STATUTO CENTRO STUDI PER LA PACE

Documenti analoghi
STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE (ONLUS) HUMAN WAVE ITALIA AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto dell associazione nazionale di promozione sociale. Art. 1 Costituzione

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

Statuto dell associazione sportiva dilettantistica Ruote Libere di Brescia. Art.1 Costituzione

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIAITO DENOMINATA "S H A L O M''

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ SONDRIO

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO Il Sole Onlus

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE

La Casa di Margherita

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

Associazione Obiettivo Francesco ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Art.l. Costituzione. Art.2. Attività

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO ICTUS EMIPLEGIA ONLUS **************************************************************

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO. Gulliver - onlus Organizzazione di volontariato

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ART.1 Costituzione. ART.2 Attività

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

Onlus Nicola Ferrari STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Iscritta al registro provinciale associazionismo al numero progressivo 92 sez. C) CULTURALE l.r. n 28/96

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE TEMPO DI AGIRE ONLUS STATUTO. ART. 1 - Costituzione

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

ASSOCIAZIONE SOCIO POLITICO CULTURALE REA PALUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO TIPO PER UNA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS) AVENTE LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE. Art.

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO Associazione Studenti Bicocca

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

STATUTO dell'associazione

Giardini d Infanzia a Mbour Senegal O.N.L.U.S.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CLUB UNESCO di ALBA, LANGHE E ROERO

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRAXIS. Art. 1 Costituzione

STATUTO DEL CIRCOLO FOTOGRAFICO DALMINE

1 Associazione Internazionale delle Carità fondate da San Vincenzo dè Paoli.

ASSOCIAZIONE. Contatto - onlus STATUTO

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO PARCO. E costituita a Valdieri (CN) l Associazione di volontariato

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Transcript:

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE ONLUS Art.1 Costituzione CENTRO STUDI PER LA PACE E costituita l Associazione denominata Centro Studi per la Pace Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus, (in sigla CSP) di seguito detta Associazione. L Associazione: persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse; non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura; impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell organizzazione, sentito l organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. Art.2 Sede L Associazione ha sede a Demonte (CN), in via Colle dell Ortica n 21. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell ambito della stessa città o di altre città. L Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa. Art.3 Durata La durata della presente Associazione è stabilita fino al 31 Dicembre 2050. L Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato. Le quote associative annuali devono essere versate entro il termine dell approvazione del rendiconto annuale.

Art.4 Attività L Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, esercitando la propria attività nel settore della beneficienza, attraverso lo sviluppo di una cultura scientifica ed umanistica che analizzi i fondamenti politici, sociali, economici e culturali della pace e ricerchi le cause strutturali e ravvicinate dei conflitti, convinti che la responsabilità verso le generazioni future debba tradursi in questo ambito in un lavoro cosciente di maggiore conoscenza e migliore prevenzione, impegno di fondamentale importanza ed urgenza per l'educazione alla pace mediante la creazione di valore e alla nonviolenza, a favore di quelle comunità di soggetti svantaggiati, presenti sul territorio italiano ed estero, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 460/97. Nello specifico l Associazione si propone di: a. rispettare la Terra e la vita, in tutta la sua diversità; b. prendersi cura della comunità vivente con comprensione, compassione e amore; c. costruire società democratiche che siano giuste, partecipative, sostenibili e pacifiche; d. tutelare i doni e la bellezza della Terra per le generazioni presenti e future; e. proteggere e ripristinare l'integrità dei sistemi ecologici terrestri, con speciale riguardo alla diversità biologica e ai processi naturali che sostentano la vita; f. prevenire i danni come misura più efficace di protezione ambientale, e agire con cautela quando le conoscenze sono limitate; g. adottare sistemi di produzione, consumo e riproduzione che salvaguardino la capacità rigenerativa della Terra, i diritti umani e il benessere delle comunità; h. sviluppare lo studio della sostenibilità ecologica e promuovere il libero scambio e l'applicazione diffusa delle conoscenze acquisite; i. eliminare la povertà come imperativo etico, sociale e ambientale; j. garantire che le attività economiche e le istituzioni a tutti i livelli promuovano lo sviluppo umano in modo equo e sostenibile; k. affermare l'uguaglianza e le pari opportunità fra i sessi come prerequisiti per lo sviluppo sostenibile, e garantire l'accesso universale all'istruzione, all'assistenza sanitaria, e alle opportunità economiche; l. sostenere senza alcuna discriminazione i diritti di tutti a un ambiente naturale e sociale capace di sostenere la dignità umana, la salute fisica e il benessere spirituale, con speciale riguardo per i diritti dei popoli indigeni e delle minoranze; m. rafforzare le istituzioni democratiche a tutti i livelli e garantire trasparenza e responsabilità nella governance, partecipazione allargata nei processi decisionali, e accesso alla giustizia; n. integrare nell'istruzione formale e nella formazione permanente le conoscenze, i valori e le capacità necessarie per un modo di vivere sostenibile; o. trattare ogni essere vivente con rispetto e considerazione; p. promuovere una cultura della tolleranza, della non violenza e della pace.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Art.5 Soci Fanno parte dell Associazione: i fondatori; le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell ente e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall Assemblea; le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell assistenza e nei confronti dell Associazione. Sono soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne faranno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo. L organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è il Consiglio Direttivo. Nella domanda di adesione l aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell organizzazione. L iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere in esame le domande dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione alla ratifica dell Assemblea generale. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all interno dell Associazione. Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell organizzazione. Il numero di soci è illimitato. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Art.6 Diritti e obblighi dei soci I soci hanno diritto di: partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale); votare direttamente o per delega alle assemblee per l approvazione e le modifiche dello statuto/dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell istituzione; partecipare alle attività promosse dall organizzazione; usufruire di tutti i servizi dell organizzazione; conoscere i programmi con i quali l organizzazione intende attuare gli scopi sociali; recedere dall appartenenza all organizzazione; dare le dimissioni in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati a: rispettare le norme del presente statuto; pagare le quote sociali nell ammontare fissato dal Consiglio Direttivo; mantenere un comportamento conforme alle finalità dell organizzazione; svolgere le attività preventivamente concordate; contribuire al raggiungimento degli scopi dell organizzazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell ente stesso. Art.7 Perdita della qualifica di socio La qualità di socio viene meno in seguito a: dimissioni volontarie; mancato versamento della quota associativa per due anni; rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente; morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti; incompatibilità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri; sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate. In quest ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. Art.8 Risorse economiche Le risorse economiche e finanziarie delle associazioni provengono da: contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quota annuale, ecc); contributi dei privati; contributi di enti pubblici e privati, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; proventi derivanti da proprie iniziative; rendite di beni mobili o immobili pervenuti all organizzazione a qualunque titolo. I fondi sono depositati presso l istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dalla Giunta esecutiva. L Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell atto costitutivo o nello statuto.

Art.9 Organi Sono organi dell Associazione: l Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei revisori dei conti (facoltativo); il Collegio arbitrale (facoltativo). Art.10 Assemblea L Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti. Essa si riunisce: in via ordinaria, una volta all anno; in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente convoca l Assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) contenente l ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. Le convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. L Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Hanno diritto ad intervenire all Assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. La deliberazioni dell Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 19. L Assemblea ha i seguenti compiti: elegge i membri del Consiglio Direttivo; elegge i componenti del Collegio dei revisori dei conti, ove previsto; approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; approvare il bilancio preventivo; approvare il bilancio consuntivo; approvare e redigere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 19; stabilire l ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci. Art.11 Consiglio Direttivo L Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque). Una volta ogni 6 (sei) mesi il Consiglio Direttivo deve riunirsi.

Il Presidente convoca le riunioni almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) contenente l ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. In questo caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito: in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: elegge il Presidente e il Vicepresidente; assumere il personale; nominare il Segretario e tesoriere; fissare le norme per il funzionamento dell Associazione; sottoporre all approvazione dell Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall Assemblea, promuovendone e coordinandone l attività e autorizzandone la spesa; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza; nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell Associazione. Art.12 Presidente e Vicepresidente Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti. Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Art.13 Segretario e Tesoriere Il Segretario supporta il Presidente e ha i seguenti compiti: predispone la tenuta e l aggiornamento del libro dei soci; disbriga la corrispondenza; redige e conserva i verbali delle riunioni degli organi collegiali; prepara lo schema del rendiconto economico (bilancio) da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di Febbraio di ogni anno;

deposita il rendiconto economico predisposto dal Consiglio Direttivo presso la sede dell Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell Assemblea per poter essere consultato da ogni associato; è tenuto alla conservazione della documentazione dei registri e della contabilità dell Associazione; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo; è a capo del personale. Art.14 Collegio dei revisori dei conti (facoltativo) Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplementi, è eletto dall Assemblea ed elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile. Esso agisce: di propria iniziativa; su richiesta di uno degli organi; oppure su segnalazione anche di un solo socio comunicata per iscritto e firmata. Il Collegio riferisce annualmente all Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci. Art.15 Collegio arbitrale (facoltativo) In caso di controversie: tra gli organi; tra gli organi e i soci; tra i soci. E necessario rivolgersi ad un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d appello di Torino il quale nominerà anche l arbitro per la parte che non vi abbia provveduto. Art.16 Durata delle cariche Le cariche sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooperazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.17 Quota sociale L Assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci. La quota associativa: è annuale; non è frazionabile; non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell Assemblea né prendere parte alle attività dell Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art.18 Bilancio o rendiconto L anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico (bilancio) che deve essere approvato dall Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell art. 10, comma 6 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Il rendiconto deve rappresentare in modo chiaro la situazione economica, contabile, patrimoniale e finanziaria dell Associazione. Art.19 Modifiche allo statuto Le proposte di modificazione allo statuto e dell atto costitutivo possono essere presentate all assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Art.20 Norme di rinvio Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Demonte (CN) 06.03.2013 Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE