COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

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COMUNE DI PIANEZZA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO DETERMINA N. 431 DEL 02 dicembre 2016 SETTORE AFFARI GENERALI OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLE CRISI PER L ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO IL COMUNE DI PIANEZZA. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO IL RESPONSABILE DI SETTORE Premesso che: - la legge n.3, del 27 gennaio 2012, come modificata dal D.L. n.179, del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221, del 17 dicembre 2012, recante Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero il sovraindebitamento. ; il decreto del Ministero della Giustizia n.202, del 24 settembre 2014, dal titolo Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento. L'art. 4 del citato regolamento prevede, tra l'altro, che siano iscritti a domanda anche gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche; - con deliberazione n. 192 del 26 luglio 2016 la Giunta Comunale aveva manifestato la volontà di costituire l'organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 15 della Legge 3/2012; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28 novembre 2016 è stato istituito il suddetto Organismo denominato "Organismo Composizione Crisi Pianezza Città Solidale", demandando alla

sottoscritta Responsabile del Settore Affari Generali di porre in essere tutti gli adempimenti normativi, amministrativi e di tipo organizzativo per garantire la concreta operatività del servizio attraverso l iscrizione dell Organismo medesimo nella Sezione B dell apposito Registro presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell art.15 della citata L.n.3/2012; Rilevato che il su citato Regolamento individua gli organi che compongono l'organismo di Composizione della Crisi e ne disciplina le funzioni e, in particolare, l'art. 9, in merito al Gestore della Crisi stabilisce che: "La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell elenco tenuto presso l Organismo. Il Gestore della crisi può essere composto da non più di tre componenti. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice. La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell elenco di cui all art. 3 del decreto n. 202/2014, già in possesso di specifica formazione, secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell importanza della situazione di crisi del debitore. Il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di ricusazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014." Preso atto che occorre procedere alla formazione di un elenco di professionisti interessati ad assumere il ruolo di gestori delle crisi nei procedimenti che verranno gestiti dal predetto Organismo. Ritenuto, pertanto, di predisporre un avviso pubblico e il relativo modello di domanda, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di formare l'elenco dei gestori della crisi, prevedendo i seguenti requisiti professionali di ammissione: 1) iscrizione ad uno degli ordini professionali di cui all art.4, c 2, D.M. n.202/2014 (ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai); 2) essere stati nominati in almeno 4 procedure come curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell organismo o del liquidatore a norma dell articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3 ovvero, in alternativa essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento, di durata non inferiore a 40 ore, nell ambito disciplinare della crisi d impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, organizzati secondo le modalità e con le caratteristiche descritte all art.4, comma 5, lett. b) e comma 6 del D.M. n.202/2014. Gli aspiranti gestori delle crisi dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267, nonché dall'articolo 16 della legge n.3/2012; - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; - alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento. Ritenuto di fissare quale termine di presentazione della domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta secondo il suddetto modello allegato all' avviso e consegnata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:comune.pianezza@pec.it, il 21 dicembre 2016. Rilevato che all'avviso sarà data adeguata pubblicità attraverso l'inserimento sul sito internet comunale e la predisposizione di manifesti. Dato atto che l adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta in qualità di responsabile del settore affari generali, come nominata con decreto sindacale n. 9 del 30.12.2015, che agisce in regime di prorogatio ai sensi dell'art. 27 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi DETERMINA 1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 2. Di approvare l allegato schema di avviso e relativa domanda di partecipazione al fine di formare l'elenco dei gestori della crisi dell'organismo di Composizione della Crisi Pianezza Città solidale istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28 novembre 2016. 3. Di assicurare adeguata pubblicità al suddetto avviso mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell ente e l'affissione di appositi manifesti, fissando il termine di presentazione della domanda di partecipazione il 21 dicembre 2016. 4. Di rilevare che potranno presentare domanda di partecipazione coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti professionali di ammissione: iscrizione ad uno degli ordini professionali di cui all art.4, c 2, D.M. n.202/2014 (ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei notai); essere stati nominati in almeno 4 procedure come curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell organismo o del liquidatore a norma dell articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3 ovvero, in alternativa essere in possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento, di durata non inferiore a 40 ore, nell ambito disciplinare della crisi d impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, organizzati secondo le modalità e con le caratteristiche descritte all art.4, comma 5, lett. b) e comma 6 del D.M. n.202/2014.

Inoltre, gli aspiranti gestori dovranno possedere i seguenti requisiti di onorabilità: a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs 6 settembre 2011, n.159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267, nonché dall'articolo 16 della legge n.3/2012; - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; - alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento. 5. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 23, 1 comma, lett. a) del D.Lgs. 33/2013, come sostituito dal D. Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione Amministrazione trasparente. IL RESPONSABILE DI SETTORE F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania Accertamento Estremi Contabili Impegno Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le regole di finanza pubblica Pianezza, IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO FAVARATO Rag. Luca IL RESPONSABILE D'UFFICIO Per istruttoria: GUIFFRE STEFANIA Proposta Determinazione n. 88

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 7 dicembre 2016 Pianezza, lì 7 dicembre 2016 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa BONITO Michelina