CIRCOLARE DELLO STUDIO

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Avv. GIORGIO ASCHIERI* Rag. Comm. SIMONETTA BISSOLI* Dott. Comm. MARCO GHELLI* Dott. Comm. ALBERTO MION* Dott. Comm. ALBERTO RIGHINI* Avv. ANTONIO RIGHINI* Dott. MONICA SECCO* Avv. ORNELLA BERTOLAZZI Avv. ANNA BIMBATTI Avv. ALESSANDRA FERROLI Avv. NICOLA MANZINI Avv. GESSICA TODESCHI Rag. Comm. MICAELA VIVIANI Dott. ELISA ANGELI Dott. CHIARA CHIRICO Dott. GIULIA MORBIOLI *partner Verona, 18/12/2013 CIRCOLARE DELLO STUDIO Tasso di interesse legale -Riduzione all 1% dal 2014 Effetti ai fini fiscali e contributivi

INDICE 1 Riduzione all 1% del tasso di interesse legale... 3 2 Decorrenza... 3 3 Effetti ai fini fiscali... 3 3.1 Ravvedimento operoso... 3 3.2 Rateizzazione delle somme dovute in seguito all adesione ad istituti deflativi del contenzioso... 3 Cristallizzazione del tasso di interesse legale... 4 3.3 Misura degli interessi non computati per iscritto... 4 3.4 Rateizzazione dell imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni... 4 3.5 Adeguamento dei coefficienti dell usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette... 5 Decorrenza... 5 4 Effetti ai fini contributivi... 5 Foglio n.2

Foglio n.3 1 RIDUZIONE ALL 1% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE Con il DM 12.12.2013, pubblicato sulla G.U. 13.12.2013 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2,5% all 1% in ragione d anno. La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive. 2 DECORRENZA Il nuovo tasso di interesse legale dell 1% si applica dall 1.1.2014. 3 EFFETTI AI FINI FISCALI La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali. 3.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari: al 2,5%, fino al 31.12.2013; all 1%, dall 1.1.2014 fino al giorno di versamento compreso. Ad esempio, il ravvedimento operoso dell omesso versamento del secondo acconto IRES scaduto il 10.12.2013, che verrà effettuato il 10.2.2014, comporta l applicazione del tasso legale: del 2,5%, per il periodo 11.12.2013-31.12.2013; dell 1%, per il periodo 1.1.2014-10.2.2014. 3.2 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO La riduzione all 1% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso: adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata; adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell atto di definizione dell accertamento parziale;

accertamento con adesione, ai sensi dell art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell atto di adesione; acquiescenza all accertamento, ai sensi dell art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata; conciliazione giudiziale, ai sensi dell art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio. Cristallizzazione del tasso di interesse legale In relazione all accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 ( 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all anno in cui viene perfezionato l atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2013 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 2,5% in vigore nel 2013, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati. 3.3 MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO La nuova misura dell 1% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione: ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR); agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d impresa (art. 89 co. 5 del TUIR). 3.4 RATEIZZAZIONE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TER- RENI La riduzione del tasso legale all 1% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale. Foglio n.4

3.5 ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE Con un successivo DM saranno adeguati al nuovo tasso di interesse legale dell 1% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione: delle rendite perpetue o a tempo indeterminato; delle rendite o pensioni a tempo determinato; delle rendite e delle pensioni vitalizie; dei diritti di usufrutto a vita. Decorrenza I nuovi coefficienti si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte, a decorrere dall 1.1.2014. 4 EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi all 1% dall 1.1.2014, in caso di: oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull esistenza dell obbligo contributivo; fatto doloso di terzi, denunciato all autorità giudiziaria; crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore; aziende agricole colpite da eventi eccezionali; aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro. I Professionisti dello Studio Righini restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti Foglio n.5