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COPIA COMUNE DI USSARAMANNA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N 44/2013 OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ESERCIZIO FINANZIARIO 2013. L'anno Duemilatredici, addì Sei, del mese di Agosto, alle ore 17:40, in Ussaramanna, nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all ordine del giorno. All appello nominale risultano presenti e assenti i Sigg: SCHIRRU TIZIANO ORRU ROBERTO PODDA GIANFRANCO SERRA MARINA ZEDDA CLAUDIO Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale Dott. Liori Sebastiano, che redige il presente verbale; Il Presidente Schirru Tiziano, in qualità di Sindaco, riconosciuta la legalità dell adunanza invita la Giunta a deliberare sull argomento di cui all oggetto. Visti: LA GIUNTA COMUNALE Il D.Lgs. 267/00 recante Il Testo Unico sugli Enti Locali ; Lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 18.12.2001 e successivamente modificato con Deliberazione C.C. n 07 del 21.03.2002; Il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con delibera CC. 3/2012; Il Decreto Sindacale n 12 del 04/10/2011 con cui è stato individuato il Responsabile per le pubblicazioni degli atti amministrativi dell Ente in forma telematica sul sito internet istituzionale all indirizzo www.comune.ussaramanna.vs.it nella persona della dipendente Dott.ssa Caddeo Anna e con cui sono attribuite le funzioni vicarie alla dipendente Dott.ssa Muru Alessandra; Richiamati: Il D.Lgs. 507/93 s.m.i. recante Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 42 ; l art. 52 del Dlgs. 446/1997 che stabilisce Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 1

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ; L art. 53 comma 16 della L. 388/2000, così come modificato dall art. 27 comma 8 della Legge 448/2001, secondo cui Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"; L art.172 comma 1 lett. E) del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: ( ) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ; L art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; L art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, n. 296 il quale stabilisce che Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ; L art. 1 comma 123 legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge di stabilità) che stabilisce che Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ; L art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 secondo cui La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, legge 126/2008, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 368/1998, che ha previsto la possibilità per i Comuni di differenziare le addizionali IRPEF a seconda del reddito, seguendo gli stessi scaglioni previsti per l imposta nazionale; 2

L art. 13 comma 15 del D.L.201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 che stabilisce A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ; L art. 4 comma 4 del DL 16/2012 che stabilisce L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Preso atto che alla luce di tale ultima disposizione vengono eliminate le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali; Considerato che il presupposto dell imposta è costituito dalla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico; Atteso che è soggetto passivo dell imposta colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario che viene diffuso; Visto l art. 12 del D.Lgs. 507/1993 in materia di imposta sulla pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto che determina la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare in base a 5 classi di comuni; Vista la Sentenza della Corte di cassazione n 2294 del 09/08/1973 con la quale è stato ribadito che la formulazione legislativa della nozione fiscale di insegna non esaurisce le ipotesi di insegne in quelle costituite da tabelle e scritte, ben potendo rientrare fra le forme similari di queste gli emblemi figurativi o altri mezzi idonei a indicare il luogo ove ha sede l impresa; avendo, peraltro, nella qualificazione di una scritta come insegna ovvero come pubblicità importanza la funzione svolta da essa e non il mezzo con cui è realizzata ( ) ; Visto il D.P.C.M. 16.02.2001 con il quale viene rideterminata la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all art. 12 del D.Lgs. n. 507/93 con decorrenza 01.03.2001; Atteso che il Comune di Ussaramanna rientra nella Classe V (Comuni fino a 10.000 abitanti) e che, pertanto, la tariffa è la seguente: 3

TARIFFA ORDINARIA a mq (Art. 1 D.P.C.M. 16.02.2001) MAGGIORAZIONE (Art. 12, comma 4, D.Lgs. 507/1993) (Art. 7, comma 7, D.Lgs. 507/1993) Annuale 11,362 Mensile (periodi inferiori a 3 mesi) 1,136 Giornaliera 0,038 50% Superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 100% Superficie superiore a metri quadrati 8,5 100 % Effettuata in forma luminosa Dato atto altresì, che ai sensi dell art. 16, del D.Lgs. 507/1993, la tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza; Ritenuto di dover confermare la tariffa a mq. stabilita dalla legge, così come già previsto per gli esercizi finanziari precedenti; Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 49, del D. Lgs. 267/2000; Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 49, del D. Lgs. 267/2000, poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell art. 49, del D. Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012); Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento agli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n 267/2000, attribuisce alla competenza del Consiglio l istituzione e l ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote di competenza della Giunta; Con votazione unanime; DELIBERA 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 2) Di confermare, per l esercizio finanziario 2013, le tariffe per la pubblicità al minimo previsto dal D.Lgs. 507/1993, come da tabella di seguito riportata: TARIFFA ORDINARIA a mq (Art. 1 D.P.C.M. 16.02.2001) MAGGIORAZIONE (Art. 12, comma 4, D.Lgs. 507/1993) (Art. 7, comma 7, D.Lgs. 507/1993) Annuale 11,362 Mensile (periodi inferiori a 3 mesi) 1,136 Giornaliera 0,038 50% Superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 100% Superficie superiore a metri quadrati 8,5 100 % Effettuata in forma luminosa 3) Di dare atto che il presente atto sarà inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione; 4) Di demandare all Ufficio Finanziario-Tributario l attuazione della presente; 4

5) Di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all Albo, ai sensi dell art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune di Ussaramanna, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla D.Lgs. 33/2013; 7) Di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata, palese votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art.134, c.4, DLgs.n.267/2000. Il presente verbale previa lettura, è stato approvato a termine di legge. Il Sindaco F.to Tiziano Schirru Il Segretario F.to Dott. Liori Sebastiano PARERE DI REGOLARITA TECNICA: favorevole Servizio Amministrativo Servizio Personale, Vigilanza, Demografici Servizio Tecnico Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, cultura, sport Servizio Finanziario-Tributari IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Anna Caddeo PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott.ssa Anna Caddeo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all Albo Pretorio on-line del Comune all indirizzo www.comune.ussaramanna.vs.it, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi dal al come previsto dalla disposizioni di cui alla D.Lgs. 33/2013. F.TO IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI Per copia conforme all originale Il Responsabile delle Pubblicazioni 5