Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Documenti analoghi
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud ) , n Svolgimento del processo

Delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - Sentenza 29 aprile 2011, n

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Bancarotta fraudolenta per il factotum

CASSAZIONE PENALE - SEZ. III - SENTENZA DEL 3 APRILE 2019 N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 NOVEMBRE 2017, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 18 OTTOBRE 2017, N.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 GENNAIO 2018, N.

Mancato versamento di ritenute dei dipendenti: come evitare la condanna penale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Penale, Sez. 3, 20 gennaio 2011, n Valutazione rischio amianto

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. L.D. IMMOBILIARE S.R.L.

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Rel. Consigliere ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE. - Presidente - - Relatore - SENTENZA

Cassazione Penale: risarcimento danni subiti dal privato in materia di gestione dei rifiuti

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 9 GENNAIO 2018 N.

Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2011, n Impastatrice non idonea ai fini della sicurezza

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 19 MAGGIO 2014, N : le condizioni che rilevano per qualificare un veicolo fuori uso.

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. SS.UU /2009: Termini processuali. Appello. sentenza pubblicata nel periodo feriale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA. EQUITALIA SUD SPA , quale cessionaria del. ramo di azienda di EQUITALIA PRAGMA SPA (già Pragma

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 10 dicembre 2015, n

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 17 GENNAIO 2014, N.

, rappresentata e difesa dall'avvocato giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA. nella qualità di liquidatore sociale della STUDIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONTRibJ Jtìrt ila 2 O 2 C i i.4

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 4 GIUGNO 2018, N.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 marzo 2011, n Disturbo ansioso-depressivo misto: Mobbing

SENTENZA. SOM GESTIONI ALBERGHIERE s.r.1., in persona del legale rappresentante. speciale a margine del ricorso, dall'avv. Maurilio Prioreschi,

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA N. 7 ANNO 2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nel procedimento penale la sentenza tributaria è una prova solo se definitiva

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO' 2 SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Antonio Didone - Consigliere -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFFAELE FOGLIA - Presidente -

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 GIUGNO 2017, N.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE SENTENZA

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2011, n Guida di una betoniera e obbligo di formazione

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA SOSPENSIONE CAUTELARE NEI GIUDIZI D IMPUGNAZIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contro nei confronti di e con l'intervento di

Cassazione penale, sez. III, 09/11/2011, (ud. 09/11/2011, dep.15/12/2011), n

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Transcript:

Penale Sent. Sez. 5 Num. 10033 Anno 2017 Presidente: NAPPI ANIELLO Relatore: SETTEMBRE ANTONIO Data Udienza: 19/01/2017 SENTENZA sul ricorso proposto da: IOGHA ALESSANDRO nato il 01/05/1969 a COLLEFERRO FRASACCO GIANCARLO nato il 15/09/1957 a PALIANO avverso la sentenza del 25/09/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del GIOVANNI DI LEO che ha concluso per

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udito, par il ricorrente, l'avv. Mario Pica, anche in sostituzione dell'avv. Maurizio Frasacco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Frosinone ha condannato Ioghà Alessandro e Frasacco Giancarlo per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi in relazione al fallimento della Intercom srl, dichiarato il 30/6/2003. La Corte d'appello di Roma, investita dell'impugnazione degli imputati, ha, con sentenza del 25/9/2015, confermato il giudizio di responsabilità formulato a carico di Ioghà Alessandro e, in parziale riforma della sentenza di prima cura, assolto Frasacco dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; di conseguenza, ha ridotto la pena a lui irrogata. Secondo l'accusa, condivisa, nei limiti sopra specificati, dalla Corte di merito, Ioghà, amministratore unico della Intercom srl dal 15/6/92 al 25/9/2000 e successivamente amministratore di fatto, distrasse le attività ("immobilizzazioni") risultanti dall'ultimo bilancio depositato (quello del 2000) e tenne le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Frasacco, amministratore formale dal 18/12/2000 al 29/4/2001, concorse nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, facendo da copertura a Ioghà, rimasto reale dominus della società. 2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, entrambi gli imputati. 2.1. Ioghà Alessandro lamenta: a) la violazione degli artt. 24 e 25 della Costituzione, derivante dal fatto che la sentenza dichiarativa di fallimento è stata pronunciata da giudice incompetente (quello di Frosinone, laddove la società si era trasferita, fin dal 29/4/2001, a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta e, quindi, sotto la giurisdizione del Tribunale della città suddetta), nonché dal fatto che l'istanza per la dichiarazione di fallimento non è mai stata notificata all'allora amministratore Rea Giuseppe. Deduce che tali circostanze, segnalate ai giudici di merito, hanno ricevuto risposta inappropriata da parte degli stessi; b) la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, derivante dal fatto che l'individuazione dei beni distratti è stata operata col richiamo ad un atto (l'ultimo bilancio depositato) facente parte del fascicolo del Pubblico Ministero. 2

2.2. Frasacco lamenta, con unico motivo, una violazione di legge e un vizio di motivazione con riferimento alla sua ritenuta partecipazione al reato di bancarotta documentale. Deduce che - a quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata - la tenuta della contabilità fu curata da Ioghà almeno fino al 2/10/2001, data in cui quest'ultimo cessò di collaborare con lo studio Frasca-De Cinti; non ha senso, pertanto, parlare di una sua consapevolezza circa "l'omessa tenuta delle scritture contabili", posto che aveva dismesso la carica di amministratore già dal 29/4/2001. Meno che mai sarebbe stato possibile parlare di una "consapevolezza" circa il fatto che l'omessa tenuta della contabilità "avrebbe causato un danno ai creditori". CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di Ioghà è inammissibile per manifesta infondatezza. 1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, mai più messa in discussione dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 28/2/2008, n. 19601, il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (così anche sez. 5, n. 9279 del 8/1/2009; sez. 5, n. 40404 del 8/5/2009). Effettivamente, come sottolineato dal ricorrente, il principio di diritto, affermato nella sentenza suddetta, è stato posto con specifico riferimento ai "presupposti oggettivi e soggettivi" per la dichiarazione di fallimento perché, nel procedimento in cui è stato espresso, era stata posta in discussione la fallibilità dell'imprenditore, in considerazione della normativa successivamente intervenuta. In motivazione, le Sezioni Unite hanno però precisato che la sentenza di fallimento costituisce il presupposto formale perché possano essere prese in considerazione le condotte dell'imprenditore ante procedura e che nella struttura dei reati di bancarotta la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale, sicché "in quanto atto della giurisdizione richiamato dalla fattispecie penale, la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale" e "vincola il giudice penale (purché esistente e non revocata) come elemento della fattispecie criminosa, e non quale decisione di una questione pregiudiziale implicata dalla fattispecie". Ancora più chiaramente, "quando un atto giuridico è assunto quale dato della fattispecie penale (non importa se come elemento costitutivo del reato o come contdizione di 3

punibilità), esso è sindacabile dal giudice penale nei soli limiti e con gli specifici mezzi previsti dalla legge". Così, hanno precisato le SU, se l'atto giuridico assunto quale dato della fattispecie penale è costituito da un provvedimento legislativo, esso è impugnabile solo dinanzi alla Corte Costituzionale; se è costituito da un provvedimento amministrativo, esso può essere incidentalmente sindacato dal giudice penale in quanto illegittimo; se elemento della fattispecie è un atto negoziale privato, il giudice penale può escludere l'illiceità del fatto solo in presenza di un negozio nullo; nel caso che, come nella specie, si tratti di un provvedimento giudiziale, "il giudice penale non ha alcun potere di sindacato, dovendo limitarsi a verificare l'esistenza dell'atto e la sua validità formale". Quindi, diversamente dagli altri casi sopra indicati, in cui pure nel paradigma normativo entra a fare parte un atto giuridico, quando elemento della fattispecie è una sentenza "il giudice penale non è abilitato a compiere alcuna valutazione, neppure incidentale, sulla legittimità di essa, perché le sentenze, a prescindere dalla loro definitìvità, hanno un valore erga omnes che può essere messo in discussione solo in via principale, con i rimedi previsti dall'ordinamento per gli errori giudiziari (e cioè con i mezzi ordinari o straordinari di impugnazione previsti dalla disciplina processuale)". Appare evidente, quindi, che, anche per la giurisprudenza richiamata dal ricorrente, oltre che per i principi in tema di impugnazione, la sentenza di fallimento non può essere sindacata dinanzi al giudice penale nemmeno per eventuali errori commessi nel procedimento che ha portato alla sua emanazione - come sarebbe avvenuto, secondo il ricorrente, per la mancata notifica dell'istanza di fallimento all'amministratore in carica, o per la pronuncia della sentenza da parte di giudice incompetente - in quanto quegli errori andavano fatti valere nella sede propria, costituita dal reclamo - da proporre dinanzi alla Corte d'appello - avverso la pronuncia del Tribunale fallimentare. 2. Il secondo motivo è, parimenti, manifestamente infondato. Al fine di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Cass., sez. 4, n. 38991 del 10/6/2010; negli stessi termini, Sez. I, n. 12474 del 22.11.1994; Sez. IV, n. 34289 del 25.2.2004). Tale "chiarezza" può ben derivare dal rinvio, contenuto in imputazione, ad atti del fascicolo processuale, purché si tratti di atti intellegìbili, non equivoci e conoscibili dall'imputato. Nella specie, il riferimento alle "immobilizzazioni" risultanti al bilancio del 2001 era certamente idoneo a rendere edotto Ioghà della contestazione elevata a suo carico e di consentirgli una adeguata difesa (come è in concreto avvenuto), trattandosi di atto formato dalla società da lui 4

amministrata e nella sua disponibilità, che conteneva l'esatta indicazione delle immobilizzazioni esistenti alla data della sua presentazione. 3. Appare fondato, invece, il ricorso di Frasacco, ravvisandosi un vizio di motivazione nella sentenza impugnata. Qui è detto, infatti, che Frasacco è stato amministratore formale della società dal gennaio ad aprile del 2001 e che le scritture contabili erano tenute da Ioghà presso lo studio commerciale ove prestava attività. Fu sempre Ioghà a portarle con sé nel 2001, nel momento in cui cessò la sua collaborazione con lo studio suddetto (pag. 6). Ebbene, il ricorrente aveva già criticato - in appello - il ragionamento del Tribunale, rilevando che Ioghà cessò la collaborazione con lo studio Frasca-De Cinti il 2/10/2001, per cui è a tale data che deve farsi risalire la sottrazione delle scritture contabili: a data, cioè, in cui Frasacco non era più amministratore della società. Quindi, per ritenere la responsabilità di quest'ultimo per la bancarotta documentale occorreva la dimostrazione - non data in sentenza - che Frasacco continuò a interessarsi della società fallita e che concorse, in qualche maniera, alla sottrazione delle scritture (o alla sua irregolare tenuta) anche dopo l'uscita formale dalla Intercom srl. Tanto premesso, deve rilevarsi, però, che il reato a lui ascritto - commesso il 30/6/2003 - è prescritto, dovendo farsi applicazione delle norme introdotte, in materia, dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, poiché la sentenza di primo grado è successiva all'entrata in vigore della legge suddetta. 4. Consegue a tanto che il ricorso di Ioghà deve dichiarasi inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che, in ragione dei motivi addotti, si stima equo determinare in euro 2000. La sentenza va, invece, annullata senza rinvio nei confronti di Frasacco per estinzione del reato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di Ioghà Alessandro, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Frasacco Giancarlo perché il reato a lui ascritto è estinto per prescrizione. Così deciso il 19/1/2017 Il Consiglier 1;ensore (Anto li* Se t, b 2017 6405.04ITATA IN CANCELLERIA IL FUNZIUA IO IUMARIO Cui,* LA4~