COMUNE DI CASTELL ARQUATO Provincia di Piacenza SERVIZIO AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE N. 135 DEL 24.04.2013



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DETERMINAZIONE N. 135 DEL 24.04.2013 COMUNE DI CASTELL ARQUATO Provincia di Piacenza SERVIZIO AFFARI GENERALI OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY DI CASTELL ARQUATO E SERVIZI ANNESSI AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA, AI SENSI DELL ART. 3, COMMA 2 DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA N. 11/2007. Il Responsabile del Servizio (Giusto decreto sindacale di nomina n. 4 del 02 04 2013 ai sensi dell art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000) Premesso che il Comune di Castell Arquato è proprietario di un campo all aperto, sito in Piazza San Carlo del Capoluogo, destinato a suo tempo a campo da pattinaggio e successivamente a campo da pallavolo ; - con deliberazione G.C. n. n. 91 del 16.06.2012, esecutiva, veniva deciso, tra l altro, di trasformare il suddetto campo da pallavolo in campo da beach volley, disciplina sportiva meno conosciuta come pallavolo da spiaggia ; Considerato che, non disponendo di sufficienti mezzi per provvedervi direttamente, resta intendimento dell Amministrazione Comunale affidare a società/ associazioni sportive la gestione degli impianti sportivi presenti sul territorio; Richiamati a tal proposito: - la Legge Regione Emilia Romagna n. 11 del 06.07.2007 Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali ; - il vigente regolamento comunale, approvato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 5 del 24.02.2012, disciplinante le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi presenti nel territorio comunale; Richiamata altresì la deliberazione G.C. N. 45 del 20.04.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, quale atto di indirizzo per l affidamento, a terzi, della gestione del campo da beach volley di Castell Arquato e servizi annessi; con la suddetta deliberazione, l Amministrazione Comunale demandava al Responsabile del servizio Affari Generali, ove consentito e possibile, l auspicabile affidamento diretto della gestione dell impianto sportivo in questione a società/associazione sportiva locale, tanto ai sensi del comma 2, art. 3 della Legge Regione Emilia Romagna n. 11 del 6.7.2011 e dell art. 7 del conforme regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, sopraccitati;

Verificato che, ai fini di un affidamento diretto della gestione del suddetto impianto sportivo, risultano rispettate le condizioni di cui al comma 2, art. 3 della Legge Regione Emilia Romagna n. 11 del 6.7.2011 nonché all art. 7 del conforme regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi; Dato atto, conseguentemente, che: a - sul territorio comunale è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva della pallavolo e del beach volley; b - l impianto sportivo in questione (campo all aperto) presenta caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui risulta ubicato; Individuata pertanto nell Associazione Sportiva denominata A.S.D. PALLAVOLO ARQUATESE, l unico soggetto che promuove la disciplina sportiva della pallavolo e del beach volley sul territorio comunale, la quale, appositamente interpellata, si è resa disponibile ad assumere la gestione diretta del suddetto impianto sportivo sulla base di apposita convenzione; Visto lo schema di convenzione predisposto dagli uffici comunali sulla base dei criteri impartiti dall Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 45/2013, in premessa citata; Atteso che non risultano previsti contributi da erogare al concessionario a cura del Comune, mentre restano in capo al Comune, quale Ente proprietario dell impianto, le utenze relative al consumo di energia elettrica, di acqua e di gas; VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, allegato sub a al presente atto, parte integrante e sostanziale; Visto l art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; DETERMINA 1 - la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e quivi si intende integralmente riportata; 2 Di affidare, in via diretta, ai sensi del comma 2, art. 3 della Legge Regione Emilia Romagna n. 11 del 6.7.2011 e dell art. 7 del conforme regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, la gestione del campo da beach volley del capoluogo e servizi annessi in capo all Associazione Sportiva locale denominata A.S.D. PALLAVOLO ARQUATESE,

3 - Di approvare lo schema di convenzione per la gestione del suddetto impianto sportivo, allegato sub b al presente atto, parte integrante e sostanziale, predisposto dagli uffici comunali sulla base dei criteri impartiti dall Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 45/2013; 4 Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione della convenzione, una volta effettuata la verifica dei requisiti di cui all articolo 12, comma 1 del Codice dei Contratti ; 5 - Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l apposizione del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000; Il Responsabile del Servizio - Marzia Antonioni -

COMUNE DI CASTELL ARQUATO Provincia di Piacenza.. SERVIZIO AFFARI GENERALI ALLEGATO A ALLA DETERMINAZIONE N. 135 DEL 24 04 2013 OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY DI CASTELL ARQUATO E SERVIZI ANNESSI AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA, AI SENSI DELL ART. 3, COMMA 2 DELLA L.R. EMILIA ROMAGNA N. 11/2007. PARERE DI REGOLARITA TECNICA: Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI attesta la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi dell art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; Castell Arquato, 24.04.2013 Il Responsabile del Servizio Marzia Antonioni PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile relativamente alla presente determinazione: FAVOREVOLE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA: Importo spesa Euro Intervento e capitolo di Bilancio Impegno contabile n. Castell Arquato, 24.04.2013 Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Massimo Ampollini ALLEGATO B ALLA DETERMINAZIONE

N. 135 DEL 24 04 2013 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA BEACH VOLLEY E SERVIZI ANNESSI UBICATI IN CASTELL ARQUATO L anno Duemilatredici, addì del mese di alle ore.. in Castell Arquato, nell ufficio di Segreteria del Comune, Tra Il Comune di Castell Arquato, con sede in Piazza Municipio, n. 3, C.F. 00230250334, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto nella sua qualità di responsabile del servizio.., giusto provvedimento sindacale n... del.., nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità concedente ; e La Soc./Associazione. con sede in..via.c.f./p.i..in nome e per conto della quale agisce nel presente atto il sig... domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di.. nel prosieguo del presente atto denominata, per brevità concessionario ; si conviene e stipula quanto segue: ART. 1 FINALITA Il Comune di Castell Arquato intende perseguire, attraverso la gestione del campo da beach volley di Castell Arquato e servizi annessi, la promozione e il potenziamento della pratica sportiva, sociale ed aggregativa. ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE Costituiscono oggetto della convenzione il campo da beach volley, i locali destinati a spogliatoi e servizi igienici (di concerto con l Associazione Sportiva Tennis Club Arquatese ), con relative pertinenze e attrezzature, siti in questo capoluogo come di seguito individuati a) Campo da Beach Volley - impianto all aperto posto in Piazza San Carlo ed insistente su parte del mappale 40 del foglio 36 Nuovo Catasto Terreni del Comune di Castell Arquato; b) Spogliatoi e relativo Servizio Igienico, posti al P.S.1 del complesso scolastico posto in Piazza Europa; locali accessibili da Discesa San Carlo, costituenti parte del fabbricato individuato dal Mappale 40 del Foglio 36 Catasto Edilizio Urbano del Comune di Castell Arquato.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE La presente convenzione ha la durata fino al 31.12.2018 con decorrenza dalla data di sottoscrizione. In ogni caso, dopo un anno dalla sottoscrizione della convenzione stessa, dovrà essere effettuata una verifica in ordine al complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni assunti dal concessionario e al grado di soddisfazione degli utenti, predisponendo apposita relazione scritta da sottoporre all esame della Giunta Comunale. ART. 4 RESPONSABILITA DEL GESTORE Il concessionario nell impegnarsi a gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature ed impianti, senza manomettere o mutare in alcun modo la consistenza degli impianti stessi, con la firma della convenzione si assume la gestione degli impianti di gioco e relative pertinenze sulla relativa area e sarà quindi responsabile sotto tutti gli aspetti di legge della conduzione del servizio. Il concessionario solleva l Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni, che venissero causati a terzi o a cose di terzi, nel corso di tutte le attività ammesse e riconducibili alla responsabilità diretta del concessionario medesimo, ad eccezione di quanto previsto dal successivo art.11. ART. 5 USO DEL COMPLESSO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO Il concessionario è nominato custode dell impianto sportivo in oggetto; a lui spetta il diritto prioritario della struttura. Il concessionario è responsabile del corretto uso degli impianti con relative attrezzature e sarà responsabile del comportamento dei propri atleti, degli atleti ospiti e, in generale, di tutti gli utenti. ART. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA Il concessionario si impegna a mantenere in costante stato di efficienza tutto il complesso sportivo assegnatogli nello stato di fatto al momento dell accettazione della concessione. Considerando che la concessione non ha requisiti di esclusività, le opere di manutenzione saranno ripartite al 50% fra le parti. In particolare il concessionario ha l onere di: - provvedere alla pulizia dell impianto; - provvedere al mantenimento della tracciatura dell area di gioco; - provvedere alla fornitura e manutenzione della rete per la pratica del gioco, la quale rimarrà di esclusiva proprietà del concessionario; - custodire e tenere chiusi al pubblico tutti gli accessi alla struttura, fatta eccezione per la fascia oraria in cui è previsto l utilizzo ad accesso libero riservato alla popolazione giovanile minorile, come meglio specificato nell art. 11 a cui si rimanda;

- coprire o mantenere in ordine e libera da rifiuti sia organici che inorganico, l area di gioco nel periodo invernale e vietarne l accesso alle persone non autorizzate da questa Amministrazione o dal concessionario; - provvedere alla manutenzione delle apparecchiature e attrezzature in uso; - provvedere al mantenimento del fondo dell area di gioco in buone condizioni provvedendo alla bagnatura dello stesso se necessario, suo livellamento e liberarlo da eventuali rifiuti organici ed inorganici in modo che risulti sempre in perfetta efficienza. Spetta invece al Comune il pagamento delle utenze relative al consumo di energia elettrica, di acqua e di gas. ART. 7 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Le opere di manutenzione straordinaria risultano a carico del proprietario dell impianto. Sono considerate opere di manutenzione straordinaria quei lavori che comportano modifiche, sostituzioni o sistemazioni per rinnovamento, miglioramento e adeguamento delle strutture e degli impianti di pertinenza dell'impianto sportivo. Tali lavori dovranno essere richiesti per iscritto al Comune il quale, a seguito di opportune verifiche tecniche, programmerà la realizzazione degli stessi in relazione all'entità, all'urgenza dei medesimi nonché alle proprie disponibilità finanziarie di bilancio. Le opere segnalate, se non creeranno pregiudizio all'esercizio dell'attività sportiva, non potranno essere di pretesto al concessionario per richieste non contemplate nella presente convenzione. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzioni straordinarie i lavori derivanti dalla mancata o imperfetta manutenzione ordinaria oppure per i quali è stato omessa da parte del concessionario la segnalazione richiesta nei commi precedenti. In caso di necessità ed urgenza, e comunque previa autorizzazione di questa amministrazione ed alle disponibilità del concessionario, i lavori potranno essere sostenuti dallo stesso il quale verrà rimborsato delle spese sostenute senza aggravi. ARTICOLO 8 - ESECUZIONI DI MIGLIORIA Qualora il concessionario intendesse eseguire opere di miglioria alle attrezzature e/o apparecchiature del complesso dovrà richiedere al Comune la preventiva autorizzazione scritta e, pertanto, non potrà eseguirle se non dopo l'ottenimento della stessa. In tale circostanza dovranno essere convenute le modalità per l'assunzione degli oneri relativi. Sarà obbligo del concessionario fornire al Comune, in caso di modifiche agli impianti, le relative certificazioni di corretta esecuzione in base alla normativa vigente. Si intende che, comunque, tutte le opere effettuate rimarranno di proprietà del Comune senza alcun diritto a rimborsi, indennità o compensi.

ART. 9 CONTRIBUTO ANNUALE La presente convenzione non prevede alcun contributo da erogare da parte del Comune al concessionario. Quindi, al di fuori del pagamento delle utenze nessun ulteriore onere potrà essere addebitato al bilancio comunale se non attraverso specifico ed espresso atto deliberativo. ART. 10 AFFITTO DELLA STRUTTURA - TARIFFE Il concessionario potrà affittare l impianto sportivo ad altre associazioni sportive ed è autorizzato a riscuoterne le tariffe; gli introiti derivanti dalla riscossione saranno completamente di sua competenza. Le tariffe da applicare agli utenti sono quelle stabilite con atto di Giunta Comunale. Le stesse potranno essere modificate, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale. In caso di richiesta di utilizzo dell impianto sportivo, il concessionario si impegna a dare la priorità all utilizzo alle squadre di pallavolo e beach volley del Comune di Castell Arquato che esercitano attività agonistica di categoria o giovanile regolarmente iscritte alla F.I.P.A.V., ivi comprese le attività di allenamento. ART. 11 DIRITTO D USO DA PARTE DEL COMUNE Il Comune si riserva il diritto di disporre dell impianto sportivo in oggetto, tutti i giorni feriali, e non i festivi, dalle ore 08,00 alle successive ore 15,00, fatta eccezione per le eventuali prenotazioni le quali hanno la priorità. Durante la fascia oraria di attività libera precitata, il concessionario sarà esonerato da qualsiasi responsabilità civile relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi, per il quale invece sarà responsabile lo stesso Comune di Castell Arquato. ART. 12 - PERSONALE La gestione del complesso sportivo dato in concessione dovrà essere svolta dal Concessionario con propri capitali, struttura tecnica e con proprio personale, anche volontario. In particolare sarà a carico del concessionario tutto il personale occorrente per una corretta gestione. Il Concessionario, inoltre, potrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria mediante ditte specializzate in grado di rilasciare le necessarie dichiarazioni quando richieste dalle leggi vigenti. Il personale di servizio all'interno della struttura dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico ed il concessionario è tenuto a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osservasse una condotta irreprensibile.

ARTICOLO 13 - ISPEZIONE DA PARTE DEL COMUNE Il Comune nella sua qualità di concedente potrà effettuare in ogni momento, anche senza preavviso, per tutta la durata della convenzione, visite e ispezioni al complesso da parte di tecnici e funzionari comunali e prescrivere l'esecuzione di tutte quelle opere di manutenzione ordinaria previste dalla presente Convenzione. Se il Concessionario non dovesse provvedere tempestivamente alle opere richieste, il Comune potrà disporne direttamente l'esecuzione dei lavori prescritti a propria cura e spesa, addebitando il relativo importo al concessionario. ARTICOLO 14 - PENALITA Per inosservanze ed inadempienze alla presente convenzione, il Responsabile del Servizio applicherà, previa contestazione scritta, le seguenti penali: - Euro 50,00 per la mancata concessione degli impianti, senza giustificato motivo, ad associazioni che ne richiedano l utilizzo coerente; - da Euro 50,00 a Euro 200,00 per interventi di manutenzione ordinaria non effettuati e per interventi di pulizia ordinaria e straordinaria non effettuati nell area di gioco, tali che se ne pregiudichi l immagine di decoro dell intero complesso sportivo. Il mancato pagamento della penale entro il termine massimo di giorni trenta potrà comportare l incameramento di quota parte della fideiussione in garanzia, oppure, a discrezione dell Amministrazione Comunale, la risoluzione di diritto della convenzione. ARTICOLO 15 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLA STRUTTURA Contestualmente alla consegna, che dovrà avvenire in data antecedente alla data di effetto della presente convenzione, sarà redatto, in contradditorio, tra il Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale e il concessionario, apposito verbale nel quale dovrà essere riportato lo stato di efficienza dei vari impianti, l'elenco delle eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire ed ogni altro dato tecnico interessante il funzionamento della struttura ai fini di un preciso programma dei lavori da effettuarsi. Alla scadenza contrattuale gli impianti dovranno essere restituiti al Comune liberi da persone e cose. All atto della restituzione degli impianti verrà verificato il verbale originario per appurare che lo stato della struttura ed attrezzature risponda alla normale usura del tempo, fatto salvo quanto rientra nell obbligo della manutenzione ordinaria; ogni danno accertato comporterà per il concessionario l obbligo del risarcimento.

ARTICOLO 16 POLIZZA FIDEJUSSORIA IN GARANZIA E POLIZZA CAR A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico il concessionario dovrà presentare polizza fideiussoria assicurativa o bancaria di importo pari a. 100,00, valida per tutto il periodo di gestione. Tale cauzione sarà svincolata dopo l'avvenuta regolare riconsegna al Comune della struttura sportiva in oggetto e sempre che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo, ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata. La polizza dovrà contenere l espresso impegno, a semplice richiesta del Comune, a versare al Comune di Castell Arquato l intero importo o quello minore richiesto, ogni eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni e/o controversie pendenti sulla sussistenza del danno e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all art. 1944 del C.C. ed alla decadenza dei termini, di cui all art. 1957 del C.C., entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. da parte del Comune di Castell Arquato. Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o cose o che possano derivare da terzi per effetto dell uso degli impianti e comunque in dipendenza dalla presente convenzione, limitatamente ai periodi di utilizzo esclusivo (non nel periodo in cui è a disposizione di questo Comune) cosi come meglio dettato nel precedente art. 11. A tal fine il concessionario, entro il termine soprindicato, dovrà provvedere altresì alla costituzione di idonea Polizza R. C., quale copertura assicurativa. ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE Potranno costituire causa di risoluzione anticipata unilaterale della convenzione da parte del Comune di Castell Arquato le seguenti motivazioni: - mancata realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria che causino prolungate chiusure dell impianto o gravi rischi per l incolumità di pubblico ed atleti, carenze nel decoro degli impianti a danno dell immagine dell Amministrazione Comunale; - realizzazione di eventi penalmente rilevanti nell ambito della gestione; - attuazione di attività che esulino dalla destinazione degli impianti che non siano stati preventivamente autorizzate dall Amministrazione Comunale; - chiusura dell impianto non concordata con il Comune; - scioglimento dell associazione concessionaria; - mancato pagamento delle penali. ARTICOLO 18 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE E fatto assoluto divieto al concessionario di cedere a terzi la presente convenzione.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti dovranno essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione; qualora le divergenze dovessero permanere competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Piacenza. ARTICOLO 20 - SPESE DI CONTRATTO Tutte le spese contrattuali ed accessorie, relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione, nessuna esclusa, saranno a carico del concessionario. Letto, confermato e sottoscritto, Castell Arquato, lì.. IL COMUNE DI CASTELL ARQUATO.... LA SOCIETA CONCESSIONARIA