Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 222 Edizione in lingua italiana Legislazione 61 o anno 3 settembre 2018 Sommario II Atti non legislativi ACCORDI INTERNAZIONALI Decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo ( 1 )... 1 Rettifiche Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016)... 3 ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE. IT Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.
3.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 222/1 II (Atti non legislativi) ACCORDI INTERNAZIONALI DECISIONE (UE) 2018/1211 DEL CONSIGLIO del 16 luglio 2018 relativa alla firma, a nome dell'unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione 2002/917/CE del Consiglio ( 1 ), l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus») ( 2 ) è stato concluso, a nome dell'unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 2003 ( 3 ). (2) Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la modifica dell'accordo Interbus allo scopo di estenderne l'ambito geografico, in modo da consentire l'adesione del Regno del Marocco, che attualmente non è prevista dall'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'unione, un protocollo che modifica l'accordo Interbus, estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo («protocollo»). I negoziati si sono conclusi il 10 novembre 2017. (3) Un'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus dovrebbe contribuire allo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus. Al Regno del Marocco, che non è membro a pieno titolo della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, ma ha lo status di osservatore, che non è sufficiente per l'adesione all'accordo Interbus, dovrebbe essere offerta la possibilità di aderire all'accordo. (4) È pertanto opportuno firmare a nome dell'unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell'unione, la firma del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, con riserva della sua conclusione ( 4 ). ( 1 ) Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11). ( 2 ) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13. ( 3 ) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44. ( 4 ) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
L 222/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea 3.9.2018 Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'unione. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Articolo 3 Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018 Per il Consiglio La presidente J. BOGNER-STRAUSS
3.9.2018 L 222/3 Gazzetta ufficiale dell'unione europea IT RETTIFICHE Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 275 del 12 ottobre 2016) Pagina 35, articolo 1, punto 1 che modifica l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, comma unico: anziché: leggasi: «Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili quando sia richiesta l'autorizzazione di un prodotto (lo «stesso prodotto») identico a un altro biocida, gruppo di biocidi o biocida appartenente ad un gruppo di biocidi registrato o autorizzato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) n. 528/2012, o per il quale è stata presentata una domanda di registrazione o autorizzazione (il «prodotto di riferimento»), per quanto riguarda tutte le ultime informazioni fornite in merito all'autorizzazione o alla registrazione, eccetto le informazioni che possono essere oggetto di un cambiamento amministrativo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (**).» «Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili quando sia richiesta l'autorizzazione di un prodotto (lo «stesso prodotto») identico a un altro prodotto - sia questo un biocida, una famiglia di biocidi o un biocida appartenente ad una famiglia di biocidi - registrato o autorizzato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) n. 528/2012, o per il quale è stata presentata una domanda di registrazione o autorizzazione (il «prodotto di riferimento»), per quanto riguarda tutte le ultime informazioni fornite in merito all'autorizzazione o alla registrazione, eccetto le informazioni che possono essere oggetto di un cambiamento amministrativo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (**).».
ISSN 1977-0707 (edizione elettronica) ISSN 1725-258X (edizione cartacea) Ufficio delle pubblicazioni dell Unione europea 2985 Lussemburgo LUSSEMBURGO IT