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PROTOCOLLO DI INTESA SINDACALE Il giorno 30 giugno 2012, in Bergamo. Tra: le seguenti Aziende di Credito, d ora in poi denominate Banche : UBI Banca, d ora in poi per brevità denominata anche UBI o Capogruppo ; Banca Regionale Europea S.p.a., d ora in poi per brevità denominata anche BRE ; Banco di San Giorgio S.p.a., d ora in poi per brevità denominata anche BSG e le Delegazioni Sindacali di Gruppo del Gruppo UBI Banca DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UILCA UGL Credito d ora in poi denominate complessivamente OO.SS. Premesso che: 1. con lettera del 10 maggio 2012, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta insieme alla documentazione di dettaglio consegnata alle OOSS nello svolgimento della procedura, le Banche hanno fornito alle OO.SS. l informativa prevista dall art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, come modificato dal D.lgs 18/2001, nonché dalla disciplina contrattuale in materia di rilevanti riorganizzazioni che coinvolgono una pluralità di aziende facenti parte del medesimo Gruppo, riguardante la fusione tra il Banco di San Giorgio e la Banca Regionale Europea, mediante incorporazione della prima nella seconda. 2. su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra la Delegazione delle Banche e quella delle OO.SS. si sono succeduti dal 30 maggio 2012 sino alla data del presente Accordo; 3. le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della complessiva manovra illustrata nella lettera informativa di cui al precedente punto 1 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla manovra stessa, convengono e stipulano quanto segue: Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Art. 1 Rapporti di lavoro in corso 1. I rapporti di lavoro dei Dipendenti di BSG, ai sensi dell art. 2112 cod. civ. proseguiranno senza soluzione di continuità con BRE, con conservazione delle anzianità effettive di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio, nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti e dei patti individuali; pertanto, il servizio che sarà prestato presso BRE sarà considerato ad ogni fine connesso alla anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso BSG, con le precisazioni di cui al presente Protocollo. Pagina 1 di 7

2. BRE riconoscerà a tutti i Dipendenti interessati dalla procedura di fusione per incorporazione il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale - economico e normativo - in essere presso la stessa, sia sotto l aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, e con esclusione di effetti retroattivi. 3. Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di BSG, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a BRE. 4. Per quanto riguarda le eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle Ore alla data del passaggio, BRE subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito di BSG nei confronti del Personale interessato dalla cessione. 5. Fermo quanto sopra, nel confrontarsi sulle particolarità proprie dei passaggi, le Parti si sono accordate per disciplinarle con le previsioni indicate nei seguenti articoli. Art. 2 Pari opportunità e trattamenti del Personale BRE riconoscerà a tutti i Dipendenti incorporati pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale. Art. 3 Norme per la regolamentazione del trasferimento dei rapporti di lavoro 1. Fermo quanto previsto all art. 1 Rapporti di lavoro in corso, BRE riconoscerà ai Dipendenti BSG che attualmente ne siano destinatari i seguenti trattamenti in essere presso l incorporanda alla data del trasferimento, anche in sostituzione di eventuali analoghi istituti in vigore presso la stessa BRE: a. Assegno ex intesa giugno 2009 di cui all Accordo sottoscritto il 10 giugno 2009 tra BSG e le OO.SS., ove sia effettivamente percepito, nella misura corrisposta alla data del conferimento; b. Ex premio di rendimento (quota di premio di rendimento eccedente lo standard di settore) di cui all accordo sottoscritto l 8 settembre 2000 tra BSG e le OO.SS. E per contro escluso, per i Dipendenti incorporati anche se eventualmente non destinatari dei trattamenti sopra individuati, il riconoscimento di analoghi assegni in essere presso BRE e, comunque, dei trattamenti di seguito indicati: c. Ex premio di rendimento (quota di premio di rendimento eccedente lo standard di settore) di cui all art. 32 del Testo coordinato ed integrato del contratto integrativo aziendale e degli accordi sindacali aziendali sottoscritto il 12 aprile 2007 tra BRE e le OO.SS.; d. Indennità aziendale di cui all art. 25 del Testo coordinato ed integrato del contratto integrativo aziendale e degli accordi sindacali aziendali sottoscritto il 12 aprile 2007 tra BRE e le OO.SS., ove effettivamente percepita, nella misura spettante alla data del conferimento; e. Assegno aziendale di cui all art. 31 del Testo coordinato ed integrato del contratto integrativo aziendale e degli accordi sindacali aziendali sottoscritto il 12 aprile 2007 tra BRE e le OO.SS. Tale esclusione non si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2015, al Personale BSG che: o non sia già destinatario dell ex Premio di rendimento di cui all accordo sottoscritto l 8 settembre 2000 tra BSG e le OO.SS. già sopra citato; o non sia beneficiario di una contribuzione aziendale al Fondo di Previdenza Complementare superiore al 3%; o non sia destinatario dei trattamenti economici individuati dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Protocollo di intesa sindacale del 23 gennaio 2010. Per il Personale suindicato l erogazione del trattamento in esame avverrà sotto forma di versamento straordinario al Fondo di Previdenza Complementare, ferme restando le modalità di erogazione vigenti presso la banca incorporante. f. Assegno ex intesa luglio 2009 di cui all Accordo sottoscritto il 9 luglio 2009 tra BRE e le OO.SS., ove sia effettivamente percepito, nella misura corrisposta alla data del conferimento. g. Fino al 31/12/2014, i trattamenti rivenienti dall applicazione dell art. 18 del Testo coordinato ed integrato del contratto integrativo aziendale e degli accordi sindacali aziendali sottoscritto il 12 aprile 2007 tra BRE e le OO.SS.. A decorrere dal 1 gennaio 2015 la previsione in esame sarà applicata ai dipendenti provenienti da BSG in virtù dell operazione in esame, senza il riconoscimento di eventuali arretrati. A favore di tutti i Dipendenti che sono stati conferiti a BSG in applicazione delle previsioni di cui al Protocollo di intesa sindacale del 23 gennaio 2010, saranno mantenuti, ove percepiti, i trattamenti economici individuati dagli artt. 3, 4, 5 e Pagina 2 di 7

6 dello stesso accordo, con le medesime caratteristiche, in sostituzione di eventuali analoghi istituti in vigore presso BRE, nonché dei trattamenti indicati nei precedenti punti c., d., e., f., g. Art. 4 Previdenza complementare I Dipendenti oggetto di incorporazione potranno optare per: 1. mantenere l iscrizione alla Forma Previdenziale cui sono attualmente iscritti per la costruzione delle relative prestazioni previdenziali, fermo restando da parte della società incorporante e del dipendente il versamento delle rispettive contribuzioni secondo le aliquote vigenti presso la società incorporata alla data del trasferimento e le relative dinamiche, nelle misure effettivamente versate sulle singole posizioni individuali. Per consentire tale permanenza, BRE provvederà a comunicare alla Forma Previdenziale alla quale i dipendenti della società incorporata risultano iscritti alla data del presente accordo il proprio impegno a proseguire nella contribuzione e nelle altre incombenze che le competono come datore di lavoro, prestandosi anche per l eventuale espletamento delle formalità di adesione e/o funzionamento eventualmente richieste dallo Statuto vigente. 2. Richiedere l adesione alla Forma Previdenziale in essere per il Personale dipendente della Banca incorporante, comunicando la propria decisione entro 60 giorni dalla data del conferimento, fermo restando: I. il mantenimento della eventuale qualifica di vecchio iscritto in caso di trasferimento della posizione individuale ai sensi e per effetto dell art. 14 del D.Lgs. 252/2005 e successive integrazioni/modifiche; II. il versamento, da parte della società incorporante e del dipendente, delle rispettive contribuzioni secondo le aliquote aziendali vigenti presso la società incorporata alla data del trasferimento e le relative dinamiche, nelle misure effettivamente versate sulle singole posizioni individuali. III. il ricalcolo delle aliquote di contribuzione nel caso in cui, a fronte del cambiamento delle basi di calcolo, ciò sia necessario per mantenere l invarianza del valore della contribuzione. In assenza di comunicazione si intenderà confermato il mantenimento dell iscrizione alla Forma previdenziale cui l interessato è iscritto al momento del conferimento. Qualora il contributo alla previdenza complementare presso l incorporata risulti superiore rispetto alle misure vigenti presso la incorporante, lo stesso è da considerarsi assorbibile, fino a concorrenza, da eventuali futuri incrementi contributivi presso BRE in materia di previdenza derivanti da qualsiasi titolo, ragione o causa. Art. 5 Assistenza Sanitaria e Polizze assicurative 1. Relativamente alle forme di assistenza sanitaria integrativa, i Dipendenti BSG destinati a passare a BRE in virtù dell operazione in esame manterranno, fino al 31/12/2012, la copertura attualmente in essere presso BSG. 2. A decorrere dal 1/1/2013, i dipendenti di cui sopra potranno optare, dandone comunicazione a BRE entro il 30.11.2012, per l adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa vigente per i Dipendenti di BRE. In caso di assenza dell opzione di cui sopra, sarà mantenuta la copertura sanitaria attualmente in essere, con assunzione da parte di BRE del relativo onere. 3. Per ciò che concerne le polizze infortuni professionali ed extra-professionali, i Dipendenti in esame manterranno, fino al 31/12/2012, le coperture in essere presso BSG; a decorrere dal 1 gennaio 2013, alle Risorse di cui sopra, saranno applicate le polizze della specie in essere per i Dipendenti di BRE. 4. Per i Dipendenti BSG che mantengano l iscrizione all attuale Fondo Pensione sarà mantenuta la copertura assicurativa per il caso morte in essere presso BSG. I Dipendenti BSG che decidano di richiedere l adesione alla Forma Previdenziale in essere per il Personale dipendente della Banca incorporante, saranno destinatari della copertura assicurativa per il caso morte/invalidità associata al Fondo Pensione BRE, mantenendo a proprio carico l onere attualmente previsto per la analoga copertura vigente presso la banca incorporata. Art.6 Premio di fedeltà Fermo quanto previsto all art. 1 del presente Accordo, al Personale di BSG il premio di fedeltà in corso di maturazione entro il 31 dicembre 2014 verrà riconosciuto dalla Banca incorporante negli importi e alle date previsti presso la incorporata. Pagina 3 di 7

Art.7 Indennità di mobilità L importo dell indennità di mobilità mensile per la fascia 90-100 km di cui alla lettera BSG del 16/11/2010 eventualmente percepito al momento del passaggio verrà mantenuto, con analogo titolo e in pari misura, fino al venir meno dei motivi che lo giustificano. Resta inoltre inteso che detta indennità sarà assorbibile, fino a concorrenza, da eventuale analogo istituto applicabile presso la Banca incorporante. Art.8 Premio aziendale 2012 BRE terrà a proprio carico, ove spettante, il Premio Aziendale relativo all intero esercizio 2012, secondo i tempi, i criteri e le misure che saranno previsti presso la stessa dall apposito accordo sul Premio aziendale sottoscritto tra le Parti. Art.9 Part time Al Personale di BSG con contratto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto part-time in essere, con la stessa articolazione di orario, fino alla naturale scadenza. Con riferimento al fatto che in BRE la concessione e/o il rinnovo del contratto di lavoro part-time avviene in periodi prefissati dell anno, per il Personale indicato al paragrafo che precede, il contratto di lavoro a tempo parziale attualmente in essere sarà prorogato sino alla prima scadenza utile presso BRE per il rinnovo, fermo restando che, nello stesso ambito temporale, sarà prestata la massima attenzione alle eventuali nuove domande che dovessero essere presentate dal personale di BSG. Art. 10 Normativa applicabile Resta inteso che, per i restanti trattamenti non diversamente disciplinati dal presente Accordo, al Personale BSG si applicheranno, naturalmente, le previsioni vigenti presso la Banca incorporante. Art. 11 Efficientamento di Risorse 1. L operazione di incorporazione in argomento comporta una eccedenza di organico, secondo quanto già comunicato nella lettera informativa di cui al punto 1 delle premesse al presente accordo. 2. Le Parti convengono che alla riduzione di personale connessa a quanto sopra, si proceda in modo da non determinare, per quanto possibile, conseguenze socio-economiche negative e a tale proposito si sono accordate per procedere secondo quanto di seguito indicato. 3. Si conviene che per la gestione degli efficientamenti in esame si potrà fare ricorso anche alla mobilità infragruppo, prevedendo l utilizzo - tra gli strumenti previsti dal vigente CCNL del distacco e del passaggio volontario tra le società del Gruppo, in particolare: 4. Distacchi Dopo essersi confrontate in merito alla peculiare situazione del Lavoratore in distacco chiamato ad espletare la sua prestazione di lavoro dipendente nei confronti di un soggetto diverso da quello titolare del suo contratto di lavoro le Parti hanno concordato sulla necessità di individuare a favore dei Dipendenti distaccati un adeguata regolamentazione, in particolare: la situazione normativa complessiva del Dipendente non subirà pregiudizio di sorta per effetto del suo passaggio in distacco, né differenziazione alcuna rispetto a quella degli altri Dipendenti in servizio presso l Azienda distaccante, in ragione di qualsiasi titolo o causa diversi dal CCNL; il rapporto di lavoro dei Dipendenti distaccati continuerà ad essere regolato dalla normativa nazionale ed aziendale tempo per tempo vigente presso l Azienda distaccante (esempio: Premio Aziendale, mobilità e altra normativa di radice aziendale anche contrattualizzata nel futuro tra distaccante e le OOSS di tale Azienda) per le rispettive categorie di appartenenza; in relazione agli obblighi di subordinazione per l espletamento della prestazione di lavoro dipendente, il Lavoratore distaccato si riporterà alle linee direttive e gestionali dell Azienda distaccataria, cui compete la responsabilità di impulso e di indirizzo organizzativo con gli altri poteri/doveri connessi alla titolarità della struttura produttiva; Pagina 4 di 7

il distacco del Dipendente dovrà essere attuato senza che la separazione giuridica tra aziende, né quella gestionale e pratica tra le rispettive strutture organizzative, possa in qualunque modo rappresentare una barriera alle opportunità di sviluppo professionale del Collaboratore; le attività prestate, le competenze acquisite e l esperienza accumulata dai Dipendenti distaccati dovranno essere valutate ed essere prese in considerazione a tutti gli effetti, ai fini delle opportunità di sviluppo e delle occasioni professionali che si apriranno in futuro nella distaccante, come patrimonio della stessa; l Azienda distaccataria e la distaccante si impegnano a porre e mantenere in essere accurate formule di collaborazione nella gestione del rapporto di lavoro del Dipendente in distacco, al fine di procurare che questi possa continuare con effettività ad essere destinatario delle stesse opportunità nonché del medesimo grado di considerazione per le necessità personali e di sviluppo, di cui sono beneficiari i Dipendenti della distaccante; l Azienda distaccataria e la distaccante si impegnano affinché la condizione di distacco non costituisca, per il lavoratore interessato, limite alla partecipazione ad idonei percorsi formativi che, nel valorizzare le esperienze già acquisite, ne supportino tempo per tempo l aggiornamento ed il completamento delle conoscenze/competenze e lo sviluppo professionale e di carriera; viene confermata in capo ai Dirigenti Sindacali dell Azienda distaccante, anche per i Dipendenti distaccati, la piena titolarità delle funzioni di rappresentanza e negoziazione così come la competenza degli stessi in merito a tutte le problematiche attinenti alle attività di lavoro oggetto del distacco; viene riconosciuto il diritto di partecipare alle assemblee indette presso l azienda distaccante in alternativa, distaccataria, in relazione agli argomenti all ordine del giorno e ferme restando le norme vigenti in materia naturalmente senza duplicazione delle agibilità in capo ai soggetti interessati. 5. Mobilità infragruppo Con riferimento alle risorse interessate alla ricollocazione derivante dall operazione in oggetto, si provvederà a esaminare e definire, d intesa con gli interessati, le richieste di assegnazione alle dipendenze delle società distaccatarie tramite passaggio volontario infragruppo, compatibilmente con le esperienze e le competenze professionali delle Risorse interessate, nonché con le esigenze organizzative e gestionali delle società di provenienza e di destinazione, tenendo anche in considerazione, per quanto possibile, le richieste di mobilità infragruppo già presentate. 6. A favore del personale che, in relazione all operazione in oggetto, sarà interessato da processi di mobilità territoriale, viene confermata la massima attenzione al fine di contenere, per quanto possibile, la mobilità medesima, anche adottando soluzioni che tengano in considerazione le particolari situazioni personali e familiari, che saranno valutate in modo approfondito. 7. Con riferimento al personale di cui al precedente punto 6, le Aziende si impegnano, fatte salve le previsioni migliorative del CCNL, a non disporre il trasferimento del Lavoratore ad oltre 75 km di distanza dalla sua residenza senza il consenso dell interessato, salvo che ricorra il caso di comprovata ed infungibile esigenza di servizio e, in ogni caso, ad eccezione dell eventuale trasferimento verso le unità organizzative della provincia di Savona. I Dipendenti in part time non verranno interessati senza il loro consenso alla mobilità che comporti distanze superiori a 50 km A/R tra il luogo di lavoro e la residenza dell interessato. Verrà posta comunque la massima attenzione alle condizioni di viabilità sulle tratte interessate, al fine di consentire un adeguato utilizzo dei mezzi pubblici, anche sotto il profilo dei tempi di percorrenza. Art. 12 Allocazioni presso Sede Torino 1. L operazione di incorporazione in argomento comporta, come già comunicato con lettera informativa e documentazione di dettaglio di cui al punto 1 delle premesse al presente accordo, il trasferimento di 12 posizioni di lavoro da Genova a Torino. 2. Con riferimento al suddetto personale, le Aziende si impegnano a non disporre il trasferimento verso Torino, senza il consenso dell interessato, salvo che ricorra il caso di comprovata ed infungibile esigenza di servizio anche connessa alle operazioni di passaggio di consegne, ovvero alle esigenze di rilascio/acquisizione di attività e, in ogni caso per un periodo massimo di 6 mesi. In caso di assegnazione diversa dalla sede di Torino, con riferimento alle risorse oggetto del presente articolo, troveranno applicazione le previsioni del precedente art.11. In ogni caso le Aziende non disporranno il trasferimento verso Torino dei dipendenti con rapporto di lavoro part-time, appartenenti ad una categoria protetta o destinatari dei permessi di cui alla legge 104/1992. Pagina 5 di 7

Art. 13 Ricollocazione professionale 1. Nei casi di riqualificazione e ricollocazione professionale, si conferma l impegno a: attribuire nuovi compiti e mansioni consoni e congruenti con le specifiche qualifiche, esperienze, potenzialità ed attitudini del personale in questione, tenendo conto anche delle relative aspirazioni e residenze, con l obiettivo di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente; contenere il disagio delle possibili ricadute sulle condizioni di lavoro del Personale conseguenti alla riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale, per trasformare i cambiamenti in opportunità di crescita e di valorizzazione delle Persone e delle professionalità, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL e con la confermata finalità di evitare conseguenze socio-economiche negative, anche in caso di assegnazione di nuovi compiti e mansioni non corrispondenti alle specifiche esperienze maturate, l Azienda si impegna a prevedere idonei percorsi di formazione e riconversione professionale a supporto del passaggio, secondo quanto indicato nel successivo articolo. *** 2. Le Aziende effettueranno colloqui gestionali con il Personale interessato dall operazione in esame, anche al fine di valutare gli aspetti connessi all attribuzione di nuovi compiti e mansioni, ivi compresi quelli attinenti ai piani ferie. Art. 14 Formazione e riqualificazione professionale 1. Nell ottica di valorizzare il patrimonio umano e professionale presente, verrà data particolare rilevanza ai percorsi di formazione per il personale interessato da processi di mobilità professionale. 2. Il piano di riqualificazione e formazione si articolerà secondo i seguenti principali criteri guida: definizione di percorsi di formazione professionale per ciascuno dei ruoli in cui è previsto il nuovo inserimento, ove richiesto dalla natura del cambiamento del ruolo, secondo criteri di modularità di ciascun percorso per rendere flessibile la fruizione dei singoli corsi in base alle professionalità di partenza e alle competenze già possedute dai partecipanti; programmazione di interventi di formazione tecnica e formazione comportamentale, prioritariamente preventiva - ove richiesto dalla tipologia di riqualificazione - per facilitare il raggiungimento dell autonomia nell esercizio del ruolo, tenuto anche conto di eventuali specifiche richieste del lavoratore; periodi di affiancamento operativo per acquisire e consolidare le conoscenze necessarie per l espletamento delle nuove attività. 3. Gli interventi formativi si collocano nell ambito del processo di ristrutturazione e di riorganizzazione e rientrano tra quelli finanziabili con gli appositi strumenti nazionali, comunitari e contrattuali. Le Parti si danno atto che sono state regolarmente espletate le procedure contrattuali previste per la valutazione congiunta dei processi di formazione e dichiarano pertanto che ricorrono tutti i requisiti e i presupposti necessari affinché le aziende presentino, in forza dell Accordo odierno, istanza di accesso ai finanziamenti di cui ai bandi del Fondo Banche Assicurazioni (FBA) Fondo Paritetico Nazionale per la Formazione Continua nei Settori del Credito e delle Assicurazioni previa sottoscrizione dei relativi accordi aziendali ove previsti nonché di cui all art. 5, primo comma, lettera a) punto 1) del D.M. n. 158/2000 dei programmi formativi per la riconversione e riqualificazione del personale. Art. 15 Rapporti bancari dei Dipendenti 1. I rapporti di conto corrente e le aperture di fidi in c/c intestati ai Dipendenti BSG che passeranno alle dipendenze di BRE in virtù dell operazione oggetto del presente accordo saranno trasferiti presso Banca Regionale Europea, con acquisizione, dall atto della migrazione e nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, delle medesime condizioni in essere per il personale dipendente BRE. 2. I contratti di mutuo e/o prestito - già in essere, istruiti, deliberati e in attesa di erogazione alla data di efficacia giuridica dell operazione - proseguiranno in durata, indicizzazioni e per tutte le altre condizioni tempo per tempo in essere presso la banca di provenienza e compatibilmente con le previsioni dell atto pubblico fino alla scadenza degli stessi. 3. Fermo restando quanto sopra, le aperture di fidi in c/c, qualora abbiano una durata fissa, proseguiranno fino alla scadenza; nel caso di fidi in c/c a revoca, ad essi verrà applicata quale data di scadenza il 31/12/2012. Pagina 6 di 7

Art. 16 Incontri di verifica Su richiesta, le Parti si incontreranno al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo. Letto, approvato, sottoscritto. UNIONE DI BANCHE ITALIANE Scpa BANCA REGIONALE EUROPEA Spa BANCO DI SAN GIORGIO Spa DIRCREDITO FABI _ FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UILCA UGL CREDITO Pagina 7 di 7