UNIONE MONTANA DEL BALDO - GARDA

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CONVENZIONE N. Fra i sottoscritti:. nato a.. il e residente a,., nella sua qualità di legale rappresentante dell Unione Montana del Baldo Garda, con sede in Loc. Platano, 6, 37013, Caprino Veronese Verona denominata Unione Montana Il sottoscritto - nato a, il e residente nel Comune di, E Prov. VR, Loc..., n nella sua qualità di titolare, con sede nel Comune di., Prov. VR, con codice fiscale e telefono Mail. ; di seguito più semplicemente denominato Concessionario ; Premesso - che l Unione Montana del Baldo Garda, come fine statutario intende realizzare di iniziative di conservazione e promozione del territorio del monte Baldo; - che il Marchio Prodotto del Baldo vuole essere identificativo di una specifica zona al fine di promuovere la qualità dei prodotti da un punto di vista di valorizzazione territoriale; - che il Concessionario ha manifestato l'intento di utilizzare il Marchio Prodotto del Baldo, secondo le disposizione contenute del Disciplinare e secondo quanto più oltre specificato; 1

- che il Concessionario ha fornito una declaratoria dettagliata delle caratteristiche dei prodotti e/o servizi per i quali è stato concesso l'uso del Marchio, nonché del processo produttivo o di realizzazione del servizio. - che, in considerazione di quanto precede, l Unione Montana è disposta a concedere al Concessionario, nei limiti e alle condizioni più oltre indicate, l'utilizzazione del Marchio Prodotto del Baldo onde consentire al Concessionario stesso di rendere noto al pubblico che esso contribuisce alle iniziative dell Unione Montana per la conservazione del suo territorio; - che il concessionario è identificato con il numero che identifica anche la presente convenzione. Ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: 1) - Corrispettivo. Il Concessionario si impegna, al fine di divulgare il marchio stesso, a partecipare alle iniziative di valorizzazione territoriale promosse dalla Unione Montana del Baldo o dai singoli comuni ad essa appartenenti 2) - Concessione d'uso del Marchio Prodotto del Baldo L Unione Montana autorizza il Concessionario, per la durata del presente accordo e nei limiti e alle condizioni più sotto specificate, ad utilizzare il Marchio Prodotto del Baldo nelle iniziative promozionali di carattere generale. L'utilizzo del Marchio viene concesso limitatamente ai seguenti Prodotti o Servizi (e nelle azioni pubblicitarie e/o promozionali ad essi relative):.... L'utilizzazione del Marchio Prodotto del Baldo è autorizzata per il mercato nazionale e internazionale. Per tutta la durata del Presente contratto la Unione Montana potrà concedere ad altro Concessionario l'utilizzazione del Marchio Prodotto del Baldo per Prodotti o Servizi identici o in rapporto di diretta concorrenza con quelli sopra elencati, relativamente al mercato nazionale e/o internazionale. 2

3) - Impegni della Unione Montana La Unione Montana si impegna a) alla massima divulgazione del Marchio Prodotto del Baldo e dei suoi contenuti, attraverso specifiche attività di promozione ed informazione; b) tutelare i beneficiari dell'uso del il Marchio Prodotto del Baldo da eventuali usi non consentiti dello stesso da parte di soggetti non autorizzati; c) istituire un Albo Ufficiale dei Prodotti a cui è stato concesso l'uso del Marchio Prodotto del Baldo, nel quale per ogni prodotto viene riportato anche il concessionario; d) mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il concessionario; e) mantenere aggiornato il concessionario con la necessaria tempestività su tutte le modifiche che dovessero intervenire nei propri regolamenti inerenti la concessione e l'uso del Marchio Prodotto del Baldo; f) mettere a disposizione dei beneficiari le strutture di proprietà della Unione Montana (casette espositive) per la partecipazione ad eventi e manifestazioni a carattere promozionale. 4) - Uso del Marchio Prodotto del Baldo In nessun caso il Concessionario potrà essere considerato come licenziatario del Marchio Prodotto del Baldo. Esso pertanto non è autorizzato ad usare il Marchio per contraddistinguere i propri Prodotti o Servizi, ma solo ad apporre il Marchio sui prodotti o servizi in funzione di "raccomandazione" in aggiunta ai segni distintivi della propria azienda destinati a contraddistinguere i Prodotti o Servizi stessi. In nessun caso, così sui Prodotti o Servizi, come in pubblicità e/o nelle promozioni ad essi relative, saranno consentite al Concessionario forme di prestazione tali da far ritenere che la Unione Montana sia ideatrice, produttrice o distributrice dei prodotti o servizi, o che sia comunque coinvolta nella loro creazione, commercializzazione o che ne sia consumatrice od utilizzatrice. In considerazione della predetta funzione di "raccomandazione" sarà consentito al Concessionario di accompagnare il Marchio Prodotto del Baldo con diciture "a sostegno", quale ad esempio l'indicazione di aver contribuito a sostenere le iniziative promosse dalla Unione Montana. 3

5) - Garanzia del Concessionario Il Concessionario garantisce che i Prodotti o Servizi - vengano realizzati in conformità delle leggi nazionali o dei regolamenti internazionali vigenti. - non siano dannosi per la salute dell'uomo o per l'integrità dell'ambiente. - Perseguano le finalità espresse nel disciplinare. L'eventuale approvazione dei Prodotti o Servizi da parte della Unione Montana, come da successivo art. 6, non esonererà il Concessionario da tali garanzie. 6) - Approvazione della Unione Montana Nessun Prodotto o Servizio recante il Marchio Prodotto del Baldo potrà essere commercializzato e/o nessuna azione pubblicitaria o promozionale in favore dei Prodotti o Servizi potrà essere realizzata ove tali Prodotti o Servizi e/o piani di tali azioni pubblicitarie o promozionali non siano stati approvati dalla Unione Montana. Il Concessionario sarà tenuto a sottoporre preventivamente alla Unione Montana i piani di ogni azione pubblicitaria e/o promozionale che il Concessionario stesso intenda promuovere a sostegno di detti Prodotti o Servizi. Tutto il relativo materiale dovrà essere inviato alla Unione Montana a mezzo lettera raccomandata R.R. o consegnato a mano. Con le stesse modalità previste al capoverso che precede, il Concessionario sarà tenuto a sottoporre a preventiva autorizzazione della Unione Montana le eventuali frasi "a sostegno" con cui intendesse accompagnare il Marchio Prodotto del Baldo. Trascorsi 20 giorni senza comunicazione da parte della Unione Montana, i piani si riterranno comunque approvati. 7) - Obblighi del Concessionario Il Concessionario riconosce che la concessione in uso del Marchio non determina a favore del Concessionario alcun diritto sul Marchio Prodotto del Baldo stesso. Il Concessionario si obbliga formalmente: 4

a) a non usare il Marchio Prodotto del Baldo per scopi contrari alla Legge; b) a non usare il Marchio Prodotto del Baldo in modo contrastante o per attività non conformi alle finalità della Unione Montana o comunque per scopi in conflitto con la tutela dell'ambiente naturale; c) a non usare il Marchio Prodotto del Baldo per contraddistinguere Prodotti o Servizi diversi da quelli elencati all articolo 2, o che non siano in conformità di quanto previsto all articolo 4, o abbiano caratteristiche di dannosità e insalubrità; d) a non usare il Marchio Prodotto del Baldo per Prodotti o Servizi che non siano stati preventivamente approvati dalla Unione Montana secondo le procedure di cui all articolo 6, o a non utilizzarlo in azione pubblicitarie o promozionali che non siano state preventivamente approvate dalla Unione Montana in conformità delle predette procedure; e) a non usare il Marchio Prodotto del Baldo alterandone, anche in minima parte, le caratteristiche formali, letterali, grafiche o cromatiche; f) a non usare il Marchio Prodotto del Baldo in modo tale che ne possa derivare danno o discredito alla Unione Montana o inganno ai danni del consumatore; g) a non concedere l'uso del Marchio Prodotto del Baldo, sotto qualsiasi forma, a terzi; h) a non utilizzare il Marchio Prodotto del Baldo quale propria ragione commerciale o parte di essa; i) a non depositare o usare il Marchio Prodotto del Baldo come proprio marchio; j) a non depositare o usare il Marchio Prodotto del Baldo o contrassegni confondibili con il Marchio Prodotto del Baldo; k) a non utilizzare nella propria pubblicità e in qualsiasi altra manifestazione della propria attività aziendale, l'immagine della Unione Montana, comunque realizzata o riprodotta; l) a consentire a che la Unione Montana effettui visite ispettive allo scopo di verificare il mantenimento della conformità del concessionario alle prescrizioni sull'uso del Marchio Prodotto del Baldo ; m) a tenere conto delle critiche e delle osservazioni della Unione Montana nei confronti delle attività del Concessionario, e a fare quanto in suo potere per adeguare le proprie attività a tali suggerimenti. Il concessionario si impegna ad informare immediatamente la Unione Montana dell'eventuale: a) interruzione dell'attività oggetto della presente convenzione; b) variazione del legale rappresentante; c) variazione della ragione sociale. 5

8) Collaborazione con la Unione Montana Ove la Unione Montana abbia a farne richiesta, il Concessionario dichiara fin d'ora la propria disponibilità a collaborare con la Unione Montana nell attività promozionale del Monte Baldo nei tempi e nei modi da concordarsi caso per caso. 9) Durata della convenzione Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni cinque a partire dalla data della sua sottoscrizione, alla scadenza può essere rinnovato a condizione che il concessionario: - collabori alle iniziative proposte; - non sussistano i presupposti della revoca di cui all articolo 10. 10) - Revoca della concessione Sarà facoltà della Unione Montana revocare la concessione di uso del Marchio Prodotto del Baldo anche prima della scadenza del presente accordo in caso in cui il Concessionario contravvenga a uno qualsiasi degli obblighi assunti ai precedenti articoli, o a una delle clausole del Disciplinare, o per attività palesemente contraria alla filosofia dello Statuto della Unione Montana del Baldo o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali. La concessione può essere revocata unilateralmente dalla Unione Montana anche nell ipotesi di fallimento del Concessionario, così come nel caso in cui la Unione Montana venga a conoscenza di situazioni oggettive che avrebbero impedito la stipulazione della convenzione stessa. La dichiarazione di revoca verrà comunicata dalla Unione Montana al Concessionario a mezzo lettera raccomandata ed avrà effetto immediato dalla data del suo ricevimento. A partire da tale data il Concessionario dovrà cessare di utilizzare il Marchio Prodotto del Baldo in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale. La Unione Montana si riserva la possibilità, in caso di violazioni particolarmente gravi, di intimare al concessionario di ritirare anche i prodotti e il materiale pubblicitario già distribuiti sui punti vendita. 11) - Effetti della scadenza 6

Dalla data di scadenza del presente accordo o dei suoi eventuali rinnovi, o dalla data della revoca, il Concessionario dovrà cessare di utilizzare il Marchio Prodotto del Baldo in qualsiasi manifestazione della propria attività aziendale. La pubblicità e le promozioni nelle quali il Marchio Prodotto del Baldo sia visualizzato o comunque utilizzato dovrà parimenti cessare da tale data. I materiali promozionali già esistenti e non ancora utilizzati alla data di scadenza del presente accordo, giacenti presso i magazzini del Concessionario, suoi depositi o altre dipendenze, dovranno essere utilizzati entro 90 giorni da tale data, dopodiché non ne sarà consentita al Concessionario l'ulteriore distribuzione, salva autorizzazione scritta della Unione Montana. Il Concessionario si impegna a informare agenzie di viaggi, tour operator e altri soggetti coinvolti nella promozione dei suoi servizi della cessazione del presente accordo. 12) - Varie Qualsiasi modifica, variazione o emendamento del presente accordo non sarà efficace ove non risulti da atto scritto dei legali rappresentanti di ambo le parti. Qualsiasi comunicazione o notifica da eseguirsi da una delle parti all'altra in base al presente accordo dovrà essere fatto esclusivamente, a pena di inefficacia, agli indirizzi delle parti indicate in epigrafe, ove le parti eleggono domicilio per tutti gli effetti della presente convenzione. Ai sensi e per gli effetti dell art. 10 della Legge 675/96, i dati sopra richiesti vengono assunti dalla Unione Montana del Baldo, al fine di verificare l esistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte dalle vigenti leggi che lo impongono. Ai soggetti cui i dati si riferiscono spettano i diritti di cui all art. 13 Legge 675/96. I dati potranno essere comunicati ai soggetti pubblici a ciò legittimati dall ordinamento, fatto salvo il diritto di accesso ai documenti ai sensi della Legge 241/90 s.m.i.. Il responsabile del trattamento dati è il Servizio Agricoltura della Unione Montana del Baldo. 13) - Controversie 7

Di ogni controversia nascente dal presente contratto o ad esso collegata sarà competente il Foro di Verona, con esclusione della competenza di qualsiasi altro foro competente secondo le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali. Data. Per l Unione Montana del Baldo - Garda Il Presidente Il Richiedente 8