Nuove misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nell'ue di organismi fitopatogeni L introduzione accidentale di nuovi parassiti nocivi, al di fuori delle loro aree di origine, è un fenomeno che si verifica da sempre. Questo processo di portata mondiale ha, tuttavia, subito un notevole incremento negli ultimi decenni. La diffusione e la sopravvivenza degli organismi potenzialmente dannosi sono state agevolate da due particolari fattori: la facilità di spostamento delle merci e dei viaggiatori e i cambiamenti climatici. La nocività di queste specie provenienti da altre zone geografiche dipende da numerosi fattori e da dinamiche complesse. I fattori chiave per il loro insediamento sono l assenza di nemici naturali specifici nelle aree di nuova introduzione e la scarsa resistenza/tolleranza delle piante ospiti. L Italia, purtroppo, è uno dei paesi membri dell Unione Europea maggiormente esposti all accidentale introduzione dei c.d. organismi esotici. Ciò scaturisce dalla sua posizione geografica, al centro del Mediterraneo, e dalle condizioni climatiche favorevoli all acclimatazione delle specie tropicali e subtropicali; mi riferisco principalmente alle condizioni climatiche ascrivibili alle regioni meridionali. L'attuale quadro normativo UE di riferimento per il settore fitosanitario mira a proteggere le attività agricole e forestali europee impedendo l'ingresso e la diffusione degli organismi nocivi extraeuropei. Il principale strumento normativo è fornito dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che rispecchia anche gli accordi commerciali internazionali in tale settore. Il regime fitosanitario dell'ue è caratterizzato da un importante apertura: gli spostamenti di piante e prodotti vegetali verso e nell'unione sono 1
consentiti purché siano rispettate specifiche restrizioni e prescrizioni (ad esempio la provenienza da una zona indenne da organismi nocivi o il trattamento adeguato). Gli ingenti volumi di importazioni da altri continenti implicano tuttavia un'elevata probabilità di future infestazioni da organismi nocivi extraeuropei. Le gravi infestazioni da organismi nocivi importati che hanno colpito di recente il settore forestale hanno al contempo accresciuto ulteriormente la consapevolezza in merito ai costi e agli impatti di una protezione inadeguata. La legislazione di base necessitava di una modifica per poter affrontare con maggiore efficacia i nuovi e sopraggiunti rischi, perciò già nel dicembre 2015 abbiamo raggiunto un primo accordo con il Consiglio. L accordo provvisorio con il Consiglio sulla proposta di regolamento in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante è stato approvato in ultimo dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (della quale sono membro titolare) durante la riunione del 26 aprile scorso. Le principali problematiche identificate nel quadro normativo attuale ineriscono essenzialmente l'insufficiente attenzione riservata alla prevenzione in relazione all'aumento delle importazioni di merci ad alto rischio, la necessità di aggiornare gli strumenti concernenti gli spostamenti intra-ue (passaporti delle piante e zone protette) e il bisogno di reperire risorse aggiuntive. La presente revisione mira, dunque, a superare queste carenze e a creare un quadro normativo solido, trasparente e sostenibile, che sia adeguato 2
agli obiettivi perseguiti. La proposta di regolamento, ricordiamo, va a sostituire e abrogare la direttiva 2000/29/CE. Le nuove misure sono imperniate su un approccio maggiormente proattivo nella lotta alle fitopatie, e pongono l accento sull importanza della prevenzione. Infatti, il futuro quadro normativo dovrebbe permettere di contrastare l insorgenza di fitopatie sin dai primi stadi, agevolandone, così, l eradicazione. Le nuove misure di protezione concernenti la sanità delle piante tendono a rafforzare l applicazione delle norme sanitarie e di sicurezza in tutta la filiera agroalimentare. Il testo consolidato prevede regole atte a frenare il crescente afflusso verso l Ue di tali organismi nocivi per le piante, come ad esempio la Xylella fastidiosa. Di notevole rilievo sono: - l introduzione di un meccanismo di valutazione preliminare volto ad identificare rapidamente il materiale vegetale proveniente da paesi terzi che potrebbe comportare rischi fitosanitari; - la possibilità per la Commissione europea di vietare l ingresso di materiale vegetale nell Ue; - l estensione dell obbligo di certificato fitosanitario a tutto il materiale vegetale proveniente da paesi terzi; 3
- l estensione del sistema di passaporto delle piante a tutti i movimenti di materiale vegetale all interno dell UE. Occorre, tuttavia, considerare anche l obbligo in capo agli Stati membri di stabilire programmi di indagini pluriennali al fine di individuare i patogeni e i parassiti pericolosi e stabilire piani di emergenza in modo tempestivo. Senza dimenticare il fatto che le autorità nazionali possono imporre misure di eradicazione anche in aree private, così da rimuovere tutte le fonti di infestazione in tutela dell interesse pubblico. L'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla sanità delle piante è prevista entro la fine del 2016. Alcune specie di piante e prodotti vegetali rappresentano un rischio fitosanitario oggigiorno inaccettabile in considerazione dell elevata probabilità che contengano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'unione. Mentre per talune categorie esistono misure attendibili di attenuazione del rischio, per altre, invece, si registra una pericolosa carenza. Valutazione del rischio fitosanitario La valutazione del rischio consente di individuare gli usi non corretti che direttamente o indirettamente provocano effetti nocivi alla salute dell uomo o degli animali. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, attraverso la contaminazione delle acque superficiali, per quanto concerne gli organismi acquatici, o degli alimenti ortofrutticoli per quanto riguarda i consumatori. 4
Il riconoscimento e la consapevolezza dei rischi può portare ad una gestione che abbia come finalità il loro annullamento o quantomeno un utile riduzione, attraverso strategie ad hoc in sintonia con le diverse realtà agricole e territoriali. Un esempio è fornito dall adozione di strategie di difesa integrata delle colture attraverso la scelta di quei prodotti fitosanitari che, a parità di efficacia, comportano una riduzione del rischio per l ambiente e gli operatori agricoli. Di vitale importanza è rafforzare anche il fondamento scientifico del regime (ricerche, laboratori). Nelle università, infatti, si è verificata una costante erosione della patologia vegetale classica e della tassonomia degli organismi nocivi, che ha rischiato di compromettere la capacità degli ambienti scientifici di fornire sostegno nella valutazione dei rischi connessi ai nuovi organismi nocivi e nel diagnosticare adeguatamente tali organismi nocivi in laboratorio. Bisogna trovare un nuovo equilibrio nella condivisione dei costi e delle responsabilità (sviluppo di partnership), incrementare l'efficacia e ridurre i costi e gli oneri amministrativi inutili. La sanità delle piante, ricordiamo, è importante anche ai fini della tutela della biodiversità. Gli organismi da quarantena devono essere contrastati anche con le buone pratiche agronomiche e con un uso sostenibile dei terreni. Ritengo, pertanto, che anche i cosiddetti fitofarmaci debbano rappresentare un ultima istanza. 5
Il Regolamento UE n. 1107/2009/CE ha unificato le norme in materia di vendita di prodotti fitosanitari agevolando il buon funzionamento del mercato unico e il miglioramento della produzione agricola. È riconosciuto il principio di precauzione che i paesi dell'ue devono applicare laddove esista un'incertezza scientifica riguardante i rischi che un prodotto fitosanitario può porre alla salute umana o animale o per l'ambiente. La legislazione si applica ai prodotti utilizzati per proteggere o preservare le piante, per influenzarne la crescita, per eliminare le piante indesiderate o per arrestarne lo sviluppo. Le autorità nazionali competenti di ciascun paese dell'ue possono applicare criteri e limitazioni relative, ad esempio, al livello minimo di purezza, al tipo di preparazione e al modo e alle condizioni di utilizzo, nell'ambito dell'approvazione di un pesticida. I titolari di un'autorizzazione di un paese dell'ue possono utilizzare la procedura di riconoscimento reciproco per richiedere il suo impiego in un altro paese dell'ue. Ruolo dell'efsa nel campo della salute dei prodotti vegetali I prodotti fitosanitari contengono almeno una sostanza attiva. Tali sostanze possono essere chimiche o microrganismi, virus inclusi, che consentono al prodotto di svolgere la propria azione. Buona parte delle attività dell Autorità europea per la sicurezza alimentare nel settore dei prodotti fitosanitari è incentrata proprio sul rischio annesso a tali sostanze attive. 6
L EFSA fornisce consulenza scientifica indipendente ai gestori del rischio in base alle proprie valutazioni del rischio. Prima che una sostanza attiva possa essere utilizzata nell UE all interno di un prodotto fitosanitario, deve essere approvata dalla Commissione Europea. Preliminarmente alla decisione ufficiale in merito all approvazione, le sostanze attive sono oggetto di un approfondito processo di valutazione. La valutazione dei rischi associati alle sostanze attive mira a determinare se questi prodotti, purché usati correttamente possano produrre direttamente o indirettamente effetti nocivi sulla salute dell uomo o degli animali e non compromettano le falde acquifere. L unità Pesticidi dell EFSA fornisce pareri scientifici alla Commissione sui possibili rischi connessi alla presenza di residui di pesticidi negli alimenti trattati con prodotti fitosanitari ed elabora proposte per stabilire gli LMR. L unità ha anche il compito di redigere una relazione annua sui residui pesticidi nell UE. L Autorità europea per la sicurezza alimentare appalta periodicamente alcuni compiti a organismi esterni che prestano assistenza nella raccolta dati e informazioni scientifiche o nello sviluppo di strumenti di modellazione. Le opinioni delle parti interessate sulle nuove linee guida sono raccolte tramite consultazioni pubbliche. L'EFSA effettua una valutazione anche dei documenti vertenti su rischi collegati agli organismi nocivi dei vegetali, sottoposti all attenzione della Commissione da partner commerciali dell'ue. Concludendo, mi preme rimarcare che l Autorità europea per la sicurezza alimentare rappresenta senz altro una valida ed essenziale struttura posta a garanzia dei consumatori. 7