STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO



Documenti analoghi
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO FARMACISTI VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA STATUTO

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CiPì

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

Associazione Famiglie Persone con Disabilità I.R.P.E.A. Padova (organizzazione di volontariato) STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Eccomi. Eccomi

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S T A T U T O

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO. Denominazione Sede Durata

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MANOLA S T A T U T O

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BROGNATURO NEL CUORE" Statuto. Art. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO PARCO. E costituita a Valdieri (CN) l Associazione di volontariato

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB UNESCO di ALBA, LANGHE E ROERO

ART. 1* (Denominazione e sede)

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO ASSOCIAZIONE

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SGUARDI DI LUCE

ANZIANO & QUARTIERE ONLUS.

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO. ATTO COSTITUTIVO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OPS CLOWN Onlus Per il Sorriso

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

FRATERNITA MISSIONARIA - ONLUS"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE D ORO PADOVA

STATUTO ASSOCIAZIONE VIP VIVIAMO IN POSITIVO ONLUS VICENZA

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO ASSOCIAZIONE POP CORNER

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA RETE MAGICA - Amici per l Alzheimer e il Parkinson

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

Statuto dell'associazione di volontariato L ASSOCIAZIONE VIVIAUTISMO Onlus di Padova

Amici dei Pompieri di Zoldo - STATUTO -

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MED

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

Statuto dell Associazione ALUMNI UNIVDA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ampelos S T A T U T O. Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata.

STATUTO Il Sole Onlus

Transcript:

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ART.1- COSTITUZIONE DURATA - SEDE Ai sensi e nel rispetto della legge n. 266/91 e della L. Regione Emilia Romagna n. 12/ 05 e succ. mod. è costituita l Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) denominata Improplayers Associazione musicale di improvvisatori volontari ; L ordinamento interno dell associazione è ispirato ai principi di democraticità, libera elettività delle cariche ed uguaglianza tra i soci; Tutti i soci hanno uguali diritti e pari doveri; L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto; La sede sociale dell'associazione è a Casalfiumanese (BO); via Vallette 6 cap. 40020; Ogni eventuale futuro cambio di Sede non comporta modifica del presente Statuto. Art. 2 FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE Improplayers è una associazione di volontariato indipendente, aconfessionale, apartitica apolitica, senza fine di lucro, che persegue esclusivamente le seguenti finalità: a) creare un laboratorio permanente dove il fulcro dell apprendimento risieda nella creazione musicale, non nella sua replicazione;

b) organizzare, ideare e sviluppare sessioni di improvvisazione musicale come strumento di espressione artistica e di comunicazione interpersonale; c) sviluppare l apprendimento musicale per bambini e giovani ed in genere per persone desiderose di misurarsi e sperimentare nuove forme espressive attraverso la musica; d) organizzare e sviluppare attività culturali, ricreative didattiche nonché corsi; e) interagire con altre forme d arte, di intrattenimento, di animazione dirette a sviluppare le capacità sensoriali; f) organizzare centri di orientamento e formazione culturale; g) attuare e sviluppare collaborazioni con altre Associazioni, Enti sia pubblici che privati per la realizzazione degli obiettivi sociali; h) contribuire in tal modo alla crescita culturale e civile della società civile per una più completa formazione umana e sociale; i) partecipare a gruppi di lavoro con altre associazioni, enti pubblici e privati, atti a realizzare progetti negli ambiti di operatività dell associazione o in materie connesse con gli obiettivi associativi anche in un ottica di lavoro in rete; l) svolgere attività di sensibilizzazione e di promozione culturale nei vari ambiti in cui si manifestano le esperienze culturali, ricreative e formative, mediante

concerti, sessioni musicali, seminari, conferenze, dibattiti, cineforum e simili; m) organizzare centri di documentazione, studi, ricerche in collaborazione e con il coinvolgimento dei vari attori della comunità locale: enti pubblici, scuole, n) promuovere forme espressive musicali e altre forme d arte con particolare riferimento all attività di giovani artisti; o) coinvolgere ed informare sulle tematiche collegate alle attività sociali gli operatori del settore e l opinione pubblica, per mezzo di pubblicazioni, organizzazione di convegni, corsi, seminari, occasioni di incontro tra la popolazione e con ogni altra modalità ritenuta opportuna. L'Associazione non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al perseguimento delle finalità suelencate ad eccezione di quelle ad esse connesse per natura in quanto integrative delle stesse; l'idea nasce dalla certezza che si possa comporre musica insieme prima ancora di imparare a scriverla, visto che la musica esiste prima della sua scrittura. ART. 3 I SOCI Possono far parte dell Associazione tutte le persone fisiche di maggiore età, che mosse da spirito di solidarietà si impegnino a contribuire, in modo volontario e gratuito, alla realizzazione degli scopi dell Associazione e ad osservare il presente Statuto ed eventuali regolamenti interni;

L'ammissione all'associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo; il diniego all ammissione va motivato per iscritto ed è ammesso il ricorso dell interessato all Assemblea; I Soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori ed Onorari. Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo dell Associazione Soci Ordinari sono coloro che chiedono di aderire all associazione condividendone gli scopi, le attività e il presente Statuto, in regola con il versamento della quota sociale. Soci Sostenitori sono coloro che anche attraverso il versamento di una quota sociale cospicua all Associazione, favoriscono in modo determinante lo sviluppo delle attività dell associazione. Soci Onorari, sono persone che per la loro biografia e per le attività svolte, con la semplice adesione possono fornire lustro e prestigio all Associazione e non sono tenuti a versare la quota associativa. Il Consiglio Direttivo stabilisce l ammontare delle quote minime associative annuali per i soci ordinari e i soci sostenitori; Ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, la qualità di Socio si acquisisce all'atto del pagamento della quota, nel rispetto degli importi e delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tale quota è intrasmissibile e non soggetta a rivalutazione, e mai rimborsabile; La classificazione degli aderenti in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri, salvo quanto già indicato in merito al pagaemnto della quota sociale; E esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa; I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute, purché documentate; Ciascuno associato coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilità. Art. 4 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI I soci sono obbligati, in particolare: 1) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi associativi; 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell associazione; 3) a versare la quota associativa tranne i soci onorari; Tutti i soci in regola con il pagamento della quota e quelli onorari hanno diritto: a partecipare a tutte le attività promosse dall associazione;

a partecipare all Assemblea con diritto di voto; ad accedere alle cariche associative, ad eleggere gli organi dell'associazione e ad approvare e modificare lo Statuto ed eventuali regolamenti. Art. 5 LIMITI - REQUISITI L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo né dall Associazione né da altro soggetto; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tra gli associati utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa, salvo che ciò non risulti imposto da disposizioni di legge; Il diritto allo status di socio è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi; Il versamento non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, sia per atto tra vivi sia per successione a titolo particolare o a titolo universale; L'adesione all Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso del Socio che può esprimersi per iscritto ovvero tramite il mancato versamento della quota associativa annuale; Ogni forma di rapporto economico con l Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio. ART. 6 PERDITA DEI REQUISITI DI SOCIO La qualità di Socio cessa a seguito di Recesso che potrà manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota

associativa annuale. Decesso. Esclusione che può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per: Mancato pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative o che creino turbativa all attività associativa, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle eventuali giustificazioni. Nessun diritto, anche patrimoniale, compete al Socio receduto o escluso come pure nessun diritto compete ai suoi successori in caso di morte. L Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. Art. 7 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Gli organi dell'associazione sono: L'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo. Il Presidente e il Vice Presidente. ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI L Associazione ha nell Assemblea il suo organo sovrano. All Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno il diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annule e i soci onorari.

L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione ed in particolare: Approva il bilancio consuntivo; Elegge i componenti del Consiglio Direttivo; Approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo ed il bilancio preventivo; Delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge non riservino alla competenza di altri organi nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle; Approva gli eventuali regolamenti interni su proposta del Consiglio Direttivo; Viene convocata dal Presidente almeno una volta l anno entro il 30 aprile per l approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo della relativa relazione annuale ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l opportunità; E validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati; Le deliberazioni dell assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti; L associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, ciascun associato non può ricevere più di due deleghe.

Art. 9 L ASSEMBLEA STRAORDINARIA L assemblea straordinaria: Delibera sulle modifiche dello statuto; Delibera sullo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio, determinandone i modi ed i liquidatori; L assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente; L Assemblea sia essa ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; Le convocazioni dell Assemblea sia ordinaria che straordinaria devono essere effettuate con avviso affisso alla porta della sede almeno 15 giorni prima della data di prima convocazione; L Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati; Per le deliberazioni della assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti, e per quelle riguardanti lo scioglimento dell associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati qualunque sia il numero dei soci presenti; Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO - FUNZIONI Il Consiglio Direttivo è composto in numero dispari

da un minimo di tre Consiglieri a un massimo di sette Consiglieri dall'assemblea; per il primo Consiglio Direttivo è stabilito il numero di cinque membri già nominati nell atto costituivo cui questo Statuto è allegato. La modifica del numero dei membri del Consiglio Direttivo è stabilita dall Assemblea ordinaria all atto del rinnovo e non comporta modifica del presente Statuto purché compresa nel numero minimo e massimo dei membri stabiliti dal presente articolo. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente che sono anche Presidente e Vice Presidente dell Associazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti; Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili, la carica di consigliere è gratuita; Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l anno dal Presidente per predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano la maggioranza Consiglieri; Nel Consiglio Direttivo non è ammesso il voto per mezzo di delega; Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione dell Associazione. In particolare: Esamina e recepisce le mozioni approvate dall Assemblea dei Soci; Predispone il programma di attività, in conformità alle finalità statutarie e ne indica le fonti di finanziamento; Determina la politica e i criteri della raccolta di fondi e delle forme di finanziamento in conformità con gli scopi statutari e con le norme vigenti in materia; Ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali; I singoli consiglieri possono svolgere, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, un ruolo di rappresentanza dell Associazione nelle occasioni e nelle sedi opportune; Spetta al Consiglio Direttivo la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e della relativa relazione annuale; Il Consigliere che intende recedere dall'incarico o dimettersi da altre cariche statutarie previste nel presente Statuto deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente; Un Consigliere dimesso o comunque decaduto viene sostituito mediante nuova elezione, purché sia rimasta in carica la maggioranza dei membri del Consiglio stesso, in caso contrario l intero Consiglio si considera decaduto,;

In caso di decadenza o scadenza del Consiglio, tutti i consiglieri decadono dalla carica anche se non hanno completato il mandato triennale; Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto; Art. 11 PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE Il Presidente e il Vice-presidente dell'associazione vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente; Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili; La carica è gratuita. Art. 12 COMPITI PRESIDENTE VICE- P R E S I D E N T E S E G R E T A R I O AMMINISTRATIVO Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione; Egli presiede di norma l'assemblea e sempre il Consiglio Direttivo, svolge tutte le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo; Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell adunanza immediatamente successiva;

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente ovvero in caso di assenza anche di questo ultimo dal Consigliere anagraficamente più anziano; Il Presidente, il Vicepresidente sono rieleggibili e durano in carica 3 anni; Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno sostenuto e condiviso gli ideali dell Associazione. Art. 13 PATRIMONIO L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: Quote associative; Contributi di soggetti pubblici e privati; Liberalità, donazioni e lasciti testamentari; Rimborsi derivanti da convenzioni; Entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale conformemente alla normativa vigente in materia di Organizzazioni di Volontariato; Beni immobili e mobili; Ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge. Art. 14 PROVENTI I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e della legge sul volontariato n. 266/91, e comunque mai direttamente o

indirettamente distribuiti fra gli associati. Art. 15 ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell esercizio finanziario; Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie nel rispetto della legge sul volontariato n. 266/91, e comunque mai direttamente o indirettamente distribuiti fra gli associati. Art. 16 DIPENDENTI - COLLABORATORI L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni purché non si tratti di associati ed esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle legge sulle organizzazioni di volontariato n. 266/91. Art. 17 SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento dell'associazione, i beni che residuano al termine delle operazioni di liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato individuate dall Assemblea tra quelle operanti in analoghi settori. Art. 18 RINVIO Per quanto qui non espressamente regolato si fa

PAGE 8 integrale rinvio alle norme del codice civile e della legge n. 266/91 e alla legge regionale della Regione Emilia Romagna n. 12/ 05 e succ. ev. modif..