Ravvedimento operoso L istituto del ravvedimento operoso (introdotto dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97) consente di sanare spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria. In particolare, il contribuente, che intende regolarizzare l'omesso o insufficiente versamento del tributo diritto annuale, deve provvedere a versare: l'importo del tributo dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente) l'importo della sanzione ridotta l'importo degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera Chi lo può utilizzare? le imprese già iscritte al Registro Imprese che non hanno versato il diritto annuale per l anno. le imprese nuove iscritte che non hanno versato il diritto annuale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese. Fino a quando si può fare il ravvedimento? Il termine ultimo entro il quale è possibile ravvedersi è entro UN ANNO dalla commissione della violazione (ma solo se l'ente impositore, la Camera di commercio, non abbia già contestato l'infrazione con atto notificato a norma di legge. La Camera di commercio evita generalmente di contestare e sanzionare nel periodo in cui è possibile effettuare il ravvedimento operoso). Nel caso in cui il termine finale cada di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo successivo. La data di commissione della violazione è: quella della scadenza originaria dell'obbligo o invece quella entro cui il contribuente poteva versare con maggiorazione dello 0,40% se e solo se nel periodo fra la scadenza originaria e quella per il pagamento con mora il contribuente ha effettuato un versamento parziale (circ. AE n. 27 del 2 agosto 2013 recepita con circ. MSE 172574 del 22 ottobre 2013). 1
Termini per il ravvedimento operoso del diritto annuale La data della violazione coincide con il termine per il versamento del dovuto. Per il diritto annuale le scadenze sono perciò le seguenti: Termine di scadenza per le imprese già iscritte nel 2013 Tipologia originaria (data della violazione) Scaden za con 0,40% ravvedimen to breve ravvediment o lungo (vedi sopra per spiegazioni) Imprese individuali e società che esercitano attività per le quali esistono studi di settore 07 luglio 20 agosto 6 agosto 7 luglio (20 ago se ha versato fra l'8/7/ e il 20/8/) Società di capitale che approvano il bilancio nel mese di giugno 2013 (esercizio 1/1/2012 31/12/2012) 20 agosto 20 agosto (20 ago se ha versato fra il 17/7/ e il 20/8/ Tutte le altre Imprese già iscritte al 31.12.2013 16 giugno 16 giugno (16 lug se ha versato fra il 17/6/ e il 16/7/) 2
Termine di scadenza per le nuove imprese iscritte in corso d'anno o per apertura unità locali Tipologi a originaria Scaden za con 0,40% ravvedimento breve ravvedimento lungo (vedi sopra per spiegazioni) Iscrizio ne nuove impres e Apertur a unità locali 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o dell annotazione al Registro Imprese non esiste Nei 30 giorni successivi (e quindi 60 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese) Un anno dalla scadenza (e quindi un anno + 30 giorni dalla data di presentazione o spedizione della domanda di iscrizione al Registro Imprese) Misura della sanzione (dal 1 febbraio 2011) Nel caso di ravvedimento breve la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento, se esso viene eseguito entro 30 giorni dalla commissione della violazione. Pertanto nel caso di regolarizzazione del diritto annuale, la sanzione ammonta a 3,0% del tributo. ATTENZIONE! Il ravvedimento breve è alternativo alla maggiorazione dello 0,40%: si consiglia pertanto di usufruire di questa seconda modalità perché più favorevole. Al termine dunque dei 30 gg. successivi alla scadenza ordinaria in cui è possibile versare con la maggiorazione dello 0,40% (o in alternativa fare il ravvedimento operoso breve) inizia il periodo in cui è possibile effettuare solamente il ravvedimento operoso lungo applicando la percentuale di sanzione prevista del 3,75% dell'importo dovuto e gli interessi al tasso legale. Nel caso di ravvedimento lungo la sanzione è 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento, se esso viene eseguito entro 1 anno dalla commissione della violazione. Pertanto nel caso di regolarizzazione del diritto annuale, la sanzione ammonta al 3,75% del tributo. 3
NEW Solo per nuove imprese iscritte o apertura di Unità locali a fine anno o per società di capitali che hanno ll esercizio non coincidente con l anno solare La legge 190/ (vedi l art. 13 del D. lgs 472/1997, la nuova lettera a bis) del c. 1) ha previsto una nuova sanzione ridotta a 1/9 del minimo se il pagamento viene eseguito entro 90 giorni dalla commissione della violazione. Pertanto, per il ravvedimento del diritto annuale del, ma solo per i soggetti suindicati in grassetto, è possibile regolarizzare il diritto annuale pagando una sanzione del 3,33% se il versamento viene eseguito entro 90 giorni dalla commissione della violazione. Alla fine della pagina web si può scaricare il foglio di calcolo che ora tiene conto anche di questa novità. Calcolo e misura degli interessi Gli interessi di mora devono essere calcolati, commisurandoli al tributo non versato, al tasso di interesse legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno della commissione della violazione al giorno di regolarizzazione. Formula: Tributo dovuto x tasso legale applicabile x numero giorni / 36500 A decorrere dal 1.1.2011 il tasso legale è 1,5% (Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 07/12/2010). A decorrere dal 1.1.2012 il tasso legale è 2,5% (Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 12/12/2010). A decorrere dal 1.1. il tasso legale è 1,0% (Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 12/12/2013). A decorrere dal 1.1. il tasso legale è 0,50% (Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 11/12/). Modalità versamento Il versamento del diritto annuale, della sanzione e dei relativi interessi deve avvenire con MODELLO F24 inviato telematicamente, compilando la: 4
SEZIONE «IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI» codice ente/codice comune: PD (o sigla della provincia della Camera di Commercio per la quale si deve effettuare il versamento compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive) codici tributo: 3850 per il diritto annuale, 3851 per gli interessi e 3852 per le sanzioni anno di riferimento: importi a debito versati: gli importi dovuti Il ravvedimento si perfeziona con il versamento contestuale di diritto, interessi e sanzioni eseguiti il medesimo giorno, quindi con un unico modello (vedi circolare 3857/C del 2005). Non è possibile utilizzare il ravvedimento sprint o la regolarizzazione con codice 8911 prevista per i modelli F24 a saldo zero. Come si calcola? Per effettuare il conteggio del dovuto si può utilizzare il foglio di calcolo scaricabile qui. Contatti Ufficio Diritto annuale 3 piano - stanza 316 Piazza Insurrezione 1a 35137 Padova orario al pubblico:lun ven 9.00 12.30 Tel. 049.82.08.197 (ore 9 12) Fax 049.65.03.15 E mail: diritto.annuale(at)pd.camcom.it PEC: diritto.annuale(at)pd.legalmail.camcom.it 5