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Comune di Gazzuolo Provincia di Mantova ****** Codice Ente 10843 Deliberazione n. 138 COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DELL'ART. 159 DEL D.LGS. N. 267/2000. QUANTIFICAZIONE IMPORTI 1 SEMESTRE 2019. L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 12:05 nella sede comunale si è riunita, nei modi e forme di legge la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori: Cognome e Nome Presenti Assenti CONTESINI AGOSTINO Sindaco X BENEDETTI ENZO Vice Sindaco X ZANGROSSI PATRIZIA Assessore X TOTALI 2 1 Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Sig. ra AVV. ELENA BEDUSCHI il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CONTESINI AGOSTINO LORIS nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Deliberazione n. 138 del 22/12/2018 - IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DELL'ART. 159 DEL D.LGS. N. 267/2000. QUANTIFICAZIONE IMPORTI 1 SEMESTRE 2019. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: l art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 sancisce, in maniera inequivocabile, l impignorabilità delle somme degli Enti Locali di cui all art. 1, comma 2, a pena di nullità rilevabile anche d ufficio dal giudice, destinate a: Retribuzioni al personale dipendente e relativi oneri per tre mesi; Rate di mutui e di prestiti relativi al semestre successivo; All espletamento dei servizi locali indispensabili; La suddetta norma impone inoltre che l organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate a tali finalità; La disposizione, sancisce quindi l inammissibilità delle procedure di esecuzione e di espropriazione anche presso soggetti diversi dal Tesoriere degli Enti Locali, prevedendo che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione della norma positiva non determinano alcun vincolo sui beni oggetto della procedura espropriativa, né limitazione alcuna sull attività del Tesoriere; Il provvedimento deliberativo deve indicare distintamente, per i vari titoli, le somme che si presume siano necessarie limitatamente al semestre considerato, tenuto presente altresì che il comma 3 dell art. 113 del D.Lgs. 77/1995 (poi integralmente trasposto, nell identico testo, nell attuale comma 3 dell art. 159 del D.Lgs n. 267/2000) fosse stato considerato costituzionalmente illegittimo; La Corte Costituzionale, in considerazione del fatto che l art. 159 del Tuel D.Lgs n. 267/2000, non ha riproposto l addizione introdotta dalla sentenza della Consulta n. 69/1998, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 159, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui non prevede che l impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l adozione da parte dell organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura delle deliberazioni di impegno da parte dell ente stesso (sentenza Corte Costituzionale 4-18 giugno 2003, n. 211, che dichiara l incostituzionalità già adottata nei confronti di norma di identico contenuto art. 113 D.Lgs. 25/02/1995, n. 77); In particolare, passando allo specifico problema dell individuazione dei servizi locali indispensabili indicati alla lett. C) dell art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000, va considerato che i suddetti servizi locali come inizialmente definiti con validità triennale dal D.M. Interno del 28 maggio 1993 e da quella data non più aggiornati, traggono la loro genesi dall art. 37 lett. h) del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 il quale precisa che per servizi indispensabili si debbono intendere quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità ;

Uniformità della diffusione territoriale dei servizi ed essenzialità degli stessi sulla struttura organizzativa elementare dell Ente, rappresentano i criteri guida sulla base dei quali l Ente valuta se siano o meno indispensabili; In tale ambito l Amministrazione Comunale ritiene che l elencazione dei servizi locali indispensabili contenuti nel più volte citato decreto ministeriale sia ormai riduttiva ed insufficiente alla luce della riforma della Pubblica Amministrazione nella direzione del federalismo amministrativo, del decentramento e della sussidiarietà (Legge delega 15 marzo 1997 n. 59) e successivi decreti legislativi di conferimento a Regioni ed Enti Locali di funzioni e compiti; Infatti le funzioni e i compiti amministrativi conferiti agli Enti Locali sono quelli che attengono alla cura degli interessi delle rispettive comunità nonché quelli comunque localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da organi centrali o periferici dello Stato o di altri Enti pubblici; Attribuendo quindi alla regola della sussidiarietà orizzontale quell ampio respiro voluto dal legislatore, può senz altro ritenersi che l esercizio delle funzioni e la cura degli interessi della comunità debba essere preferibilmente esercitato dal Comune quale Ente rappresentativo della collettività locale e centro di riferimento di interessi comunitari che in esso trovano la loro collocazione secondo gli ulteriori corollari della solidarietà e dell ausiliarietà; E del tutto evidente quindi che il fondamento sostanziale del principio di sussidiarietà risiede nell esigenza di conseguire la massima prossimità tra istituzioni e cittadini affidando l esercizio dell attività pubblicistica al Comune che è sicuramente più vicino alla propria comunità in quanto maggiormente in grado di interpretare bisogni e aspettative sociali; Sembra logico quindi ritenere che, rientrando i nuovi compiti attribuiti dal D.Lgs. n. 112/1998 certamente tra le attività istituzionali del Comune, queste debbano, ove ne abbiano le caratteristiche, essere ricompresi tra i servizi locali indispensabili quali esigenze effettive e concrete derivanti dalla collettività locale; Considerato inoltre che la legge del 28 dicembre 2001, n. 448, all art. 27, comma 13, modificato dall art. 3 quater della Legge 24/04/2002 n. 75, recita testualmente: Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell Interno. Gli atti di sequestro o pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime né sospendono l accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali. TUTTO ciò premesso. EFFETTUATA un attenta ed approfondita ricognizione dei servizi locali indispensabili oggi in atto nel Comune. CONSIDERATO che già l art. 2 della legge 3 agosto 1999 n. 265 aveva già ampliato considerevolmente l autonomia degli enti locali stabilendo per gli stessi, la titolarità di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di SUSSIDIARIETA. CONSIDERATO altresì che lo stesso principio risulta recepito e ancor più rafforzato dall art.1, e dall art. 3, comma 5, (autonomie dei Comuni) del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

AVUTO riferimento ai principi fondamentali statuiti nella legge 27/05/2003, n. 131, Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001, n. 3. Premesso che al momento non è stato ancora deliberato il Bilancio di Previsione 2019/21; Dato atto il Decreto del Ministro dell Interno del 7/12/2018 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l esercizio 2019/21 alla data del 28 febbraio 2019; Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19/02/2018 di approvazione del bilancio pluriennale 2018/20 e successive variazioni; RITENUTO che i servizi, i beni del predetto prospetto sono stati individuati come indispensabili ai sensi delle seguenti disposizioni: L. 15 marzo 1997 n. 59 art. 4; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112; Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, artt. 1 (Oggetto), 3 (Autonomia dei comuni e delle province), 4 (Sistema regionale delle autonomie locali), 13 (Funzioni) e 14 (Compiti del comune per servizi di competenza statale); Articoli 114, 117, 118 della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale n. 3/2001 e al successivo adeguamento dell ordinamento della Repubblica di cui alla legge 27 marzo 2003, n. 131; VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente di deliberazione ai sensi dell art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000: - favorevole di regolarità tecnica e contabile, del Responsabile del Settore Economico Finanziario; Con voti unanimi favorevoli; DELIBERA 1. DI RICONOSCERE e confermare la premessa parte narrativa che qui viene richiamata per relationem onde valere ad ogni effetto di legge; 2. DI QUANTIFICARE in via preventiva le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi e per gli effetti dell art. 159 del D.Lgs. 267/2000, relative al 1 semestre 2019, come risulta dall allegato prospetto che della presente costituisce parte integrante e sostanziale; 3. TENUTO CONTO dei dati approvati nel bilancio 2018/20 approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 19.02.2018 e successive variazioni; 4. DI DARE ATTO che da tali conteggi rimangono esclusi gli stanziamenti del servizio cultura (funz. 5 serv.2); 5. IL RESPONSABILE del Settore Economico-Finanziario è incaricato di provvedere alla liquidazione di fatture in ordine cronologico di arrivo ed alla liquidazione di altre spese per le quali non è prevista la fattura, secondo l ordine di assunzione di impegno con determina. Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario è tenuto al rispetto del medesimo ordine per i pagamenti;

6. DI DARE ATTO inoltre che ai sensi art. 27 comma 13 della Legge Finanziaria L. 448/2001 modificato dall art. 3 quater L. 24.04.2002 n. 75 non sono soggette ad esecuzione forzata le somme disponibili sulle contabilità speciali provenienti dall addizionale IRPEF; 7. DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento al Tesoriere Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante; 8. IL TESORIERE COMUNALE è incaricato in particolare, della scrupolosa osservanza del comma 2 dell art. 159 TUEL, tenuto conto dell addizione disposta con sentenza n. 211, 4-18 giugno 2003 della Corte Costituzionale; 9. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO è incaricato della puntuale esecuzione del presente provvedimento unitamente alle verifiche da parte del Revisore a cui viene trasmessa copia; 10. DI COMUNICARE l adozione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all Albo pretorio, ai sensi dell art. 125 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

Deliberazione n. 138 del 22/12/2018 - IMPIGNORABILITA' DELLE SOMME DEGLI ENTI LOCALI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DELL'ART. 159 DEL D.LGS. N. 267/2000. QUANTIFICAZIONE IMPORTI 1 SEMESTRE 2019. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. Gazzuolo, 21/12/2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Pedrazzini Dott.ssa Claudia PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Gazzuolo, 21/12/2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Pedrazzini D.ssa Claudia

Letto, confermato e sottoscritto IL SINDACO F.to CONTESINI AGOSTINO LORIS REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124, D.L.vo 18.08.2000 n. 267) Si attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 14/01/2019 all'albo on-line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. lì, 14/01/2019 COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO art.125, D.L.vo 18.08.2000, n. 267) Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 14/01/2019 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiliari lì, 14/01/2019 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3 comma dell'art. 134 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 in data 24/01/2019 lì, 24/01/2019 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, D.L.gs. 267/2000 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo Gazzuolo, 14/01/2019 Il Segretario Comunale Avv. Elena Beduschi