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Info DICEMBRE 2015 www.bdo.ch recht news DA interessant BERNA xxxxx faif - ATTUAZIONE IN CASO DI AUTO AZIENDALI (3. Teil) DAL 1 GENNAIO 2016 A livello di imposta federale diretta, la deduzione delle spese professionali per il tragitto di lavoro viene ridotta a massimo CHF 3'000 all'anno. I cantoni sono liberi di definire tale soglia. Per le aziende, l'implementazione si presenta complessa in riferimento ai collaboratori con automobili aziendali. Di seguito illustriamo alcune possibili soluzioni. Di cosa si tratta? Conformemente al progetto FAIF approvato con voto popolare il 9 febbraio 2014, a partire dal 1 gennaio 2016 la deduzione delle spese di trasporto per i pendolari viene limitata a CHF 3'000 ai fini dell imposta federale diretta. Dopo la votazione si è saputo che in caso di automobile aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, si sarebbe proceduto all'imputazione al reddito imponibile qualora il tragitto di lavoro ammontasse a un controvalore materiale superiore a CHF 3'000 all'anno (imposta federale diretta). Questa imputazione viene effettuata in aggiunta alla quota privata oggi già nota per l'utilizzo delle automobili aziendali. A seconda della distanza del tragitto di lavoro, ciò comporta un notevole onere fiscale supplementare. Nella presente edizione si illustra in che modo le disposizioni FAIF possono essere implementate a livello pratico nel certificato di salario 2016, quali sono le disposizioni cantonali note oggi e quali misure organizzative dovrebbero essere adottate a partire dal 1 gennaio 2016. I fatti in breve y FAIF è la sigla che sta per «Finanziamento e ampliamento dell infrastruttura ferroviaria» y I lavoratori dipendenti senza automobile aziendale possono far valere a partire dall 1.1.2016 spese di trasporto di massimo CHF 3'000 ai fini dell imposta federale diretta.. y I collaboratori con automobile aziendale devono dichiarare nelle imposte il vantaggio valutabile in denaro che conseguono grazie all utilizzo dell automobile aziendale per recarsi al lavoro, al netto dell importo forfettario FAIF di CHF 3'000. y Questo vantaggio valutabile in denaro non ha alcun influsso sulle assicurazioni sociali. y Per i dipendenti con automobile aziendale il datore di lavoro deve attestare nel certificato di salario la quota percentuale relativa al servizio esterno. y I lavoratori indipendenti non sono interessati dalle disposizioni FAIF.

2 Obblighi del datore di lavoro in relazione al certificato di salario in caso di messa a disposizione di automobili aziendali Nell'ambito dell'allestimento del certificato di salario, il datore di lavoro ha i seguenti obblighi nei confronti di chi usufruisce di un'automobile aziendale a «utilizzo misto»: dichiarazione della quota privata, di norma del 9,6 % del prezzo di acquisto senza IVA, alla cifra 2.2 Contrassegnare con una «X» la casella «F» se il collaboratore lavora a tempo pieno o parziale nel servizio esterno, la percentuale corrispondente può essere indicata alla cifra 15 del certificato di salario alla voce osservazioni (v. più avanti) il certificato di salario deve essere allestito in maniera completa, corretta e veritiera Novità in merito alla regolamentazione FAIF Lavoratori dipendenti nel servizio esterno con automobile aziendale. Per i collaboratori con automobile aziendale, a partire dal 1 gennaio 2016 per l'imposta federale diretta e in numerosi cantoni viene imputato quale reddito imponibile la differenza tra la deduzione teorica per il tragitto di lavoro e il forfait per pendolari FAIF. Questa imputazione viene effettuata in sede di procedura di tassazione. Le precise modalità non sono ancora note al momento della stampa. È possibile tuttavia che i collaboratori del servizio esterno, anziché fare il tragitto dal proprio domicilio al luogo di lavoro, si rechino direttamente dal cliente. Questi spostamenti non sono considerati tragitti di lavoro, e di conseguenza l'imputazione per il tragitto di lavoro viene ridotta in base a questi giorni. Cifra 70 delle istruzioni aggiornate per il certificato di lavoro: se il dipendente possiede un'automobile aziendale e lavora a tempo pieno o parziale nel servizio esterno (ad es. rappresentanti commerciali, consulenti alla clientela, montatori, attività regolare su cantieri e per progetti), il datore di lavoro deve certificare alla cifra 15 la quota percentuale relativa al servizio esterno. Secondo l'amministrazione delle contribuzioni ne sono interessati anche i collaboratori con veicoli in cui l'utilizzo privato è notevolmente limitato, ad esempio a causa di dispositivi fissi per il trasporto di utensili, in quanto anche per questi tipi di veicoli di servizio il datore di lavoro assume le spese del tragitto di lavoro. Cosa intende il fisco per «attività nel servizio esterno»? In fondo per il fisco è irrilevante se un collaboratore lavora in sede o fuori sede. L'espressione «servizio esterno» non ha una definizione in termini fiscali. Pertanto ciò che conta è se il collaboratore si reca al lavoro (dal luogo di domicilio al luogo di lavoro) con l'automobile aziendale di mattina e di sera. I tragitti di lavoro sono quindi un criterio determinante per stabilire se sussiste la qualificazione di «servizio esterno». Occorre perciò dichiarare la percentuale relativa ai tragitti di lavoro. La Confederazione e la maggior parte dei cantoni si basano su 220 giorni di lavoro.

3 Esempio di calcolo per collaboratore con «attività nel servizio esterno» a tempo parziale Esempio di calcolo imposta federale diretta (IFD) Se un collaboratore con un tragitto di lavoro di 30 chilometri ha a disposizione un automobile aziendale, con 70 centesimi per chilometro e 220 giorni di lavoro si ottiene un totale di CHF 6'240. 30 km 2 0.70 220 = CHF 9'240 Meno l'importo forfettario FAIF di - CHF 3'000 Vantaggio valutabile in denaro per il tragitto di lavoro CHF 6'240 Se alla cifra 15 del certificato di lavoro il datore di lavoro dichiara che il dipendente ha lavorato nel servizio esterno al 40% del suo orario di lavoro (e il 60% in sede), si ottiene il seguente calcolo: 30 km 2 0.70 220 x 60 % = CHF 5'544 Meno l'importo forfettario FAIF di - CHF 3'000 Vantaggio valutabile in denaro per il tragitto di lavoro CHF 2'544 Nel caso di quali automobili aziendali il FAIF è irrilevante? Dato che viene effettuata una deduzione di CHF 3'000 (a livello di Confederazione), i tragitti di lavoro brevi non hanno alcun ulteriore impatto sul reddito imponibile. Per la Confederazione, la «soglia di ingresso» per i dipendenti con un grado di occupazione al 100 % è di 9,7 chilometri per singolo tragitto di lavoro. Calcolo: 9,7 km x 2 tragitti di lavoro x 220 giorni di lavoro di 70 centesimi ciascuno x 100 % = CHF 2'988. Al netto della deduzione dell'importo forfettario FAIF di CHF 3'000 non rimane alcun vantaggio da dichiarare. A quali soluzioni possono ricorrere le imprese nella prassi per definire la quota percentuale nel servizio esterno dei singoli collaboratori? Variante 1: il datore di lavoro stabilisce la percentuale Il certificato di salario viene allestito senza il coinvolgimento del dipendente. Le reazioni dei dipendenti sono prevedibili. Essendo questi notoriamente «sensibili alle imposte», leggeranno con molta attenzione le osservazioni relative alla quota nel servizio esterno indicate alla cifra 15 del certificato di salario. Probabilmente i collaboratori in questione faranno propri calcoli per dimostrare al datore di lavoro che la percentuale dichiarata è troppo bassa. I motivi potrebbero essere: malattia e infortunio, soggiorno all'estero, corsi esterni e perfezionamento professionale, tragitti supplementari direttamente in sede del cliente ecc. La quota percentuale è invero una cifra molto difficile da dimostrare. Inoltre bisogna evitare nella maniera più assoluta di apportare «osservazioni di comodo» dichiarando in modo arbitrario quote del servizio esterno troppo elevate (il certificato di salario è un documento formale). Variante 2: il dipendente dichiara la percentuale al datore di lavoro Per questa variante, a partire dal 1 gennaio 2016 il dipendente deve registrare i tragitti realmente effettuati, sia al mattino che alla sera, tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve verificare questa autodichiarazione e quindi emettere il corrispondente certificato di salario. È consigliabile archiviare le registrazioni. Oppure si può adeguare il programma di registrazione dell orario di lavoro di conseguenza. Questa procedura che prevede che il dipendente documenti i tragitti di lavoro è laboriosa e probabilmente impopolare. Se i dipendenti interessati da questo regolamento sono pochi, il datore di lavoro si trova di fronte a una situazione gestibile e può facilmente effettuare i necessari controlli. Se invece i dipendenti sono diverse decine, l'allestimento dei certificato di salario diventa molto laborioso se non è possibile automatizzare i processi.

4 Eventualmente variante 3: accordo tra il datore di lavoro e il collaboratore Al momento della stampa le disposizioni dettagliate non sono ancora note. Eventualmente esiste la possibilità di stabilire in base a un forfait la percentuale relativa all'attività nel servizio esterno per categoria professionale in un'impresa. Seguiremo questo sviluppo da vicino e pubblicheremo le norme giuridiche non appena risulta chiaro se è possibile ricorrere a una dichiarazione semplificata. Purtroppo al momento non è così, tuttavia sarebbe importante poter prendere le relative misure tempestivamente prima del 1 gennaio 2016. Implementazione nei cantoni - situazione al 30.11.2015 Ogni cantone può decidere liberamente come attuare il FAIF nella legge fiscale cantonale. Nell'ottobre 2015 abbiamo scritto a tutte le Amministrazioni delle contribuzioni dei 26 cantoni. In tanti cantoni l'attuazione non è ancora stata decisa definitivamente. Al momento della stampa siamo a conoscenza di quanto segue. Ente Attuazione FAIF - situazione: 30.11.2015 «Limitazione della deduzione per pendolari (CHF)» Regolamentazione dal Confederazione 3'000 1 gennaio 2016 AR 6'000 1 gennaio 2015* BS 3'000 1 gennaio 2016 BE 6'700 1 gennaio 2016 NW 6'000 1 gennaio 2016 SG 3'655 1 gennaio 2016 TG 6'000 1 gennaio 2016 *Imputazione del vantaggio valutabile in denaro solo a partire dal 1 gennaio 2016 S.E. & O. Tabella con i dettagli di tutti i cantoni, situazione al 30 novembre 2015 Conclusione Ai fini della tassazione dei quasi 5 milioni di lavoratori dipendenti in Svizzera, il certificato di salario rappresenta il principale documento di base. A partire dal 1 gennaio 2016, si aggiunge anche la dichiarazione FAIF per le automobili aziendali che si ripercuote sulle imposte private, a condizione che il singolo tragitto di lavoro ammonti almeno a 10 chilometri (con un grado di occupazione del 100 %). Il datore di lavoro deve dichiarare alla cifra 15 del certificato di salario, sotto osservazioni, la quota percentuale relativa al servizio esterno. Questa dichiarazione deve essere apportata per la prima volta a fine 2016-inizio 2017 sul certificato di salario del 2016. Si consiglia di richiedere ai collaboratori di documentare i tragitti di lavoro effettuati con l'automobile aziendale. Spesso l'orario di lavoro deve comunque essere registrato e quindi basta semplicemente ampliare il reporting esistente. Per garantire che il certificato di salario 2016 venga allestito correttamente alla fine del 2016, i provvedimenti organizzativi devono essere attuati entro il 1 gennaio 2016. Al momento non è ancora stato deciso se è ammissibile scegliere una variante forfettaria più semplice e bisogna attendere le disposizioni dettagliate in merito. La dichiarazione dell'attività nel servizio esterno ha un'influenza significativa sulla tassazione dei dipendenti ai fini della procedura di tassazione. Si potrebbe quindi essere tentati di effettuare la dichiarazione in modo che essa sia particolarmente vantaggiosa per il dipendente. Tuttavia questa è una procedura sconsigliabile: chi emette il certificato di salario dovrebbe essere consapevole che si tratta di un documento formale. In precedenza abbiamo illustrato la situazione attuale delle nostre conoscenze a livello cantonale, ma tanti aspetti sono ancora in via di definizione. Riprenderemo l argomento non appena sono note le disposizioni dettagliate.

5 Autori Erich Ettlin, Esperto fiscale diplomato, responsabile settore prodotti Imposte e diritto, partner, BDO SA Lucerna, Tel: 041 368 13 36, E-Mail: erich.ettlin@bdo.ch Hanspeter Baumann, Esperto fiduciario diplomato, partner, BDO SA Liestal, tel: 061 927 87 00, e-mail: hanspeter.baumann@bdo.ch Robert Hess, economista aziendale SUP, consulente fiscale, BDO SA Lucerna, tel: 041 368 13 25, e-mail: robert.hess@bdo.ch Avete domande? Per domande o chiarimenti vi invitiamo a rivolgervi al vostro partner cliente o a una delle nostre 33 filiali nelle vostre vicinanze. http://www.bdo.ch/it/meta/succursali/ oppure tel. 0800 825 000 Avvertenza La presente pubblicazione intende fornire una panoramica; contiene informazioni di carattere generale e non può sostituire un chiarimento individuale. Si esclude qualsiasi responsabilità per quanto riguarda il contenuto. Va tenuto presente che possono esserci disposizioni che si sovrappongono. In caso di collegamento a una newsletter precedente occorre considerare gli sviluppi giuridici intervenuti dalla pubblicazione. Copyright La riproduzione del presente articolo (anche per estratto) è possibile soltanto con il consenso scritto da parte di BDO e l'indicazione della fonte. È gradita una copia a scopo di documentazione. Interlocutrice: Heidi Fundinger Tel: 044 444 35 09 E-Mail: Newsletter@bdo.ch