STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE. "S. PIETRO APOSTOLO" Azzano Decimo

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "S. PIETRO APOSTOLO" Azzano Decimo DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO SOCIALE Art. 1 - Denominazione, sede e durata a) Viene costituita una Associazione di volontariato denominata S. Pietro Apostolo con sede legale in Azzano Decimo, Via Don Bosco, 2 che intende operare esclusivamente per fini di solidarietà. b) I contenuti e la struttura dell Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e trasparenti, consentendo l effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all attività dell Associazione. c) L Associazione si ispira ai principi della Legge 266/91, del D.L.vo 460/97 ed alla Legge Regionale 12/95. d) La durata dell associazione è a tempo indeterminato, fino a delibera di scioglimento a norma dell art. 26 del presente Statuto. Art. 2 - Scopo Sociale L Associazione non si prefigge finalità di lucro, fondandosi esclusivamente sull impegno gratuito e disinteressato dei soci. Ha per finalità la promozione di attività a carattere sociale, culturale e di beneficenza, assumendo anche iniziative di coordinamento e supporto ad altre associazioni con finalità analoghe operanti sul territorio attraverso interventi che concorrano, nell ambito della co-progettazione, al sostegno del sistema integrato di interventi e servizi sociali con finalità di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nonché misure di solidarietà sociale rivolte alla famiglia ed alla comunità in generale. In particolare l Associazione potrà svolgere le seguenti attività: a) organizzare e gestire attività in proprio o a supporto delle associazioni da lei coordinate anche attraverso apposite convenzione con Comuni, Ambiti o altri Enti pubblici o privati, relative al trasporto di persone indigenti o in stato di necessità per servizi di accompagnamento, con l utilizzo di automezzi di proprietà, ricevuti o da lei assegnati in comodato d uso, presso strutture sanitarie, sociali e/o altri servizi alla persona. b) promozione e formazione delle figure degli amministratori di sostegno e dei tutori, che vengono nominati dall Autorità giudiziaria. In questo contesto l Associazione può gestire appositi sportelli con lo scopo di assistere gli amministratori di sostegno e tutori stessi nelle attività proprie previste o di protezione giuridica a favore della cittadinanza, per problematiche di varia natura. c) ogni altra attività attinente e necessaria a raggiungere gli scopi sociali sopra richiamati L Associazione potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale. FONDO COMUNE ED ESERCIZI SOCIALI Art. 3- Fondo Comune Il fondo comune è costituito: a) dalle quote di adesione e dalle quote associative annuali stabilite a carico degli associati; b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; c) da eventuali contributi di enti pubblici e privati; d) da eventuali sottoscrizioni e lasciti diversi che siano regolarmente accettati dall Associazione ; e) da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, appartenenti all associazione stessa. Art. 4 - Quota di adesione e quota annuale La quota minima di adesione e la quota annuale vengono deliberate, su indicazione del Consiglio Direttivo, dall assemblea che approva il bilancio.

Art. 5 Il pagamento delle quote annuali deve essere fatto entro il primo semestre di ogni anno; trascorso detto termine e rimasto senza esito il sollecito di pagamento inviato per iscritto, l associato viene dichiarato moroso e cancellato dal libro degli associati. Potrà essere reintegrato col successivo pagamento entro l anno. Art. 6 - Esercizio Sociale L esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro il 31 dicembre, il bilancio preventivo per il successivo esercizio. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro il 31 marzo dell anno successivo, il bilancio consuntivo. Con il bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo presenterà all assemblea la relazione sull attività svolta ed il bilancio preventivo. L eccedenza attiva risultante dal bilancio potrà essere destinata, per un massimo del 70%, al fondo di riserva. La parte rimanente sarà utilizzata al fine del raggiungimento degli scopi associativi. ASSOCIATI Art. 7 - Associati a) Sono ammessi con la qualifica di socio ordinario i soci della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese. b) Possono essere ammessi, inoltre, con la qualifica di socio sostenitore persone fisiche ed associazioni che condividano le finalità dell Associazione. c) Nel determinare la quota di adesione e la quota annuale di cui all art. 4, si dovrà tener conto della qualifica di cui ai punti a) e b) del presente articolo. Art. 8 -Formalità per l ammissione ad associato Per essere ammessi all associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, su apposito modulo predisposto. Sono ammessi alla Compagine Sociale le persone e gli enti la cui domanda sarà accettata dal Consiglio Direttivo con delibera irrevocabile, e che verseranno, all atto dell accettazione, oltre alla quota di adesione, la quota annua anticipata, qualunque sia la data di iscrizione. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il trenta settembre di ciascun anno saranno considerati associati anche per l anno successivo e dovranno effettuare il versamento della quota annua di associazione. Art. 9 -Diritti e doveri degli associati Gli associati partecipano all assemblea ed esercitano il diritto di voto. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, dell eventuale regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Devono astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all Associazione o al buon nome della stessa. Art. 10 -Perdita della qualità di associato La qualità di associato si perde per decesso e dimissioni. Si perde, inoltre, per esclusione, su delibera del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi: - inosservanza grave dei doveri di associato; - indegnità; - morosità nel pagamento della quota annua di associazione. Le dichiarazioni di recesso ed i provvedimenti di esclusione devono essere comunicati a mezzo raccomandata a.r. a pena di inefficacia. In ogni caso l associato uscente o gli eredi dell associato defunto non avranno diritto ad alcuna liquidazione della

quota sul fondo comune. ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA Art. 11 - Organi Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei probiviri. Art. 12 - Assemblea L Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria. L Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all anno per: a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; b) deliberare gli indirizzi e direttive generali dell Associazione; c) deliberare la quota minima di adesione e della quota annuale di associazione, indicata dal Consiglio direttivo; d) eleggere il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei consiglieri; e) eleggere il Collegio dei Probiviri. L Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare: a) sulle modifiche dell Atto Costitutivo e dello Statuto sociale; b) sullo scioglimento dell associazione. Art. 13 - Convocazione L Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta dallo stesso ritenuto opportuno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati, entro venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione delle assemblee deve avvenire per lettera semplice o per affissione nei locali della Sede sociale e nelle filiali della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese. L avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni liberi prima della riunione. Art. 14 -Intervento in Assemblea Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Gli associati possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati che non siano membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri, ma nessun associato può avere, comunque, più di una delega. La firma del delegante deve essere autenticata da un altro associato. Art. 15 -Funzionamento dell Assemblea L Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell assemblea nomina un Segretario e, se ne ricorre il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all Assemblea. Delle riunioni dell Assemblea si redige il processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli Scrutatori. Art. 16 - Deliberazioni dell Assemblea Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Il prima convocazione è sufficiente la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

Per modificare l Atto Costitutivo e lo Statuto dell Associazione occorrono la presenza, in prima convocazione, almeno della metà degli associati, ed in seconda convocazione la presenza di un terzo di essi. Le deliberazioni relative alla modifica dell Atto Costitutivo e lo Statuto dell Associazione devono essere prese col voto favorevole dei tre quinti dei votanti. Per deliberare lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art. 17 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l organo direttivo permanente dell associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, eccettuati solamente quelli espressamente riservati all Assemblea degli Associati dal presente Statuto. A titolo esemplificativo al Consiglio Direttivo spetta: a) la gestione economico-finanziaria dell Associazione; b) l esecuzione delle deliberazioni dell Assemblea; c) la redazione del bilancio preventivo, della relazione sull attività svolta nel corso dell anno e del rendiconto annuale; d) la redazione di regolamenti interni Il Consiglio Direttivo può delegare la esecuzione di particolari compiti a commissioni costituite da membri del Consiglio o a singoli Consiglieri. Esso è eletto dall assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina tra i suoi componenti il presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere dell Associazione. Nell ipotesi di dimissioni o di decesso di un membro del Direttivo, il Consiglio, se ritenuto opportuno, alla prima riunione utile provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti. Art. 18 - Funzionamento del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno ogni tre mesi. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In assenza di questi il Consiglio nomina il presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei membri e le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo l Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Consiglio dimissionario. Durante tale periodo il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri. Art. 19 - Il Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonchè in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. L Assemblea nomina, ove lo ritenga, un Presidente Onorario, anche non socio, il quale conserva tale qualifica fino a dimissioni o decesso, ma non ha alcun potere di gestione e di rappresentanza dell Associazione. Art. 20 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri che eleggono tra di essi il Presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente questi viene sostituito dal Probiviro più anziano di età. Art. 21 - Il Presidente dei Probiviri dovrà convocare il Collegio entro quindici giorni dalla data in cui gli viene richiesto l intervento del Collegio stesso. Questo sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri. Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri è competente a deliberare, in base a equità e giustizia, in via insindacabile e inappellabile, su tutte le vertenze di qualsiasi natura tra gli Associati e l Associazione, su richiesta dell interessato. Art. 23 - Qualora per dimissioni, decesso o qualsiasi altra causa decada dalla carica un Probiviro, il consiglio direttivo, in unione al rispettivo Collegio, provvede alla reintegrazione ed il nuovo eletto rimarrà in carica sino alla decadenza del proprio Collegio. Art. 24 - Norme varie Si intendono dimissionari se senza un giustificato motivo non intervengono a tre adunanze consecutive: a) i Consiglieri alle adunanze del Consiglio Direttivo; b) i Probiviri alle adunanze del rispettivo Collegio. Art. 25 - Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri si rinnovano ogni tre anni e i membri sono rieleggibili. Le cariche sociali sono tutte gratuite. E previsto il rimborso delle sole spese sostenute per l espletamento degli incarichi istituzionali. Art. 26 - Scioglimento dell Associazione Lo scioglimento dell associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento ad altre associazioni di volontariato aventi analoghi scopi sociali. Art. 27- Rinvio Per quanto non contemplato nel presente Statuto si rinvia alla normativa disciplinante la materia. VISTO: IL PRESIDENTE