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POLIZZA CONVENZIONE N 00606/C/2015 ASSICURAZIONE COLLETTIVA RISCHI AGEVOLATI CAMPAGNA ASSICURATIVA 2015 Polizza Convenzione stipulata ai sensi di: D. Lgs n 102/2004 e successive leggi e decreti con cernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 - D.M. n. 12.939 del 13/10/2008 D.M. n. 5447 del 10 marzo Piano Assicurativo Agricolo Annuale 2015 REG. UE n. 73/2009 art. 68 REG. UE n. 1234/2007 art. 103 unvicies REG. UE n. 479/2008 e successive modifiche D.M. n. 8.809 del 20/04/2011 e successive modifiche D.M. n. 5450 del 10 marzo 2015 (decreto prezzi) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308 del 17 dicembre 2013 Programma nazionale di sviluppo rurale presentato alla Commissione europea in data 22/07/2014 Decreto n. 162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 SOCIETÀ UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. VIA STALINGRADO, 45 40128 BOLOGNA Di seguito indicata Società CONTRAENTE VERONA CO.DI.PA STRADONE PORTA PALIO 8 37122 VERONA Di seguito indicato Contraente La COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. prende atto che il Contraente ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni causati dalle avversità atmosferiche alle produzioni vegetali previste dal Piano Assicurativo Agricolo 2015, approvato con D.M. n 5 447 del 10/3/2015, alla copertura assicurativa collettiva delle produzioni degli associati al predetto Consorzio di Difesa, alle condizioni, tariffe e modalità contenute nella presente Polizza Convenzione che ha effetto dalle ore 12.00 del 27/03/2015 e scade alle ore 12.00 del 31/12/2015. La Società presta le singole coperture assicurative mediante l emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall Assicurato e dall Intermediario Assicurativo e dietro convalida per accettazione da parte del Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione 2015.

APPENDICE N 1 NORME ED INTEGRAZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA mod. 1506/C, mod. PAC/A, mod. PAC/B 1.a DECORRENZA DELLA GARANZIA Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società assicuratrice ha inizio comunque non prima delle ore 12 del: 28 marzo 2015 per le garanzie grandine e venti forti; 2 aprile 2015 per le garanzie alluvione, brina, colpo di sole, eccesso di neve, eccesso di pioggia, gelo. sbalzi termici; 26 aprile 2015 per le garanzie siccità e vento caldo. 1.b ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE IN GARANZIA Ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da qualsiasi evento atmosferico in garanzia, in forma unica o combinata, non possono essere oggetto di assicurazione. A) Danni anterischio dichiarati Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, la Società potrà autorizzare la copertura, sempreché l Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato: L Assicurato dichiara che la/e partita/e n sono state oggetto in data di lievi danni anterischio imputabili a. L Assicurato e la Società concordano che tali danni saranno computati dai Periti in detrazione al danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. Prende altresì atto che la Società si riserva, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall origine il certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante. B) Danni anterischio non dichiarati Qualora il perito accerti l esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia stessa e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando trattasi di danno anterischio non dichiarato. Nel caso fossero accertati anche danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore della Società come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione. C) Corresponsione del premio Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero. 1.c PRODOTTI SOGGETTI AI DISCIPLINARI DI PRODUZIONE Le produzioni soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del certificato di assicurazione l Assicurato attesta sotto la propria responsabilità che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette. 3

APPENDICE N 2 NORME, DEROGHE ED INTEGRAZIONI CON TRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA MOD. 1506/C 2.a GARANZIE PRESTATE La Società, come previsto dall art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza la mancata resa quantitativa e/o qualitativa, se prevista nelle Condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità: frequenza: Grandine,, Vento Forte, Eccesso di pioggia; accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di sole; solo qualora detti eventi siano previsti dal PAAN di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche. La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo. Per i prodotti Actinidia, Albicocche, Ciliegie, Mele, Nettarine, Pere, Pesche e Susine, relativamente agli eventi grandine e vento forte, applicazione della garanzia convenzionale A, oppure B, con opzione a livello di singolo Socio. Per il prodotto Uva da vino, relativamente all evento grandine, a scelta del singolo Socio, applicazione della garanzia convenzionale per perdita di quantità e di qualità maggiorata, oppure per perdita di quantità e di qualità extra; Per il prodotto Cocomeri varietà Sugar Baby e simili apposita garanzia cod. 011B000; Per il prodotto Tabacco varietà Kentucky apposita garanzia cod. 961A000; Per tutti gli altri prodotti applicazione della garanzia danno di quantità e/o qualità convenzionale come indicato nelle apposite Condizioni Speciali. 2.b RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO CON STORNO DEL PREMIO DALL ORIGINE A parziale deroga del disposto dell Art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione è concessa, per le sole specie medio tardive di frutta (*), per l uva e per le olive, la riduzione del premio dall inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da qualsiasi evento assicurato, ma non è stata ancora effettuata la perizia - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le seguenti date: - 10 giugno 2015 per frutta medio-tardive; - 12 giugno 2015 uva da vino; Non sono concesse riduzioni dall origine per specie e varietà precoci. Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Consorzio secondo le modalità previste dall appendice 2.b Modalità di assunzione dei rischi Redazione dei certificati di assicurazione della Polizza Convenzione. Le domande di riduzione convalidate dal Consorzio, che ne attesta l attendibilità, se accettate dalla Direzione della Società assicuratrice, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione. L eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio dall inizio della garanzia, sarà espressamente comunicato a mezzo raccomandata o telegramma - motivandolo - da parte della Società all Assicurato ed al Consorzio entro e non oltre 15 giorni dalla data massima prevista. Con le stesse modalità e le stesse procedure dovranno essere inoltrate le domande di riduzione con storno proporzionale del premio. (*) Per drupacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Red-Haven e tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà Shiro o Goccia d oro; per pomacee medio tardive si intendono tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella della varietà William b.c.. 4

2.c CRITERI DI LIQUIDAZIONE DANNI ALLA FRUTTA DEFINIZIONI: DRUPACEE, POMACEE, ACTINIDIA Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali sono attribuiti i seguenti valori:lesione/ammaccatura Qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi atmosferici assicurati, con rottura e/o compressione dei tessuti dell epicarpo e mesocarpo. MINIMA: LIEVE: MEDIA: NOTEVOLE: è la lesione senza rottura dell epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm. è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mmq (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm. è la lesione con superficie superiore a 20 mmq e fino a 40 mmq (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm. è la lesione con superficie superiore a 40 mmq e sino a 100 mmq (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm. ONDULAZIONE Fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazioni cromatiche. TRACCIA: LIEVE: MEDIA: NOTEVOLE: è determinata da non più di una lesione lieve. la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media. la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole. la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto. Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2 mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4. Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazioni cromatiche, diversamente si considera componente dell ondulazione. Per l ACTINIDIA è previsto, oltre al danno convenzionale, anche il riconoscimento del danno da defogliazione causato dalla grandine, la cui valutazione avverrà secondo quanto previsto nell apposita tabella convenzionale; la percentuale di defogliazione riscontrata in campo andrà arrotondata alla decina. FREQUENZA DELLE LESIONI PER DRUPACEE E ACTINIDIA LESIONI MINIME LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI QUALCHE fino a 5 fino a 3 PIÙ da 6 a 10 da 4 a 7 NUMEROSE oltre 10 oltre 7 FREQUENZA DELLE LESIONI PER POMACEE LESIONI MINIME LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI QUALCHE fino a 5 fino a 3 PIÙ da 6 a 10 da 4 a 7 NUMEROSE oltre 10 oltre 7 DEFORMAZIONE LIEVE: MEDIA: GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto. la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto. la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto. 5

ALTERAZIONE DELL EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione) Alterazioni che interessano unicamente i tessuti dell epicarpo. TRACCIA: LIEVE: MEDIA: NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto. la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto. la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto. la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto. CINGHIATURA LIEVE: interessamento della circonferenza fino a 45 MEDIA: interessamento della circonferenza da 45 a 135 NOTEVOLE: interessamento della circonferenza oltre i 135 FRUTTO DISTRUTTO È quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco. Fermo il disposto dell articolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni provocate dagli eventi atmosferici assicurati. LESIONE RIPARATA è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica. DEFINIZIONI CACHI Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono considerati, in linea generale, tre livelli: 1. incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1 quarto del mesocarpo; 2. incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2 quarto del mesocarpo; 3. incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, la seconda metà del mesocarpo. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE La perizia deve essere preceduta dalle consuete operazioni preliminari tendenti a: identificare l appezzamento assicurato secondo i confini, la superficie e le varietà dichiarate nella polizza; controllare la quantità di prodotto ottenibile; verificare che non siano in atto malattie od anomalie, le quali possano influire sulla produzione, siano state eseguite le normali pratiche colturali, sia esatta la data dell'evento atmosferico dichiarata dall Assicurato, non sussistano danni anterischio. Eventuali deduzioni dovranno essere espresse nello spazio all uopo destinato nel bollettino di campagna, con la causale, indicando poi il valore residuo. Esse possono essere dovute a: eccesso di assicurazione, quando la quantità di prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile; perdita di prodotto, causata da eventi atmosferici diversi dalle avversità in garanzia, mancati trattamenti e pratiche colturali errate; prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile. Il frazionamento di una partita non è ammesso se attuato nell intendimento di eludere anche solo parzialmente la franchigia. 6

2.d DEROGHE E CLAUSOLE PARTICOLARI Per la TIPOLOGIA DI PACCHETTO C E prevista la sola combinazione a tre garanzie di frequenza: grandine, venti forti e eccesso di pioggia. FRANCHIGIE A parziale deroga dell Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, è prevista la franchigia minima 10% per le garanzie grandine e vento concomitante e non, per la frutta ad esclusione di pere e susine per le quali rimane al 15%. LIMITI DI INDENNIZZO A parziale deroga dell Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per il Tabacco e Tabacco Kentucky non è previsto alcun limite di indennizzo. PRODOTTO CIPOLLA A parziale deroga dell art. 17) delle Condizioni Speciali di Assicurazione, per il prodotto cipolla, la garanzia è prorogata per i 7 giorni successivi all espianto. PRODOTTO COCOMERI E MELONI 1) Qualora l'assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto, o la risemina su colture colpite da eventi precoci, dovrà darne comunicazione telegrafica alla Società. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 11 delle Condizioni Generali e specificati dall Art. 82 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. 2) Al Consorzio di Difesa è concesso di richiedere, in caso di eventi precoci, lo spostamento di 10 giorni delle date di cessazione del rischio previste all'art. 95 delle Condizioni Speciali. 3) A parziale deroga dell Art. 32 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, la garanzia termina: - per le coltivazioni tardive: alle ore 12 del 30 settembre per l intero territorio nazionale. PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il.... Qualora l Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l annullamento totale o parziale del contratto inviandone notifica all Agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20/07/2015. 7

PRODOTTI ERBACEI CON RACCOLTA IN PIU FASI A parziale deroga dell Art. 17 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, per tutti i prodotti erbacei per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi, la garanzia è prorogata alle fasi di essiccazione in campo e trebbiatura sull appezzamento, fino a sette giorni successivi all estirpazione o taglio delle piante. PRODOTTO UVA DA VINO Qualità maggiorata A parziale deroga dell Art. 8 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il danno di qualità maggiorata per l uva da vino decorre dalle ore 12 del 20 giugno 2015. Uva varieta corvina e corvinone In caso di grandine sulle varietà corvina e corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto semprechè non vi siano presenze significative di fitopatie o di infezioni fungine. PRODOTTO UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE La garanzia grandine cessa alle ore 12 del 31 maggio. Alla relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene applicata una riduzione fissa pari al 70% con arrotondamento al secondo decimale. DATI AGROMETEREOLOGICI: Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del + 10% per l eccesso di pioggia e del + - 10% per tutti gli eventi con l eccezione della grandine e del vento forte rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate. RADAR METEO Il Condifesa, attraverso Radar Meteo si attiverà per fornire, in caso di necessità, dati meteo, attraverso la Società Radar Meteo, che utilizza esclusivamente dati Arpav. ECCESSO DI PIOGGIA Ad integrazione del Glossario, sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 40 mm riferite nell arco delle 3 ore, esclusivamente per le coperture delle Avversità di Frequenza (pacchetto C). 8

PRODOTTO TABACCO Art. 66 Ad integrazione dell Art. 66 delle Condizioni Speciali di assicurazione, si concorda che nel caso di danno gravissimo da grandine, verificatosi post-trapianto, per cui sia da presumere l opportunità o la necessità di eventuale ritrapianto, l assicurato ha obbligo di avvertire, a mezzo telegramma, fax o e-mail, la Compagnia affinché disponga d urgenza il sopralluogo del perito. Qualora l assicurato, di comune accordo con il perito, intenda eseguire il ritrapianto gli sarà riconosciuto un danno massimo pari al 7% del valore assicurato di ciascuna partita danneggiata, omnicomprensivo, senza franchigia, calcolato in base alle reali pratiche colturali da sostenere. In caso di danni successivi gli stessi verranno calcolati sul prodotto residuo. Garanzia venti forti La garanzia venti forti decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di trapianto indicata sul certificato di assicurazione e cessa, per quanto riguarda il risarcimento del danno da piegatura e/o inclinazione del caule, alla completa cimatura avvenuta. Nel caso di cimatura parziale del prodotto della partita assicurata, il danno da piegatura e/o inclinazione del caule viene calcolato sulla percentuale di piante non cimate. La valutazione del danno viene stimata in base: a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali dovute alla rottura di costole primarie e secondarie ed alla sfrangiatura della pagina fogliare; b) alla perdita di quantità dovuta alla piegatura o all inclinazione del caule eretto rispetto alla naturale posizione verticale riferita al piano del terreno. c) Relativamente al punto b) il danno viene valutato indifferentemente dall angolo di piegatura delle piante e rimborsa convenzionalmente l assicurato dei costi sostenuti a seguito dell operazione manuale di raddrizzamento delle stesse, nella misura massima di euro 600,00 per ettaro e per anno, proporzionalmente alla superficie interessata da piegatura e/o ginocchiatura, rilevata dai periti sulla coltura assicurata, sempreché si sia verificata l inclinazione almeno del 10% delle piante di ogni singola partita. Per eventuali danni successivi causati da altri eventi assicurati, la quantificazione del danno deve avvenire con l applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per partita l importo corrispondente all indennizzo riconosciuto per i danni dovuti alle spese di raddrizzamento delle piante Inoltre, a deroga dell art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione la denuncia di danno deve essere comunicata alla Direzione della Società Ramo Grandine entro le 24 ore successive al verificarsi dell evento in garanzia.. Garanzia eccesso di pioggia La garanzia riguarda il danno causato da: a) asfissia radicale con conseguente ingiallimento fogliare ed appassimento con collasso delle piante; b) anticipo della fase riproduttiva (prefioritura) con conseguente riduzione nella produzione delle foglie dovuta all esposizione per lunghi periodi di tempo a suoli sommersi di acqua proveniente da precipitazioni. L aliquota minima di franchigia da applicare al danno causato al prodotto in garanzia al verificarsi di danni da eccesso di pioggia è pari al 30%. La franchigia fissa ed assoluta del 30% si applica al danno causato al prodotto in garanzia anche in caso di combinazione dell avversità eccesso di pioggia con altre avversità atmosferiche 9

assicurate aventi franchigia minima diversa. Il limite di indennizzo applicato ai danni causati al verificarsi dell evento eccesso di pioggia è pari al 50% al netto della franchigia assoluta del 30%. Il limite di indennizzo del 50%, riferito alla sola avversità eccesso di pioggia, si applica anche in caso di combinazione con danno causato da altre avversità atmosferiche assicurate. Il numero di foglie da considerare in garanzia sono tutte le foglie utili e trasformabili in prodotto secco conformemente alle norme comunitarie, Art. 65, con l esclusione delle foglie basali, come stabilito negli Artt. 66, e 67 delle Condizioni Speciali di assicurazione. Norma convenzionale sperimentale relativa alla liquidazione del danno per il tabacco Tale norma convenzionale è applicabile a tutte le varietà di tabacco, ad eccezione della varietà Kentucky, se espressamente indicata sul certificato di assicurazione e deve essere estesa a tutta la produzione coltivata dalla medesima impresa sullo stesso comune. Al danno di ciascuna pianta colpita da eventi assicurati, calcolato secondo la convenzionalità stabilita dall Art. 67 delle Condizioni Speciali di Assicurazione e la successiva norma convenzionale per la stima del coefficiente di danno, si applica per la metà delle foglie totali della pianta, a partire dalle basali, un coefficiente di riduzione del danno pari a 0,7, mentre per quelle residue, appartenenti alla metà superiore fino al punto di cimatura, si applica un coefficiente in aumento del danno pari a 1,2. Nel caso di numero di foglie dispari sulla pianta, la parte predominante sarà quella delle prime foglie alle quali si applica la riduzione. 10

TABELLA DI RIPARAMETRAZIONE DELLA QUANTITA' ASSICURATA PER FASCIA DI RACCOLTA TABELLA DI RIFERIMENTO PER IL FRAZIONAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO PER LA COLTURA DEL TABACCO % peso settore rispetto a peso complessivo assicurato N foglie a cimatura 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 N foglie Settore pianta 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 27,03% 36,50% 25,53% 34,47% 24,20% 32,67% 23,00% 31,03% 21,90% 29,57% 20,90% 28,23% 20,00% 27,00% 19,10% 25,77% 18,27% 24,63% 17,50% 23,60% 16,80% 22,67% 14 36,47% 15 40,00% 43,13% 16 45,97% 48,53% 17 50,87% 53,00% 18 55,13% 57,10% 19 58,90% 3 60,53% 20 21 22 23 24 25 26 Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 11

TABELLE DI MODULAZIONE DELLA RESA PER VARIETÀ KENTUCKY Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale destinato alla produzione di fasce, a deroga di quanto previsto dall Art. 67 Quantificazione del danno, limitatamente alle 12 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all art 66 - Quantificazione del danno varietà Kentucky, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste: TABACCO KENTUCKY-Scaglioni di Raccolta Foglie Mediamente Raccolte RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA. 1 Garanzia Fascia 6 60% 2 Fascetta- Ripieno 6 40% A scelta dell Assicurato, facendone espressa menzione scritta nel certificato di polizza, può essere assicurata solo la parte delle sei foglie poste al di sotto del punto di cimatura. In tale caso il quantitativo massimo assicurabile è pari al 60% della resa massima producibile per ettaro riconosciuta dalle vigenti normative (limite UE 160 q.li\ha). 12

APPENDICE N 3 NORME, DEROGHE ED INTEGRAZIONI CON TRATTUALI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI POLIZZA SULLE RESE CONTRO LE AVVERSITA come da art. 3 comma 2.a) (mod. PAC/A) e comma 2.b) (mod. PAC/B) 3.a GARANZIE PRESTATE E PRODOTTI ASSICURABILI Pacchetto A Comprende le seguenti garanzie: Catastrofali (Alluvione. Gelo/Brina, Siccità) + Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso Pioggia, Eccesso Neve) + Accessorie (Sbalzo Termico, Colpo di Sole/Vento Caldo) e prevede l adozione di Franchigia fissa 30%. Con questo pacchetto sono assicurabili solo le seguenti specie: Uva da vino, Uva da tavola, Pomacee, Cachi, Fichi, Drupacee, Actinidia, Mandorle, Noci, Nocciole, Fragole e Piccoli Frutti, Ciliegie, Cereali da granella e da seme (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena, Segale), Colza, Soia, Mais (da granella, da insilaggio, da biomassa, da seme, dolce), Pomodoro (pelato, concentrato e da tavola). Pacchetto B Comprende le seguenti garanzie: Catastrofali (Alluvione. Gelo/Brina, Siccità) + Frequenza (Grandine, Venti Forti, Eccesso Pioggia) e prevede l adozione di Franchigia 30% scalare: 1. sino a franchigia 10% per danni da Grandine e Venti Forti per tutti i prodotti eccetto prodotto frutta per il quale la franchigia scala al 15%; 2. sino a franchigia 20% per danni combinati Catastrofali e/o Eccesso di Pioggia e Grandine/Venti Forti; 3. franchigia fissa 30% in caso di danni da Alluvione, Gelo/Brina, Eccesso di Pioggia e Siccità. Con questo pacchetto sono assicurabili solo le seguenti specie: Uva da vino, Uva da tavola, Pomacee, Cachi, Fichi, Drupacee, Actinidia, Mandorle, Noci, Nocciole, Cereali da granella e da seme (Frumento tenero e duro, Orzo, Triticale, Avena, Segale), Colza, Soia, Mais (da granella, da insilaggio, da biomassa, da seme, dolce), Pomodoro (pelato, concentrato e da tavola). 13

APPENDICE N 4 PATTUIZIONI GESTIONALI 4.a TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI Il termine inderogabile di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà: il 31 maggio 2015 per le colture erbacee a ciclo autunno primaverile, erbacee a ciclo primaverile e le colture arboree; il 15 luglio 2015 per le colture erbacee a ciclo estivo o trapiantate e per le colture di secondo raccolto e colture a ciclo primaverile seminate o trapiantate successivamente alla prima decade di maggio. 4.b MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE A) I certificati di assicurazione agevolati devono essere compilati in ogni loro parte, indicando gli eventi atmosferici posti in copertura e comprendere: il riferimento al Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.); esso costituisce un allegato al certificato di polizza; il comune di ubicazione dei rischi; i quantitativi espressi in piante/kg x 100 ed il relativo valore assicurato ottenuto dall applicazione dei prezzi di cui all allegato n 1; i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato, all'interno di uno stesso comune, che devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale; il tasso di tariffa applicato per ogni garanzia e/o pacchetto di garanzie e relativi premi, nonché l importo del premio totale; la franchigia applicata e la soglia di danno; la superficie espressa in ettari, con l indicazione di quattro decimali, di ogni singola partita; l indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici; il numero di piante; il sistema di allevamento con il relativo codice; la presenza di impianti di difesa attiva per gelo/brina e/o irrigazione con relativa specificazione della tipologia; l indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata. l indicazione dell eventuale presenza di una polizza integrativa non agevolata avente lo stesso oggetto assicurato, ma relativa a quantità/valori non agevolabili. Nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: produzione biologica e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto. Su ogni certificato occorre, infine, indicare obbligatoriamente le seguenti dichiarazioni: All'atto della perizia per l'accertamento dei danni, l'assicurato si impegna a produrre la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate. La produzione assicurata è la media della produzione annua ottenuta nei tre anni precedenti, oppure calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l anno con la produzione più bassa e l anno con la produzione più elevata. L assicurato dichiara di conoscere e rispettare l obbligo di assicurare l intera produzione aziendale relativa al prodotto e al comune oggetto di copertura (art.2 comma 4 D.lgs. n 102/04). 14

Le superfici riportate devono corrispondere a quelle indicate nel Fascicolo Aziendale. In caso di contrasto, il Contraente si impegna a segnalare la discordanza all Intermediario Assicurativo che ha presentato il certificato di assicurazione, al fine di apportare i dovuti adeguamenti ed eventualmente procedere alla ristampa del documento predetto, che dovrà essere nuovamente sottoscritto dall Assicurato. L Intermediario Assicurativo collaborerà al fine di far sottoscrivere al Socio la prevista dichiarazione predisposta dal Contraente, che sarà fatta pervenire al Consorzio di Difesa in occasione della consegna dei certificati di assicurazione. B) I certificati, firmati dal Socio e dall Intermediario Assicurativo oppure dal Rappresentante della Società, saranno redatti in cinque esemplari, da consegnare al Contraente per la convalida. Le cinque copie del certificato convalidate sono così destinate: - una al Contraente; - quattro per l Agenzia, delle quali una dovrà essere restituita al Socio, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso ed una destinata alla Società. C) La firma dell Intermediario Assicurativo o del Rappresentante della Società, apposta sul certificato di assicurazione, garantisce che i dati anagrafici sono esatti, la firma dell Assicurato è autografa e che il Socio è stato posto a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l assicurazione agevolata. D) Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi. E) L intermediario dovrà far pervenire al Condifesa i certificati di assicurazione entro 15 giorni dalla data di invio del modello di copertura A//500 nel quale sono inseriti e comunque in tempi tali da consentire al Condifesa di poterli informatizzare nei tempi stabiliti dalla normativa vigente. In caso del mancato rispetto dei termini qui sopra stabiliti il Condifesa informerà la Direzione della Società con possibile conseguente applicazione di una penalità nei confronti dell intermediario stesso. Eventuali perdite di contributo causate dalla mancata informatizzazione dei dati non potranno essere addebitate al Condifesa. Ai sensi del Regolamento I.V.A.S.S. N 35 che preve de l obbligo di indicare nella polizza le modalità di consegna all assicurato delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione ed in considerazione delle modalità di assunzione dei certificati da parte degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna sia effettuata dall intermediario stesso. F) I certificati di assicurazione, convalidati dal Consorzio, saranno ritirati dall Intermediario Assicurativo, a sue spese, entro 12 giorni dal loro deposito presso il Contraente. Entro 15 giorni dal ricevimento dei certificati di assicurazione, il Consorzio di Difesa dovrà comunicare alla Direzione della Società Ramo Grandine gli estremi dei certificati eventualmente non convalidati. Qualora il Consorzio di Difesa ometta di segnalare entro 15 giorni gli estremi dei certificati non convalidati, sarà tenuto al pagamento integrale dei premi. G) La copia del certificato di assicurazione, di pertinenza del Socio, verrà restituita all Assicurato, a cura dell Intermediario Assicurativo, oppure del Rappresentante della Società, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso. 4.c POLIZZA DI REGOLAZIONE PREMIO In base ai dati indicati sui certificati di assicurazione, saranno emesse, a cura della Società, le polizze di regolazione premio di fine campagna, rispettivamente per il prodotto uva da vino e per tutti gli altri prodotti vegetali, per la determinazione del premio complessivamente dovuto dal Contraente alla Società. Le polizze di regolazione premio terranno conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati, con conseguente riduzione della quota del premio. Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 giorni prima del termine convenuto per il pagamento dei premi. 15

4.d REGOLAMENTO ISVAP 35/2010 Il Contraente dichiara che: prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione Collettiva, ha ricevuto dalla Società le relative Condizioni di Assicurazione; dette Condizioni di Assicurazione saranno consegnate, da parte del Contraente, direttamente oppure anche per il tramite degli Intermediari della Società, a tutti i Soci assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione Collettiva. 16

APPENDICE N 5 PATTUIZIONI AMMINISTRATIVE 5.a COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate. La Società prende atto dell impegno del Consorzio a versare l importo presumibile del premio, calcolato come sopra detto, con valuta fissa al: - 04 settembre 2015 per la quota relativa alle coperture del prodotto uva da vino; - 25 novembre 2015 per la quota relativa alle coperture di tutti gli altri prodotti; previa presentazione delle polizze di regolazione premio da parte della Compagnia stessa, sui seguenti c/c bancari: Per le divisioni UNIPOL LA FONDIARIA SAI LA PREVIDENTE NUOVA MAA Banca: UNIPOL BANCA S.p.A. - Filiale 14 Via Stalingrado, 59/A 40128 Bologna Conto Corrente n. 000000002440 IBAN IT81G0312702403000000002440 ABI 03127 CAB 02403 CIN G Successivamente alla riscossione del premio la Società rilascerà relativa quietanza. 17

5.b PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI La Società provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto, a partire dal 15 dicembre 2015 ed entro e non oltre 10 giorni da detta data, tramite assegno bancario. Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente. Eventuali errori o discordanze riscontrate nel reciproco scambio di corrispondenza/tabulati di conteggio degli indennizzi, dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 20 giorni prima del termine convenuto per il pagamento degli indennizzi. 5.c INSOLVENZA DEI SOCI Il Consorzio segnalerà alla Compagnia di Assicurazione entro il 10/12/2015 eventuali insolvenze nel pagamento dei contributi dei propri Soci e pertanto quest ultima, come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo e qui sotto riportata, verserà direttamente al contraente la totalità dei risarcimenti entro i termini di pagamento pattuiti per gli aventi diritto. Il Contraente rilascerà quietanza liberatoria a favore della Società. Nel caso del mancato rispetto dei tempi stabiliti sarà facoltà del Condifesa chiedere un importo maggiorato degli interessi legali nel frattempo maturati. 18

APPENDICE N 6 PERIZIA D APPELLO In riferimento a quanto disposto dall Art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione circa la nomina del Terzo perito, le Parti concordano sull elenco nominativo dei Professionisti sotto riportato, da incaricare quali Terzi periti in caso di perizia d appello. L elenco indica i prodotti di specializzazione per ciascun Terzo perito. I periti di parte, quando necessario, faranno ricorso ai predetti nominativi per la nomina del Terzo perito. In caso di mancato accordo sulla nomina del Terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nell elenco sotto riportato, tenuto conto del prodotto interessato all appello e della zona geografica, con esclusione di quelli residenti nella provincia ove è ubicato il danno contestato. ELENCO TERZI PERITI UVA E FRUTTA Albertini dott. Giorgio Via Riccardi, 8 25014 CASTENEDOLO (BS) 030/2732042-338/6288858 Ardizzone dott. Alessandro Via Vecchia Ognina, 161 95127 CATANIA 335/5441535 Follador dott. Giovanni Via Trieste, 28/A 31050 COMBAI (TV) 0438/893922 338/6094309 Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 71100 FOGGIA 347/4292080 0881/619911 Maresi p.a. Ugo Via Piave, 37 62100 MACERATA 0733/239222 Martelli p.a. Alessandro Via Appia, 38 40026 IMOLA (BO) 0542/756537 Martino dott. Marcello Viale Europa, 42 71100 FOGGIA 0881/632008 Mele geom. Giuseppe Via Don Minzoni, 24 75012 BERNALDA (MT) 0835/548333 338/7926158 Rivi dott. Pio Via Canalazzo, 10 42010 SALVATERRA CASALGRANDE (RE) 0522/840907 Russo geom. Luigi Via Palestro, 16 12038 SAVIGLIANO (CN) 0172/712580 0172/715192 Valli dott. Rolando Via Barche, 6 42100 REGGIO EMILIA 0522/26475 CEREALI E SOIA Ferraro geom. Michele Via Trino, 54 13100 VERCELLI 0161/212774-36173 Gatti geom. Battista Villabelgiardino, 61 46040 CERESARA (MN) 0376/849856 Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 71100 FOGGIA 347/4292080 0881/619911 Lanza p.a. Raffaello Via Petrarca, 5 37045 LEGNAGO (VR) 0422/20364 Maresi p.a. Ugo Via Piave, 37 62100 MACERATA 0733/239222 Martino dott. Marcello Viale Europa,42 71100 FOGGIA 0881/632008 Palvarini geom. Bruno Viale Fermi, 1 46030 BIGARELLO (MN) 0376/45021-320546 Rancati p.a. Gianfranco Via S. Maria Assunta, 8 26010 RONCADELLO (CR) 0373/94223 Taino geom. Giampiero Via Porzi, 19 26013 CREMA (CR) 0373/256002 338/8017242 TABACCO Brandoni p.a. Tommaso Via C. Colombo, 52 60022 CASTELFIDARDO (AN) 071/78512 Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 71100 FOGGIA 347/4292080 0881/619911 Manciati geom. Franco Via le Contesse, 9 52044 CORTONA (AR) Mele geom. Giuseppe Via Don Minzoni, 24 75012 BERNALDA (MT) - 0835/548333 338/7926158 Mencucci p.a. Ferruccio Via Bandita, 87 Fraz. Bettolle 53040 SINALUNGA (SI) 0577/624179 POMODORO E PRODOTTI SPECIALI Grifoni dott. Francesco Via Gioberti, 13 71100 FOGGIA 347/4292080 0881/619911 Martelli p.a. Alessandro Via Appia, 38 40026 IMOLA (BO) 0542/756537 Martino dott. Marcello Viale Europa,42 71100 FOGGIA 0881/632008 Mele geom. Giuseppe Via Don Minzoni, 24 75012 BERNALDA (MT) 0835/548333 338/7926158 Rivi dott. Pio Via Canalazzo, 10 42010 SALVATERRA CASALGRANDE (RE) 0522/840907 Bellini p.a. Luca Via Campostrini 43 D - 37029 PEDEMONTE VR Uva Gastaldi Cibola p.a. Nicola Via Papa Giovanni XXIII 17 30010 CAMPONOGARA VE Frutta ed Uva Vaccari agr. Daniele Via Collalto 40 31100 TREVISO TV Tutti i prodotti Trevisin agr. Renzo Via Gobbato 51 31050 PONZANO VENETO TV Tutti i prodotti Pagliarini agr. Carlo Alberto Via Campi di Su 2 37053 CEREA VR Tabac e tutti i prod. Crema Luca Via Turrina 2 37051 BOVOLONE Frutta ed uva 19

20 BOLLETTINI DI PERIZIA Il responsabile di squadra dei periti rilevatori trasmetterà tassativamente al contraente entro 15 giorni dalla data di emissione del bollettino, anche di constatazione, la copia di spettanza del Condifesa. A tal fine il perito responsabile della Compagnia si impegna a comunicare al Condifesa la data di inizio delle perizie. Nel caso di impedimento il responsabile peritale comunicherà al responsabile che verrà indicato dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna che dovrà avvenire in tempi celeri.

ALLEGATO n 1 PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTT I Premesso che: ai sensi dell Art. 4 comma 2 del D. Lgs. 102/04 e successive modifiche ed integrazioni, per la determinazione del valore delle produzioni agricole vegetali assicurate devono essere applicati i prezzi nei limiti fissati dall apposito Decreto Ministeriale n 5450 emanato dal MIPAAF in data 10 marzo 2015; le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto o gruppo di prodotti; tutto ciò premesso tra la Società ed il Consorzio di Difesa si concorda di adottare la seguente tabella di prezzi. 21

ALLEGATO n 2 TARIFFE DI PREMIO CRITERI DI SCONTO PER PASSAGGIO A FRANCHIGIA SUPERIORE In riferimento a quanto previsto dall Art. 6 punto b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di elevazione della franchigia minima, prevista per i singoli prodotti, a franchigia superiore, sono previsti i seguenti sconti della tariffa di premio, con arrotondamento al secondo decimale: passaggio da franchigia 10% a franchigia 15% - sconto del 15% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%; passaggio da franchigia 10% a franchigia 20% - sconto del 30% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%; passaggio da franchigia 10% a franchigia 30% - sconto del 40% sulla tariffa di premio riferita a franchigia 10%. In caso di elevazione della franchigia minima 15% a franchigia 20%, oppure 30% e di elevazione della franchigia minima 20% a franchigia 30%, lo sconto sulle tariffe di premio riferite alle franchigie 15% e 20% viene calcolato per interpolazione con riferimento agli sconti applicati per l elevazione della franchigia base 10%. CRITERI DI SCONTO PER PRESENZA DI IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA PACCHETTI A e B IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA In caso di colture protette da impianti di difesa attiva di qualsiasi tipologia, la tariffa scontata è indicata nell elenco dei tassi. Qualora non fosse indicato il tasso già scontato, si adotterà il tasso del medesimo prodotto a cielo aperto scontato del 30%. PACCHETTO C IMPIANTI DI DIFESA ANTIGRANDINE Le riduzioni di tariffa sottoindicate sono applicabili solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione antigrandine (reti antigrandine), in piena efficienza ed utilizzati secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona. La garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato: per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all 80%; per i prodotti mele e pere riduzione fissa pari al 75%; per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 65%. 22

TARIFFE DI PREMIO La Società ed il Contraente concordano di determinare il premio dovuto per ciascun certificato di assicurazione in base ai seguenti elenchi di tassi percentuali. VEDI ELENCHI DELLE TARIFFE DI PREMIO PER LE GARANZIE GRANDINE ED ALTRE AVVERSITÀ PACCHETTO C - prodotti Frumento, Orzo, Mais, Sorgo, Riso con garanzia danno di qualità grandine: maggiorazione del 15% sul rispettivo tasso grandine comunale. 23

INTEGRAZIONE LIBRETTO CONDIZIONI DI POLIZZA mod. PAC/B CONDIZIONI SPECIALI ASSICURAZIONE - TABACCO Art. 58 - Oggetto dell assicurazione e cessazione della garanzia Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 30 ottobre. Art. 59- Condizioni di operatività della garanzia La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull appezzamento al momento dell evento. In deroga all ultimo comma dell art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia-, le garanzie gelo e brina iniziano alle ore 12,00 del 15 settembre e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso terminano alle ore 12.00 del 30 ottobre. Lo scoperto ed il limite di indennizzo previsti all art 14 scoperto e limiti di indennizzo, sono applicati al valore assicurato presente sull appezzamento al momento dell evento. Art. 60 Franchigia - Garanzie Grandine e Venti Forti (art. 13 C.G.A) Per le produzioni: Tabacco e Tabacco Kentucky: danno % Franchigia % Danno % Franchigia % 31 29 38 22 32 28 39 21 33 27 40 20 34 26 41 19 35 25 42 18 36 24 43 17 37 23 44 16 Dal 45 al 100% 15 Art. 61 - Quantificazione del danno 61.1 ) Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono: a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica; b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.

INTEGRAZIONE LIBRETTO CONDIZIONI DI POLIZZA mod. PAC/B 61.2) La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base: a) - alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali; b) - al mancato accrescimento delle foglie; c) - alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale. Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un sfrangiamento inferiore al 50%, il danno CONVENZIONALE deve intendersi pari allo 0%. È da considerarsi persa, ai sensi del punto 61.2 ), la foglia con oltre l 80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità. La perdita di quantità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste all art. - Tabelle di modulazione della resa. Art. 62 - Tabelle di modulazione della resa Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto all art. 61 Quantificazione del danno, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste al punto 61.2), viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste. Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato all art 61 quantificazione del danno. In caso di foglie superiori a 24 o inferiori a 18, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

INTEGRAZIONE LIBRETTO CONDIZIONI DI POLIZZA mod. PAC/B TABELLA DI RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA. Settore 1 2 3 N foglie a cimatura Frazione del valore assicurato sul quale applicare il danno fogliare rilevato 18 19 20 21 22 23 24 N foglie a pianta 1 2 3 24,20% 23,00% 21,90% 20,90% 20,00% 19,10% 18,27% 4 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 5 6 7 8 9 10 36,36% 34,53% 32,89% 31,38% 30,00% 28,62% 27,38% 11 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 12 13 14 15 16 39,44% 42,47% 45,21% 47,72% 50,00% 52,28% 54,35% 17 1,77 1,61 1,51 1,43 1,38 1,34 1,30 18 19 20 21 22 23 24 Totale 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 18 19 20 21 22 23 24

INTEGRAZIONE LIBRETTO CONDIZIONI DI POLIZZA mod. PAC/B Art. 63 - Quantificazione del danno varietà Kentucky Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto dell art. 61 - Quantificazione del danno, primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base: a) - alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali; b) - al mancato accrescimento delle foglie; c) - alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale. Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%. La perdita di quantità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste all art.64 - Tabelle di modulazione della resa per varietà Kentucky. Art. 64 - Tabelle di modulazione della resa per varietà Kentucky Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale destinato alla produzione di fasce, a deroga di quanto previsto all art. 61 Quantificazione del danno, limitatamente alle 12 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all art 96 - Quantificazione del danno varietà Kentucky, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste: TABACCO KENTUCKY-Scaglioni di Raccolta Foglie Mediamente Raccolte RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA. 1 Fascia 6 1,2 2 Fascetta- Ripieno 6 0,8 Art. 65 - Nelle denunce di danno l'assicurato è tenuto a specificare: a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;