Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Documenti analoghi
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 441 ANNEXES 1 to 2.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2014) 7551 final.

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Dichiarazione di Danimarca, Germania, Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Estonia e Svezia sulla pesca ricreativa del merluzzo bianco

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 febbraio 2017 (OR. en)

L 198/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

16422/14 DT-RS/lmm DGB 3

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 dicembre 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

13496/17 buc/pdn/s 1 DG B 2A

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 126 final - Annex 1.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 novembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 aprile 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 456 final - ANNEX 1.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 giugno 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 novembre 2017 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 172. Legislazione. Atti non legislativi. 61 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 luglio 2018.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 agosto 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 luglio 2015 (OR. fr)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 agosto 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 dicembre 2015 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 marzo 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 giugno 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 giugno 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 agosto 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 febbraio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 giugno 2017 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 ottobre 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 settembre 2017 (OR. en)

6719/2/12 REV 2 sp 1 DG B III

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 ottobre 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 giugno 2015 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 novembre 2011 (OR. en) 17625/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0388 (NLE) STAT 48 FIN 978 PROPOSTA

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en)

Proposta di regolamento (COM(2018)0143 C8-0123/ /0069(COD))

Il Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2016 (OR. en)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 dicembre 2016 (OR. en)

I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 653 final- Annex I.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 novembre 2013 (OR. en) 15885/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0379 (NLE) STAT 33 FIN 716 PROPOSTA

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 402 final ANNEX 1.

Consiglio europeo Bruxelles, 19 giugno 2018 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 gennaio 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 330 final - ANNEX 4.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 391 final ANNEX 1.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 luglio 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 maggio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 22 febbraio 2016 (OR. en)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO. a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 febbraio 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 aprile 2011 (OR. en) 8202/11 Fascicolo interistituzionale: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 202 final - ANNEX 4.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 456 final - ANNEX 3.

ANNEX ALLEGATO. della PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 465 final - ANNEX 4.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 217 final ANNEX 1.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 settembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 marzo 2017 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 ottobre 2016 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 giugno 2011 (20.06) (OR. en) 11822/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0168 (NLE) LIMITE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 aprile 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 aprile 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 ottobre 2014 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 ottobre 2017 (OR. en)

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0001 (NLE) 5018/17 PECHE 1 PROPOSTA Origine: Data: 10 gennaio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2017) 4 final Oggetto: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 4 final. All.: COM(2017) 4 final 5018/17 am DG B 2A IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Nella riunione del 10-11 ottobre 2016 il Consiglio, con il suo regolamento (UE) 2016/1903, ha fissato le possibilità di pesca del merluzzo bianco del Baltico occidentale (sottodivisioni 22-24) per il 2017 sulla base e in conformità del piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico (regolamento (UE) 2016/1139), al fine di assicurare che tale stock torni rapidamente al di sopra del livello atto a produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). In linea con l articolo 5, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il Consiglio ha fissato il totale ammissibile di catture (contingente) a un livello compatibile con una mortalità per pesca al di sotto del valore MSY. In linea con l articolo 5, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, il Consiglio ha adottato ulteriori misure per assicurare un rapido ritorno dello stock a tale livello. In particolare, il Consiglio ha autorizzato la pesca del suddetto contingente esclusivamente dal 1º al 31 gennaio e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017. Il fatto di non consentire l'utilizzo del contingente per due mesi durante la stagione riproduttiva dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale faciliterà la ricostituzione dello stock in misura superiore alla riduzione quantitativa delle catture, migliorando le condizioni di reclutamento grazie a minori perturbazioni della fase di riproduzione e a cambiamenti positivi nella struttura di età dello stock. In virtù del piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico, che all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 fa propri gli obiettivi della politica comune della pesca, il Consiglio è tenuto a garantire che le attività di pesca siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e, al tempo stesso, compatibili con l obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale (articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 dicembre 2013). Il principio di proporzionalità esige che il fermo di pesca stagionale sia applicato soltanto se necessario per raggiungerne lo scopo, che consiste nel proteggere la biomassa riproduttiva. I dati scientifici indicano che il merluzzo bianco del Baltico occidentale si riproduce in fondali di profondità superiore a 20 metri 1, mentre le piccole imbarcazioni costiere che dipendono in modo particolare dalle catture di merluzzo bianco operano anche in acque di profondità inferiore a 20 metri. L'analisi realizzata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) indica che la pesca praticata unicamente da imbarcazioni di lunghezza inferiore a 15 metri in zone di profondità inferiore a 20 metri non incide in modo significativo sulle simulazioni dello stato dello stock. Va altresì notato che nel 2015, quando i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri erano esclusi dalla deroga, benché a condizioni differenti, la pressione sullo stock ha subito una riduzione significativa e il fermo di pesca ha permesso di conseguire l'obiettivo per cui era stato istituito. Tra l'altro, un divieto totale di pesca potrebbe ripercuotersi negativamente su un altro stock di merluzzo bianco del Baltico, aumentando la pressione di pesca sullo stock orientale di tale specie. 1 Relazione WKBALTCOD 2015 del CIEM, pag. 19 IT 2 IT

Inoltre, il fatto di autorizzare la pesca da parte di imbarcazioni di meno di 15 metri in acque di profondità inferiore a 20 metri consentirà a un numero limitato di pescatori artigianali di proseguire la loro attività e di ottenere un reddito più stabile di quanto sarebbe possibile in caso di interruzione totale. Trattandosi di imbarcazioni che operano anche su altre specie, l interruzione della pesca del merluzzo bianco finirebbe per limitare la pesca di altre specie, dal momento che il merluzzo bianco è generalmente prelevato come cattura accessoria. Per garantire il rispetto del divieto di pescare in zone di profondità superiore a 20 metri, soltanto i pescherecci dotati di un sistema di controllo satellitare (VMS) dovrebbero essere autorizzati a operare in tali zone. In conformità dell articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, l articolo 9, paragrafo 5, dello stesso regolamento non dovrebbe applicarsi. Inoltre, alla luce delle conclusioni dello CSTEP, in base alle quali la principale misura correttiva per la ricostituzione dello stock consiste nel limitare le catture per assicurare il rispetto del principio dello sfruttamento responsabile delle risorse biologiche marine vive, è opportuno limitare l applicazione dell articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock di merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 al fine di ottemperare al regolamento (UE) 2016/1139. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO A seguito della valutazione dello CSTEP, la misura è stata esaminata e discussa dagli Stati membri interessati in occasione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 12 e 13 dicembre 2016, nonché dagli Stati membri del Baltico nel mese di dicembre. La misura proposta può essere pienamente efficace soltanto se entra in vigore prima della data in cui non sono disponibili possibilità di pesca, vale a dire il 1º febbraio 2017. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta mira a modificare il regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio come descritto nel prosieguo. La nota in calce nella tabella relativa al merluzzo bianco nella zona "Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC + 24)" che figura nell allegato del regolamento (UE) 2016/1903 sarà modificata per tenere conto delle condizioni a cui non possono essere utilizzate le possibilità di pesca. IT 3 IT

2017/0001 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2016/1903 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio fissa le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 ("lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale") nel periodo dal 1º gennaio al 31 gennaio e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017. (2) Nel dicembre 2016 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato una valutazione scientifica sull'impatto del fermo di pesca per lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale nel periodo dal 1º febbraio al 31 marzo 2017. Tale valutazione ha confermato che il fermo di pesca avrà un effetto positivo sullo stock in questione. (3) Il fermo istituito dal regolamento (UE) 2016/1903 si applica anche alla pesca del merluzzo bianco praticata da pescherecci di meno di 15 metri di lunghezza in zone in cui la profondità dell'acqua à inferiore a 20 metri. Dalla valutazione dello CSTEP emerge tuttavia che il fatto di limitare la pesca del merluzzo bianco in fondali di profondità inferiore a 20 metri da parte di pescherecci aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri non contribuisce in misura significativa alla ricostituzione di tale stock. (4) Inoltre, il fatto di non assegnare alcuna possibilità di pesca nel Baltico occidentale potrebbe incidere negativamente su altri stock di merluzzo bianco del Baltico, in particolare quello orientale, verso i quali potrebbero spostarsi le attività di pesca. (5) Infine, consentendo alle imbarcazioni di meno di 15 metri di operare in zone marine di profondità inferiore a 20 metri si permetterà a un numero limitato di pescatori di proseguire l'attività su specie bersaglio diverse dal merluzzo bianco. (6) Risponde quindi a criteri di proporzionalità concedere alle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri il diritto di pescare in acque di profondità non superiore a 20 metri. IT 4 IT

(7) Tuttavia, tenuto conto dell'elevata capacità di pesca di questo tipo di imbarcazioni, è opportuno che non siano assegnate possibilità di pesca ai pescherecci dotati di reti da traino a coppia, a prescindere dalla loro lunghezza. (8) Per garantire un controllo e una sorveglianza efficaci dei fondali di pesca fino a 20 metri di profondità, è necessario provvedere affinché tutti i pescherecci interessati siano dotati di un sistema di controllo a norma dell articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. È quindi opportuno che l articolo 9, paragrafo 5, del suddetto regolamento, che conferisce agli Stati membri la facoltà di esentare i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri dall obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci, non si applichi alle attività di pesca praticate sullo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale. (9) Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale in conformità del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno che a tale stock non si applichi la flessibilità interannuale di cui all articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per l'attuazione dell obbligo di sbarco. (10) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1903. (11) Il divieto di pesca del merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 istituito dal regolamento (UE) 2016/1903 entrerà in vigore il 1º febbraio 2017. Per essere pienamente efficace, il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell allegato del regolamento (UE) 2016/1903, il testo della voce relativa al merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 è sostituito dal seguente: "Specie: Merluzzo bianco Gadus morhua Danimarca 2 444 Germania 1 194 Estonia 54 Finlandia 48 Lettonia 202 Lituania 131 Polonia 654 Svezia 870 Zona: Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24) Unione 5 597 IT 5 IT

TAC 5 597 (1) TAC analitico. Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. (1) Questo contingente può essere pescato dal 1º gennaio al 31 gennaio e dal 1º aprile al 31 dicembre 2017. Tuttavia, i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 15 metri (ad eccezione delle imbarcazioni con reti da traino a coppia) dotati di un sistema di controllo a norma dell articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono autorizzati a pescare questo contingente anche dal 1º febbraio al 31 marzo 2017 nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri. Non si applica l articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 6 IT