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IT Caso n. IV/M.1338 - TEKSID / RENAULT Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede. REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89 SULLE CONCENTRAZIONI Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE data: 15/03/1999 Disponibile anche nella base dati CELEX documento n. 399M1338 Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee L-2985 Luxembourg

COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE Bruxelles, 15-03-1999 Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CEE) N. 4064/89 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque cosi' evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa é stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale. VERSIONE PUBBLICA REGOLAMENTO CEE N.4064/89 DECISIONE IN CONFORMITÀ DELL ART.6, PAR.1, LETTERA b) A la parte notificante Oggetto: IV/M.1338 TEKSID/RENAULT Notifica del 15/02/1999 ai sensi del Regolamento del Consiglio (CE) No. 4064/89 1. In data 15/02/1999 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio 1. Per effetto di tale concentrazione l'impresa Teksid S.p.A. ("Teksid") acquista la totalità della partecipazione detenuta da Renault nei rami d'azienda e società facenti capo al gruppo Renault s.a. ("Renault") che operano nel settore della fonderia, acquistandone quindi il controllo unico. Questi rami d'azienda e società vengono collettivamente qui indicati come "ATS". I. LE PARTI E L'OPERAZIONE 2. Teksid appartiene al gruppo Fiat S.p.A. ed è la società caposettore del settore componenti metallurgici del gruppo. Teksid è in particolare presente nella produzione e vendita di componenti in ghisa, alluminio e magnesio per usi ed impieghi nel settore automobilistico. 3. ATS è in particolare presente nella produzione e vendita di componenti in ghisa, alluminio ed acciaio per usi ed impieghi nel settore automobilistico. 1 GU n. L 395 del 30.12.1989; versione rettificata : GU n. L 257 del 21.09.1990, pag. 13, da ultimo modificata dal regolamento (EC) n. 1310/97, GU L180, 9.7.1997, p. 1, corrigendum in GU L40, 13.2.1998, pag. 17. Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Brussel - Belgio Telefono: centralino 299.11.11. Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles.

4. L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di Teksid della totalità delle società ATS. Il trasferimento avverrà con un conferimento in natura da parte di Renault delle predette società in Teksid. Quale corrispettivo del trasferimento, Renault acquisterà il [30-40%] del capitale sociale di Teksid. Renault acquisterà une serie di diritti a tutela della sua partecipazione di minoranza non influenti sul controllo della società ai sensi del regolamento sulle concentrazioni. 5. L'operazione di concentrazione si articolerà secondo quanto previsto nel "Protocole d'accord" stipulato dalle parti. E' previsto in particolare che Renault provvederà alla costituzione di due società in Francia. La prima società riceve in apporto le attività di fonderia di alluminio dello stabilimento Renault di Cléon, Francia. La seconda società riceve in apporto gli enti centrali, di ricerca e sviluppo, prodotto di assistenza tecnica e commerciale relativi all'attività fonderia di Renault. In seguito, Renault effettuerà un aumento di capitale di [ ] milioni di franchi francesi in queste due società in modo che il loro valore diventi equivalente ad una quota di partecipazione al capitale di Teksid pari al [30-40%]. Infine, un'assemblea straordinaria di Teksid delibererà un aumento del proprio capitale sociale riservato a Renault. 6. Nel contesto di questa operazione le parti hanno previsto che Renault cederà a Teksid il portafoglio commerciale relativo alla produzione di alberi a camme attualmente effettuata presso stabilimenti di proprietà di Renault. Le parti non hanno proceduto ad un trasferimento della proprietà in quanto le capacità produttive in oggetto si trovano all'interno del comprensorio produttivo di Renault e non potevano esserne fisicamente separate. In questo contesto, le parti hanno stipulato che Teksid si impegna ad affidare a queste unità produttive (in qualità di fornitore) la fabbricazione di alberi a camme. Questo impegno ha una durata di cinque anni. 7. Sulla base di quanto precede risulta che l operazione proposta costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 3 lettera b) del Regolamento 4064/89. II. DIMENSIONE COMUNITARIA 8. L operazione notificata ha dimensione comunitaria in quanto il fatturato totale dell insieme delle imprese interessate a livello mondiale supera i 5 miliardi di EURO (gruppo Fiat S.p.A. 46 miliardi di EURO, ATS 377 milioni di EURO), il fatturato realizzato individualmente nella Comunità dalle imprese interessate supera i 250 milioni di EURO (gruppo Fiat S.p.A. 31 miliardi di EURO, ATS 357 milioni di EURO) ed entrambe non realizzano oltre i due terzi del fatturato comunitario all interno di un solo e medesimo Stato membro. III. MERCATI RILEVANTI Mercati del prodotto rilevanti 9. Sono oggetto della presente operazione i componenti metallurgici per "light vehicles". Teksid è anche presente nel settore dei componenti metallurgici per veicoli pesanti dal quale è assente ATS. E' pratica costante della Commissione considerare che ciascun 2

componente costituisca un mercato del prodotto separato. 2 Su questa base, i mercati del prodotto rilevanti in questa concentrazione proposta, per i quali entrambe le parti operano sul mercato libero, sono i basamenti motori, le scatole differenziali, le teste cilindri, i collettori, le scatole cambio e frizione, i componenti delle sospensioni, gli alberi a camme e gli alberi motori. Tuttavia, sono mercati interessati dall'operazione proposta solamente i basamenti motore, le teste cilindri e le scatole differenziali. 10. Si potrebbe verificare la questione ulteriore dell'esistenza di mercati diversi anche con riferimento ai singoli componenti in base al tipo di materiale utilizzato per la loro fabbricazione (ghisa, alluminio o magnesio); quest'ultimo punto può tuttavia essere tralasciato nel presente caso, dato che l'operazione proposta non crea né rafforza una posizione dominante indipendentemente dalla precisa definizione del mercato del prodotto rilevante adottata. Mercato geografico rilevante 11. E' pratica consolidata della Commissione ritenere che il mercato geografico rilevante per I componenti autoveicolisti deve ritenersi per lo meno di dimensione europea e comprende quindi tutto il territorio dello Spazio Economico Europeo (vedi ad esempio caso IV/M.768 - Lucas/Varity; Caso IV/M.1245 - Valeo/ITT Industries). Questa conclusione è valida anche nel presente caso, in particolare a causa dei costi di trasporto poco elevati e l'esistenza di sostanziali vendite transfrontaliere. IV. VALUTAZIONE CONCORRENZIALE 12. Per quanto riguarda i basamenti motore, la quota combinata delle parti sul mercato libero sarà di [15-25%] in volume (Teksid: [0-5%], ATS: [10-20%]) e [15-25%] in valore (Teksid: [0-5%], ATS: [15-25%]). Sul mercato libero, la nuova entità dovrà affrontare la concorrenza di fornitori indipendenti importanti, quali Bruhl ([20-30%] circa volume e valore), F. Winter ([15-25%] circa volume e valore), Valfond ([15-25%] circa volume e valore), VAW ([0-5%] circa volume e valore). Per quanto riguarda le teste cilindri, la quota combinata delle parti sarà di circa il [10-20%] in volume e valore (Teksid: [0-5%], ATS: [10-20%]), e la nuova entità dovrà fronteggiare concorrenti quali VAW ([30-40%] circa), Montupet ([15-25%] circa) e Thyssen ([<5%] circa). Infine, le parti avranno circa il [15-25%] del mercato in volume e valore per le scatole differenziali, e dovranno competere con Georg Fischer in particolare (avente una quota di mercato simile a quella delle parti). Lo schema competitivo in termini di presenza di validi concorrenti e quote di mercato non cambierebbe sostanzialmente se si avesse riguardo ai componenti secondo il tipo di materiale (in questo caso, ghisa ed alluminio). 13. In particolare considerazione delle sopraindicate quote di mercato e della presenza consistente di concorrenti sul mercato, la Commissione conclude che l'operazione proposta non è suscettibile di creare o rafforzare una posizione dominante nel mercato comune. V. RESTRIZIONI ACCESSORIE 2 Vedi per esempio casi IV/M.164 Mannesmann/VDO, IV/M.1189 Teksid/Norsk Hydro/Meridian e IV/M.1245 Valeo/ITT Industries. 3

Contratto di fornitura 14. Renault si impegna per un periodo di cinque anni a partire dalla data del closing a rifornirsi presso Teksid del suo fabbisogno di prodotti di fonderia nelle stesse proporzioni attualmente assegnate ad ATS. Questo accordo permetterà di offrire a Teksid uno sbocco per le attività produttive rilevate e a Renault la continuità dell'approvvigionamento necessario alla produzione. L'accordo risulta indispensabile per rendere possibile a condizioni ragionevoli il trasferimento delle attività di produzione dal venditore all'acquirente e per garantire a Teksid il trasferimento del valore completo dell'attività acquisita. La durata di cinque anni pare inoltre ragionevole tenuto conto della natura del prodotto e di quanto posto in essere per svilupparlo e realizzarlo. In effetti, il rapporto che si crea tra fornitore e cliente in questo settore è un rapporto stretto, che verte in primo luogo sul progetto di autoveicolo per cui viene creato un certo componente, in seguito sul tipo di attrezzatura necessario per la fabbricazione del componente in questione, infine sul tipo di materiale. L'accordo è pertanto considerato "direttamente legato" e necessario alla realizzazione dell'operazione proposta. Clausola di confidenzialità 15. Le parti hanno previsto un obbligo di confidenzialità a loro carico per quanto concerne il contenuto dei loro accordi e le informazioni di carattere industriale ed economico/finanziario scambiate tra di esse nel corso delle trattative. In caso di risoluzione degli accordi, tale obbligo rimarrà in vigore per una durata di tre anni dalla data della risoluzione stessa. Nella misura in cui queste clausole costituiscono delle restrizioni di concorrenza, esse sono "direttamente legate" e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione proposta. Per la Commissione 4