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SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E L EFFICIENZA DELLA DISTRIBUZIONE DI CEDOLE LIBRARIE ALLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO A FAVORE DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVELLINO L anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno ( ) del mese di, in Avellino, nella sede comunale di Piazza del Popolo, viene stipulata la presente Convenzione: tra: - il Comune di Avellino, nella persona del Dott. Gianluigi Marotta, nato ad Avellino il 04/08/1968, in qualità di Dirigente Incaricato del III Settore Risorse Finanziarie, Istruzione e Cultura, domiciliato, per la Sua carica, presso la Sede Comunale, con sede in Piazza del Popolo, Cod. Fis. N:00184530640; e il/la sig./sig.ra nato/a a il residente a via n, nella qualità di legale rappresentante della ditta con sede legale in via n CAP tel. e/mail PEC Cod.Fisc./P.Iva Di seguito indicate come Parti, definiscono l intesa sul tema in epigrafe, come di seguito dettagliato: Premesso: - Che il diritto allo studio trova il suo fondamento nella Costituzione Italiana agli artt. 2, 3, 33 e 34 (commi 3 e 4), in cui si dispone che la scuola è aperta a tutti. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso ; - che lo stesso costituisce uno dei diritti fondamentali ed inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani recepita dagli Stati membri dell ONU nel 1948, che all art 26 afferma il diritto all Istruzione, la gratuità ed 1

obbligatorietà dei livelli fondamentali, l accesso su base di merito ai livelli superiori, la qualità ed il fine dell istruzione quale rispetto dei diritti umani e pieno sviluppo della personalità; - che per un compiuto adempimento dell obbligo scolastico, a norma della Legge 10 agosto 1964 n 719, del D LGS, 16 aprile 1994 n 297, dell art 27 della Legge 20 dicembre 1998 n 448, i Comuni, secondo modalità stabilite dalle singole Regioni, provvedono ad assicurare la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali, private, paritarie, nonché agli studenti della scuola secondaria; - che a norma dell art.1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del relativo Regolamento attuativo di cui al D.M. n 139/2007, l istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all art.1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006 n 296 così che, conseguentemente, la gratuità parziale dei libri di testo è estesa agli studenti della scuola secondaria di 1 e 2 grado, mentre per la scuola primaria, ai sensi dell art 1, comma 5, del D.P.C.M n 320/1999, seguitano ad applicarsi le disposizioni vigenti di cui all articolo 156 del D. Lgs 297/94 che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo a prescindere dalle condizioni reddituali; - che la Regione Campania, come disposto dal proprio Statuto, promuove ogni utile iniziativa per favorire: la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell innovazione tecnologica; la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile ; - che la Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 4, recante Norme regionali per l esercizio del diritto all istruzione e alla formazione, evidenzia la volontà del legislatore di rimuovere le barriere che impediscono una scolarizzazione consapevole e costruttiva, di promuovere e diversificare l offerta scolastica in funzione delle fasce deboli e di disagio della popolazione, di contrastare la dispersione scolastica; al comma 1 dell art. 1 si dispone, infatti, che la Regione Campania riconosce il sistema scolastico e formativo come strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e la necessità di interventi per incentivarne e migliorarne l organizzazione e l efficienza, per ottimizzare l utilizzazione delle risorse e per rendere più agevole l accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, mentre al comma 2 dello 2

stesso articolo sancisce che la Regione Campania promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all apprendimento lungo l arco della vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato e del principio di sussidiarietà; - che nella citata Legge regionale, all art 5, tra le diverse tipologie di azioni, sono individuate: la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testi agli alunni della scuole secondarie di 1 e 2 grado, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l handicap; la carta studenti per l accesso facilitato ai canali culturali previsti dall art 2, comma 1, lettera n; CONSIDERATO: - che il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e apprendimento e che rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica e si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità nell organizzazione dei percorsi didattici della scuola dell autonomia, adattabile alle più diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi, pubblicazioni e/o strumenti didattici alternativi; - che l acquisizione per gli alunni dei predetti materiali didattici è indubbiamente elemento di rilievo e funzionale al successo scolastico e formativo, così come parimenti significativa appare la realizzazione di specifici progetti formativi che comportino l applicazione dell innovazione tecnologica alle metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all informatica; PRESO ATTO: - che la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n 425 del 03/07/2018, pubblicata sul Burc n 47 del 09/07/2018, ha approvato con l allegato A) le nuove modalità operative per la concessione del contributo regionale Buono libro a favore degli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1 e 2 grado aventi sede sul territorio comunale e con l allegato B) ha preso atto dello schema di convenzione con l ANCI regionale e le Associazioni dei librai maggiormente rappresentative; - che in data 01/08/2018 la Regione Campania, l ANCI Campania, l ALI Associazione Librai Italiani/ Confcommercio-Imprese per 3

l Italia e il SIL Sindacato Italiano Librai e cartolibrai/confesercenti, hanno sottoscritto Convenzione per il diritto allo studio e l efficienza della distribuzione delle cedole librarie alle famiglie, al fine di rendere operativo quanto disposto nella deliberazione di G.R. n 425/2018; - che, in particolare, le nuove modalità operative per la concessione del contributo regionale Buono libro prevedono: la modalità di consegna alle famiglie di buoni sotto forma di cedola libraria o voucher, il cui valore viene determinato dal Comune in base alle proprie graduatorie e nei limiti del costo dei libri della dotazione dei testi nella classe frequentata come previsto annualmente dal Miur con apposita circolare; la modalità di utilizzo da parte delle famiglie delle cedole librarie presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con i Comuni; Per tutto quanto innanzi richiamato le Parti, definiscono e stipulano specifico accordo di cui al presente articolato, costituito da n. 10 articoli: Art. 1 - Oggetto 1.1 La presente Convenzione intende individuare l operatore economico disponibile a fornire i libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio comunale, mediante il sistema delle cedole librarie o voucher, sulla base delle nuove modalità operative fissate dalla Regione Campania con deliberazione regionale n 425/2018 per l erogazione del cosiddetto contributo del buono libro. 1.2 Il contributo sotto forma di cedola libraria viene concesso per le spese di libri di testo e contenuti didattici alternativi scelti dalle scuole a favore di studenti delle Scuole Secondarie di 1 e 2 Grado con sede sul territorio comunale. Art. 2 - Finalità 2.1 Con la presente Convenzione le parti intendono sostenere azioni volte a contrastare la dispersione scolastica, ottimizzando l utilizzazione delle risorse, rendendo più agevole l accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico. 2.2 L obiettivo mira ad assicurare la effettiva utilizzazione da parte degli aventi diritto dei buoni libro nonché l emersione e contrasto di potenziali comportamenti distorsivi sull impiego dei contributi erogati. 4

Art. 3 Destinatario dell intervento 3.1 L intervento di cui alla presente Convenzione è rivolto ad alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I e II Grado, che insistono sul territorio comunale della città di Avellino appartenenti a famiglie in disagiate condizioni economiche, che presentino un valore dell indicatore ISEE in corso di validità rientrante nelle fasce stabilite dalla regione Campania con deliberazione n 425 del 03/07/2018. Art.4 - Valore cedole 4.1 In relazione alla disponibilità delle risorse assegnate dalla Regione Campania ed il numero dei richiedenti, l Ente procederà ad assegnare agli aventi diritto, a titolo di parziale fornitura, una cedola libraria dal valore diversificato per situazione economica e classe frequentata. 4.2 L importo massimo delle cedole non potrà superare la spesa complessiva che il genitore dovrà sostenere per l acquisto dei testi scolastici e, comunque, rientrante nei limiti dei massimali stabiliti dal MIUR annualmente. Art. 5 Modalità erogazione, consegna e ritiro delle cedole 5.1 Il Comune, terminata la fase di acquisizione delle istanze da parte delle famiglie richiedenti e la valutazione delle stesse, ammette al beneficio prioritariamente i richiedenti con ISEE rientrante nella prima fascia di reddito (fascia 1 Isee da 0 a 10.633,00) di cui alla delibera di giunta regionale n 425 del 03/07/2018. Dopo la copertura totale del fabbisogno riferito alla fascia 1, le risorse residue se disponibili saranno destinate alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella seconda fascia di reddito (fascia 2- isee da 10.633,01 a 13.300,00) di cui alla precitata deliberazione di G.R. n 425/2018. 5.2 Le cedole emesse dal Comune sono distribuite dallo stesso, eventualmente anche con l ausilio delle istituzioni scolastiche, alle famiglie beneficiarie per il successivo utilizzo presso le librerie affiliate ad A.L.I. o S.I.L. e/o comunque accreditate e convenzionate con il Comune, per l acquisto dei testi scolastici e di altri sussidi didattici. 5.3 Le cedole sono consegnate esclusivamente al genitore/richiedente o al tutore/rappresentate legale del 5

minore o allo stesso studente se maggiorenne. Non saranno consegnate a rappresentanti di case editrici, esercenti di attività commerciali e a persone non legate agli alunni dai suddetti rapporti. 5.4 Il genitore interessato sceglierà autonomamente e liberamente tra le librerie/cartolerie iscritte all Albo a chi consegnare la cedola ricevuta. 5.5 L esercente convenzionato e iscritto all Albo potrà ritirare le cedole esclusivamente dal genitore/richiedente o dal tutore/rappresentate legale del minore o dallo stesso studente se maggiorenne. 5.6 La libreria si impegna a fornire al beneficiario l equivalente della cedola (fino a concorrenza dell importo) in libri di testo e/o contenuti didattici alternativi scelti dalla scuola. 5.7 La libreria provvederà alla consegna dei testi, nel punto vendita indicato nella domanda di iscrizione all albo, facendo sottoscrivere la cedola a chi riceve i testi, ritirando la stessa e conservandola agli atti. 5.8 Nel caso di prenotazione dei testi senza preventiva esibizione della cedola, l operatore economico non potrà nulla a pretendere dal Comune in caso di non assegnazione della cedola libraria medesima. Art. 6 Diritto di opzione e libertà di scelta 6.1 Resta fermo, il diritto delle famiglie beneficiarie di scegliere liberamente ed autonomamente la libreria iscritta all Albo presso cui spendere la cedola. Art. 7 - Sviluppo di iniziative innovative 7.1 Le parti si impegnano a perseguire e promuovere la digitalizzazione dei processi di emissione dei buoni libri individuali e la loro emissione in formato elettronico, attraverso cedole virtuali, per garantire alle famiglie destinatarie: tempestività di consegna e conseguente utilizzo delle stesse. 7.2 Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a favorire l attuazione di pratiche amministrative e gestionali in grado di facilitare, con modalità e tempi idonei, la fornitura dei libri di testo per gli studenti che risultino beneficiari del contributo. 6

Art. 8 - Fatturazione 8.1 Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse a mezzo PEC al Protocollo del Comune di Avellino (ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it) 8.2 Al fine dei successivi controlli contabili, le cedole evase relative alle classi 1^ 2^e 3^ delle scuole medie e alle classi 1^ e 2^ degli istituti superiori dovranno essere inserite nella stessa fatturazione; mentre le cedole evase e relative alle classi 3^ 4^e 5^ delle scuole superiore dovranno essere inserite in un altra fatturazione. In mancanza non sarà possibile procedere alla liquidazione. 8.3 Al fine dei controlli amministrativi sarà necessario indicare nelle fatture i quantitativi delle cedole suddivise in relazione alla classe frequentata, alla fascia di Isee, con l indicazione del valore economico assegnato alle cedole stesse.in mancanza non sarà possibile procedere alla liquidazione. 8.4 La liquidazione avverrà entro 60 gg decorrenti dalla data di acquisizione al Protocollo Generale della fattura elettronica ed è comunque subordinata alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), che dovrà essere regolare. Art. 9 - GESTIONE DELL ALBO 9.1 L elenco dei soggetti iscritti all Albo, ai quali le famiglie potranno rivolgersi per spendere le cedole librarie o voucher, sarà reso pubblico sul sito istituzionale del Comune. 9.2 L Albo dei fornitori, una volta costituito, resta aperto, per cui l operatore economico, che intende essere inserito, dovrà presentare domanda direttamente al Protocollo Generale del Comune di Avellino, tramite PEC secondo le indicazioni fornite dal Comune e pubblicate sul proprio sito istituzionale. 9.3 Dopo l iscrizione, l operatore economico è tenuto ad informare, tempestivamente, il Comune rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 9.4 Ogni anno entro il 30 giugno gli operatori economici iscritti all albo, sono tenuti a confermare la volontà di rimanere iscritti all albo e la permanenza dei requisiti previsti, anche tenendo conto di eventuali norme sopravvenute. 7

9.5 Il Comune, con atto motivato, ha la facoltà di escludere dall albo gli operatori economici che hanno commesso grave negligenza, malafede o grave errore nell esecuzione della fornitura affidata. Art. 10 - Validità della convenzione 10.1 Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente intesa è la precisa e fedele espressione della loro volontà. 10.2 Il presente accordo ha la durata di un anno a partire dalla sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza si intende prorogato automaticamente salvo eventuale disdetta di una delle parti. Letto, approvato e sottoscritto La Libreria Il Comune 8