La misura degli interessi moratori è stata determinata nel 5,27%. RITARDATI PAGAMENTI NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI



Documenti analoghi
CITTÀ DI LAMEZIA TERME PROVINCIA di CATANZARO

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministro dello Sviluppo Economico

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO di concerto con IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

COMUNE DI PRATOLA SERRA Provincia di Avellino

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 09 novembre 2012

DECRETO 13 aprile 2000, n. 125 (Pubblicato nella G.U.R.I. del 18 maggio 2000 serie generale n. 114)

il medesimo art. 204, al comma 1, fissa la percentuale del limite di indebitamento degli enti locali al 10% a decorrere dall anno 2015;

USURA: RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87

CIRCOLARE N. 40/E. Roma, 4 agosto Direzione Centrale Normativa

Il Ministro dell economia e delle finanze

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

Decreto Ministeriale del 16 marzo 2012 (1).

Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Pensioni. Roma, 10 febbraio Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

COMUNE DI POTENZA. Relazione istruttoria/illustrativa

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

Il Ministro dello Sviluppo Economico

N. Rep... SCHEMA DI CONTRATTO

C O M U N E D I I G L E S I A S

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

MINISTERO DELLA SALUTE

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA

In concerto con il ministero dell economia e delle finanze 2. Pubblicato in gazzetta ufficiale n 91 del 18 aprile

Istituzione della nuova serie BA9 di buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza. IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento.

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/10/2013. in data

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 20/05/2015. in data

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CITTA DI PINEROLO MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA COMUNALE E DEL PONTE RADIO CON GLI UFFICI SUAP DI VIALE GIOLITTI

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

C.C. Sentenza N del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 27/09/2013. in data

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE ALLO 0,50% PAG. 2

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

INPS: ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 31/12/2013. in data

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

RELAZIONE RELATIVA ALL ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA (ai sensi dell articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in L.

RISOLUZIONE N. 296/E

COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 15/07/2014. in data

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

Ministero dell Interno

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE. Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente. Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere relatore

Servizio di documentazione tributaria

PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI GUIDA PRATICA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI CERTIFICATI

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (Prov. NA)

Decreto ministeriale n. 21

Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni.

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Garanzie finanziarie da prestare da parte di commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

I1 Ministro dell 'Economia e delle Finanze

APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA :

LA GIUNTA COMUNALE. premesso:

Ritardi di Pagamento

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.

1. Termini di esecuzione dei lavori L appaltatore deve ultimare entro 120 giorni dalla data del verbale inizio lavori. 1

SCHEMA DI GARANZIA A PRIMA RICHIESTA

Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa

REGIONE PIEMONTE BU33 14/08/2014

ATTO DI FIDEJUSSIONE N

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU

COMUNE DI CASTILENTI Provincia di Teramo Cap Tel. 0861/ Fax 0861/ P.I CCP

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI DETERMINAZIONE N. 290 DEL 27 NOVEMBRE 2014

RISOLUZIONE N. 119 /E

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1962, n. 71 (1).

SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI RELAZIONE DI COLLAUDO LAVORI DI. IMPRESA CONTRATTO IN DATA.N.. DI REP. REGISTRATO IN DATA IL AL N. MOD.. VOL.

Approvvigionamento di beni e servizi

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

LEGGE 21 novembre 1988, n. 508 Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

IlMinistro per i Beni e le Attività Culturali

Decreto 13 maggio 1999, n Disciplina dei mercati all ingrosso dei titoli di Stato.

rl-0luf~c!f'go8r~lo Ministp.ri Ec,- in.

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

ART A. Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

Decreto ministeriale 25 giugno 2012

Transcript:

Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 11/09/2012. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 11/09/2012 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Legislazione Industriale e del Territorio Piazza Castello 3-36100 Vicenza tel. 0444 232500 - fax 0444 232695 email: economico@assind.vi.it RITARDATI PAGAMENTI NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI Introduzione Capitolo n. 1. Procedura di applicazione Capitolo n. 2. Elenco della variazioni dei tassi applicabili con riferimento agli ultimi quindici anni Capitolo n. 3. La normativa vigente Introduzione Ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato, con Decreto 28 agosto 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2012) per il periodo 1 gennaio 2012/31 dicembre 2012, la misura degli interessi moratori da applicarsi ai ritardi nei pagamenti in conto e della rata di saldo. La misura degli interessi moratori è stata determinata nel 5,27%. DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 28 agosto 2012 - Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2012 DM-28_08_2012_tasso_di_mora_appalti.pdf

Capitolo n. 1 Procedura di applicazione L'art. 133, comma 1, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei Contratti Pubblici (si vedano le notizie VI04740 del 15/02/2007 e VI08472 del 15/10/2008) dispone che i certificati di pagamento ed i titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, devono essere emessi "alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'art. 5" (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici). In caso di ritardo, continua l'articolo, nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, rispetto ai termini di cui sopra, "spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e di mora, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture". Il successivo art. 253, comma 2, del Codice, chiarisce che "per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento", continuano ad applicarsi il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, "nei limiti di compatibilità con il presente codice". L'art. 114, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, richiama, al fine di determinare gli interessi in oggetto, la disciplina di cui al D.M. n. 145 del 2000, Capitolato generale d'appalto. Tutto ciò premesso, in attesa del nuovo regolamento di attivazione del Codice dei contratti, la disciplina applicabile è la seguente: Ritardo nel pagamento degli acconti La disciplina resta invariata sia per i contratti stipulati prima del 28 luglio 2000 (normativa vigente: artt. 35 e 36 del D.P.R. 1063/62) sia per i contratti stipulati a partire dal 28 luglio 2000 (normativa vigente: artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000): Qualora il certificato di acconto non sia emesso entro i 45 giorni dalla scadenza del termine fissato dal Capitolato speciale, ovvero dal raggiungimento dell'importo prescritto per ciascuna rata, dal 46 al 105 giorno spettano sulle somme dovute gli interessi legali come di seguito determinati: Dal al Tasso 21/4/1942 15/12/1990 5,00% 16/12/1990 31/12/1996 10% 1/1/1997 31/12/1998 5,00% 1/1/1999 31/12/2000 2,50% 1/1/2001 31/12/2001 3,50% 1/1/2002 31/12/2003 3,00% 1/1/2004 31/12/2007 2,50% 1/1/2008 31/12/2009 3,00% 1/1/2010 31/12/2010 1,00% 112011 1,50% Qualora l'emissione del certificato ritardi ancora, dal 106 giorno in poi sono dovuti gli interessi di mora. Ulteriormente: una volta emesso il certificato di acconto, qualora nei 30 giorni successivi a tale emissione non sia emesso anche il titolo di spesa, dal 31 al 90 giorno spettano sulle somme dovute gli interessi legali come di seguito determinati: Dal al Tasso 21/4/1942 15/12/1990 5,00% 16/12/1990 31/12/1996 10% 1/1/1997 31/12/1998 5,00% 1/1/1999 31/12/2000 2,50% 1/1/2001 31/12/2001 3,50%

1/1/2002 31/12/2003 3,00% 1/1/2004 31/12/2007 2,50% 1/1/2008 31/12/2009 3,00% 1/1/2010 31/12/2010 1,00% 1/1/2011 1,50% Qualora l'emissione del titolo di spesa ritardi ancora, dal 91 giorno in poi sono dovuti gli interessi di mora. Ritardo nel pagamento della rata di saldo Contratti stipulati prima del 28.07.2000 (artt. 35 e 36 del D.P.R. 1062/63): Qualora l'emissione del relativo titolo di pagamento ritardi oltre i 120 giorni dalla data di collaudo, ovvero dalla data entro la quale avrebbe dovuto essere rilasciato il certificato di collaudo, dal 121 al 180 giorno spettano sulle somme dovute gli interessi legali come di seguito determinati: Dal al Tasso 21/4/1942 15/12/1990 5,00% 16/12/1990 31/12/1996 10% 1/1/1997 31/12/1998 5,00% 1/1/1999 31/12/2000 2,50% 1/1/2001 31/12/2001 3,50% 1/1/2002 31/12/2003 3,00% 1/1/2004 31/12/2007 2,50% 1/1/2008 31/12/2009 3,00% 1/1/2010 31/12/2010 1,00% 1/1/2011 1,50% Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora, dal 181 giorno in poi sono dovuti gli interessi di mora. Contratti stipulati a partire dal 28.07.2000 (artt. 29 e 30 del D.M. n. 145 del 2000) Qualora il pagamento della rata di saldo ritardi oltre i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (ovvero dalla data entro la quale avrebbe dovuto essere rilasciato il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione), dal 91 al 150 giorno spettano gli interessi legali del 2,5% fino al 31 dicembre 2000 (in ragione d'anno), del 3,5% (in ragione d'anno) dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 e del 2,5% dal 1 gennaio 2004. Poichè il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari a tale rata, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo (art. 28, comma 9, Legge 109/94 e 102, comma 3, D.P.R. 554/99), nel caso di mancata presentazione preventiva della garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni per il pagamento della rata di saldo decorre dall'effettiva presentazione di tale garanzia (art. 29, comma 3, D.M. 145/2000). Qualora il ritardo si protragga, dal 151 giorno in poi sono dovuti gli interessi di mora. Capitolato Generale del Lavori Pubblici : artt. 35 e 36 Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962 n.1063 Capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici Art. 35 Ritardi nei pagamenti degli acconti Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuibile all'amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 60 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione

di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del danaro, a norma del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 60 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1224, 2 comma del codice civile. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui i precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora dell'amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere, a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Art. 36 Ritardo nel pagamento della rata di saldo Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attribuibili all'amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato. Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2 comma, del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, qualora l'emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 60 giorni dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35. Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla Corte dei Conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie.

Capitolo n. 2 Elenco della variazioni dei tassi applicabili con riferimento agli ultimi quindici anni Riferimento normativo Periodo % DM 21 aprile 1999 (G.U. n. 104 del 5.5.1999) 1 gennaio 1999-31 dicembre 1999 6,375% DM 29 marzo 2000 (G.U. n. 85 dell'11.4.2000) 1 gennaio 2000-31 dicembre 2000 6,25% DM 3 aprile 2001 (G.U. n. 94 del 23.04.2001) 1 gennaio 2001-31 dicembre 2001 8% DM 31 luglio 2002 (G.U. n. 215 del 13.09.2002) 1 gennaio 2002-31 dicembre 2002 7,25% DM 19 marzo 2003 (G.U. n. 82 dell'8.04.2003) 1 gennaio 2003-31 dicembre 2003 7,375% DM 12 marzo 2004 (G.U. n. 88 del 15.04.2004) 1 gennaio 2004-31 dicembre 2004 7,125% DM 12 aprile 2005 (G.U. n. 91 del 20.04.2005) 1 gennaio 2005/31 dicembre 2005 7,125% DM 12 maggio 2006 (G.U. n. 118 del 23/05/2006) 1 gennaio 2006/31 dicembre 2006 5,35 DM 24 ottobre 2008 (G.U. n. 264 dell'11/11/2008) 1 gennaio 2007/31 dicembre 2007 5,95 DM 19 febbraio 2009 (G.U. n. 50 del 2/03/2009 1 gennaio 2008/31 dicembre 2008 6,83% DM 4 agosto 2009 (G.U. n. 194 del 22/08/2009) 1 gennaio 2009/31 dicembre 2009 6,64% DM 14 giugno 2010 (G.U. n. 143 del 22/06/2010) 1 gennaio 2010/31 dicembre 2010 4,28% DM 27 maggio 2011 (G.U. n. 145 del 24/06/2011 1 gennaio 2011/31 dicembre 2011 4,08% D.M. 28 agosto 2012 (G.U. n. 206 del 4/09/2012 1 gennaio 2012/31 dicembre 2012 5,27%

Capitolo n. 3 La normativa vigente Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. --- estratto --- Art. 29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo 1. 2. 3. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori. Art. 30. Interessi per ritardato pagamento 1. 2. 3. 4. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

Confindustria Vicenza - 2004