Decreto legislativo 117/2008 Rifiuti prodotti nelle industrie estrattive Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE Il decreto 117/08 è entrato in vigore il 22 luglio 2008 dott. geol. Tiziano Tirelli 27 ottobre 2008 1 2/44 Il decreto si propone di ridurre impatti negativi su ambiente e salute umana con particolare attenzione a sicurezza e sistema di controlli Divieto di abbandono, scarico, deposito e smaltimento incontrollato su suolo, sottosuolo e acque (art. 4, c. 1) Obbligo di progettazione, realizzazione e utilizzo delle strutture di deposito dei rifiuti estrattivi senza pericolo per salute umana e ambiente (art. 4, c. 2) 3/44 4/44
A tal fine, il decreto introduce obblighi a carico dell operatore in fase di: 1. Progettazione 2. Gestione 3. Chiusura 4. Post-chiusura Si applica a: gestione dei rifiuti da attività estrattiva art. 2, c. 1 nell area del cantiere estrattivo nelle strutture di deposito, che rientrano nel relativo ciclo di produzione (comprese dighe, cumuli e bacini di decantazione di cui all art. 3, c. 1, lett. r) 5/44 6/44 Obiettivo: Tracciabilità dei rifiuti in ogni fase di lavorazione dall approccio iniziale scotico, cantiere, ecc. alla lavorazione selezione, riduzione, ecc. alla destinazione finale dei materiali alla chiusura alla post-chiusura 7/44 Sono strutture di deposito dei rifiuti estrattivi quelle: 1.di categoria A 2.con rifiuti caratterizzati pericolosi nel piano di gestione 3.con rifiuti pericolosi imprevisti, dopo accumulo/deposito per più di 6 mesi 4.con rifiuti non inerti non pericolosi, dopo accumulo/deposito per più di 1 anno 5.terra non inquinata, rifiuti non pericolosi, rifiuti da estrazione della torba, nonché rifiuti inerti, dopo accumulo/deposito per più di 3 anni 8/44
Sono esclusi I rifiuti che non derivano direttamente da operazioni di estrazione I rifiuti di estrazione e di trattamento offshore delle risorse minerali Inserimento e reinserimento di acque sotterranee ex art. 104 d.lgs. 152/2006 Soggetto obbligato Operatore è il titolare di cui all art. 2 del D.lgs 624/1996 sulla sicurezza dei lavoratori impegnati nelle industrie estrattive Rifiuti radioattivi ex d.lgs. 230/95 9/44 10/44 Responsabile è anche il soggetto nominato dal titolare come direttore responsabile della sicurezza dei lavoratori nel cantiere ex d.lgs. 624/96 (art. 11, c. 1) Autorità competente è l autorità definita dal R.D. 1443/27 e da artt. 4 e 5 del DPR 128/59 e dalle singole leggi regionali (art. 3, comma 1, lett. gg ) 11/44 12/44
L ARPA verifica l adozione delle misure necessarie in materia di ambiente - con particolare riguardo alla prevenzione del deterioramento dello stato delle acque - in materia di polveri ed emissioni di gas (art. 13) Le strutture di deposito dei rifiuti sono di categoria A se: - a rischio di incidente rilevante in caso di guasto o malfunzionamento - contengono rifiuti di estrazione classificati come pericolosi ai sensi del d.lgs 152/2006 - contengono sostanze classificate come pericolose ai sensi delle direttive 67/548/CEE 1999/45/CE oltre un determinato limite 13/44 14/44 A rifiuti inerti (1) e terra non inquinata accumulati per più di 3 anni si applica la seguente procedura se inseriti in una struttura di tipo A Domanda di autorizzazione della struttura di deposito, con: (art. 7, c. 2) - Identità del richiedente - Progetto della struttura di deposito - Ubicazione - etc. etc. (art. 2, c. 3 art. 3, c. 1, lett. r) ) (1) cioè, quelli che non subiscono trasformazione fisica, chimica o biologica significativa 15/44 16/44
L autorità competente autorizza la struttura: Tramite conferenza dei servizi cui partecipano tutti i soggetti interessati acquisisce parere scritto Autorità regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti (art. 7, c. 3) L autorizzazione è subordinata alla prestazione all Autorità competente di adeguate GARANZIE FINANZIARIE (art. 14) in modo che siano sempre disponibili fondi per il ripristino Prevista partecipazione del pubblico (art. 8) 17/44 18/44 L autorizzazione ha validità pari a quella dell attività estrattiva (art. 7, c. 4) Obbligo di adottare un Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5) al fine di prevenire la produzione di rifiuti incentivare il recupero assicurare lo smaltimento sicuro 19/44 20/44
Il Piano di gestione è presentato come sezione del progetto di coltivazione predisposto ai fini dell autorizzazione all attività estrattiva da parte dell Autorità competente (art. 5, c. 5) Contenuto minimo del Piano (art. 5, c. 3) caratterizzazione dei rifiuti estrattivi descrizione delle operazioni che producono i rifiuti caratteristiche strutturali del deposito dei rifiuti procedure di controllo e monitoraggio piano di chiusura e gestione post-chiusura descrizione area (caratteristiche idrogeologiche etc.) misure per prevenire il deterioramento dello stato di aria, acque, suolo 21/44 22/44 Il Piano è modificato in relazione a variazioni sostanziali e riesaminato ogni 5 anni L autorità competente approva il Piano ed eventuali modifiche sostanziali e ne controlla l attuazione (art. 5, c. 6) Analisi minime per caratterizzazione (indicativo) 1. Idrocarburi leggeri 2. Idrocarburi pesanti 3. Piombo (Pb) 4. Cadmio (Cd) 5. Mercurio (Hg) 6. Nickel (Ni) 7. Rame (Cu) 8. Zinco (Zn) 9. Solventi organici aromatici (benzene, xilene, toluene, ecc.) 10. Solventi clorurati (percloroetilene, trielina, ecc.) 11.PCB (policlorobifenili) 12. IPA (Idrocarburi policiclici aromatici) Salvo specifiche situazioni dell area 23/44 24/44
Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall attività estrattiva, coi rifiuti estrattivi, a fini di ripristino e ricostruzione, Il riempimento con rifiuti diversi da quelli estrattivi necessita è consentito solo nel rispetto di precise condizioni:: sia garantita la stabilità dei rifiuti estrattivi sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque sia assicurato il monitoraggio autorizzazione d.lgs. 36/2003 (discarica) (art. 10, c. 3) (art. 10) 25/44 26/44 Il titolare deve attestare annualmente che le strutture di deposito sono progettate, utilizzate e mantenute in efficienza in modo sicuro (in conformità ad art. 6, c. 2, d.lgs. 624/96) Il titolare deve tenere un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti nella struttura di deposito (art. 11, c. 2) (art. 11, c. 2) 27/44 28/44
Disposizioni transitorie (art. 21) Tutte le strutture di deposito già autorizzate o già in funzione, non chiuse, al 1 maggio 2008 si conformano al decreto entro il 1 maggio 2012 Dall entrata in vigore del decreto (22-7-08), l Autorità competente verifica che nelle strutture di deposito i rifiuti estrattivi siano comunque gestiti in conformità alle finalità del decreto (art. 21, c. 5) 29/44 30/44 Sanzioni commette un reato l'operatore che gestisce abusivamente un deposito di rifiuti da cava (Art. 19 c. 1 ) - senza autorizzazione: arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 (nonché confisca dell area) se categoria A: arresto da 1 a 3 anni e ammenda da 5.200 a 52.000 nonché confisca dell area 31/44 32/44
Segue sanzioni - violazione condizioni / prescrizioni autorizzazione: arresto da 3 mesi a 1 anno e ammenda da 1.300 a 13.000 (nonché confisca dell area) ESEMPI APPLICATIVI se categoria A: arresto da 6 mesi a 1,5 anni e ammenda da 2.600 a 26.000 (nonché confisca dell area) 33/44 34/44 Limo di lavaggio delle ghiaie 1- materia prima richiesta certificazione CE senza alcun additivo 2 utilizzo come recupero rifiuto da attività estrattiva ma quando rimane all interno del ciclo produttivo della specifica cava Fanghi e sfridi di segagione 1 utilizzo come recupero quando rimane all interno del ciclo produttivo della specifica cava (senza additivi) 2 - rifiuto 3 - rifiuto 35/44 36/44
Terreno di scotico (della cava) Terreno vegetale (proveniente dall esterno della cava) 1 riutilizzo per recuperi 2 va caratterizzato nel piano di gestione Riferimento normativo: art. 186, d.lgs. 152/06 TERRE E ROCCE DA SCAVO 3 se accantonato in cumuli per più di 3 anni è struttura di deposito (necessita di autorizzazione) 37/44 38/44 Condizioni art. 186, d.lgs. 152/06: 1 Impiegati nell ambito di opere preventivamente individuate e definite (quindi, estratto del progetto di origine) 2 Sia certo l integrale utilizzo e dimostrato 3 Sia garantita la tutela ambientale 4 Non provenga da siti contaminati 5 Non determini rischi per salute e ambiente 6 Sia rispettato l art. 183, c. 1, lett. p), d.lgs. 152/06 (Sottoprodotti) Bacini di decantazione Sono strutture di deposito (art. 3, lett. r) necessità di autorizzazione se superiori a 3 anni 39/44 40/44
Cumuli Residui vegetali Destinazione? Sono strutture di deposito (art. 3, lett. r) se accumulate più di 3 anni 41/44 42/44 Fanghi lavaggio ruote Rifiuti dott. geol. Tiziano Tirelli tiziano.tirelli@regione.fvg.it 040 3774182 Via Giulia 75/1 34126 - Trieste - Redatto in collaborazione con dott.ssa Antonella di Bari antonella.dibari@regione.fvg.it 040 3774428 43/44 44/44