- 3 AGO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area 111- Stato Civile

Documenti analoghi
Itlll.IIIII~1111 n I

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

Da oggi sarà possibile attribuire al proprio figlio il doppio cognome di entrambi i genitori.

Domande Frequenti (F.A.Q.) Diritto di famiglia, successioni, contratti

.\1.11, )111111

O " Ministero dell 'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Ministero dell Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area III - Stato Civile

-ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

NIENTE PROCURA SPECIALE NELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI AL SINDACO

Ministero dell 'Intern0

per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Il.5 MOV. 2013

Ministero dell 'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area III - Stato Civile

Ministero dell Interno

W/Y907 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Ministero dell'interno

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici

1~lII. "t"l. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Roma, F/397 - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

K Roma, lì

Circolare n.10 Ai Sigg. Prefetti della Repubblica

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI CIRCOLARE N. 15

Negoziazione assistita in materia di famiglia: i chiarimenti sul rilascio del certificato

Ministero dell'interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area II - Ufficio AI RE

*** Agenzia del Territorio. PROVVEDIMENTO 26 giugno 2012

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE Ufficio II - Ordinamento

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITOFTALI Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Ministero dell'interno

Prefettura di Avellino

-ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO)

legge n. 23 del 1996 lo Stato, i comuni e le province provvedevano entrambe alla fornitura degli edifici per il settore relativo alla istruzione

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER ANNO SABBATICO E CONGEDO STRAORDINARIO PER DOTTORATO DI RICERCA

Ministero dell Interno

Ministero dell'interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all entrata in funzione degli archivi informatici

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei

Art. 93 (Esenzione fiscale)

DIREZIONE ENTI LOCALI CONSULENZA IN MERITO ALLA CREMAZIONE DI UNA SALMA. (20/06/2011)

!1J ffillil

DEI MATRIMONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO CELEBRATI ALL ESTERO

INFORMAZIONI GENERALI

Convegno di studio: Unioni civili e convivenze di fatto: aspetti patrimoniali, successori, fiscali e autonomia negoziale

** NORMATTIVA - Stampa ***

MINISTERO DELL'INTERNO DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Negoziazione Assistita e semplificazione ex dl 132/14. Circolare del Min. Interni: arrivano i chiarimenti

Politiche Sociali. Ai Sigg. Prefetti LORO SEDI. Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Circolare n. 13 del 14 giugno 2013 Ministero dell'interno

Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

1 scheda dea prassi circolari a cura di maurizio buzzani

TELEGRAMMA URGENTISSIMO ROMA, 3 GENNAIO 2007 AI SIGG. PREFETTI U.T.G. DELLA REPUBBLICA AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

Ministero dell'interno

Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993 n. 572 (in Gazz. Uff. 4 gennaio n. 2)

Attribuzione del nome e del cognome degli stranieri e dei cittadini di origine straniera- SECONDA PARTE-.

Ministero dell 'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Demografici

XXX Convegno A.N.U.S.C.A

Circolare n. 3/13 del 15 gennaio 2013 Ministero dell'interno

Comune di Castiglion Fibocchi

1. Definizioni. 1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, è indicata con la denominazione «legge».

Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia Circolare 29 luglio 2015

Problematiche applicative di diritto internazionale privato per l ufficiale di stato civile. XXVIII Convegno ANUSCA novembre 2008

AZIONE DELLA T COMMISSIONE PERMANENTE

ART. 12 L.162/ ACCORDO DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO CONSENSUALE DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

D.M. Interno 27 febbraio 2001 Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. N. 333-B/13D Roma, 14 dicembre 2010

Delibera della Giunta Regionale n. 772 del 12/11/2010

Risoluzione n. 279/E

Ministero del/ 'Interno

Circolare telegrafica urgente n. 28/2007 Roma, 7 maggio 2007

COMUNE DI LAJATICO PROVINCIA DI PISA

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2016

f Y.*-J f f Y Y' f f / / / /. y / f f r- / f OGGETTO: Assistenza alle Vittime del Dovere - Istituzione Cali Cerner dedicato.

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (1). Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (2), recante nuove norme sulla cittadinanza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144

Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

D.P.R n. 572 (1) Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

D.P.R. 12 ottobre 1993, n

file://c:\documents and Settings\fgirardi.INTRANETUNITV\Desktop\D_P_R_

Il contratto di convivenza

Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , recante nuove norme sulla cittadinanza.

D.P.R. 12 ottobre 1993, n Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

DAL 1 SETTEMBRE 2017 ENTRATA IN VIGORE DEL "POLO UNICO PER LE VISITE FISCALI".

L. 24 dicembre 1954, n (1).Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (1/circ).

MINISTERO DELL INTERNO

Transcript:

Demografici Prot Uscita del 03/08/2011 Numero 0010307 Classifica: area 3, //,11111.1 III JIIl/I, IIIIII11'1111 Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 3 AGO. 2011 - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubblica, 15 - AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'estero e Politiche Migratorie Uff.11I - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo

Area III - Stato Civile -ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE Via Cavour, 6 - ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO - Ufficio della Documentazione Generale E Statistica Via Cavour, 6 - ALL'UFFICIO I Gabinetto del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali - ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46 - ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F - ALLA DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 OGGETTO: Annotazioni delle convenzioni matrimoniali sugli atti trascritti ex art. 19 DPR 396/2000. Come è noto l'art. 19 del D.P.R. 396/2000 prevede che gli atti formati all'estero, relativi a cittadini stranieri residenti in Italia, possano essere trascritti nei registri dello stato civile su richiesta degli interessati. 1\ medesimo articolo

prevede altresì che l'ufficiale dello stato civile possa rilasciare copia integrale dell'atto trascritto, sempre su richiesta degli interessati. Con circolare MIACEL n. 2 del 26 Marzo 2001, la norma è stata interpretata nel senso di consentire una mera trascrizione riproduttiva del documento originale, al solo scopo di offrire agli stranieri residenti nel nostro paese la possibilità di ottenere dall'ufficiale dello stato civile italiano la copia di un atto che li riguarda, senza doversi rivolgere al competente organismo estero. Di conseguenza, si è ritenuto che non fosse consentito apporre annotazioni nell'atto già trascritto. Parimenti è stato disposto che fosse possibile rilasciare solo copie integrali dell'atto trascritto e non anche certificazioni e solo su richiesta di un soggetto menzionato nell'atto stesso. La giurisprudenza civile, nel corso degli ultimi anni, con alterne pronunce, prevalentemente sfavorevoli all'amministrazione, ha sottoposto a rilievi critici l'interpretazione ministeriale relativamente ad alcune richieste di annotazione di atti pubblici concernenti il regime patrimoniale della famiglia, ritenendo che il termine trascrizione non possa che significare l'attribuzione alla stessa della tipica funzione pubblicitaria, cui consegue la possibilità di effettuare le annotazioni previste dalla legge, dovendo limitarsi, al più, la funzione meramente riproduttiva alle sole trascrizioni di atti contrari all'ordine pubblico. D'altronde, anche la prassi in materia ha evidenziato come l'impossibilità di effettuare annotazioni sugli atti di matrimonio trascritti ex art.19 può comportare problemi non solo per i diretti interessati ma anche per i soggetti che con essi vengono a contatto, con riguardo per esempio alla richiesta di annotazioni di convenzioni matrimoniali per le quali l'art.162 del codice civile prevede la non opponibilità ai terzi se non annotate a margine dell'atto di matrimonio, oppure con riguardo alle convenzioni relative alla legge applicabile ai rapporti patrimoniali ex art.3o della L.218/95. A seguito di dette problematiche, si è ritenuto necessario richiedere il parere al Consiglio di Stato circa l'interpretazione da dare alla norma con riguardo alle richieste di annotazioni riguardanti le convenzioni matrimoniali per le quali l'annotazione è obbligatoriamente prevista da una norma di legge per

l'efficacia pubblicistica della convenzione stessa, consentendo l'annotazione di tali convenzioni sugli atti trascritti ex art.19, fermo restando il regime vigente per tutti gli altri atti. Il Consiglio di Stato, Sez. I, con decisione n.1732 del 12 luglio 2011 ha espresso l'avviso "che la piena equiparazione affermata dalla giurisprudenza civile fra ordinario regime della trascrizione degli atti di stato civile e regime in esame non emerga con chiarezza dalla normativa e che, in linea di principio, debba ritenersi condivisibile l'impostazione per la quale le trascrizioni ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 396 del 2000 sono meramente riproduttive di atti formati all'estero da stranieri residenti in Italia al fine di agevolarli nell'ottenimento delle copie integrali degli stessi". Con riguardo invece alle annotazioni sugli atti di matrimonio registrati ex art.19 inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi stranieri, l'alto Consesso ha ritenuto che, in tali ipotesi, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali, tenendo conto di quanto emerso in giurisprudenza, l'articolo 19 del D.P.R. n. 396 del 2000 non precluda l'annotazione delle convenzioni matrimoniali, "ma ciò sempre e solo in chiave di agevolazione agli stranieri residenti in Italia a disporre di copia integrale dei propri atti, senza doversi rivolgere ai competenti organismi esteri". Pertanto, tenuto conto di quanto affermato dal Consiglio di Stato ed in applicazione del principi di imparzialità e buon funzionamento della pubblica amministrazione, gli ufficiali di stato civile dovranno dare corso alle richieste di annotazione, sugli atti di matrimonio registrati ex art.19, degli atti inerenti i rapporti patrimoniali tra coniugi. Inoltre, come indicato dall'alto Consesso, le copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione potranno essere rilasciate anche a soggetti terzi interessati che non siano menzionati nell'atto. Per quanto non modificato dalla presente circolare, restano ferme le direttive di cui alla circolare MIACEL n. 2 del 26 marzo 2001.

Si pregano le SS.LL. di voler portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, ringraziando per la fattiva consueta collaborazione. RE CENTRALE na Menghini