interventi da eseguirsi d ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze; 28. forniture di numeri civici interni ed esterni, e della segnaletica relativa alla toponomastica; 29. spese per adeguamenti dei luoghi di lavoro alle normative vigenti; 30. forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto; 31. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni private o le trattative private e non possa esserne differita l esecuzione; 32. spese per ricerche, indagini, studi, rilevazioni. In tale elenco va ricompreso quant altro sia necessario per il normale funzionamento dell Amministrazione. Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi: 1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 2. completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito dell oggetto principale del contratto medesimo; 3. acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 4. eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale. La disciplina del regolamento in oggetto si applica in genere a tutte le forniture di beni e servizi che rispondono ai criteri della economicità della spesa, del buon andamento o miglioramento di un servizio e della periodicità dell attività. ART. 3 - LIMITI DI APPLICAZIONE Le procedure in economia per l acquisizione di beni e servizi previste nel presente Regolamento sono consentite sino al limite di importo pari a 50.000 (cinquantamila) con esclusione dell I.V.A. 3

Oltre tale importo si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie. ART. 4 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento. ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO L amministrazione opera a mezzo di propri Responsabili di Servizio individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. Il Responsabile del Servizio redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, cura l assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, dispone la non necessità di tali atti, procede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto. Lo stesso a norma delle disposizioni vigenti è responsabile della procedura di acquisto. In relazione agli obiettivi dell Ente, è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell efficienza della gestione. ART. 6 - FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento dell Ente, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi: a) in amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente nolleggiati e con personale proprio; b) cottimo fiduciario, quando le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese; c) sistema misto, da effettuare in parte in amministrazione diretta e in parte a cottimo fiduciario. ART. 7 - SVOLGIMENTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO L acquisizione di beni e servizi a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno 5 (cinque) preventivi validi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d invito. Viene individuata, quale modalità preferibile, la forma innovativa 4

dell espletamento della gara per via telematica (gare on line). Nell invitare le ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza o rotazione delle stesse, ossia non si devono invitare per beni o servizi della stessa tipologia sempre le medesime ditte. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, inoltrata tramite servizio postale, telefax o posta elettronica, deve contenere di norma almeno i seguenti elementi: 1. l oggetto della prestazione 2. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto 3. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio 4. le modalità ed i tempi di pagamento 5. le eventuali garanzie richieste 6. le specificazioni dei casi di grave inadempimento 7. il termine entro cui deve pervenire l offerta 8. il criterio di aggiudicazione. Nell ottica di uno snellimento dell attività amministrativa, l indagine di mercato finalizzata ad individuare la ditta fornitrice può essere effettuata anche telefonicamente con registrazione dei dati da parte dell incaricato dell ufficio al quale è affidata questa fase procedimentale. Nella determinazione dell importo a base d asta il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta. Le offerte e i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti nella relativa pratica. Si prescinde dalla richiesta di pluralità d preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quanto l importo della spesa non superi l ammontare di 5.000 (cinquemila) I.V.A. esclusa. ART. 8 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito; b) a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito. In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d asta. 5

L Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare o di non aggiudicare previa richiesta delle precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell offerta ritenuti pertinenti e previa verifica di tutte le spiegazioni ricevute. ART. 9 - GARANZIE A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere richiesta alla Ditta appaltatrice una garanzia pari al 10%(dieci per cento) dell importo di aggiudicazione. Tale garanzia, che sarà svincolata all approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolarità contrattuale, dovrà essere costituita a prima richiesta mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o assegno circolare. A tal proposito non si considera valida la garanzia presentata tramite società di intermediazione finanziaria. Nei casi in cui è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria, l impresa affidataria potrà ottenerne l esonero proponendo un miglioramento del prezzo, a condizione che tale esonero sia autorizzato dal Responsabile di Servizio. ART. 10 - FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino cause che richiedano prestazioni aggiuntive, il Responsabile del Servizio può far eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell importo di aggiudicazione come previsto dalle normative civili in materia. ART. 11 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 30 (trenta) giorni dall acquisizione,a cura del responsabile del servizio. Tale verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore ad 5.000 (cinquemila), al netto di I.V.A.. ART. 12 - TERMINE DI PAGAMENTO I pagamenti sono disposti dal Responsabile di Servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di cui all art. 11 ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. ART. 13 - - MEZZI DI TUTELA Qualora la Ditta aggiudicatrice non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia. L amministrazione si riserva di incamerare la 6

cauzione. ART. 14 - CONTRATTO Il contratto per l acquisizione dei beni e servizi nella forma del cottimo fiduciario, deve essere sottoscritto dalla Ditta appaltatrice a richiesta dell ente. Lo stesso viene effettuato nella forma della scrittura privata, oppure, per le forniture di importo inferiore ad 10.000 (diecimila), è lasciata alla discrezionalità del Responsabile di Servizio la possibilità di perfezionare il contratto tramite apposita lettera con la quale il committente dispone l ordinazione delle provviste e dei servizi. In tali atti devono essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico. Per le forniture a carattere continuativo e/o minute il Responsabile di Servizio si riserva la facoltà di perfezionare il contratto mediante apposita lettera commerciale, anziché tramite scrittura privata, anche per importi complessivi superiori al limite di 10.000 (diecimila) indicato al comma secondo del presente articolo. Tale lettera viene sottoscritta solitamente ad inizio anno. Di volta in volta si procede alla conferma di ordinativo mediante buoni-ordinativi di fornitura staccati da appositi blocchi a madre e figlia con numerazione progressiva recanti la convalida del responsabile del procedimento. ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO E facoltà dell amministrazione chiedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento da parte della Ditta affidataria ed il risarcimento del danno. In ogni caso non hanno effetto le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto, di sospendere l esecuzione o che sanciscono decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria. ART. 16 - RINVIO Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia. ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 7