1) Corso di Laurea in: «SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI» (attivato dall Anno Accademico 2001/2002)

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FACOLTÀ DI PSICOLOGIA Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea della Classe XXXIV: Scienze e tecniche psicologiche 1) Corso di Laurea in: «SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI» (attivato dall Anno Accademico 2001/2002) <> Consiglio di Facoltà del 16/05/2003, modificato in data 18/06/2004 <>

INDICE Art. 1: Autonomia Didattica. Art. 2: Acquisizione e riconoscimento dei crediti. Art. 3: Ammissione ai Corsi di Studio. Art. 4: Disposizioni concernenti la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Art. 5: formative e percorsi (scelte guidate). Art. 6: Regole di presentazione dei piani di studio individuali e criteri di approvazione Art. 7: Propedeuticità. Art. 8: Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative. Art. 9: Esami e altre forme di verifica del profitto. Art. 10: Commissioni d esame e per le altre forme di verifica del profitto. Art. 11: Prova finale. Art. 12: Commissioni per la prova finale. Art. 13: Disposizioni finali. Art. 14: Norme transitorie. ALLEGATI: a) Ordinamento del Corso di Laurea in: SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI b) Piano didattico del Corso di Laurea in: SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI guidata 1: Processi cognitivi e di recupero funzionale guidata 2: Processi istituzionali, di gruppo e di comunità guidata 3: Relazioni interpersonali e di aiuto Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea della Classe XXXIV: Scienze e tecniche psicologiche - pag. 2

Art. 1: Autonomia Didattica. 1) Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l autonomia didattica e l ordinamento didattivo dei corsi di laurea, disciplina i criteri di funzionamento dei Corsi di Laurea della Classe XXXIV della Facoltà di Psicologia dell Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Art. 2: Acquisizione e riconoscimento dei crediti. 1) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell esame e delle altre forme di verifica del profitto, ferma restando la valutazione del profitto individuale espressa con una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. Per le altre forme di verifica del profitto la valutazione è e- spressa nei termini idoneo-non idoneo. 2) L Ordinamento Didattico del Corso di Studio stabilisce quali crediti, oltre quelli già acquisiti, saranno riconosciuti necessari per l eventuale prosecuzione degli studi presso la stessa o altra u- niversità convenzionata. (art. 9, comma 4 del Regolamento quadro). 3) In caso di trasferimento dello studente da altra Università non convenzionata e in tutti gli altri casi in cui non sia stata possibile una predeterminazione dei crediti riconoscibili ai sensi del comma precedente, il Consiglio di Corso di Studio effettua il riconoscimento dei crediti rispettando i seguenti criteri (art. 5, comma 5 del D.M. 509/99) e le indicazioni dettate dal Regolamento Didattico di Facoltà: relativamente a corsi appartenenti alla stessa classe, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento automatico dell utilità dei crediti acquisiti nel corso di provenienza fino alla concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare (o insieme di essi) previsti dall ordinamento didattico del corso di destinazione; per integrare eventuali differenze nel numero dei crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare, sono utilizzate le attività integrative di cui al comma 7; eventuali crediti, in esubero rispetto a quelli previsti dall ordinamento di arrivo per i vari ambiti, potranno essere conteggiati come crediti maturati in attività formative a scelta dello studente (tipologia D) e tra le altre attività formative (tipologia F); per i corsi appartenenti a classi diverse, il Consiglio di Corso di Studio, perseguendo le finalità di mobilità degli studenti, procede al riconoscimento dell utilità dei crediti acquisiti nel corso di provenienza sulla base del contenuto dei programmi e delle ore (art. 16, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo). 4) Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l esplicito riferimento comune del settore scientificodisciplinare (art. 12, comma 2, lett. a del Regolamento quadro), il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali e facendo prioritario riferimento alla quota dei crediti attribuiti dall Ordinamento Didattico di arrivo alle tipologie di attività D (a scelta dello studente), E (laboratorio di lingua inglese) ed F (altre attività formative); 5) Il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l Alma Mater Studiorum Università di Bologna abbia concorso. (art. 5, comma 7 del Regolamento quadro). I criteri di riconoscimento consistono nella valutazione: a) di affinità rispetto ai settori scientifico-disciplinari previsti dall ordinamento del Corso di Studio; b) della durata delle attività formative o pratiche effettuate, coerenti con gli obiettivi del Corso di Studio. Può essere progressivamente definita una tabella di equivalenza per rendere automatico il riconoscimento dei crediti per le attività di cui al presente comma. I suddetti riconoscimenti sono possibili anche per quanto riguarda lo svolgimento del servizio civile, purché valutato congruente con gli obiettivi generali e specifici del Corso di Studio. È possibile riconoscere le attività lavorative svolte dagli studenti o in atto per la frequenza del tirocinio purché valutate congruenti con gli obiettivi generali e specifici del Corso di Studio, ferma restando la valutazione finale del profitto da parte della Commissione di tirocinio. La commissione di cui al successivo comma 6 effettua la necessaria istruttoria per la deliberazione di merito da parte del Consiglio di Corso di Studio. 6) Per l istruttoria necessaria al riconoscimento dei crediti il Consiglio di Corso di Studio si avvale di apposita Commissione di docenti e ricercatori afferenti al Corso di Studio stesso. Detta Commissione predispone progressivamente le istruzioni pratiche alle quali devono attenersi gli Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea della Classe XXXIV: Scienze e tecniche psicologiche - pag. 3

studenti, la tabella di equivalenza citata al comma 5 nonché le proposte di integrazione delle modalità di riconoscimento che saranno approvate dal Consiglio di Corso di Studio. 7) Il Consiglio di Corso di Studio prevede, ad uso degli studenti con debito di crediti formativi e/o che provengono per trasferimento, le seguenti attività integrative riguardanti singoli settori disciplinari o gruppi di settori: tesine o relazioni, esercitazioni pratiche e stage con relazione finale, attività, comunque, valutate con verifica finale. Per ciascuna di queste attività verrà stabilito un certo numero di crediti idoneo ad agevolare le integrazioni. La scelta della specifica attività integrativa, necessaria nel caso concreto, è di competenza del Consiglio di Corso di Studio. 8) Il Consiglio di Corso di Studio propone alla Facoltà di prevedere forme di periodica revisione dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Art. 3: Ammissione ai Corsi di Studio. 1) Per l ammissione ai Corsi di Laurea della Facoltà di Psicologia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all estero, riconosciuto idoneo. Al fine di una maggiore efficacia della didattica, è altresì richiesto il possesso o l acquisizione di adeguate conoscenze e competenze di base relative alle discipline che sono oggetto degli studi universitari della classe. 2) Per essere ammessi ad un corso di laurea della classe XXXIV occorre dimostrare conoscenze di livello liceale nelle seguenti aree: lingua italiana; lingua inglese; scienze naturali; logica e matematica; cultura generale storico-filosofica. Tali conoscenze saranno verificate mediante una prova di accesso scritta. 3) L eventuale esito negativo della verifica non comporta il diniego all accesso, ma soltanto l adempimento da parte dello studente di specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, entro il 10 agosto dell anno successivo. L adempimento di tali obblighi è verificato mediante prove specifiche ma, in ogni caso, non comporta l acquisizione di crediti formativi universitari. Art. 4: Disposizioni concernenti la coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. 1) Coerentemente con gli obiettivi individuati dal Consiglio di Facoltà e con le indicazioni perentorie contenute nell ordinamento della classe XXXIV, i contenuti e le esperienze formative sotto riportate, sono ripartiti per settori scientifico-disciplinari e indicano in sintesi le scelte operate dalla Facoltà. Essi sono stati distribuiti secondo lo schema sotto riportato, che definisce un percorso comune (i primi tre semestri) e tre scelte guidate (i secondi tre semestri). È da sottolineare che la distribuzione dei crediti sotto riportata è stata predisposta tenendo nel massimo conto le indicazioni presenti nei documenti di una Commissione Europea paritetica di docenti universitari e rappresentanti di ordini e associazioni professionali che opera dal 2001 con il supporto dell Unione Europea all interno del contesto del programma Leonardo da Vinci. 2) È stato acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica paritetica di Facoltà in data 25 Maggio 2004. Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea della Classe XXXIV: Scienze e tecniche psicologiche - pag. 4

Prospetto 1: Distribuzione dei settori scientifico-disciplinari per tipologie di attività formative di base caratterizzanti affini o integrative Altre attività formative formative a scelta formative pratiche Percorso comune M-PSI/01 M-PSI/03 BIO/13 (3CFU) M-FIL/06 (3CFU) M-PED/01 N M-PSI/01 M-DEA/01 M-PSI/01 M-PSI/02 M-PSI/04 (15 CFU) M-PSI/05 M-PSI/06 M-PSI/08 INF/01 SPS/07 SPS/12 M-PED/03 MED/25 Lingua inglese Laboratorio Informatica 1 9 CFU 15 CFU 3 al I anno 6 al II anno 6 al III anno 3 CFU II anno guidata 1 M-PSI/01 M-PSI/07 BIO/09 II anno guidata 2 M-PSI/03 M-PSI/07 M-STO/04 II anno guidata 3 M-PSI/07 M-PSI/08 BIO/13 III anno guidata 1 M-PSI/02 (12 CFU) MED/39 MED/25 Laboratorio informatica 2 III anno guidata 2 M-PSI/05 M-DEA/01 M-FIL/06 SPS/08 Laboratorio informatica 2 III anno guidata 3 M-PSI/02 M-PSI/03 M-PSI/05 SPS/08 MED/25 Laboratorio informatica 2 Prova finale Totale CFU 144 15 15 15 21 21 21 Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea della Classe XXXIV: Scienze e tecniche psicologiche - pag. 5

Per le attività formative a scelta gli studenti possono scegliere, oltre che tra la lista di attività proposte annualmente dalla Facoltà, tra le attività formativa attivate o riconosciute dall'ateneo di Bologna. Le AFP Formative Pratiche previste per il II anno si caratterizzano come AFP con valenza di tirocinio di cui 3 CFU ottenuti attraverso la frequenza ad AFP obbligatorie e 3 CFU ottenuti scegliendo fra le AFP ad iscrizione libera. In particolare, per quanto concerne il percorso comune alle tre scelte guidate, che prevede 144 CFU, di essi il 23% e cioè: 33 CFU (15 AFP), 3 CFU (Laboratorio di informatica 1) e 3 CFU (Laboratorio di informatica 2) sono dedicati all acquisizione di capacità e di comportamenti connessi con una strumentazione di base propria dell attività professionale di psicologo, 6 CFU (Lingua inglese), 3 CFU (Prova finale), 3 CFU (Valutazione delle attività cognitive). Dei rimanenti 111 crediti, 63 CFU sono stati dedicati a insegnamenti da 9 CFU ciascuno (Teorie e tecniche di psicologia generale; Teorie e tecniche di psicofisiologia; Teorie e tecniche di psicologia dello sviluppo; Teorie e tecniche di psicologia delle organizzazioni e delle risorse umane; Teorie e tecniche di psicologia clinica; Teorie e tecniche di psicometria; Teorie e tecniche di psicologia sociale). 30 CFU a insegnamenti da 6 CFU ciascuno (Antropologia culturale; Sociologia, Pedagogia; Psicologia dell educazione; a scelta). 18 CFU a insegnamenti da 3 CFU ciascuno (Elementi di informatica; Elementi di storia del pensiero filosofico; Eementi di biologia; Seminario di criminologia; Seminario di pedagogia speciale; formative a scelta). Le due ultime tipologie costituiscono una novità didattica introdotta dal Corso di Studio e rappresentano un sforzo di adeguamento agli obiettivi generali e di apprendimento. Art. 5: formative e percorsi. 1) Il presente Regolamento precisa le attività formative previste ed elenca gli insegnamenti indicando i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali articolazioni in moduli, l eventuale previsione di percorsi all interno di un corso di laurea nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali, eserdcitazioni, laboratori e tirocinio (come da allegato piano didattico). 2) Il presente Regolamento determina gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa. 3) I percorsi offerti agli studenti rappresentano differenziazioni dell attività didattica e formativa finalizzate al conseguimento degli obiettivi formativi specifici indicati nell Ordinamento del Corso di Laurea per il conseguimento del titolo di studio. 4) Qualora un Corso di Laurea preveda più percorsi è possibile il passaggio dall uno all altro. 5) Il passaggio da un percorso guidato ad un altro deve essere richiesto, secondo modalità e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio di Corso, al Consiglio di Corso di Studio stesso che valuterà la domanda e delibererà tenendo conto della scolarità svolta, degli anni di iscrizione e fornendo indicazioni sugli eventuali debiti formativi da soddisfare per ottenere il passaggio stesso. Art. 6: Regole di presentazione dei piani di studio individuali e criteri di approvazione. 1) I piani di studio individuali devono essere presentati ed approvati entro il termine fissato dal Consiglio di Facoltà e comunque prima dell'inizio delle lezioni. Approvazione e rigetto dei piani di studio avvengono sulla base del parere espresso dalla Commissione istruttoria di Corso di Laurea, nominata a tale scopo, una volta verificata la coerenza con il regolamento e gli obiettivi formativi del corso di laurea. 2) Lo studente, nel caso che la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione. 3) I Consigli di Corso di Studio di pronunciano in via definitiva entro il 31 Ottobre. 4) La presentazione dei piani di studio individuali è esclusa per gli studenti iscritti al primo anno. Art. 7: Propedeuticità. 1) Non è prevista alcuna propedeuticità fra gli insegnamenti. Possono essere previsti suggerimenti didattici sulla sequenza delle attività formative, indicati di norma nei programmi delle attività stesse. Art. 8: Modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative. 1) Ciascuna attività formativa è svolta in modalità convenzionale e può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste: lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, laboratori, attività pratiche e sul campo, a distanza e intensive, tirocini, attività formative pratiche con valenza di tirocinio, seminari, progetti, rela- Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea della Classe XXXIV: Scienze e tecniche psicologiche - pag. 6

zioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione, e di altro tipo. In sede di programmazione didattica viene deliberato per ogni attività formativa la sua specifica modalità di svolgimento. 2) La frequenza alle lezioni frontali è fortemente consigliata. La frequenza alle attività di laboratorio, esercitazioni, lavori di gruppo e attività pratiche è decisa dal Consiglio di Corso di Studio annualmente, tenendo in considerazione le convenzioni con l Ordine degli Psicologi, attivate in ottemperanza a disposizioni normative riguardanti il tirocinio per l Esame di Stato di abilitazione alla professione di psicologo. 3) Per le attività formative che richiedono l obbligo di frequenza, l accertamento è demandato al docente, con successiva comunicazione agli Uffici che gestiscono la carriera scolastica. 4) Per le attività formative che richiedono l obbligo di frequenza lo studente potrà sostenere le verifiche di profitto solo dopo il conseguimento dell attestazione di frequenza. 5) Per le attività formative che non prevedono l obbligo di frequenza lo studente potrà comunque sostenere le verifiche di profitto in ciascun anno di corso per il quale ha ottenuto l iscrizione, a partire dall inizio della sessione di esame ad esso relativa, quando cioè gli insegnamenti sono già stati impartiti. 6) La Facoltà, nell ambito della legislazione vigente e nell ambito della programmazione didattica, può avvalersi, per il supporto allo svolgimento delle attività formative, della collaborazione degli studenti sia come singoli, sia nelle varie forme associative. Art. 9: Esami e altre forme di verifica del profitto. 1) Gli esami di profitto consistono in una prova individuale orale o scritta. In caso di prova orale, essa può essere preceduta da prova scritta preliminare, il cui esito condiziona l ammissibilità all orale. L esame di profitto può essere preceduto da prove in itinere di verifica del profitto, il cui eventuale esito negativo tuttavia non preclude l ammissione all esame finale, e che mira ad accertare la maturità intellettuale del candidato ed il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia sulla quale verte l esame. Le modalità di svolgimento delle prove d esame debbono essere approvate dalla Facoltà, sentita la Commissione Didattica, all inizio dell Anno Accademico ed essere indicate nel programma di ciascun insegnamento, pubblicato sulla guida dello studente; esse valgono per tutto l Anno Accademico. Le prove orali sono pubbliche. 2) Le altre forme di verifica del profitto (accertamenti di idoneità) possono svolgersi individualmente o per gruppi di studenti, facendo salva, in questo caso, la riconoscibilità e valutabilità dell apporto individuale e consistere in prove orali o avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l attività facente parte del curriculum. Tali accertamenti si traducono in un giudizio di idoneità. Anche le presenti forme di verifica sono approvate dalla Facoltà e pubblicate sulla guida dello studente. Esse valgono per tutto l Anno Accademico. 3) L eventuale articolazione di una disciplina in moduli comporta una valutazione unitaria. 4) La conoscenza di una lingua dell Unione Europea, obbligatoria ai sensi dell art. 7, comma 1 del Regolamento quadro, è verificata con una prova espressa con un giudizio di idoneità e con modalità stabilite dal Senato Accademico. 5) La valutazione negativa non comporta l attribuzione di un voto. Essa è annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della votazione finale. La valutazione di respinto comporta che il relativo esame non possa essere ripetuto prima del decorso del termine di 20 giorni. 6) Non può essere ripetuto l esame o altra verifica del profitto già verbalizzato con esito positivo. 7) La valutazione deve essere effettuata da una apposita Commissione, formata e nominata secondo quanto disposto dall articolo 14 del presente Regolamento. 8) I Consigli di Corso di Studio esercitano il controllo sulle modalità di valutazione del profitto. Art. 10: Commissioni d esame e per le altre forme di verifica del profitto. 1) Le Commissioni sono composte da almeno due membri di cui uno è il docente responsabile della disciplina o dell attività formativa e l altro un docente, ricercatore o cultore della materia. 2) Il Consiglio di Corso di Studio all inizio di ciascun anno accademico nomina le Commissioni d esame o delega tale nomina al Presidente del Corso di Studio. In caso di urgenza, il Preside di Facoltà può provvedere alla nomina delle Commissioni. 3) Qualora risulti necessario nominare contemporaneamente più sottocommissioni per la medesima verifica di profitto, il docente responsabile della disciplina o dell attività ne propone la com- Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea della Classe XXXIV: Scienze e tecniche psicologiche - pag. 7

posizione ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio, assicurando in ogni caso la propria presenza attiva. Lo studente ha comunque il diritto di chiedere preventivamente, non oltre l inizio dell appello, di essere esaminato anche dal docente responsabile della disciplina o dell attività, nonché di prendere visione e discutere, con prosecuzione dell esame orale, l eventuale prova scritta, con modalità previste dal Consiglio di Corso di Studio sentita la Commissione Didattica. Le sottocommissioni non possono essere formate solo da cultori della materia. Art. 11: Prova finale. 1) La prova finale per il conseguimento della Laurea prevede la discussione del candidato con la Commissione di cui all art. 12 in merito al report individuale predisposto su un argomento di carattere applicativo connesso con i temi di studio e le attività formative del curriculum degli studi seguito. 2) Il titolo del report finale, controfirmato da un docente relatore, è definito almeno con tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione della domanda di prova finale, le cui date di scadenza saranno stabilite dal Senato Accademico. I periodi di svolgimento delle prove finali sono richiamati all art. 15, comma 11, del Regolamento Didattico di Facoltà. 3) La prova finale è pubblica. 4) Per l ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall Ordinamento Didattico per le attività diverse dalla prova finale ed attenersi alle scadenze fissate dal Senato Accademico per la presentazione della domanda di ammissione alla suddetta prova finale. 5) In ogni caso la prova finale è diretta alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi cui il Corso di Studi è finalizzato. 6) La Commissione, in via preliminare, deve deliberare sull ammissibilità del candidato alla prova finale. 7) La Commissione valuta il candidato, avendo riguardo al suo curriculum ed allo svolgimento della prova finale; la valutazione è espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime. 8) Dello svolgimento e dell esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale. Art. 12: Commissioni per la prova finale. 1) La Commissione per la prova finale per il conseguimento della Laurea è composta da 5 membri, di cui almeno 3 debbono essere docenti di ruolo responsabili di insegnamento. 2) Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Corso di Studio o, per delega del Consiglio stesso, dal Presidente o dal Preside di Facoltà. Art. 13: Disposizioni finali. 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge, allo Statuto generale d Ateneo, al Regolamento Didattico d Ateneo e al Regolamento Didattico di Facoltà. Art. 14: Norme transitorie. 1) Il Consiglio di Corso di Studio, insieme alle modifiche relative al piano didattico, delibera sulla norma transitoria che regola l applicazione del Regolamento di Corso di Studio agli studenti i- scritti nell anno di modifica. Pertanto questa sarà inserita nel piano didattico di riferimento. Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea della Classe XXXIV: Scienze e tecniche psicologiche - pag. 8

Allegati: a) Ordinamento del Corso di Laurea in: SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI b) Piano didattico del Corso di Laurea in: SCIENZE DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI guidata 1: Processi cognitivi e di recupero funzionale guidata 2: Processi istituzionali, di gruppo e di comunità guidata 3: Relazioni interpersonali e di aiuto Regolamento Didattico dei Corsi di Laurea della Classe XXXIV: Scienze e tecniche psicologiche - pag. 9