Ministero della Salute Dipartimento della sanitàpubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute Direzione Generale della Sanitàanimale e dei Farmaci veterinari Dr.ssa Gaetana Ferri Puppytradeand the italian penalcode Bruxelles - 28 October 2013
INTRODUZIONE Nel corso degli anni successivi all entrata in vigore del regolamento (CE) 998/2003 i controlli espletati dalle Autorità competenti preposte hanno evidenziato, oltre a talune non conformità rispetto alla normativa comunitaria, risolvibili con la mutua assistenza tra Stati Membri, l esistenza di un traffico illegale di cuccioli verso il territorio italiano. Al fine di porre in essere efficaci azioni di contrasto e in considerazione dell assenza di strumenti normativi sanzionatori specifici, il Parlamento italiano ha approvato la legge 4 dicembre 2010, n. 201- legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia che codifica specifiche violazioni di natura penale nel traffico illecito degli animali (cani e gatti).
Numero di cani introdotti legalmente dall'est Europa (2012) Rilevazione dati TRACES 6.700 (25%) 20 (0%) 19.736 (75%) Ungheria Repubblica Ceca Repubblica Slovacca
GLI ILLECITI PENALI Legge 4 dicembre 2010 n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno Traffico illecito di animali da compagnia due casi a rilevanza penale (art.4): introduzione ripetuta o tramite attivitàorganizzata di animali da compagnia (cani e gatti) privi di identificazione individuale(microchip o tatuaggio), certificazione sanitaria e passaporto(ove richiesto); trasporto, cessione e acquisto sul territorio nazionale di animali precedentemente introdotti in Italia e privi dei requisiti menzionati al punto precedente.
Per questo reato non occorre che la condotta sia organizzata o ripetuta. Pena prescritta Reclusione da tre mesi a un anno; multa da 3.000 a 15.000 euro. La condizione generale per l applicazione del reato è il fine di conseguire per sé o per gli altri un profitto da parte del soggetto responsabile che effettua le azioni.
AGGRAVANTE La pena èaumentata se gli animali di cui al primo reato hanno un etàaccertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria. SANZIONI ACCESSORIE In caso di condanna o di accordo tra le parti in causa: Confisca degli animali; Sospensione da tre mesi a tre anni dell attivitàdi trasporto, commercio, allevamento. In caso di recidiva è disposta l interdizione dell attività.
Provvedimenti sugli animali Sequestro - affidamento custodia giudiziaria; Confisca - affidamento custodia giudiziaria; Confisca definitiva - trasferimento di proprietà; Nei casi descritti l affidamentoe il trasferimento della proprietàdegli animali sono affidate ad Enti e Associazioni (LAV, ENPA, LIDA, ANPANA, etc.), riconosciuti dal Ministero della salute, che ne facciano richiesta.
ILLECITI PENALI CORRELATI AL REATO DI TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA Oltre al reato di traffico illegale di animali da compagnia occorre considerare altre ipotesi di reato. Infatti, in caso di accertamento della violazione della normativa penale contemplata dalla legge n. 201 del 2010, possono sussistere altri illeciti penali correlati, dettagliati dal Codice Penale italiano.
Frode nell esercizio del commercio E riconducibile alla vendita di un cucciolo come di origine italiana con certificati falsi e invece introdotto dall estero. Per tale fattispecie è possibile proporre denuncia del venditore all Autorità giudiziaria per il reato di frode nell esercizio del commercio. La pena: reclusione fino a due anni o multa fino a 2.065 euro Uccisione degli animali Se durante un trasporto illecito vengono rinvenuti animali morti, a causa delle condizioni precarie di salute e del trasporto illecito, (es. mancanza di cure, cibo e acqua) è ipotizzabile il reato di uccisione: chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
Maltrattamento di animali Qualora durante il trasporto illecito sia accertato maltrattamento degli animali, loro lesioni (fisiche o psicofisiche) e danni alla salute è ipotizzabile il maltrattamento: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Il criterio delle norma riguardante l uccisione ed il maltrattamento di animali va individuato nell esigenza di tutelare l esistenza in vita di qualsiasi animale domestico, selvatico o addomesticato, ponendolo al riparo da atti di crudeltà non necessari. L ipotesi di reato di uccisione e maltrattamento degli animali sussiste esclusivamente in caso di volontarietà (o dolo).
Associazione per delinquere Ipotesi di reato possibilmente correlato al traffico illecito di cani e gatti (reiteratamente e tramite attività organizzata) di cui all ipotesi del comma 1, art. 4, della legge 201/2010. Qualora siano individuate almeno tre persone legate da un vincolo associativo tendenzialmente stabile, destinato a durare oltre il singolo reato commesso, con l esistenza di una minima struttura organizzativa e l obiettivo di commettere una serie indeterminata di delitti, è ipotizzabile questo reato che prevede la reclusione.
Detenzione in condizioni incompatibili Durante l accertamento di un trasporto illecito non è infrequente l ipotesi di reato di cui al secondo comma dell articolo 727 del codice penale. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l arresto fino ad un anno e con l ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, produttive di gravi sofferenze.
Per l applicazione dell articolo 727 del codice penale occorre sottolineare che l ipotesi di reato relativa al maltrattamento può essere rilevata ragionevolmente nei traffici illeciti nei quali gli animali trasportati spesso sono cuccioli (etànon superiore a 3 mesi) e in presenza di situazioni di evidente sovraffollamento nei mezzi di trasporto non autorizzati.
NUOVO REGOLAMENTO PET Il nuovo Regolamento (CE) 576/2013 dispone all articolo 42 che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasivein caso di violazioni del regolamento, che devono essere immediatamente comunicate alla Commissione europea.
L approccio italiano nei confronti della materia in trattazione èpertanto pienamente in linea con il nuovo indirizzo assunto a livello comunitario. E evidente altresìche, oltre alla previsione e all applicazione delle sanzioni penali per le ipotesi di reati sinteticamente finora descritte, la necessità dell attivazione di una capillare rete di controlli che coinvolga tutti i Paesi membrie tutte le Autoritàche a vario titolo sono preposte a garantire la corretta movimentazione dei cuccioli.
Al fine di contrastare la movimentazione illecita di cuccioli di cane e gatto, e di rendere agevole l applicazione delle norme descritte, èstato realizzato un manuale sulle procedure per l esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti. Scopo: fornire uno strumento di agevole consultazione per le autoritàpreposte al controllo, visto il complesso quadro normativo che regola gli scambi commerciali di cani e gatti tra i Paesi UE e la loro introduzione nel nostro Paese.
Queste misure sarebbero piùincisive se supportate a livello internazionale attraverso l armonizzazione della normativa comunitaria in materia di sistemi di identificazione e registrazionedegli animali da compagnia. Tutti i Paesi dovrebbero avere una anagrafe dei cani, riconosciuta dall autoritàcompetente e interconnessa ad una Banca Dati Centralizzata a livello Europeo tale da consentire una efficiente e rapida rintracciabilitàdi tutti gli animali d affezione. Le informazioni contenute nella suddetta anagrafe dovrebbero riguardare, per ogni microchip inserito, i dati identificativi dell animale e del proprietario per una immediata rintracciabilità ma anche informazioni di tipo sanitario per garantire e prevenire eventuali rischi sanitari e istituire un appropriato sistema di epidemiosorveglianza.
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GENERAL DIRECTOR Dott.ssa Gaetana Ferri sanita.animale@sanita.it +39 06.5994.6584 GENERAL DIRECTION ANIMAL HEALTH AND VETERINARY DRUGS Ministry of Health