Bolzano, lì 18 ottobre 2018 Circolare nr. 3/2018 (disponibile anche sul sito www.guidi-partners.it) Egregio cliente, forniamo qui di seguito degli approfondimenti in merito alla fatturazione elettronica: 1. SOGGETTI ESONERATI 2. EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 3. DATA FATTURA E TERMINI DI DETRAZIONE DELL IVA 4. COMUNICAZIONE DELL INDIRIZZO TELEMATICO 5. QR-CODE 6. CONSERVAZIONE ELETTRONICA 7. OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE L Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e corrispettivi, cui si accede con le credenziali SPID, CNS oppure FiscOnline/Entratel, mette a disposizione diversi servizi gratuiti per predisporre, trasmettere e ricevere e conservare le fatture elettroniche nonché per consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche emesse e ricevute. Tale sistema non è idoneo in caso di un numero elevato di documenti, pertanto è consigliato utilizzare altri software, purchè conformi alle specifiche tecniche contenute nel provvedimento del 30 aprile 2018. Il Nostro Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti e offre le soluzioni operative necessarie per la gestione della fatturazione elettronica ed eventualmente la sua integrazione con il processo contabile. Poiché tali proposte devono rispondere alle esigenze individuali preghiamo di mettersi in contatto quanto prima con il titolare di riferimento.
Dal 1 gennaio 2019, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, l obbligo di fatturazione elettronica riguarderà le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate sia tra soggetti Iva (operazioni B2B) che nei confronti dei consumatori finali (operazioni B2C). 1. SOGGETTI ESONERATI Gli unici operatori esonerati dall obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico sono i soggetti che si avvalgono del: - regime di vantaggio di cui all art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011; - regime forfetario di cui all art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014. Questi soggetti possono, tuttavia, adottare volontariamente la fatturazione elettronica. In ogni caso esonerati dall obbligo di fatturazione sono gli agricoltori in regime di esonero ai sensi dell art. 34 comma 6 DPR 633/1972. I soggetti esteri, ad eccezione di quelli aventi una stabile organizzazione in Italia, non sono soggetti all obbligo di fatturazione elettronica nemmeno se identificati ai fini IVA. 2. EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE A questi fini sono fatture elettroniche quelle generate con mezzi informatici in formato XML e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) che a sua volta le mette a disposizione del cliente, destinatario della fattura. Le fatture scartate dallo SdI, così come quelle inviate al cliente con modalità diversa dallo SdI e in formato diverso dall XML si considerano come NON EMESSE. I dati obbligatori da indicare in fattura sono gli stessi previsti per le fatture cartacee, oltre all indirizzo telematico (PEC oppure codice destinatario, vedi punto 4). Lo SdI, dopo aver verificato i dati obbligatori ai fini fiscali e l indirizzo telematico nonchè l esistenza delle partite IVA e/o codici fiscali, 1) consegna al destinatario la fattura in formato XML; 2) emette una ricevuta di recapito con data ed ora al soggetto che ha emesso la fattura. Nel caso in cui il file della fattura elettronica sia firmato digitalmente, lo SdI esegue anche i controlli sulla validità del certificato di firma. La firma digitale è obbligatoria solo per le fatture alla Pubblica Amministrazione. I controlli sopra descritti possono durare al massimo 5 giorni e se non vanno a buon fine lo SdI invia al soggetto che ha trasmesso il file (alla medesima PEC o al medesimo canale telematico da cui ha ricevuto la fattura elettronica) una ricevuta di scarto con la descrizione del motivo, visualizzabile anche nel portale Fatture e corrispettivi. Se la fattura elettronica è stata scartata occorrerà entro 5 giorni di calendario correggere l errore e inviare nuovamente allo SdI il file della fattura corretta utilizzando lo stesso numero e data fattura.
Nel caso in cui la casella PEC o il canale telematico dove lo SdI prova a recapitare il file della fattura non fossero attivi (casella PEC piena o server del canale telematico momentaneamente spento), lo SdI: a) mette a disposizione il duplicato della fattura nell area riservata di Consultazione - Dati rilevanti ai fini IVA del portale Fatture e Corrispettivi b) invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di impossibilità di consegna all interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente. In questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente. Per tale motivo è importante che il fornitore avvisi il cliente che la fattura elettronica è a sua disposizione nell area riservata, in modo tale che quest ultimo possa consultarla e scaricarla. Le fatture non consegnate per PEC/canale telematico e da prendere in visione sono marcate da un simbolo rosso di alert. Si consiglia pertanto di assicurarsi di avere l accesso al portale Fatture e corrispettivi attraverso il canale FiscOnline/Entratel. 3. DATA FATTURA E TERMINI DI DETRAZIONE IVA La fattura non si considera emessa fintanto che la stessa non sia verificata dallo SdI e consegnata al destinatario, tuttavia il documento si intende emesso, e l IVA è dovuta, sulla base della data indicata nel campo data nella fattura. Ne segue che la data della fattura e il momento di trasmissione al SdI devono coincidere con il momento di effettuazione dell operazione. Quest ultimo è individuato generalmente come segue (per operazioni particolari rivolgersi allo Studio): cessioni di beni immobili cessione di beni mobili data di stipula dell atto data della consegna o spedizione prestazioni di servizi data di pagamento del corrispettivo Se anteriormente alla data in cui si verificano gli eventi sopra riportati sia emessa fattura o sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo, l operazione si considera effettuata alla data fattura/data pagamento limitatamente all importo fatturato o pagato. La fatturazione tardiva è sanzionata. Tuttavia nella prima fase di applicazione non è sanzionabile l invio della fattura allo SdI con un minimo ritardo, purchè non pregiudichi la corretta liquidazione dell imposta. Dal punto di vista operativo, per le cessioni di beni la c.d. fattura (elettronica) differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione permette di avere più tempo per predisporre e trasmettere allo SdI la fattura elettronica, fermo restando l obbligo di rilasciare al cliente un documento di trasporto al momento della cessione dei beni.
La data da cui decorrono i termini di detrazione dell IVA decorrono in alternativa: A) dalla data di ricezione attestata dai canali telematici; B) dalla data di visualizzazione della fattura elettronica nell area riservata del portale Fatture e corrispettivi. 4. INDICAZIONE DELL INDIRIZZO TELEMATICO - IN QUALITA DI FORNITORE L indirizzo telematico rappresenta il luogo dove lo SdI recapita le fatture al destinatario e può essere rappresentato da un Codice Destinatario (codice alfanumerico di 7 cifre) oppure dalla PEC del cliente. Pertanto: Ipotesi A si indica il codice destinatario comunicato dal cliente Ipotesi B si indica la PEC comunicata dal cliente e codice destinatario 0000000 Ipotesi C il cliente non ha comunicato né codice destinatario né PEC, si compila codice destinatario 0000000 Ipotesi D il cliente è un privato, un agricoltore in regime di esonero oppure un soggetto in regime di vantaggio o forfettario, si compila codice destinatario 0000000. Qualora il fornitore compili il campo Codice Destinatario con il valore 0000000 dovrà rilasciare o inviare al cliente una copia cartacea della fattura inviata al SdI comunicandogli che può trovare l originale della fattura elettronica nella sua area di Consultazione - Dati rilevanti ai fini IVA del portale Fatture e Corrispettivi. - IN QUALITA DI CLIENTE Per ricevere le fatture elettroniche è necessario in alternativa: A) comunicare l indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) a tutti i fornitori; B) (soluzione consigliata) registrare preventivamente presso il SdI l indirizzo telematico dove ricevere di default tutte le fatture (anche quelle in cui il fornitore dovesse omettere o indicare un indirizzo errato). Qualora non si provveda in tal senso l unico modo per reperire le fatture di acquisto è nell area di Consultazione - Dati rilevanti ai fini IVA del portale Fatture e Corrispettivi. 5. QR-CODE È possibile generare un codice bidimensionale (QRCode), come immagine nello smartphone o in formato cartaceo, in modo che il fornitore potrà leggere e acquisire dal codice a barre il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l indirizzo telematico (se registrato presso lo SdI come descritto al punto precedente) del cliente. Questa soluzione è utile in particolare per i titolari di partita IVA al momento dell acquisto di carburanti oppure presso i bar/ristoranti/alberghi. Una copia del QR-Code può essere fornita anche ai
dipendenti i quali sostengono le spese in nome e per conto del datore di lavoro al quale deve essere intestata la fattura. La registrazione dell indirizzo telematico e la generazione del QRCode possono essere effettuate solo nell area riservata del portale Fatture e Corrispettivi dall operatore Iva o da un suo intermediario appositamente delegato. Si ricorda che il QRCode deve essere ricreato ogni volta che si ha una variazione anagrafica o di indirizzo telematico. 6. CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA Le fatture elettroniche emesse e ricevute sono soggette a conservazione elettronica a norma obbligatoria. Per tutte le fatture elettroniche transitate nel Sistema di interscambio, e solo per quelle, è possibile aderire, PREVIA OPZIONE nel portale Fatture e Corrispettivi al servizio di conservazione elettronica gratuita messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate. I soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica (agricoltori in regime di esonero, soggetti aderenti al regime forfettario e di vantaggio) possono conservare le fatture di acquisto in formato cartaceo, anche qualora le abbiano ricevute anche in formato elettronico. 7. OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE Le operazioni da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato non sono soggette a fatturazione elettronica obbligatoria, ma sono oggetto di una separata comunicazione telematica entro l ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione/ricezione della fattura. Tale obbligo non riguarda le bolle doganali e le operazioni comunque assoggettate a fatturazione elettronica volontaria. Si consiglia pertanto di utilizzare la fatturazione elettronica per tutte le fatture emesse, comprese quelle a clienti esteri (il codice destinatario da utilizzare in questo caso è 0000000 ). Viene mantenuto inalterato l obbligo di invio delle comunicazioni INTRASTAT. Le autofatture ai sensi dell art. 17 comma 2 non possono transitare sullo SdI, seguiranno chiarimenti sulla modalità di emissione delle stesse. Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.