ASSOCIAZIONE CULTURALE C.S.P.M. Coordinamento Scuole Popolari di Musica riconosciute dal Comune di Roma Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E costituita una associazione Culturale denominata C.S.P.M.- Coordinamento Scuole Popolari di Musica riconosciute dal Comune di Roma con sede in Roma. Art.2 FINALITA DELL ASSOCIAZIONE L associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la musica ed il suo insegnamento ed, in particolare, di rappresentare lo sforzo coordinato delle scuole popolari di musica riconosciute dal Comune di Roma che ne fanno parte, nella promozione e nello sviluppo delle attività musicali e culturali in genere. A tale scopo l Associazione potrà coordinare i rapporti delle scuole di musica ed i loro associati con il Comune di Roma, Enti, Istituzioni Pubbliche e Private, Comitati ed Associazioni. Essa potrà promuovere attività di studio, ricerca, sperimentazione, produzione e pubblicazioni; organizzare convegni, seminari,manifestazioni musicali, culturali, incontri e qualsiasi tipo di trattamento atto a stimolare gli interessi dei cittadini e delle istituzioni verso l insegnamento della musica. L associazione potrà, inoltre, stipulare accordi e convenzioni, avanzare istanze e petizioni presso Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private. Nel perseguimento del fine associativo l associazione potrà contrarre negozi giuridici e/o categorie di negozi giuridici di qualunque fattispecie contrattuale - sia tipica che atipica, nel rispetto delle leggi vigenti, ed esclusa ogni forma connessa con ipotesi di raccolta del risparmio con persone giuridiche, enti di diritto pubblico e privato, amministrazioni dello Stato sia a livello centrale che regionale, provinciale e comunale: L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse. Art. 3 ISCRITTI ALL ASSOCIAZIONE L adesione all Associazione è completamente libera e volontaria. L Associazione è composta da: 1) soci fondatori; 2) soci ordinari; 3) soci onorari; Sono soci fondatori le scuole di musica che partecipano alla costituzione dell associazione. Sono soci ordinari i soggetti che aderiscono all associazione secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
Sono soci onorari coloro i quali svolgono o hanno svolto ruoli e servizi di interesse generale e rilevanti per la costituzione e le finalità dell associazione. I soci onorari vengono nominati dal consiglio direttivo descritto nel seguito, sono dispensati dal pagamento delle quote associative e partecipano senza diritto di voto all assemblea generale dell associazione. Art.4 ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE Chi intende aderire all Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo, anche in modo informale, con l impegno di osservare il presente statuto. Nella domanda il richiedente indicherà in che veste intenda aderire all associazione. L adesione all Associazione è di competenza dell Assemblea generale, che delibera a maggioranza dei 2/3 dei presenti nella prima assemblea utile convocata dopo l inizio dell anno sociale, è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L adesione all Associazione comporta per l associato il diritto di voto nell assemblea dei soci di cui al successivo art.8. All atto dell adesione all Associazione i soci ordinari verseranno la quota di associazione fissata dal consiglio direttivo. Art.5 PERDITA DELLA QUALITA DI ASSOCIATO La qualità associato si perde: - in caso di decesso; 4) per dimissioni scritte che devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno. Scaduto tale termine saranno obbligati al versamento annuale; 5) per morosità; 6) per indegnità; 7) la morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo: L indegnità verrà sancita dall assemblea dei soci. Art.6 FINANZIAMENTI, QUOTE ASSOCIATIVE E PATRIMONIO Il patrimonio dell Associazione è costituito da beni che pervengono all Associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il finanziamento dell Associazione avviene tramite: 8) le quote associative; 9) i contributi periodici versati dai soci ordinari; 10) i contributi volontari ed elargizioni; 11) eventuali contributi e sovvenzioni provenienti all Associazione da qualsiasi persona e/o organismo a qualunque titolo, secondo qualsiasi modalità e forma. L assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare il versamento di quote supplementari per far fronte ad esigenze specifiche. Art.7 ORGANISMO DELL ASSOCIAZIONE Sono organi dell Associazione: 12) l Assemblea dei soci; 13) il consiglio Direttivo; 14) il Presidente.
Art.8 L ASSEMBLEA DEI SOCI DELL ASSOCIAZIONE L assemblea dei soci dell Associazione è composta da tutti i rappresentanti delle Associazioni aderenti con diritto di voto ed è l organo sovrano dell Associazione stessa. L Assemblea dei soci: 15) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo; 16) provvede all ammissione dei nuovi iscritti; 17) approva gli indirizzi generali dell attività dell Associazione proposti dal Consiglio Direttivo; 18) approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell attività dell Associazione; 19) delibera eventuali modifiche al regolamento, al presente statuto e all atto costitutivo secondo le modalità di cui all art. 21 II comma C.C.; 20) delibera sull eventuale impiego degli avanzi di gestione nonché dei fondi dell Associazione stessa; 21) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell Associazione, con le modalità di cui all art. 21 III comma C.C.; L Assemblea ordinaria viene convocata secondo quanto stabilito dal regolamento interno. L Assemblea straordinaria viene convocata tramite raccomandata con R/R o telegramma inviata almeno 20gg. Prima della data stabilita per l Assemblea. L Assemblea si riunisce almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio preventivo oppure su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta almeno da tre soci. L Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno 2/3 dei suoi soci; in seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti almeno 1/3 dei soci ordinari e fondatori. L adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni socio dell Associazione, esclusi i soci onorari, ha diritto ad un voto, esercitabile anche tramite delega scritta. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l espressione di astensione si computa come voto negativo. Art.9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO L Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 7 membri, compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo devono essere soci dell Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili. Potranno essere membri del Consiglio Direttivo anche le persone fisiche munite della delega a rappresentare gli associati. Qualora per un qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione. Al Consiglio Direttivo vengono attribuite le seguenti funzioni: 22) la gestione dell Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti; 23) la fissazione della quota associativa; 24) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo; 25) la definizione del programma di attività dell Associazione. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell Associazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed è atto a deliberare, qualora siano presenti almeno tre membri del Consiglio stesso. Le deliberazioni del consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l espressione di astensione si computa come voto negativo. Art.10 IL PRESIDENTE DELL ASSOCIAZIONE Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell Associazione e ad egli spetta la rappresentanza dell Associazione stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo nella prima assemblea utile, rimane in carica tre anni e comunque fino all elezione del Presidente successivo. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell Associazione, verifica l osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. In caso di impedimento il Presidente dell Associazione può essere temporaneamente sostituito da un membro del Consiglio Direttivo da lui delegato o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Art.11 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO Gli esercizi dell Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell Associazione nei quindici giorni che precedono l Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura. Art.12 AVANZI DI GESTIONE All Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art.13 SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento, per qualunque causa, L Associazione ha l 0bbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della legge 23 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.14 LEGGE APPLICABILE Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto e nell atto costitutivo si deve far riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute nel C.C.
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge, i sottoscritti 1) TOFANELLI GIANCARLO, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell Associazione Culturale: TIMBA Centro di Percussioni Circolo Culturale Privato per la diffusione ritmica con sede in Roma, Via del Fornetto n.1 (00149), in forza dei poteri spettantigli per il vigente statuto dell Ente; 2) ABATE ENRICO, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione : Centro Immagine Arte Comunicazione Musica C.I.A.C. Musica Centro Culturale per lo sviluppo della Didattica la sperimentazione e lo Spettacolo, con sede in Roma, Via Tripoli n.60 (00199), in forza dei poteri spettantigli per il vigente statuto dell Ente ; 3) ABATE ALESSANDRO 4) APUZZO ANTONIO il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell Associazione Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani con sede in Roma, Via Pisino n.24 (00177), in forza dei poteri spettantigli per il vigente statuto dell Ente. 5) RIBECA STEFANO, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Associazione: Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia con sede in Roma, Via Donna Olimpia n.30(00152), in forza dei poteri spettantigli per il vigente statuto dell Ente. 6) GALTIERI FRANCESCO SAVERIO 7) SANZO LUCA, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell Associazione Culturale: Scuola Popolare di Musica di Testaccio con sede in Roma, Via Monte Testaccio n.91 (00153),in forza dei poteri spettantigli per il vigente statuto dell Ente. 8) GULLOTTO GIANFRANCO, il quale dichiara di intervenire a presente atto quale Amministratore Unico e legale rappresentante della UM S.R.L. con sede in Roma, Via Giuseppe Libetta n.1 (00154),in forza dei poteri spettantigli per il vigente statuto sociale; 9) PASQUINI ROSSELLA 10) GAUDIO LUIGI, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della INSIEME PER FARE Piccola Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS con sede in Roma, Via Pelagfosa n.3 (00141), in forza dei poteri spettantigli per il vigente statuto sociale. Convengono quanto segue. ARTICOLO 1 Fra le Associazioni TIMBA Centro di Percussioni Circolo Culturale Privato per la diffusione ritmica, Centro Immagine Arte Comunicazione Musica C.I.A.C Musica Centro Culturale per lo sviluppo della Didattica la Sperimentazione e lo Spettacolo, Scuola Popolare di Musica di Villa Gordiani, Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia, Scuola Popolare di Musica di Testaccio e le società UM S.R.L. e INSIEME PER FARE Piccola Cooperativa Sociale a responsabilità limitata ONLUS e fra quanti altri che, avendone i requisiti, intenderanno aderirvi, è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile ed in conformità delle disposizioni di legge vigenti, una Associazione Culturale avente la denominazione C.S.P.M: - Coordinamento scuole Popolari di Musica riconosciute dal Comune di Roma. ARTICOLO 2 La sede dell Associazione è in Roma, attualmente con uffici in Via Tripoli n.60 (00194). Essa potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all estero. ARTICOLO 3 L associazione, che non persegue fini di lucro, ha lo scopo di promuovere diffondere la musica ed il suo insegnamento ed in particolare di rappresentare lo sforzo coordinato delle scuole popolari di musica riconosciute dal Comune di Roma che ne fanno parte, nella promozione e nello sviluppo delle attività musicali e culturali in genere.
L Associazione è retta dallo Statuto composto di quattordici articoli che viene alla unanimità approvato e, debitamente firmato, al presente atto si allega sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale. ARTICOLO 4 I sottoscritti all unanimità, agendo quali soci fondatori dell Associazione convengono che il primo Consiglio Direttivo dell Associazione sia formato da sette membri, i quali, in conformità all articolo 9 dello statuto dell Associazione, devono essere aderenti all Associazione o delegati dalle singole Associazioni componenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla carica di componenti del Consiglio Direttivo vengono nominati i signori Galtieri Francesco Saverio con funzioni di Presidente, Tofanelli Giancarlo, Abate Alessandro, Apuzzo Antonio, Sanzò Luca, Pasquini Rossella e Gaudio Luigi, con funzioni di Consiglieri, i quali essendo tutti presenti contestualmente accettano la carica, e dichiarano che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità previste dalla legge. Per espressa volontà delle parti la presente scrittura rimarrà conservata negli atti del Notaio che ne autenticherà le relative sottoscrizioni.