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Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2320 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori PUPPATO, ALBANO, RUTA, SANTINI, CIRINNÀ, ORELLANA, IDEM, RICCHIUTI, SOLLO, LANIECE, PANIZZA, Stefano ESPOSITO, DE PIN, BIGNAMI, CUOMO, DI GIACOMO, FRAVEZZI, PEZZOPANE, LAI, D ADDA, ASTORRE, CUCCA, CAMPANELLA, MORGONI, FAVERO, STEFANO, Maurizo ROMANI, PAGLIARI, LIUZZI e CONTE COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2016 Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 2320 ONOREVOLI SENATORI. Lo spreco alimentare è divenuta una questione impellente nel dibattito nazionale, europeo e mondiale, per la lotta all inquinamento ambientale e alle diseguaglianze tra diverse aree del pianeta così come, all interno delle nazioni stesse, tra componenti di diverse fasce di popolazione. Le dimensioni di questo fenomeno sono diventate enormi e non è più possibile non provare a fornire soluzioni concrete per combatterlo. La FAO calcola infatti che, annualmente, lo spreco alimentare ammonti a 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, ampiamente sufficienti a sfamare l intera popolazione mondiale. Come sottolineano anche i dati della fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, viene gettato più cibo di quanto ne sarebbe sufficiente al fabbisogno dell intero pianeta. Anche in Italia i dati sono allarmanti. Ogni anno infatti lo spreco ammonta a circa 146 kg a persona, un dato che, se moltiplicato per la popolazione residente nel nostro Paese, dà l idea dell enormità delle dimensioni di ciò che finisce nella spazzatura. Oltre ad una questione etica e ambientale, vi è una perdita netta economica che vale, secondo i dati del rapporto Waste Watcher 2015, 8,4 miliardi di euro annui. Perdite e sprechi di cibo si verificano ad ogni stadio della filiera alimentare, a partire dalla produzione per arrivare alle tavole domestiche. Il 13 per cento della perdita si ha nella grande distribuzione, dove solo l 8 per cento delle eccedenze vengono donate. Ciò nonostante, i marchi più importanti della grande distribuzione stanno provvedendo via via a limitare tali perdite, al fine di abbassare i costi dello smaltimento, soprattutto implementando l efficienza logistica e gli strumenti di analisi degli acquisti. Come si può evincere facilmente, però, i margini di miglioramento sono ancora molto ampi. I dati fino a qui citati non rendono però appieno le dimensioni negative dello spreco alimentare. Innanzitutto va sottolineato come ogni grammo di cibo sprecato diventa un grammo di rifiuto da smaltire. Il costo ambientale, quindi, si acuisce notevolmente. Va considerato infatti che se è possibile, attraverso le elaborazioni dell Università di Bologna, stimare in circa 4 milioni le tonnellate di perdite annue di cibo prima che esso sia ceduto al consumatore finale (food losses e food waste), è necessario altresì calcolare come perdita netta anche l energia e l acqua utilizzate nella produzione e trasformazione, i costi di trasporto, economici e ambientali, i costi di imballaggio o stoccaggio, i costi per la produzione di certificazione, fatturazione, eccetera Sarebbe forse troppo arduo quantificare il danno ambientale ed economico che viene causato, quando ancora il cibo non è neppure entrato in contatto col cliente finale. A tutto questo va aggiunto lo spreco domestico e quindi la necessità di trasportare il rifiuto e di smaltirlo. In conclusione di questa premessa, certamente non esaustiva di tutti i risvolti del tema di cui tratta il disegno di legge, due dati che non si possono definire altrimenti che agghiaccianti evidenziano l urgenza di un intervento. La filiera produttiva spreca, ogni anno, 520 milioni di metri cubi d acqua (dati 2012) per la produzione di cibo che andrà perduto, pari al fabbisogno annuo di più di 8 milioni di italiani. Allo stesso modo, vengono prodotti 24,5 milioni di tonnellate di biossido di carbonio, per il 20 per

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 2320 cento legato al trasporto, sempre per cibi che verranno poi gettati. Appare chiaro che il presente disegno di legge va a toccare solamente un fattore di un quadro che dovrà essere affrontato anche nella sua interezza, specie per quanto riguarda l educazione ad un consumo più consapevole tra le mura domestiche, dove si stima si celi il 42 per cento dello spreco. In ogni caso, intervenire sulla grande distribuzione, oltre che agire in un settore dove gli stessi agenti commerciali sono alla ricerca di un sistema di efficientamento e di limitazione delle perdite, comporta la possibilità di ridurre fino a 300.000 tonnellate gli sprechi, con notevoli conseguenze positive sull ambiente e una ridistribuzione equa tra le fasce meno abbienti. Sia le istituzioni che gli enti internazionali e nazionali, stanno promuovendo ormai da anni il concetto di economia circolare, ovvero un economia che sia efficiente in tutti i suoi passaggi, così da limitare le perdite, dal punto di vista ambientale, ma anche economico. Ciò è diventato ormai un emergenza vera e propria, per garantire anche in futuro la possibilità di gestire i rifiuti, che la nostra società produce ormai in quantità enormi. Su questo si basa infatti la direttiva 2008/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, recepita in Italia con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, che ha tra l altro apportato alcune modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso la creazione e l attivazione del Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS). Molti Paesi si sono in ogni caso interrogati su come affrontare questa questione, e non vanno dimenticate le lodevoli iniziative di privati e enti locali che, nell attesa di una legge nazionale, si sono attivati per promuovere iniziative locali attraverso accordi e convenzioni con i singoli gestori. È necessario che queste iniziative a livello locale vengano estese a tutto il territorio nazionale, per poterne vedere crescere esponenzialmente gli effetti benefici. Nel contesto europeo, va sottolineata l approvazione, in Francia, primo Stato al mondo, di una legge che obbliga i gestori a donare le eccedenze. In Italia il tema dello spreco alimentare ha goduto di una vetrina importantissima con l EXPO di Milano che ha voluto fare proprio del cibo il proprio frame. Anche grazie al successo di tale iniziativa e alla firma della Carta di Milano, possiamo oggi girare pagina in questo settore e impegnarci in normative più stringenti, anche al fine di garantire una via concreta ad una sensibilità sempre più forte nel nostro Paese. Appare chiaro, infine, che è necessaria una gradualità della donazione. Non tutto l eccedente è, infatti, ancora consumabile, ma potrebbe essere utilizzato invece per l alimentazione animale, per la coltivazione dei campi o la produzione energetica. Nel ciclo naturale, niente si crea dal nulla e niente va distrutto, ma tutto si trasforma. È necessario improntare la nostra economia a questo principio di riutilizzo e trasformazione infiniti. Un ultimo capitolo va dedicato alla formazione e all educazione, in senso lato. Serve una presa di coscienza nelle scuole, in famiglia, nelle aziende produttrici e in quelle che commerciano generi alimentari, al fine di rendere efficace l applicazione della normativa. Il disegno di legge stabilisce, all articolo 1, le finalità della normativa: contrasto allo spreco e valorizzazione delle eccedenze in ordine al riutilizzo, alla destinazione all alimentazione animale, compost agricolo, produzione energetica e biogas. L articolo 2 è dedicato alla formazione nelle scuole e nelle aziende produttrici e distributrici. All articolo 3 si prevede l obbligo per i distributori di donare i prodotti ancora conformi al consumo umano e di valorizzare quelli non più conformi, sulla base dell ordine di priorità indicato all articolo 1. La donazione è regolata all articolo 4: ogni distributore stipula una convenzione con una o più associazioni senza scopi di lucro. Sono previste sanzioni amministrative

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 2320 pecuniarie per chi non si conforma a quanto previsto. La valorizzazione, all articolo 5, è prevista per le eccedenze non idonee al consumo umano e può avvenire anche con la stipula di contratti a titolo oneroso. L articolo 6 descrive le procedure necessarie per la donazione, attraverso immagazzinamento e tutela della conformità del prodotto, mantenendone i costi a carico del distributore. Le aziende devono dotarsi di un piano di autocontrollo interno. Il produttore o distributore che rende dolosamente inadatti al consumo dei prodotti, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall articolo 7. All articolo 8 sono previste agevolazioni fiscali per produttori e distributori, basate sul valore dei beni alimentari donati. All articolo 9, infine, sono previsti crediti di imposta per venditori al dettaglio che acquistino sistemi di vendita senza imballaggio, al fine di diminuire la produzione degli stessi e quindi la loro successiva trasformazione in rifiuti. L articolo 10 reca la copertura finanziaria.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 2320 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. Al fine di dare piena attuazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, la presente legge stabilisce princìpi volti alla prevenzione e alla riduzione dello spreco alimentare. 2. Le azioni di contrasto allo spreco alimentare devono essere attuate secondo il seguente ordine di priorità: a) prevenzione dello spreco alimentare; b) riutilizzo dell invenduto ancora atto al consumo umano, in forma di donazione o trasformazione; c) valorizzazione dell invenduto, destinandolo all alimentazione animale; d) valorizzazione dell invenduto, utilizzandolo per il compost agricolo; e) valorizzazione dell invenduto tramite la trasformazione energetica per la produzione di biogas. 3. È nullo ogni accordo o contratto con il quale si ostacoli o si faccia divieto alla donazione di prodotti alimentari invenduti. Art. 2. (Educazione e formazione) 1. Il contrasto allo spreco alimentare è inserito nei programmi formativi delle scuole dell obbligo. 2. Produttori e distributori di prodotti alimentari adottano iniziative adeguate alla sensibilizzazione e formazione del personale

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 2320 riguardo la prevenzione dello spreco alimentare. 3. Produttori e distributori di prodotti alimentari invenduti individuano e formano fra il proprio personale soggetti incaricati della selezione dei prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano. Art. 3. (Azioni contro lo spreco alimentare) 1. Senza pregiudizio per le normative in materia sanitaria, i distributori di prodotti alimentari assicurano la loro commercializzazione o la loro valorizzazione conformemente alle priorità previste dall articolo 1. 2. I prodotti alimentari invenduti conformi al consumo umano secondo i requisiti igienico-sanitari sono donati ad associazioni senza fini di lucro. 3. I prodotti non più atti al consumo umano devono essere destinati alla valorizzazione in forma di alimentazione animale, compost agricolo o trasformazione energetica. Art. 4. (Donazione) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i distributori di prodotti alimentari stipulano con associazioni senza fini di lucro convenzioni per la donazione dei prodotti alimentari invenduti e adeguati per il consumo umano. 2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 fino ad un massimo di euro 10.000 per i casi di recidiva.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 2320 Art. 5. (Valorizzazione) 1. I prodotti alimentari non più idonei al consumo umano sono valorizzati ai sensi e secondo le priorità delineate all articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e). 2. Ove non sia possibile la donazione dei prodotti alimentari non idonei al consumo umano, la loro cessione ai fini di valorizzazione di cui all articolo 1, comma 2, lettere c), d) ed e), può aver luogo a titolo oneroso. Art. 6. (Procedure per la donazione) 1. Al fine di procedere alla donazione di prodotti alimentari invenduti, il personale adeguatamente formato di ciascun esercizio commerciale procede alla selezione dei prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano, identificandoli e separandoli dai prodotti non più atti al consumo umano. 2. I prodotti alimentari invenduti atti al consumo umano devono essere adeguatamente immagazzinati al fine di evitare eventuali contaminazioni prima della consegna alle associazioni senza fini di lucro. 3. I prodotti alimentari invenduti non più idonei al consumo umano devono essere separati ed identificati mediante adeguata dicitura ed altri elementi cromatici. 4. I costi di selezione e stoccaggio restano a carico degli esercizi commerciali. 5. I responsabili degli esercizi commerciali adottano ogni misura appropriata al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione o scambio fra i prodotti idonei e non idonei al consumo umano. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali adottano adeguati piani di autocontrollo indicanti le procedure di selezione,

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 2320 identificazione, stoccaggio e conservazione dei prodotti alimentari invenduti. Art. 7. (Sanzioni) 1. Il produttore o distributore di prodotti alimentari che renda dolosamente inadatti al consumo umano prodotti alimentari invenduti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 3.000 ad un massimo di euro 70.000 con pubblicazione della decisione. Art. 8. (Agevolazioni fiscali) 1. A decorrere dall anno 2017, ai produttori e ai distributori di prodotti alimentari è riconosciuto un credito d imposta pari al 20 per cento del valore dei beni alimentari donati al fine di consumo umano. 2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall anno 2017, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all articolo 10. Art. 9. (Riduzione degli imballaggi) 1. Al fine di ridurre gli imballaggi non necessari, a decorrere dall anno 2017 ai venditori al dettaglio è riconosciuto un credito d imposta pari al 140 per cento del costo sostenuto per l acquisto e l installazione di sistemi di vendita senza imballaggio. Il credito d imposta è riconosciuto per ciascun esercizio commerciale. 2. A decorrere dall anno 2017, ai venditori al dettaglio che si siano dotati di sistemi di vendita senza imballaggio, è riconosciuto un credito d imposta pari al 5 per cento del valore dei beni venduti con suddetti sistemi.

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 2320 3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall anno 2017, si provvede mediante le risorse di cui all articolo 10. Art. 10. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall attuazione delle disposizioni di cui all articolo 8, comma 1, e 9, commi 1 e 2, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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