RISOLUZIONE N. 34/E. Roma 5 febbraio 2008



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RISOLUZIONE N. 34/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 5 febbraio 2008 OGGETTO: IRAP Art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997 Esclusione dalla base imponibile dei contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. QUESITO L Istituzione comunale servizi sociali del Comune di riferisce di aver optato a seguito di comportamento concludente che sarà comunicato nella dichiarazione annuale IVA per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo delle attività commerciali. L anzidetta Istituzione comunale fa presente di gestire alcuni servizi quali una residenza extraospedaliera per anziani non autosufficienti, un centro diurno per anziani non autosufficienti, il servizio di ristorazione scolastica ed il servizio di trasporto scolastico. L Istituzione comunale interpellante riferisce, inoltre, che, pur compilando un apposito bilancio, approvato dal Consiglio comunale quale parte del conto consuntivo del comune, essa non ha una propria autonomia giuridica e, in quanto parte del medesimo Comune di, utilizza la partita IVA nonché il codice fiscale dello stesso comune. Quest ultimo predispone, quindi, un solo modello UNICO comprensivo delle attività commerciali sia dello stesso comune che dell istituzione comunale. Ciò posto, l Istituzione comunale evidenzia che fra le entrate esposte nel proprio bilancio vi sono:

2 a) contributi regionali diretti a finanziare il personale relativo alla gestione della casa di riposo e del centro diurno anziani; b) versamenti effettuati dal Comune di.al fine di sopperire alle entrate dei contribuenti per specifici servizi. Al riguardo, l interpellante fa presente che le somme di cui alla lettera a) sono erogate sulla base di un apposita delibera della Giunta regionale che prevede dettagliatamente la quota di contributo per le specifiche figure professionali. L Istituzione comunale fa presente, inoltre, che le entrate di cui alla lettera b) sono dirette alla copertura dei costi relativi alla gestione dei servizi di trasporto scolastico e delle mense scolastiche. Ciò premesso, l Istituzione interpellante chiede di conoscere se le somme indicate alle lettere a) e b) siano o meno rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In particolare, l Istituzione comunale di..chiede di sapere: - se i contributi indicati dalla citata lettera a) concorrano o meno alla determinazione della base imponibile IRAP ai sensi dell articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; - se le somme di cui alla lettera b) sopra richiamata concorrano o meno alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP ai sensi dell articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L Istituzione interpellante ritiene che i contributi regionali, anche se inseriti nel proprio conto economico fra i ricavi, non siano rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, in quanto gli stessi sono diretti a finanziare il costo per il personale relativo alla gestione della casa di riposo e del

3 centro diurno anziani e, pertanto, sono direttamente correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. L Istituzione comunale di è dell avviso, quindi, che i contributi sopra richiamati siano esclusi dalla base imponibile IRAP ai sensi dell articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997. L Istituzione comunale di..ritiene, altresì, che i versamenti effettuati dallo stesso comune al fine di sopperire alle entrate dei contribuenti per specifici servizi, iscritti fra i ricavi del conto economico dell Istituzione comunale, non concorrano alla formazione delle poste relative al valore della produzione (vd. lettera A) dell articolo 2425 del codice civile). Detti versamenti, secondo l Istituzione interpellante, non rappresentano ricavi, ma storni di somme di un capitolo ad altro capitolo del conto consuntivo complessivo del comune e, pertanto, non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP che, ai sensi dell articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è data dalla differenza fra il valore della produzione e il costo della produzione, ad esclusione delle perdite sui crediti e delle spese per il personale dipendente. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Si fa presente preliminarmente che l istanza di interpello in esame è stata presentata dall Istituzione comunale servizi sociali del Comune di., per mezzo del suo rappresentante legale. Ciò non risulta coerente con quanto prospettato dall Istituzione comunale interpellante, che esclude una propria autonoma soggettività rispetto al Comune di.. Tale affermazione, che si assume quale presupposto dell istanza di interpello e non come oggetto del quesito sottoposto alla scrivente, comporta la conseguente inammissibilità dell istanza di interpello per carenza di legittimazione da parte dell Istituzione comunale.

4 Nel merito si rileva l incongruità fra l affermata assenza di soggettività passiva da parte dell Istituzione interpellante ai fini IRES e IVA e il contenuto dell istanza di interpello che riferisce all Istituzione la facoltà di scegliere il sistema di determinazione della base imponibile IRAP, che può essere esercitata, invece, dal solo soggetto passivo ai fini IRAP. In sostanza, se viene negata la soggettività tributaria passiva ai fini IRES e IVA, come ritenuto dall Istituzione interpellante, necessariamente il presupposto impositivo ai fini IRAP si verifica esclusivamente nei confronti del Comune, al quale l Istituzione afferma di appartenere e allo stesso Comune, quale soggetto passivo d imposta, spetta conseguentemente la facoltà di optare per il sistema di determinazione dell imponibile ai fini IRAP. Assumendo acriticamente tale presupposto, in riferimento ai singoli quesiti prospettati, si osserva quanto segue. Ai fini IRAP, le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ivi compresi i comuni, per le attività commerciali esercitate possono optare, ai sensi del comma 2 dell articolo 10-bis del decreto legislativo n. 446 del 1997, per il regime di determinazione della base imponibile secondo le disposizioni recate dall articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 446. L articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede che la base imponibile ai fini IRAP è determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell articolo 2425 del codice civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera B) del medesimo comma, ad esclusione, fra l altro, delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. L articolo 11, comma 3 (ora articolo 5, comma 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997 stabilisce che ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti che applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 5, concorrono, fra l altro, i contributi erogati a norma di legge con esclusione di

5 quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione fra i quali sono compresi i costi relativi al personale. Con risoluzione n. 330 del 21 ottobre 2002 è stato precisato che la correlazione richiesta dalla norma deve essere diretta e tale da individuare e vincolare in modo preciso ed inequivocabile la destinazione del contributo erogato. Deve sussistere cioè un rapporto - nesso logico - reso esplicito dalla legge istitutiva tra la somma erogata a titolo di contributo e il corrispondente componente negativo. La medesima risoluzione n. 330 del 2002 ha chiarito, altresì, che concorrono nella determinazione della base imponibile IRAP i contributi la cui quantificazione viene meramente parametrata a determinati elementi negativi, ancorché non deducibili. In sostanza, ai fini della esclusione dalla base imponibile IRAP di contributi erogati a norma di legge è necessario che sussista una correlazione diretta fra la somma erogata e il componente negativo non deducibile (ad es. costi per il personale), tale da individuare e vincolare in modo preciso ed inequivocabile la destinazione del contributo erogato. Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, si evidenzia che dall esame della delibera della Giunta regionale n. 474 del 28 febbraio 2006, trasmessa in allegato all istanza di interpello, emerge che, in forza dell articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, la Regione Veneto ha determinato il valore della quota di rilievo sanitario che le Aziende ULSS dovranno riconoscere agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali per anziani (Case di riposo per non autosufficienti, Nuclei di RSA, RSA di base e Centri Diurni sociosanitari). Le predette quote di rilievo sanitario risultano determinate dai costi relativi alle varie figure professionali (operatori di assistenza, infermieri, coordinatori, personale dell area sociale e di ausilio) destinate all assistenza degli ospiti dei Centri di servizio residenziale per anziani.

6 Dalla medesima delibera si rileva, inoltre, che le Aziende ULSS sono autorizzate a riconoscere agli Enti Gestori dei Centri di Servizio il valore delle quote di rilievo sanitario fatte salve le rendicontazioni presentate a fine anno dagli stessi enti gestori. Da quanto sopra rappresentato, consegue che i contributi della Regione Veneto, che, in base alla citata legge regionale n. 2 del 2006, risultino direttamente correlati, secondo le indicazioni fornite, con il costo per il personale impiegato presso i Centri di servizio residenziali per anziani gestiti dall Istituzione comunale, possono essere esclusi dalla determinazione della base imponibile IRAP ai sensi del richiamato articolo 11, comma 3 (ora articolo 5, comma 3) del decreto legislativo n. 446 del 1997. Relativamente al secondo quesito, si osserva che la problematica evidenziata dall Istituzione comunale servizi sociali del Comune di., riguardo alla rilevanza ai fini IRAP dei versamenti effettuati dal comune all Istituzione, trova implicita soluzione nell assunto dell identità soggettiva dell Istituzione con il Comune di. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale., viene resa dalla scrivente ai sensi dell articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.