ALLEGATO 'A' REP.N. 12281/5796



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STATUTO "DALLA PARTE DEI BAMBINI - FONDAZIONE LUCA BARBA- RESCHI ONLUS" Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede E costituita in Roma, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata "DALLA PARTE DEI BAMBI- NI FONDAZIONE LUCA BARBARESCHI ONLUS". La Fondazione è stata costituita su iniziativa di LUCA GIORGIO BARBA- RESCHI. La Fondazione ha sede legale in Roma, Con determinazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed estero. Articolo 2 Scopo e oggetto La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; si prefigge di creare una task-force che intervenga a livello nazionale per prevenire e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della pedofilia, sui contenuti diseducativi che passano attraverso i media, sul tema delle malattie rare contratte dai bambini, sull influenza dell ambiente ed in generale sulla creazione di supporti necessari finalizzati alla tutela dei minori. In particolare la Fondazione curerà: 1. lo svolgimento di campagne informative preventive finalizzate a sensibilizzare la collettività sulla piaga della pedofilia, dei contenuti diseducativi utilizzati dai media, delle malattie rare, delle influenze ambientali ed in generale sulla tutela dei minori anche attraverso eventi culturali, rappresentazioni teatrali, programmi televisivi, concerti; 2. l'organizzazione di convegni, congressi, corsi di formazione per singole figure professionali, incontri con gli studenti di ogni ordine e grado; 3. la formazione e la qualificazione di operatori capaci di fornire adeguata consulenza a studi legali, procure e singole forze dell ordine impegnate in casi di tutela di minori colpiti da rare malattie o per particolari casi di violenze gravi e complesse; 4. la creazione di un centro studi che offra pubblicazioni periodiche finalizzate a sensibilizzare e formare sul tema della pedofilia, della lotta alle malattie rare e della tutela dei bambini in generale e che provveda a riunire le più importanti pubblicazioni italiane ed estere offrendole in consultazione a tutti gli utenti e che possa affiancare gli studenti e gli operatori sociali impegnati in ricerche studi e tesi di laurea; 5. la creazione di uno o più Centri plurifunzionali che operino a stretto contatto con le Istituzioni pubbliche e private che abbiano all'interno un centro d'ascolto per poter offrire counselling e supporto alle vittime ed alle loro famiglie attraverso un sostegno psicologico e legale; 6. l'ideazione e promozione in qualunque luogo di programmi di intervento finalizzati alla realizzazione e alla gestione di centri specializzati di accoglienza e cura di bambini vittime di abusi provvedendo anche alla dotazione impiantistica ed alla formazione del relativo personale specializzato; 7. la realizzazione di uno o più centri, strutture e villaggi in genere di tipo residenziale e non, finalizzati ad ospitare bambini bisognosi. La Fondazione potrà promuovere organizzare e gestire qualunque iniziativa i- 1 ALLEGATO 'A' REP.N. 12281/5796

donea a procurare e procacciare sia aiuti economici che mezzi, anche finanziari, di qualunque tipo, specie e natura da destinare interamente allo scopo di combattere la pedofilia, l inappropriato utilizzo di forme mediatiche diseducative, le malattie rare ed in generale a supportare ogni evento che abbia come finalità la tutela dei minori. Articolo 3 Patrimonio Il Patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo iniziale conferito dal Fondatore come indicato nell Atto costitutivo e potrà essere incrementato da nuove contribuzioni, erogazioni, lasciti, donazioni, legati, finanziamenti e dai proventi delle varie iniziative promosse dalla Fondazione, nonché dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Fondazione stessa e da altre entrate, sempre connesse allo svolgimento di attività istituzionali, elargite da terzi ovvero scaturenti dalle promozioni attuate. Articolo 4 Sostenitori Nel rispetto della conformazione giuridica istituzionale, i terzi che abbiano assunto, per contribuzione economica significativa e stabile, ovvero per atto di elezione comprovato da rilevante azione di ausilio, una posizione di sostegno significativa verso la Fondazione, possono rivestire, su determinazione del Consiglio di Amministrazione, la qualità di sostenitori con il compito di esprimere pareri, raccomandazioni e segnalazioni in base ad opportuna regolamentazione. Articolo 5 Organi istituzionali Gli Organi della Fondazione sono costituiti da: 1) Il Consiglio di Amministrazione; 2) Il Presidente; 3) Il Direttore Generale; 4) Il Comitato Tecnico Scientifico; 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 6 Consiglio di Amministrazione La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di cinque componenti, che durano in carica fino a revoca o dimissioni. Sono membri del Consiglio di Amministrazione il Signor Luca Giorgio BAR- BARESCHI (fondatore) o in mancanza il più prossimo dei suoi discendenti in linea retta, ovvero, in mancanza, il più prossimo dei parenti in linea collaterale; le persone designate dal fondatore ovvero da chi gli succederà. Il consiglio di amministrazione viene convocato mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi revisori, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 10 giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Tuttavia, anche in mancanza di dette formalità, il consiglio potrà validamente deliberare qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei propri 2

membri ed in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche con interventi dislocati in luoghi diversi, tra loro collegati a cura della Fondazione con apparecchiature che permettano contestualmente sia il collegamento audio sia il collegamento video, oppure solo il collegamento audio, ove ciò sia stato precisato nell'avviso di convocazione. L'adunanza in videoconferenza oppure in audio/teleconferenza potrà ritenersi valida a condizione che, durante lo svolgimento della stessa, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e in particolare che: -tutti i partecipanti possano essere correttamente identificati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal soggetto verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti; -sia consentito al Presidente di accertare la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti; -sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione; -il soggetto verbalizzante sia posto in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e di tutto quanto sopra sia pertanto dato atto nel relativo verbale. Verificandosi i suddetti presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora, nell'ora prevista per l'inizio del Consiglio di Amministrazione, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/videocollegati, l'adunanza non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/videocollegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazione, la videoregistrazione della audio/videoconferenza potrà essere utilizzata, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario, quale prova della presenza dei partecipanti e dell'andamento della riunione e delle deliberazioni. Il Verbale delle adunanze sarà redatto su apposito Libro da Segretario appositamente nominato dal Consiglio nella persona del Direttore Generale o, quando necessario, di altro dipendente. Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Sono a scrutinio segreto quando si trattano argomenti riguardanti i Consiglieri. Al Consiglio di Amministrazione compete l ordinaria e la straordinaria amministrazione. Approva, entro il mese di novembre il Bilancio preventivo dell esercizio successivo ed entro il mese di Aprile il Bilancio consuntivo dell esercizio precedente. Provvede alla nomina del Direttore Generale. Provvede alla nomina dei Revisori dei Conti. Provvede alla nomina di un Comitato Tecnico Scientifico. Conferisce al Presidente tutti i poteri e le facoltà che ritiene necessari ed opportuni, oltre a quelli che sono già al medesimo conferiti dal presente Statuto. 3

Delibera le iniziative necessarie per la realizzazione degli scopi della Fondazione, stabilisce i programmi di attività, delibera in ordine alla accettazione di lasciti e donazioni, nonché sulle modifiche dello Statuto. Provvede alla approvazione di regolamenti per specifiche attività, ivi compresa quella del Comitato Tecnico-Scientifico. Si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l anno per l approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Si riunisce in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, o su richiesta scritta da parte della maggioranza dei Consiglieri. Articolo 7 Il Presidente Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore signor Luca Giorgio BARBARESCHI, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita le attribuzioni che gli sono state delegate, adotta i provvedimenti urgenti di ordinaria amministrazione, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della gestione, cura l osservanza dello Statuto e ne promuove, ove necessario, la riforma e modifica. Il Presidente è preposto: alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio nazionale. alla nomina degli Avvocati e difensori per la tutela dei diritti ed interessi della Fondazione, conferendo procura speciali e generali. provvede alla determinazione della pianta organizzativa del personale della Fondazione, procedendo, quando necessario, alle relative variazioni, nonché alla determinazione delle rispettive retribuzioni, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. può delegare il Direttore Generale per i rapporti bancari inerenti alle somme di pertinenza della Fondazione, conferendo apposita procura per effettuare qualsiasi operazione, di qualunque specie e natura, necessarie ed opportune per assicurare l esatto svolgimento dei fini istituzionali. Art. 8 Il Direttore Generale Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra le persone estranee al Consiglio stesso. Collabora con il Presidente: alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l approvazione, ne cura successivamente la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione; alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di quello consuntivo. Dirige e coordina tutto il personale della Fondazione, controlla le attività di tutti i collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione, partecipando anche ai vari Comitati operativi e consultivi. E responsabile del buon andamento dell amministrazione e sarà per questo munito, ove del caso, della necessaria procura rilasciata dall organo competente che ne fisserà i contenuti. Presta la sua assistenza ogni qualvolta ne venga richiesto dai vari organi della 4

Fondazione o loro membri, nell esercizio dei compiti istituzionali. Il Direttore Generale, oltre ad esercitare le funzioni predette, può disimpegnare anche le funzioni di Segretario del Consiglio. Articolo 9 Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati ogni tre anni dal Consiglio di Amministrazione e devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Collegio esercita il controllo amministrativo e contabile sulla Fondazione, e- sprime il parere mediante apposita relazione sui bilanci annuali ed effettua le verifiche di cassa. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati, in caso di loro cessazione per qualsiasi causa i sostituti nominati scadranno insieme con quelli in carica all atto della loro nomina. Articolo 10 Il Comitato Tecnico Scientifico Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzione consultiva in ordine alla propria attività di ricerca scientifica o a quella da essa promossa e svolta in collaborazione con altre istituzioni. Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento ne determina la composizione e le attribuzioni. Per la programmazione, la valutazione e la verifica degli aspetti economico-finanziari di particolari attività di ricerca il Consiglio potrà nominare anche una apposita Commissione nella quale dovranno far parte anche i rappresentanti delle Istituzioni che, a vario titolo, abbiano contribuito al finanziamento o alla realizzazione delle attività stesse. Articolo 11 Esercizio finanziario L esercizio Finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo. Al termine di ogni esercizio e entro 4 mesi dalla chiusura dello stesso il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere ed approvare l inventario ed il rendiconto annuale secondo i criteri dettati dalla tecnica contabile. Quando particolari esigenze lo richiedano, tale termine può essere prorogato a non oltre sei mesi. Prima dell inizio dell esercizio finanziario successivo, preferibilmente entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere ed approvare il bilancio preventivo per l esercizio finanziario successivo. Non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura o perseguano lo stesso scopo. La Fondazione ha l obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. In tale ambito detti eventuali utili o avanzi di gestione verranno destinati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione anche per l eventuale incremento del patrimonio della Fondazione. 5

Articolo 12 Compensi Le cariche previste nel presente statuto sono di massima gratuite salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione e ad eccezione di quella del Direttore Generale ove retribuita. Il Consiglio di Amministrazione potrà, comunque, deliberare il rimborso delle spese per l adempimento delle rispettive mansioni. Articolo 13 Durata La durata della Fondazione viene fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con Deliberazione Consiliare. Articolo 14 Scioglimento In caso di scioglimento della Fondazione il Presidente nominerà uno o più liquidatori stabilendo i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. L'organo di liquidazione, tenuto conto delle indicazioni del Presidente e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo. Articolo 15 Richiamo Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. f.to LUCA GIORGIO BARBARESCHI f.to LUCA TROILI - Sigillo del Notaio 6