REGOLAMENTO PER PRESTAZIONI/ATTIVITA CONTO TERZI E PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE CON TERZI

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REGOLAMENTO PER PRESTAZIONI/ATTIVITA CONTO TERZI E PER ATTIVITA DI COLLABORAZIONE CON TERZI Approvato all unanimità con delibera del Consiglio d Istituto n. 16 del 27/08/2013 Pubblicato all Albo il 29/09/2013

INDICE CAPO I Norme generali ed ambito di applicazione Art. 1 Oggetto. Art. 2 Competenze all approvazione e alla stipula. Art. 3 Eccezioni. CAPO II Convenzioni e contratti per prestazioni / attività conto terzi Art. 4 Convenzioni e contratti per prestazioni / attività in conto terzi e loro limitazioni Art. 5 Contenuto delle convenzioni e dei contratti Art. 6 Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dalla prestazione Art. 7 Determinazione del corrispettivo Art. 8 Prestazioni a tariffa e in convenzione Art. 9 Rendiconto della attività conto terzi Art. 10 Ripartizione dei proventi Art. 11 Adempimenti fiscali CAPO III - Convenzioni e accordi di collaborazione con terzi Art.12 Convenzioni e accordi di collaborazione nell ambito delle attività istituzionali CAPO IV Norme finali Art. 13 Utilizzo dei segni distintivi e del nome della scuola Art. 14 - Controversie CAPO I Norme generali ed ambito di applicazione Art. 1 Oggetto. 1. Il presente regolamento approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. del si applica alle convenzioni e ai contratti che prevedono l esecuzione di attività conto terzi nell ambito della didattica e dell amministrazione. 2. Il presente Regolamento è emanato nel rispetto degli artt. 21 e 33 del D.I. 44/2001. Art. 2 Competenze all approvazione e alla stipula. 1. La competenza per l approvazione e la stipula delle convenzioni, degli accordi e dei contratti oggetto del presente Regolamento è assegnata al Dirigente Scolastico del Istituto Maggia (fatto salvo l esercizio della delega) ai sensi dell art. 32 del D.I. 44/2001. Art. 3 Eccezioni. 1. Non sono soggette alla disciplina contenuta nel Capo II. a. le prestazioni svolte in collaborazione con gli enti pubblici o privati o per conto di enti pubblici o enti senza finalità di lucro, sulla base di finanziamenti finalizzati e coerenti con le finalità istituzionali e con gli indirizzi dell Istituto Maggia né quelle di formazione ce rientrino nelle attività istituzionali;

b. le prestazioni svolte in collaborazione o per conto di organismi comunitari, per i quali è fatta salva l applicazione di disposizioni comunitarie eventi contenuto diverso. 2. E fatta salva altresì l applicazione delle clausole inserite in convenzioni o contratti in materia di corsi di formazione commissionati da enti pubblici con proprie normative specifiche. CAPO II Convenzioni e contratti per prestazioni / attività conto terzi Art. 4 Convenzioni e contratti per prestazioni / attività in conto terzi e loro limitazioni. 1. Una prestazione in conto terzi è una attività svolta prevalentemente con l impiego di risorse e strutture dell Istituto Maggia per conto di terzi e nell interesse esclusivo o prevalente di questi ultimi. 2. Le convenzioni e i contratti di cui al presente capo devono prevedere modalità di esecuzione, con particolare riferimento all uso del personale, che non ostacolino il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il Dirigente Scolastico, prima i procedere alla loro stipulazione, deve accertare che l esecuzione della prestazione: sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica; sia strumentale e funzionale alle attività della scuola, cioè l attività deve trovare motivazioni di ordine didattico e deve rientrare tra le attività complementari previste dal POF. 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni possono consistere in: attività di banchettistica e di catering; attività di consulenza e pareri tecnici; assistenza tecnica, coordinamento o supervisione di attività e progetti; progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi ed altre attività didattiche o di divulgazione; partecipazione ad attività di formazione. 4. Lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capo è affidato di preferenza al personale docente, agli assistenti tecnici e al personale amministrativo della Scuola, mediante il conferimento di specifici incarichi con compensi stabiliti in base all impegno richiesto, in termini quantitativi e qualitativi, ed alla rilevanza del contributo apportato ai fini della prestazione complessiva, fermi restando le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge con riferimento alle forme contrattuali. Art. 5 Convenzioni e contratti per prestazioni / attività in conto terzi e loro limitazioni. 1. Le convenzioni o i contratti che prevedano prestazioni in conto terzi devono disciplinare: l oggetto della prestazione e le modalità di svolgimento; il corrispettivo complessivo determinato ai sensi degli artt. 7 e 8 (con specificazione del regime fiscale applicabile, delle modalità, delle condizioni e dei termini di pagamento); le modalità relative alla riservatezza delle informazioni; le disposizioni relative agli oneri fiscali del contratto e ad eventualmente altre spese derivanti dal contratto stesso; le eventuali penali a carico delle parti con la specificazione che le penali a carico dell Istituto Maggia non possono superare la cifra prevista come corrispettivo; eventuali disposizioni specifiche sull utilizzo del nome o dei segni distintivi dell Istituto Maggia. 2. Il provvedimento del Dirigente scolastico di approvazione della convenzione o del contratto deve contenere: l oggetto della prestazione e le sue modalità di svolgimento; il docente responsabile delle prestazioni per l istituto;

i nominativi del personale dipendente e dei collaboratori disponibili a partecipare alla prestazione con indicazione dell impegno complessivo richiesto; il corrispettivo delle prestazioni e l analisi degli elementi di costo di cui all art. 8. Art. 6 Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti dalla prestazione. 1. Qualora dalle prestazioni oggetto della convenzione scaturiscano risultati passibili di tutela attraverso la normativa in materia di proprietà industriale o intellettuale, o comunque utilizzabili economicamente, questi devono essere predeterminati nel contratto o nella convenzione, con clausole sottoscritte dal responsabile della scuola, così come la titolarità dei diritti patrimoniali conseguenti, fermo restando il diritto dell inventore o dell autore riconosciuto come tale. Art. 7 Determinazione del corrispettivo. 1. Il corrispettivo per le prestazioni per conto terzi, raccolto in apposito tariffario (vedi art. 8), deve coprire i costi fissi e variabili e gli eventuali costi indiretti, compresi gli eventuali costi di personale. 2. Nella determinazione del corrispettivo si devono avere come riferimento, in ogni caso, i prezzi di mercato praticati per la stessa attività o per attività similari e si deve valorizzare, altresì, il background della scuola. Art. 8 Prestazioni a tariffa e in convenzione. 1. Le prestazioni sono svolte per un corrispettivo determinato sulla base di appositi tariffari della Scuola, stilati annualmente, anche con riferimento alle tariffe di mercato e tenendo conto degli elementi di costo. 2. Il Dirigente Scolastico, in sede di stipula della convenzione, ha facoltà di aumentare o diminuire del 10% le tariffe, prendendo a riferimento sia il costo della prestazione sia l impegno del personale. Art. 9 Rendiconto della attività conto terzi. 1. Il DSGA redige il rendiconto sulle prestazioni e sui risultati delle stesse, comprensivo del consuntivo delle entrate riscosse con riferimento a tutti i corrispettivi e delle spese sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo. Il rendiconto è approvato dal Consiglio di Istituto unitamente al conto consuntivo della Scuola. Dopo detta approvazione il DSGA dispone la liquidazione dei compensi di cui all art.10. Art. 10 Ripartizione dei proventi. 1. I compensi a favore del personale della Istituto Maggia saranno calcolati in misura complessiva pari al 40% della differenza tra il valore della produzione (ricavi) e il costo della produzione. Nel dettaglio tale quota sarà ripartita come segue: Dirigente Scolastico 15%; DSGA 15% Docente responsabile dell attività 25% Docenti coinvolti nelle attività 25% Assistenti tecnici coinvolti nelle attività 10% Assistenti amministrativi coinvolti nelle attività 5% Collaboratori scolastici coinvolti nelle attività 5% Nel caso in cui una o più figure professionali non abbia partecipato alle attività oggetto del presente regolamento la quota destinata confluisce nell'avanzo di amministrazione. 2. L Istituto Maggia è destinatario di: Una quota dell eventuale ammortamento delle attrezzature;

Una quota non inferiore al 60% calcolata sulla differenza ricavi meno costi, che andrà ad incrementare l avanzo di amministrazione. Tale quota corrisponde all utile di esercizio del conto economico al lordo delle imposte sul reddito di esercizio. 3. La liquidazione dei compensi di cui al comma 1 deve essere riferita all intero anno solare e sarà liquidata entro 30 giorni dalla approvazione del conto consuntivo dell Istituzione Scolastica, previo incasso di tutti i corrispettivi dell anno solare di riferimento. 4. I citati compensi sono soggetti alla sola ritenuta d acconto e sono comunicati al personale nei termini della normativa fiscale. Art. 11 Adempimenti fiscali. 1. Con riferimento alle attività svolte nell interesse esclusivo o prevalente di terzi, l Istituto Maggia si configura come soggetto passivo ai fini delle imposte direte ed indirette. Gli obblighi di natura fiscale che scaturiscono dai relativi contratti e convenzioni sono regolati dalla normativa tributaria, cui si fa integrale rinvio. CAPO III Convenzioni e contratti per prestazioni / attività conto terzi Art. 12 Convenzioni e accordi di collaborazione nell ambito delle attività istituzionali. 1. Le convenzioni egli accordi di collaborazione nell ambito dello svolgimento delle attività istituzionali dell Istituto Maggia possono riguardare gli ambiti della didattica e possono consistere in accordi per singoli progetti esecutivi ovvero in convenzioni-quadro, che danno luogo a molteplici azioni di attuazione o, ancora, in accordi di partnership di medio / lungo periodo con soggetti economici del territorio per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse comune. CAPO IV Norme finali Art. 13 Utilizzo dei segno distintivi e del nome della scuola. 1. E fatto divieto agli enti ed alle aziende esterne di utilizzare i segni distintivi o il nome dell Istituto Maggia a scopo di pubblicità commerciale, fatto salvo quanto previsto dalle parti nei singoli accordi, convenzioni o contratti. Art. 14 Controversie. 1. In caso di controversie di cui sia parte l Istituto Maggia in relazione ai rapporti di cui alle convenzioni o ai contratti previsti nel presente regolamento, si procederà a: a. espletare, in via preliminare, un tentativo di conciliazione; b. demandare (nel caso la conciliazione non abbia effetto e dove non sia escluso da norme di legge inderogabili o da vincoli contrattuali con terzi) le controversie ad un collegio arbitrale composto da tre componenti, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due nominati; c. fare ricorso alla tutela giudiziale.