Regolamento per l accesso al Servizio Contributi economici in forma diretta ad integrazione del reddito - L.R. 11/2007 dell'ambito Territoriale N34

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Regolamento per l accesso al Servizio Contributi economici in forma diretta ad integrazione del reddito - L.R. 11/2007 dell'ambito Territoriale N34 Articolo 1 Oggetto e finalità del Regolamento Il presente Regolamento disciplina ai sensi della Legge Regionale n. 11/2007 i requisiti, le modalità e le procedure per l accesso al servizio di erogazione dei contributi economici in forma diretta ed indiretta ad integrazione del reddito dei cittadini dell'ambito Territoriale N34, secondo i principi di uguaglianza, universalità, non discriminazione e cittadinanza. L assistenza economica è uno strumento volto a favorire il processo di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale della persona e del nucleo familiare attraverso la modifica e il superamento di difficoltà socio-economiche, nonché tutelare le persone in condizione di fragilità, di precarietà psicofisica e di non autosufficienza. Articolo 2 Definizione Il servizio consiste nell erogazione da parte dei comuni, singoli ed associati, di contributi economici a singoli soggetti che versano in condizione di disagio socio-economico (persone parzialmente non autosufficienti; persone in difficoltà per spese mediche; persone con ridotta mobilità, ecc.). Articolo 3 Finalità del servizio Il contributo economico ha la finalità di contrastare l emarginazione sociale e garantire condizioni di vita dignitose e il soddisfacimento dei bisogni primari alle persone che si trovano in una condizione di disagio socio-economico. Tale aiuto va inserito all interno di un progetto di intervento del servizio sociale professionale, come previsto dalla Legge Quadro n. 328/2000 e dalla successiva Legge Regionale n. 11/2007. Articolo 4 Destinatari del servizio I destinatari del contributo sono tutte le persone, residenti nei Comuni di Capri e Anacapri, che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio socio-economico o d emergenza e che non percepiscono altra forma di sussidio ovvero che vivono in condizioni di povertà ed emarginazione sociale, per i quali l attivazione del servizio è di sostegno primario per l'integrazione sociale. L attestazione dello stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale che consente l accesso ai contributi economici oggetto del presente Regolamento. Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) incapacità totale o parziale di un cittadino solo o di un nucleo familiare a provvedere autonomamente a se stesso; b) cittadino sottoposto a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi socio assistenziali a favore suo e della sua famiglia, compreso l erogazione di contributi economici; c) esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari. Articolo 5 Tipologia di interventi I contributi economici possono essere di tipo diretto o indiretto. 1

I) Benefici economici diretti Tali contributi si suddividono in: a) ordinari, ossia volti a sostenere economicamente il nucleo familiare e a promuoverne capacità e risorse; b) straordinari, ossia una tantum, per far fronte ad una spesa improvvisa, necessaria e straordinaria, che compromette gravemente l equilibrio economico del beneficiario che normalmente è in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni; Per l individuazione dell entità del contributo si terrà conto anche di altre eventuali prestazioni sociali erogate al richiedente nel corso dell anno finanziario. a) Assistenza economica ordinaria Contributi che vengono erogati 2 volte l anno. Stante la complessità della situazione sanitaria e sociale, l entità del contributo sarà rapportata alla specificità dei bisogni dell individuo o del nucleo familiare. b) Assistenza economica straordinaria L assistenza economica straordinaria è un intervento occasionale di sostegno economico a favore di persone o famiglie, avente carattere di eccezionalità. L assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum; è finalizzata al soddisfacimento di esigenze essenziali e viene assicurata a cittadini coinvolti in particolari eventi della vita (disoccupazione o sottoccupazione, sfratti, lutti, malattie invalidanti o quant altro, da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l accesso ai servizi o alle risorse interne alla famiglia) per progetti specifici individuati dal Responsabile dell'ufficio servizi Sociali territorialmente competente. II) Benefici economici indiretti Tra i benefici economici indiretti rientrano le seguenti tipologie di contributo: a) Esenzione pagamento della retta di frequenza dei Sevizi di Centro Ricreativo Estivo e Colonia marina Tale assistenza è destinata ai minori residenti in uno dei Comuni dell Ambito Territoriale N34 e che si trovano in almeno una delle condizioni previste dall art. 4 del presente Regolamento, previa segnalazione scritta del Responsabile dell Ufficio Servizi Sociali competente per territorio; b) Esenzione parziale o totale del pagamento della mensa scolastica Tale assistenza è destinata ai minori iscritti presso gli istituti scolastici e residenti in uno dei Comuni dell Ambito Territoriale N34 e che si trovano in almeno una delle condizioni previste dall art. 4 del presente Regolamento, previa segnalazione scritta del Responsabile dell Ufficio Servizi Sociali competente per territorio. I Comuni dell Ambito Territoriale N34 applicano tale esenzione in assenza di un Regolamento comunale in materia di mensa scolastica. Articolo 6 Requisiti d'accesso Per poter usufruire del sussidio economico, il cittadino deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: - residenza nell'ambito Territoriale N34; - assenza di reddito oppure, se esistente, il valore I.S.E.E., relativo al reddito del nucleo familiare e 2

riferito all anno precedente, non deve essere superiore ad 18.000,00. Un valore I.S.E.E. inferiore non è tuttavia condizione sufficiente per l accesso ai servizi di prima necessità, né per ottenere gratuità o esenzioni, qualora siano accertate ulteriori significative entrate finanziarie o situazioni o fatti indicativi di un tenore di vita dell interessato (o di componenti del nucleo familiare, o di conviventi) incompatibili con la situazione di disagio emergente dall I.S.E.E. Articolo 7 Modalità di accesso al servizio Per accedere al Servizio occorre presentare domanda specifica presso l Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal Regolamento per i Comuni associati nell Ambito N34 di disciplina dei criteri e delle modalità organizzative per la erogazione dei servizi e l accesso prioritario - art. 10, comma 2, lett. e), punto 2), L.R. 11/2007 dell Ambito Territoriale N34. Per i contributi di natura ordinaria la domanda d accesso è subordinata alla pubblicazione di un Bando d'accesso al servizio con scadenza il 31 ottobre e il 28 febbraio di ogni anno. La domanda di accesso al servizio deve essere corredata, pena l esclusione, della documentazione necessaria ad attestare i requisiti per la valutazione dello stato di bisogno di seguito specificata: copia del documento di riconoscimento del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità; certificato I.S.E.E. in corso di validità, relativo ai redditi dell anno di riferimento; certificato di invalidità e/o disabilità, se in possesso; ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno delle sue richieste (ricevute di pagamento utenze domestiche, certificazione dello stato di disoccupazione, ecc.); per i contributi straordinari: ulteriore documentazione specifica relativa alla situazione di emergenza del richiedente. Per la conferma del Servizio di erogazione del contributo ordinario è necessario effettuare domanda di rinnovo, secondo le scadenze previste dal Bando di accesso periodico. Le persone che presentano domanda per l erogazione del contributo di natura ordinaria, sono inserite in una apposita graduatoria stilata sulla base dei seguenti criteri: 1) presenza, nel nucleo familiare, di minori disabili con la seguente percentuale di disabilità : max 2 punti dal 45% al 74%; punti 1 dal 75% al 100%; punti 2 2) presenza, nel nucleo familiare, di adulti disabili con la seguente percentuale di disabilità: max 2 punti dal 45% al 74%; punti 1 dal 75% al 100%; punti 2 3) persona disoccupata, inoccupata o posta in mobilità 1 punti 4) famiglia monoparentale con presenza di figli minori, a seguito di vedovanza, separazione, stati di abbandono, ecc., 5) per ogni figlio minore presente nel nucleo familiare 3 punti 1 punto 3

6) per ogni individuo in carico ai servizi socio-sanitari (SERT, RSA ecc..) presente nel nucleo familiare 7) persone che vivono da sole o in convivenza anagrafica 0,5 punti 2 punti Articolo 8 Importo del sussidio L entità del contributo viene stabilita in rapporto allo stato di bisogno e alle condizioni economiche del richiedente, nonché alle risorse economiche disponibili. I Comuni dell'ambito Territoriale N34, in base alle differenti esigenze territoriali erogheranno i contributi nella sfera della propria autonomia. L importo massimo del contributo economico ordinario, erogato due volte l anno, sarà pari ad un totale di 800,00 e sarà distribuito secondo la seguente tabella: Fascia Limite Reddito Importo annuo massimo I Da 0,00 a 6.000,00 800,00 II Da 6.000,01 a 12.000,00 400,00 III Da 12.000,01 a 18.000,00 200,00 VI > 18.000,00 0,00 L importo del contributo economico di natura straordinaria non potrà superare il 90% della spesa sostenuta o da sostenere, documentata o documentabile, per la quota a proprio carico, e l importo massimo del contributo non potrà superare 2.500,00. Il totale dei contributi di natura diretta, dei contributi di natura indiretta e delle agevolazioni (contributo per pagamento spazzatura, contributo per pagamento energia elettrica ecc;) che ogni Comune dell Ambito Territoriale N34 può erogare ai propri cittadini, non può comunque superare l importo massimo di 3.000,00. Il Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali del Comune territorialmente competente può, previa valutazione socio-ambientale e familiare, erogare un importo maggiore, così come previsto dall art. 9 del presente Regolamento. Le Giunte dei Comuni dell'ambito Territoriale N34 possono provvedere ad aggiornare annualmente gli importi e valori dei contributi in base al tasso tendenziale annuo di inflazione, inoltre, possono riconsiderare gli importi massimi dei contributi dopo opportuna sperimentazione. Articolo 9 Modalità di erogazione del contributo L erogazione dei contributi economici oggetto del presente regolamento avviene a seguito dell'indagine socio-ambientale e familiare che il Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali territorialmente competente effettua attraverso il colloquio, la visita domiciliare e ulteriori 4

approfondimenti, per accertare l effettivo stato di indigenza e la natura del bisogno entro e non oltre il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta effettuata dal cittadino. Entro tale periodo al cittadino sarà inviata comunicazione per il ritiro del contributo, ovvero delle motivazioni del diniego, ovvero di sospensione della procedura e delle relative motivazioni. La valutazione dello stato di bisogno economico dell interessato deve prendere in considerazione anche la situazione economica del relativo nucleo familiare o dei conviventi del medesimo, salvo diverse disposizioni di legge. La verifica sulla situazione economica dell interessato deve comunque prendere in considerazione la certificazione reddituale ( modello I.S.E.E.), ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. N.130/2000. Qualora subentrasse in materia una nuova disciplina legislativa, la stessa si intende automaticamente recepita nel presente Regolamento. Allorché si presentino nuove e sopravvenute condizioni di disagio derivanti da: stato di disoccupazione certificato del competente Centro per l Impiego tale da compromettere gravemente la situazione socio economica dell interessato; variazione del nucleo familiare certificato da atti anagrafici o giudiziali quali decesso di uno o più componenti del nucleo familiare, separazione, nascite etc..; stato di salute gravemente compromesso certificato da dichiarazione rilasciata dalla struttura sanitaria competente; situazioni familiari gravemente compromesse e caratterizzate dalla presenza di minori, il Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali del Comune territorialmente competente può, previa valutazione socio-ambientale e familiare, erogare un importo maggiore dei contributi rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento; inoltre è consentita la deroga dal limite I.S.E.E. di cui all art. 6 del presente Regolamento nel caso in cui il Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali del Comune competente per territorio rilevi le suddette situazioni di emergenza socio-economica. Articolo 10 Decorrenza del Servizio Gli interventi previsti dal Servizio decorrono dal momento in cui lo stesso è stato attivato, in seguito all accoglimento dell istanza, il diritto al contributo, quindi, non è retroattivo. Articolo 11 Decadenza e sospensione dell erogazione del sussidio L erogazione del contributo ha termine, con effetto immediato, in caso di: - rinuncia; - decesso; - trasferimento della residenza in un Comune non appartenente all Ambito Territoriale N34; - rivalutazione del bisogno con conseguente collocazione nella graduatoria in posizione non utile; - mutate condizioni dell utente accertate dal Responsabile dell Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza. L erogazione del contributo viene sospesa in caso di violazione degli obblighi previsti dal successivo art. 12. Articolo 12 - Diritti ed obblighi dell utente L utente beneficiario del servizio ha il diritto di: - conoscere il presente Regolamento; 5

- conoscere il funzionamento e gli obiettivi del servizio prima dell avvio; - conoscere il Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza al quale eventualmente indirizzare e/o comunicare osservazioni, contestazioni e variazioni. L utente beneficiario del servizio ha nel contempo l obbligo di: - seguire le indicazioni contenute nel Progetto Individualizzato; - avvertire il Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio; - comunicare al Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito. Art. 13 - Obblighi di assistenza dei congiunti Nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico di congiunti, l assistenza verrà ugualmente erogata, in applicazione ai principi di sicurezza sociale, ma contestualmente verrà avviato il procedimento di recupero delle spese anticipate dal Comune per i soggetti tenuti agli alimenti ex art. 433 e segg. del codice civile. Nel caso di interventi urgenti la comunicazione ai familiari in relazione alle concrete circostanze, può essere anche successiva ed il recupero delle somme, per giustificati motivi, rateizzato in ragione delle condizioni economiche del soggetto obbligato. Art. 14 - Verifiche e controlli Il Responsabile dell'ufficio Servizi Sociali territorialmente competente, può effettuare, anche tramite altri Enti, Uffici e Servizi, la verifica sulle informazioni fornite dagli interessati agli interventi socio-economici relative alla situazione socio-economica del nucleo familiare, nonché quelli previsti dalla specifica normativa sui criteri di valutazione della situazione economica Equivalente (I.S.E.E.). Articolo 15 Norme finali Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale in materia. 6