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LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 19-06-1981 REGIONE BASILICATA ISTITUZIONE CONSULTA REGIONALE PER L' EMIGRAZIONE Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 20 del 23 giugno 1981 Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: Cap. I Finalità - Costituzione della Consulta Regionale ARTICOLO 1 La Regione, nell' ambito delle sue attribuzioni e in applicazione dei principi enunciati agli artt. 5 e 8 del proprio Statuto, con la presente legge promuove forme di solidarietà e di tutela a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie nella prospettiva del superamento degli squilibri socio - economici della Regione. ARTICOLO 2 Per l' attuazione dei compiti di cui al precedente articolo è istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale dell' emigrazione ed il suo Comitato.

ARTICOLO 3 La consulta è composta da: a) 3 rappresentanti della regione; b) 2 rappresentanti delle Amministrazioni comunali della Regione designati dall' ANCI regionale; c) 7 rappresentanti designati dalle Organizzazioni e Associazioni democratiche a carattere regionale che operano a favore degli emigrati e delle loro famiglie, scelti tra coloro che lavorano all' estero da non meno di tre anni; d) 1 rappresentante di ciascuna delle cinque Associazioni nazionali più rappresentantive che operano continuativamente con proprie strutture da almeno due anni nella Regione a favore degli emigrati; e) 1 rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive in campo nazionale; f) 1 rappresentante delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti; g) 1 rappresentante designato da ciascun Consiglio Scolastico provinciale. Alla nomina dei componenti della Consulta provvede la Giunta regionale sulla base delle designazioni di cui sopra. E' componente di diritto della Consulta regionale dell' emigrazione l' Assessore al ramo. Il presidente viene eletto dalla Consulta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione, nel settore emigrazione designato dall' Assessore competente. I componenti della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale. ARTICOLO 4 Il presidente della Consulta, di sua iniziativa o su richiesta di 1/ 3 dei componenti della Consulta, potrà far partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di Amministrazioni ed

Enti interessati agli argomenti posti in esame senza diritto di voto. ARTICOLO 5 La Consulta elegge nel suo seno un comitato composto di 6 membri, escluso il Presidente, con voto limitato a 4. Il Presidente della Consulta assume la Presidenza del Comitato facendo parte di diritto come membro. Le funzioni di vicario sono svolte dal membro più anziano del Comitato. ARTICOLO 6 Ai membri della Consulta, per l' espletamento delle loro funzioni, compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge regionale per i dipendenti appartenenti alla qualifica funzionale più elevata. Ai fini dell' individuazione della sede per il trattamento di cui al precedente comma si ha riguardo alla sede abituale di lavoro ancorchè situata all' estero. Il trattamento di missione è altresì garantito ai membri della Consulta che siano dipendenti regionali. Ai membri della Consulta è corrisposto un gettone di presenza nella misura di L. 30.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute.

Cap. II Compiti della Consulta ARTICOLO 7 La Consulta regionale dell' emigrazione ha i seguenti compiti: a) studia il fenomeno dell' emigrazione e dell' immigrazione nelle cause e negli effetti che esso determina nella economia, nella vita sociale della Regione, nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, promuovendo gli opportuni collegamenti con i Ministeri interessati per quanto attiene alle attività di loro competenza, nonchè con gli uffici, organizzazioni ed Enti operanti nel settore, fornisce notizie e propone iniziative al fine di informare la collettività lucana emigrata sui vari problemi e aspetti della vita regionale; b) esprime pareri sui piani di programmazione regionale e formula proposte in materia di piena occupazione, nella prospettiva del superamento e dell' intero territorio nazionale; c) segnala l' opportunità di proporre al Parlamento, ai sensi dell' art. 121 della Costituzione, provvedimenti ed iniziative per la tutela dei diritti degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie nell' ambito della competenza regionale; d) segnala l' opportunità di convocare conferenze sui problemi dell' emigrazione e dell' immigrazione anche in collegamento con le altre regioni, con il Governo e con le comunità organizzate all' estero. ARTICOLO 8 Il Comitato coordina e promuove i lavori della Consulta, assumendo tutte le iniziative atte a rendere operanti le indicazioni della Consulta stessa. Mantiene i rapporti con la Giunta e propone alla stessa i provvedimenti a favore degli

emigrati. Cap. III Rimborso spese e contributi alle Associazioni e Organizzazioni di emigrati e immigrati, diritto allo studio e formazione professionale ARTICOLO 9 Ai lavoratori lucani, emigrati all' estero da almeno 2 anni consecutivi o per il periodo minore in caso di malattia o invalidità contratta all' estero, che rientrano definitivamente nella Regione, e che ne facciano domanda entro 1 anno dal rientro, è concesso un contributo per rimborso spese di viaggio, trasporto masserizie e per indennità di prima sistemazione di L. 500.000 usufruibile per una sola volta. E' concesso un sussidio straordinario pari al costo del trasporto delle salme al paese di origine degli emigrati lucani deceduti all' estero, qualunque sia il periodo di permanenza all' estero, qualora questo non faccia carico a Enti o istituzioni pubbliche o private. ARTICOLO 10 L' erogazione dei contributi previsti dall' articolo precedente è delegata ai Comuni dell' ultima residenza. Spetta ad essi ricevere le domande degli emigrati e istruire le pratiche corredate dai relativi documenti. Al termine di ogni trimestre i comuni presenteranno al Presidente della Giunta regionale, per il rimborso, il rendiconto dei contributi erogati.

ARTICOLO 11 Al fine di favorire l' inserimento nella vita della Regione dei figli dei lavoratori emigrati, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, assegni di studio per la frequenza di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale. A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto alla assistenza l' Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire speciali assegni per facilitare il diritto allo studio. All' erogazione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della Giunta regionale. Gli assegni di studio saranno erogati con le modalità fissate dalla Giunta, sentito il Comitato. ARTICOLO 12 Le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni non montani possono istituire appositi corsi per l' orientamento, la qualificazione e la riqualificazione professionale degli emigrati rientrati dall' estero nella Regione. La Giunta Regionale, sentito il Comitato, determinerà per i singoli corsi, il tipo e le materie di insegnamento, la durata e il relativo finanziamento. ARTICOLO 13 La Regione favorisce la promozione socio -

culturale anche con contributi alle spese per lo svolgimento di tali attività da parte di Associazioni e Organizzazioni di emigrati. La Giunta regionale può erogare, sentito il Comitato, sovvenzioni alle Associazioni e Organizzazioni operanti nella Regione per lo svolgimento di attività socio - culturali. Capo IV Iniziative produttive ARTICOLO 14 La Giunta regionale può disporre, sentito il Comitato i seguenti provvedimenti a favore degli emigrati singoli o associati che rientrino dall' estero dopo almeno tre anni di permanenza, e che abbiano presentato domanda non oltre un anno dall' effettivo rientro in patria. a) contributi in conto interessi per l' acquisto, la costruzione, l' ammodernamento, l' ampliamento di immobili ad uso di abitazioni di tipo non di lusso; b) contributi in conto interessi per acquisto, costruzione, ammodernamento, ampliamento, adattamento, arredamento di immobili ad uso ricettivo nel settore turistico, purchè le opere insistano nell' ambito dei comprensori turistici; c) contributi in conto interessi per acquisto, costruzione, ampliamento, adattamento di immobili rustici che costituiscano pertinenze di fondo agricolo; d) contributi in conto interessi per acquisto, costruzione, ampliamento, adattamento di immobili destinati all' esercizio di attività artigiane e acquisto delle relative attrezzature; e) acquisto di fondi rustici per l' esercizio dell' attività agricola. Per l' ammissione ai benefici di cui ai punti b), c), d), e), requisito essenziale è rappresentato dalla iscrizione agli albi professionali; tale iscrizione potrà avvenire anche entro 1 anno dal rientro definitivo dell' emigrato. Per l' ammissione ai benefici di cui ai punti b), c), d), e) si terrà conto dei fini produttivi e occupazionali degli investimenti e dei vincoli di destinazione previsti dalle altre leggi regionali.

ARTICOLO 15 Per gli interventi di cui all' articolo precedente la Regione, sentito il parere della Consulta, stipulerà apposite convenzioni con Istituti di credito operanti nella Regione. Nelle convenzioni con gli Istituti di credito saranno indicati gli importi massimi che potranno essere concessi per i singoli mutui. ARTICOLO 16 I mutui relativi alla realizzazione o all' acquisto degli immobili avranno una durata non superiore ai 20 anni, mentre quelli relativi all' acquisto di beni mobili non dovranno superare la durata di anni 10. Il tasso d' interesse a carico degli emigrati sarà quello stabilito dalle vigenti leggi statali e regionali per i singoli settori d' intervento di cui al precedente art. 14. ARTICOLO 17 Le domande per la concessione dei mutui, dirette alla Giunta Regionale, devono essere presentate presso i Comuni nella cui giurisdizione si colloca l' iniziativa e vanno corredate dal progetto dell' opera, o dai preventivi di

spesa per gli impianti e le attrezzature da acquistare, da una relazione tecnica e da un piano di finanziamento con l' indicazione dei tempi di realizzazione dell' opera o dell' atto notarile di acquisto dell' immobile. Il sindaco trasmette le domande alla Regione, con apposto il parere della Giunta comunale, entro 30 giorni dalla presentazione. Sulla concessione del mutuo delibera la Giunta regionale entro termine di 60 giorni. ARTICOLO 18 La Giunta regionale predispone ogni anno, su proposta degli Assessori competenti, sentita la Consulta, il piano finanziario per gli interventi previsti dalla presente legge. Il piano è approvato dal Consiglio regionale. ARTICOLO 19 Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale sentito il parere della Consulta, propone al Consiglio Regionale, l' approvazione del regolamento di attuazione, operando, se necessario, il coordinamento con altre leggi regionali. ARTICOLO 20

0 Norma transitoria Per le domande di contributo già presentate ai sensi della legge regionale 29/ 75 e 17/ 78 e per quelle per le quali è stata adottata delibera di << Nulla Osta >> per la stipula dei mutui l' ulteriore istruttoria sarà effettuata secondo la presente normativa. Le rate dei mutui già concessi ai sensi delle suddette leggi faranno capo allo stesso o corrispondente capitolo di bilancio della presente legge. ARTICOLO 21 Per la prima applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti è autorizzata, per l' anno 1981, la spesa complessiva di L. 385.000.000, da imputare: Per la prima applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti è autorizzata, per l' anno 1981, la spesa complessiva di L. 385.000.000, da imputare: 1) Cap. 6410 - Contributi per rimborsi spese viaggio, trasporto masserizie, indennità prima sistemazione, trasporto salme L. 250.000.000; La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti ai suddetti capitoli. Per gli anni successivi gli stanziamenti annuali saranno stabiliti con legge di bilancio. Per la prima applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti è autorizzata, per l' anno 1981, la spesa complessiva di L. 385.000.000, da imputare: 2) Cap. 6420 - Contributi in conto interessi sui mutui concessi agli emigrati per investimenti in attività produttive L. 60.000.000; La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti ai suddetti capitoli. Per gli anni successivi gli stanziamenti annuali saranno stabiliti con legge di bilancio. Per la prima applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti è autorizzata, per l' anno 1981, la spesa complessiva di L. 385.000.000, da imputare: 3) Cap. 6430 - Contributi per la promozione socio - culturale all' estero e sovvenzioni alle Associazioni degli emigrati L. 35.000.000;

1 La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti ai suddetti capitoli. Per gli anni successivi gli stanziamenti annuali saranno stabiliti con legge di bilancio. Per la prima applicazione delle disposizioni degli articoli precedenti è autorizzata, per l' anno 1981, la spesa complessiva di L. 385.000.000, da imputare: 4) Cap. 6400 - Assegni di studio ai figli degli emigrati L. 40.000.000. La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti ai suddetti capitoli. Per gli anni successivi gli stanziamenti annuali saranno stabiliti con legge di bilancio. La copertura finanziaria è assicurata con le disponibilità esistenti ai suddetti capitoli. Per gli anni successivi gli stanziamenti annuali saranno stabiliti con legge di bilancio. ARTICOLO 22 La presente legge abroga le leggi regionali n. 20 del 17-7- 1973, n. 28 dell' 1-4- 1975, n. 29 dell' 1-4- 1975 e n. 17 dell' 8-4- 1978. ARTICOLO 23 La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, lì 19 giugno 1981.