C O M U N E DI I G L E S I A S Provincia del Sud Sardegna DISPOSIZIONI PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA NELLE PROCEDURE DI APPALTO (Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.295 del 16.11.2017) SOMMARIO art. 1 - Oggetto art. 2 Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici art. 3 Funzionamento del seggio di cara art. 4 Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione Giudicatrice art. 5 Cause di incompatibilità e di astensione del segretario art. 6 Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure sottosoglia art. 7 - Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure sopra la soglia comunitaria art. 8 Determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per gli appalti di lavori pubblici art. 9 - Determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per gli appalti di servizi e forniture art. 10 Funzionamento della Commissione Giudicatrice art. 11 Disposizioni finali art. 12 Pubblicazione ed entrata in vigore 1
Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare il buon andamento e l imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza. 2. La predisposizione del presente documento è necessaria ai sensi dell art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale - fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all Albo di cui all art. 78 - la commissione continua ad essere nominata dall organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. 3. Occorre, pertanto, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell azione amministrativa. Articolo 2 Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici 1. La commissione giudicatrice, fino all istituzione dell Albo di cui all art. 78 del Nuovo Codice, è nominata dal Dirigente del Settore competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all Ente con funzioni esclusive di verbalizzazione e custodia della documentazione, ad essi non spetta alcun compenso. 2. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, in numero pari cinque - esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. 3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 4. L atto di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso secondo quanto stabilito agli articoli seguenti e fissa il termine per l espletamento dell incarico. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell intervento tra le somme a disposizione. 5. La Commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del Codice dei Contratti e della lex specialis di gara. 6. Alla commissione giudicatrice è demandato l intero procedimento di valutazione delle offerte, compresa la loro congruità. 2
7. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione. 8. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario, attesa l importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento. 9. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell attività svolta. 10. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'ente. Articolo 3 - Funzionamento del seggio di gara 1. Nei procedimenti di gara da aggiudicarsi al prezzo più basso, la scelta dell affidatario è affidata ad un seggio di gara a cui sono affidate le attività di: esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara; apertura, lettura delle offerte economiche; creazione della graduatoria dei partecipanti. 2. La valutazione delle offerte è svolta da un organo monocratico della stazione appaltante, assistito da due membri in qualità di testi ed eventualmente da un segretario verbalizzante. 3. I componenti del Seggio di gara sono scelti fra i dirigenti ed il personale dell'ente. 4. Il Dirigente, o suo delegato, svolge le funzioni di Presidente del Seggio di gara. 4. Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell anomalia dell offerta, il RUP può procedere avvalendosi di uffici o di organismi tecnici o, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti la particolarità, l'importanza o la complessità tecnica dei documenti da valutare, può richiedere di avvalersi della commissione di gara, se costituita. Articolo 4 Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice 1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti, nonché del DPR n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, non possono far parte delle commissioni giudicatrici: a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura; b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 3
c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche nell Amministrazione comunale; d) coloro i quali si trovino nelle cause di esclusione previste dall articolo 51 del Codice di procedura civile; e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione; f) coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all approvazione di atti dichiarati illegittimi; g) coloro che si trovano in conflitto di interesse con riguardo a dipendenti del Comune per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; h) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente a contratto del cui affidamento si tratta. 2. Il Presidente ed i commissari, all atto dell insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del codice e dell art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'ente. Articolo 5 Cause di incompatibilità e di astensione del segretario 1. Ai segretari delle commissioni si applicano l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, l'articolo 42 del D. Lgs 50/2016 nonché l articolo 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62. Articolo 6 Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure sottosoglia 1. I commissari sono individuati tra i Dirigenti ed il personale con la qualifica di categoria D di ruolo del Comune; 2. Il Presidente della commissione è un dirigente diverso da quello competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. 3. Il personale con la qualifica di categoria D è tenuto a presentare i propri curricula, qualora non siano già in possesso dell Amministrazione comunale. 4. I componenti della commissione sono selezionati per singola procedura, secondo un criterio di rotazione, se possibile. Ai componenti interni non spetta alcun compenso. 5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 4
Articolo 7 Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure sopra la soglia comunitaria 1. I commissari sono scelti sulla base di un elenco formato mediante avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta tra: a) pubblici dipendenti di ruolo, con la qualifica di categoria D o dirigenti, in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine o abilitati a svolgere una determinata professione attinente al settore a cui si riferisce l oggetto del contratto da affidare o, in assenza di iscrizione o abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore cui si riferisce l oggetto del contratto da affidare. b) professionisti, con almeno cinque anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nell ambito del settore cui si riferisce l oggetto del contratto da affidare; c) docenti universitari di ruolo, con almeno cinque anni di esperienza specifica nel settore cui si riferisce l oggetto del contratto da affidare. 2. I commissari verranno scelti sulla base dei curricula presentati, che attesti l esatta tipologia di impiego o lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni. Dovrà essere garantita la rotazione tra gli esperti. 3. In caso di assenza di candidature o di candidature idonee, ovvero di un numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della commissione giudicatrice, sarà effettuata tra il personale con la qualifica D e dirigenti interni dell Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità. Articolo 8 - Determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per i lavori pubblici 1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione. 2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo. 3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 4. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni si fa riferimento ai parametri di riferimento espressi nella nota dell Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1289/UL/1984, i cui parametri di riferimento sono stati aggiornati dal Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29/09/2004, pareri che costituiscono criteri di riferimento tutt ora fondati e rispondenti alle norme legislative nonché di buona amministrazione come espresso nella sentenza della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale della Campania n. 5627 del 28/08/2008, ovvero: 5
a) Nel caso di gare per lavori da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo i. Compenso base pari al 1% dell onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara; ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base; iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento a presentazione dei relativi titoli giustificativi; iv. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20% ; v. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%; b) Nel caso di gare di concessione da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo: i. Compenso base pari al 2% dell onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara; i. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base; ii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi; iii. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%; iv. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%; c) Concorso di progettazione i. Compenso base pari al 5% dell onorario di progettazione relativo al livello del progetto prescelto; ii. Compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre al primo, pari al 5% del compenso base; iii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi; iv. Al presidente della commissione spetta, sul compenso precedentemente determinato, una maggiorazione del 20%; v. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%; d) Concorso di idee i. Compenso base a vacazione (5) sulla base dell effettivo tempo dedicato all attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione; ii. IVA, oneri previdenziali, se dovuti, rimborso delle spese documentate; iii. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%; iv. In alternativa a quanto previsto ai punti i. - ii. - iii. l'ente, in relazione alla peculiarità ed all importanza dell opera da ideare, può preventivamente fissare un compenso a discrezione per i componenti della commissione, oltre al rimborso delle spese documentate. 6
(5) con riferimento all art. 6 del D.M. 143/2013, l importo orario per prestazioni a vacazione è fissata per il professionista incaricato da 50,00 /ora a 75,00 /ora. 5. Allo scopo di contenere la spesa derivante dal funzionamento delle commissioni è stabilito, inoltre, un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi del comma 4, lettere c) - d) secondo la graduazione in funzione del numero di offerte da esaminare di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati): spettanti ai commissari per gare fino a 10 concorrenti spettanti ai commissari per gare da 11 a 25 concorrenti spettanti ai commissari per gare da 26 a 50 concorrenti Massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare oltre 50 concorrenti 2.500,00 3.500,00 4.500,00 6.000,00 Articolo 9 - Determinazione dei compensi dei componenti delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per gli appalti di servizi e forniture 1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della commissione o del seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della Commissione o del Seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali. 2. Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso secondo le modalità previste nei commi seguenti del presente articolo. 3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 4. Per la determinazione dei compensi dei commissari di gara esterni, si farà riferimento - per analogia - a quanto riportato dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 Settembre 2004 nella parte relativa ad Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici, nel quale si ritiene che, essendo l impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacazione sulla base dell effettivo impegno temporale profuso. 5. Il Compenso dei commissari esterni all amministrazione sarà pertanto così definito: i. Compenso a vacazione (6) sulla base dell effettivo tempo dedicato all attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione; ii. IVA, oneri previdenziali se dovuti, rimborso delle spese documentate; iii. Il compenso del segretario della commissione è ridotto del 20%. 7
6. In considerazione dell applicazione del principio di contenimento della spesa, è stabilito un tetto massimo per i compensi determinati ai sensi dei commi 5 e 6 secondo la graduazione in funzione del valore dell appalto e del numero di offerte da esaminare di seguito riportata (con la precisazione che il compenso del segretario sarà comunque inferiore del 20% ai tetti appresso indicati): spettanti ai commissari per gare fino a 10 concorrenti spettanti ai commissari per gare da 11 a 25 concorrenti spettanti ai commissari per gare da 26 a 50 concorrenti Massimo dei compensi spettanti ai commissari per gare oltre 50 concorrenti 2.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00 (6) con riferimento all art. 6 del D.M. 143/2013, l importo orario per prestazioni a vacazione è fissata per il professionista incaricato da 50,00 /ora a 75,00 /ora. Articolo 10 - Funzionamento della Commissione Giudicatrice 1. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. 2. Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente. 3. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente ai criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara. 4. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara. 5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'ente che dovranno fornire piena collaborazione. 6. Il procedimento di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria. 7. Il documento relativo all'aggiudicazione provvisoria, con tutti i verbali delle sedute di commissione, devono essere tempestivamente inviati al RUP o al Dirigente competente che curerà gli adempimenti successivi. Articolo 11 - Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia. 8
2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente. Articolo 12 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'ente. 2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione. RIFERIMENTI NORMATIVI - Art. 97 Costituzione D. Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; - D. Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ; - Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione ; - D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» ; - D.M. 143/2013 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria ; - Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 2004. 9