Ordinanza sulla misurazione nazionale

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Transcript:

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) del 21 maggio 2008 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 1 sulle pubblicazioni ufficiali; visto l articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997 2 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione; visti gli articoli 5 7, 9 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13, 15 capoverso 3, 19 capoverso 1, 22 capoverso 3, 24 capoverso 2, 25 capoverso 2, 26 e 46 capoversi 1 e 4 della legge federale del 5 ottobre 2007 3 sulla geoinformazione (LGI), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la misurazione nazionale geodetica, topografica e cartografica, le carte nazionali, gli atlanti nazionali e la determinazione del confine nazionale. 2 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applica l ordinanza del 21 maggio 2008 4 sulla geoinformazione (OGI). Art. 2 Misurazione nazionale geodetica 1 Sono oggetto della misurazione nazionale geodetica: a. i sistemi di riferimento geodetici della Svizzera; b. le proiezioni cartografiche della Svizzera; c. i punti fondamentali geodetici; d. i punti fissi planimetrici della categoria 1 (PFP1) come quadro di riferimento per la planimetria, compresi i punti di riferimento tridimensionali della rete nazionale MN95 e le stazioni permanenti della rete ufficiale del sistema globale di navigazione satellitare della Svizzera; RS 510.626 1 RS 170.512 2 RS 172.010 3 RS 510.62; RU 2008 2793 4 RS 510.620; RU 2008 2809 2007-1092 2871

e. i punti fissi altimetrici della categoria 1 (PFA1) come quadro di riferimento per l altimetria; f. le stazioni gravimetriche della rete gravimetrica nazionale; g. il modello del geoide della Svizzera; h. i geodati e i parametri del modello che stabiliscono i sistemi e i quadri di riferimento geodetici della Svizzera nonché le relazioni tra loro e con sistemi di riferimento internazionali, segnatamente le coordinate planimetriche, l altimetria, i valori gravimetrici e i parametri di trasformazione; i. la demarcazione e la misurazione del confine nazionale. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli organizzativi e tecnici. Art. 3 Sistemi e quadri di riferimento geodetici locali 1 Il riferimento planimetrico dei geodati di base poggia sull articolo 4 OGI 5. 2 Il riferimento altimetrico dei geodati di base poggia sull articolo 5 OGI. Art. 4 Sistemi e quadri di riferimento geodetici globali 1 L Ufficio federale di topografia definisce i sistemi di riferimento globali della Svizzera, segnatamente il sistema di riferimento CHTRS95 (Swiss Terrestrial Reference System 1995). 2 Allestisce e gestisce i relativi quadri di riferimento geodetici CHTRF (Swiss Terrestrial Reference Frames) e li determina mediante nuove misurazioni continue e periodiche. 3 Disciplina le definizioni geodetiche e i dettagli tecnici. Art. 5 Sistemi e quadri di riferimento altimetrici della misurazione nazionale 1 L Ufficio federale di topografia definisce, a complemento dei sistemi di riferimento geodetici locali e globali, sistemi di riferimento altimetrici rigorosi sotto il profilo della teoria del potenziale. 2 Definisce la rete altimetrica nazionale (RAN95) come quadro di riferimento altimetrico locale della misurazione nazionale, la gestisce e la rinnova periodicamente. 3 Completa il sistema di riferimento CH1903+ con quote ortometriche nella RAN95. 4 Completa il sistema di riferimento CHTRS95 con quote, le quali vengono espresse in quote geopotenziali. 5 RS 510.620; RU 2008 2809 2872

Art. 6 Relazione tra i sistemi di riferimento L Ufficio federale di topografia assicura la relazione tra i sistemi di riferimento locali, i sistemi di riferimento globali della Svizzera e i sistemi di riferimento internazionali e offre, come geoservizi pubblici, servizi di trasformazione per la conversione. Art. 7 Misurazione nazionale topografica 1 Le informazioni topografiche della misurazione nazionale comprendono geodati di base che descrivono nelle tre dimensioni la forma, la copertura del suolo della superficie terrestre e i nomi geografici di tutto il territorio della Svizzera e delle zone limitrofe. 2 Le informazioni topografiche della misurazione nazionale comprendono segnatamente: a. i dati altimetrici; b. le ortofoto e le relative immagini aeree e satellitari; c. gli oggetti naturali e artificiali del modello topografico del paesaggio; d. i confini giurisdizionali; e. i nomi geografici. 3 L Ufficio federale di topografia emana istruzioni sulle informazioni topografiche della misurazione nazionale. Tali istruzioni sono pubblicate. Art. 8 Misurazione nazionale cartografica 1 La misurazione nazionale cartografica serve all approntamento delle carte nazionali. 2 Le carte nazionali comprendono le carte topografiche in forma analogica e digitale (dati cartografici). 3 L Ufficio federale di topografia emana istruzioni sui modelli di rappresentazione della misurazione nazionale. Tali istruzioni sono pubblicate. Art. 9 Geoservizi La misurazione nazionale comprende servizi geodetici, topografici e cartografici. Art. 10 Aggiornamento 1 La misurazione nazionale è regolarmente aggiornata e rinnovata. 2 Il DDPS stabilisce i cicli di aggiornamento. Art. 11 Competenze 1 L Ufficio federale di topografia è il servizio specializzato della Confederazione per la misurazione nazionale. 2873

2 Esegue la misurazione nazionale. 3 Può emanare istruzioni sulle procedure e i metodi di allestimento, rilevamento, aggiornamento, rinnovamento e gestione della misurazione nazionale. Art. 12 Cooperazione tecnica con l estero 1 Nel settore della misurazione nazionale, l Ufficio federale di topografia collabora con servizi degli Stati limitrofi e con organizzazioni internazionali. 2 Partecipa allo sviluppo di norme e sistemi europei e internazionali. 3 Nei limiti dei preventivi e delle spese approvati, l Ufficio federale di topografia può concludere autonomamente con altri Stati e con organizzazioni internazionali accordi di portata limitata concernenti la cooperazione tecnica nel settore della misurazione nazionale. Sezione 2: Confine nazionale Art. 13 Competenza 1 L Ufficio federale di topografia è il servizio specializzato della Confederazione competente per la determinazione, la demarcazione e la misurazione del confine nazionale. 2 Il DDPS nomina i membri delle commissioni per il confine. Art. 14 Partecipazione dei Cantoni e dei Comuni 1 In occasione della determinazione del confine nazionale, la partecipazione dei Cantoni interessati è garantita mediante: a. la presenza di rappresentanti nelle commissioni per il confine; b. una consultazione scritta se non è istituita alcuna commissione per il confine. 2 I Cantoni assicurano la partecipazione dei Comuni interessati. Art. 15 Partecipazione di servizi dell Amministrazione federale 1 Se in occasione della determinazione del confine nazionale sono interessati in misura rilevante zone protette, inventari di protezione o opere pubbliche, segnatamente strade nazionali o centrali elettriche, la partecipazione dei competenti servizi specializzati della Confederazione è garantita mediante: a. la presenza di rappresentanti nelle commissioni per il confine; b. una consultazione scritta. 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il DDPS presentano congiuntamente al Consiglio federale la proposta in vista della conclusione di un accordo di diritto internazionale pubblico relativo alla determinazione del confine nazionale. 2874

Art. 16 Pubblicazione Gli accordi di diritto internazionale pubblico relativi alla determinazione del confine nazionale sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale. Art. 17 Confini degli immobili 1 I confini degli immobili lungo il confine nazionale ne adottano il tracciato. 2 Il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale provvede affinché, dopo la conclusione o la modifica di accordi di diritto internazionale pubblico relativi al confine nazionale, i dati della misurazione ufficiale e del registro fondiario siano aggiornati. 3 L accordo pubblicato, unitamente ai documenti di mutazione della misurazione ufficiale, ha valore di documento giustificativo per il registro fondiario. Art. 18 Obblighi di comunicazione 1 L Ufficio federale di topografia comunica ai Cantoni interessati le modifiche del tracciato del confine nazionale. 2 Il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale informa l Ufficio federale di topografia dei danni constatati ai segni di demarcazione del confine nazionale o dei pericoli a cui sono esposti. Art. 19 Costi La Confederazione assume i costi della procedura di determinazione del confine, della demarcazione, della misurazione e la manutenzione del confine nazionale, nonché della rettifica dei confini di immobili lungo il confine nazionale. Sezione 3: Prestazioni ufficiali Art. 20 Definizione 1 Le prestazioni ufficiali della misurazione nazionale concernono dati geodetici, topografici e cartografici in forma analogica e digitale utilizzabile. 2 Il DDPS designa nel dettaglio le prestazioni ufficiali della misurazione nazionale. Al riguardo, tiene conto delle necessità dell economia, della scienza, dell amministrazione pubblica e dell esercito. Art. 21 Competenza 1 L Ufficio federale di topografia è competente per la fornitura delle prestazioni ufficiali della misurazione nazionale. 2 Può collaborare con terzi per la produzione e la distribuzione. 2875

Art. 22 Qualità L Ufficio federale di topografia stabilisce le norme di qualità per le prestazioni della misurazione nazionale. Sezione 4: Atlanti nazionali Art. 23 1 Rientrano nei compiti della Confederazione giusta l articolo 26 LGI gli atlanti nazionali e le carte seguenti: Denominazione Atlante della Svizzera Carte geologiche Carte geofisiche Carte geotecniche Atlante idrologico Atlante climatico della Svizzera Atlante statistico della Svizzera Servizio competente della Confederazione Politecnico federale di Zurigo Ufficio federale di topografia Ufficio federale di topografia Ufficio federale di topografia Ufficio federale dell ambiente Ufficio federale di meteorologia e di climatologia Ufficio federale di statistica 2 L organizzazione di progetto, il finanziamento e la collaborazione sono definiti in un contratto di diritto pubblico tra il servizio competente della Confederazione e le organizzazioni partner. 3 L Ufficio federale di statistica è competente per la produzione e la distribuzione dell atlante statistico della Svizzera. 4 L Ufficio federale di topografia è competente per la produzione e la distribuzione degli altri atlanti nazionali, sempre che i contratti non prevedano altrimenti. Sezione 5: Prestazioni commerciali Art. 24 Principio 1 L Ufficio federale di topografia può fornire le prestazioni commerciali seguenti: a. eseguire mandati di altri servizi dell Amministrazione federale e di terzi nel settore della geomatica e della cartografia; b. eseguire lavori di cooperazione allo sviluppo nel settore della geomatica e della cartografia; c. offrire dati e prestazioni della misurazione nazionale in forma particolare; 2876

d. offrire prestazioni del servizio di volo ad altri servizi dell Amministrazione federale, ai Cantoni e a terzi. 2 Nel quadro della fornitura di tali prestazioni può collaborare con terzi. Art. 25 Base di calcolo per le prestazioni commerciali Per i calcoli relativi alle proprie prestazioni commerciali, l Ufficio federale di topografia si basa sulle tariffe che applica agli offerenti privati per un utilizzazione commerciale. Sezione 6: Servizi particolari Art. 26 Servizio di volo 1 L Ufficio federale di topografia gestisce un servizio di volo in collaborazione con le Forze aeree. 2 Il servizio di volo ha i compiti ufficiali seguenti: a. realizzare foto aeree per la misurazione nazionale; b. eseguire voli speciali per la misurazione nazionale. 3 Al personale del servizio di volo si applica l ordinanza del 19 novembre 2003 6 sul servizio di volo militare. Art. 27 Organo di coordinamento delle riprese aeree 1 L Ufficio federale di topografia coordina i voli dell Amministrazione federale e dei Cantoni destinati al rilevamento dei geodati di base. 2 I servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni comunicano anticipatamente tali voli all Ufficio federale di topografia. Art. 28 Istituto geografico militare L Ufficio federale di topografia gestisce l Istituto geografico militare per incarico dell Aggruppamento Difesa. Sezione 7: Utilizzazione Art. 29 1 Il DDPS può stabilire per quali geodati di base e geoservizi della misurazione nazionale è ammessa in generale l utilizzazione senza l autorizzazione dell autorità competente. 6 RS 512.271 2877

2 L Ufficio federale di topografia stabilisce caso per caso per quali geodati di base e geoservizi della misurazione nazionale è ammessa l utilizzazione senza l autorizzazione dell autorità competente. Sezione 8: Disposizioni finali Art. 30 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell allegato. Art. 31 Disposizioni transitorie 1 Per gli atlanti nazionali sono conclusi contratti di diritto pubblico entro due anni dall entrata in vigore della presente ordinanza. Fino alla conclusione di detti contratti, le decisioni e i contratti esistenti mantengono la loro validità. 2 I contratti relativi all utilizzazione di geodati di base e geoservizi della misurazione nazionale nonché ai relativi emolumenti, vigenti alla data dell entrata in vigore della presente ordinanza, rimangono in vigore fino alla fine della durata concordata, ma al più tardi fino all entrata in vigore di nuove disposizioni d ordinanza relative agli emolumenti della geoinformazione della Confederazione oppure fino al 31 dicembre 2009. Art. 32 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2008. 21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 2878

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: Allegato (art. 30) 1. Ordinanza del 9 settembre 1998 7 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale Ingresso visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007 8 sulla geoinformazione (LGI), Art. 1 Campo d applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per l utilizzazione di dati della misurazione ufficiale trasmessi da servizi della Confederazione oppure ottenuti per il tramite di geoservizi della Confederazione. Art. 2 11 Art. 12 cpv. 2 e 3 Art. 26 28 Art. 29 cpv. 1 Abrogato Art. 30 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 1998. 2 Essa si applica fino all entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli emolumenti per l utilizzazione di geoinformazioni della Confederazione, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009. 7 RS 510.622 8 RS 510.62; RU 2008 2793 2879

2. Ordinanza del 24 maggio 1995 9 sull utilizzazione delle carte federali Ingresso visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007 10 sulla geoinformazione (LGI), Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per l utilizzazione di geodati di base, geoservizi e altre prestazioni ufficiali della misurazione nazionale. Art. 2 4 Art. 6 8 Art. 9 cpv. 1 e 2 1 L Ufficio federale di topografia (Ufficio federale) riscuote emolumenti conformemente all allegato per l utilizzazione dei dati cartografici soggetti ad autorizzazione e per il commercio di prodotti confezionati all estero con l utilizzazione di dati cartografici. 2 Il pagamento degli emolumenti per il commercio di prodotti confezionati all estero con l utilizzazione di dati cartografici è a carico dell importatore o del fornitore di dati. Art. 11 Abrogato Art. 18 19a Art. 22 Abrogato 9 RS 510.622.1 10 RS 510.62; RU 2008 2793 2880

Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 1995. 2 Essa si applica fino all entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli emolumenti per l utilizzazione di geoinformazioni della Confederazione, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009. 3. Ordinanza del 1 settembre 1938 11 concernente la consegna e la vendita delle nuove carte nazionali Ingresso visto l articolo 15 capoverso 3 della legge federale del 5 ottobre 2007 12 sulla geoinformazione (LGI), Art. 1 e 2 Art. 3 L Ufficio federale di topografia fissa il prezzo di vendita conformemente alle istruzioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Art. 4 Il DDPS emana le necessarie disposizioni d esecuzione sulla consegna, l amministrazione e la fatturazione delle nuove carte nazionali destinate all esercito. Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 settembre 1938. 2 Essa si applica fino all entrata in vigore delle nuove disposizioni sugli emolumenti per l utilizzazione di geoinformazioni della Confederazione, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2009. 11 RS 510.623 12 RS 510.62; RU 2008 2793 2881

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