CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GERARDINI. Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici



Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MAZZOCCHI, GAVA

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

La gestione del ciclo integrato dei rifiuti 3D - ALTRI CONSORZI DI RECUPERO (COOU- CONOE-CONAU-ECOPNEUS)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa

Responsabilità estesa dei produttori: il modello nella gestione degli imballaggi. Luca Piatto Responsabile Area Territorio Roma, 15 giugno 2011

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

REGOLAMENTO PER L ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO FERMO

L attuazione in Italia della Direttiva Pile e Accumulatori Quali oneri, scadenze e adempimenti a carico delle aziende

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato SGOBIO. Modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Disegno di legge in materia ambientale collegato con la Legge di Stabilità.

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato CONTENTO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Preambolo LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

INDICE. Premessa Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio

Il DPCM 20 dicembre 2012 e la struttura del nuovo modello di dichiarazione ambientale. Rosanna Laraia

Testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 11 febbraio 2009, EEN 1/09

Il Ministro dell economia e delle finanze

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato JANNONE. Disposizioni per l erogazione di incentivi per l acquisto

CIRCOLARE N. 2/E. Roma, 17 GENNAIO 2008

Settore Formazione Professionale, Lavoro, Politiche Sociali Ufficio :Centri per l impiego

Circolare N.147 del 23 Ottobre Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti;

Comune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

Preambolo. a) SVILUPPARE L'USO DELLA BICICLETTA QUALE MEZZO DI TRASPORTO ALTERNATIVO AI MEZZI MOTORIZZATI; b) AGEVOLARE IL TRAFFICO CICLISTICO.

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Pneumatici fuori uso i Normativa, contributo e tutto ciò che c è da sapere

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

PROTOCOLLO DI INTESA Ottimizzazione della gestione dei rifiuti sanitari

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

Signori Azionisti, a) Ragioni che motivano l adozione del Piano

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Pneumatici fuori uso: la dichiarazione entro fine novembre

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

a) direttamente ad un centro di raccolta, qualora iscritto all Albo nazionale dei gestori ambientali

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO DELL ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

La responsabilità estesa del produttore

DISPOSIZIONI PROVVISORIE IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DEL GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE DELL ENERGIA ELETTRICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MIGLIOLI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

CONVENZIONE PER SMALTIMENTO DI BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NOCERA, FRONZUTI

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio Acquisto e disposizione di azioni proprie

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE. Gli obblighi dei Produttori I Sistemi Collettivi L iscrizione al Registro AEE

MinisterodelloSviluppoEconomico

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

Preambolo. Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Allegato alla DGR n. del

RISOLUZIONE N. 80/E. Roma, 6 agosto 2010

Oggetto: Istanza di interpello. Aliquota Iva da applicare alle cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti.

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TORAZZI, REGUZZONI, FAVA, MUNERATO

Ministero dello Sviluppo Economico

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D ITALIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 84/2012 OTTOBRE/6/2012 (*) 12 Ottobre 2012

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Roma, 8 novembre 2011

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI

Oggetto: Legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).

Oggetto: Fondo pensione Espero : le novità introdotte nello Statuto e dalla legge 244/2007 (finanziaria per il 2008); riflessi operativi.

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 7594 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GERARDINI Disposizioni in materia di raccolta e riciclaggio di pneumatici Presentata il 6 febbraio 2001 ONOREVOLI COLLEGHI! Nel 1999 sono stati sostituiti in Italia 25 milioni di pneumatici per autoveicoli per un peso complessivo di circa 325 mila tonnellate. Di questi pneumatici soltanto 3 milioni cioè il 12 per cento sono stati ricostruiti, mentre i restanti 22 milioni hanno dato luogo alla formazione di rifiuti potenzialmente inquinanti. È quindi evidente l esigenza di regolamentare in maniera organica la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento dei pneumatici usati al fine di contenere l impatto negativo sull ambiente. Tenendo conto di quanto già previsto per altri materiali inquinanti, come ad esempio le batterie esauste e gli imballaggi, la soluzione più opportuna per intervenire efficacemente nel settore dei pneumatici usati appare la istituzione di un consorzio obbligatorio tra tutti i soggetti che ne esercitano la raccolta e il riciclaggio. La presente proposta di legge prevede, pertanto, all articolo 2, la istituzione del Consorzio nazionale obbligatorio dei pneumatici usati. La proposta di legge detta, altresì, una disciplina organica e completa della materia: pone a carico degli utilizzatori di pneumatici nuovi i costi per le operazioni di raccolta e smaltimento; regolamenta la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento; prevede l erogazione di contributi per ridurre l impatto negativo sull ambiente delle operazioni di riciclaggio e smaltimento. Inoltre si prevedono attività di studio e di comunicazione connesse alle finalità generali perseguite. La proposta di legge tiene conto anche dell esigenza di incentivare lo sviluppo dell attività di ricostruzione, come è stato

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 7594 sottolineato dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati con la risoluzione del 30 luglio 1997, dalla Commissione delle Comunità europee e condivisa dal Governo italiano, che in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000), ha accolto l ordine del giorno della Camera dei deputati 9/7328/46 al fine di adottare provvedimenti per favorire lo sviluppo dell attività di ricostruzione. In particolare, per i pneumatici ricostruiti la proposta di legge prevede semplificazioni amministrative, il riconoscimento di un incentivo per ogni pneumatico ricostruito prodotto, la riserva di una quota negli acquisti di pneumatici di ricambio per il parco auto pubblico e la riduzione dell imposta sul valore aggiunto (IVA) al 4 per cento. Per contribuire alla realizzazione di quanto previsto dalla direttiva 2000/ 53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, che prevede che entro il 2006 la percentuale di reimpiego e riciclaggio dei componenti di un autoveicolo sia pari ad almeno l 80 per cento in peso dello stesso autoveicolo, la presente proposta di legge prevede che a decorrere dal 1 o gennaio 2003 i pneumatici nuovi immessi sul mercato abbiano caratteristiche tali da poter essere ricostruiti almeno una volta.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 7594 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) pneumatici usati: i pneumatici che, in seguito all uso, non dispongono più di un battistrada idoneo alla circolazione e non sono sottoposti alla disciplina sui rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e che sono singolarmente individuabili dal soggetto che procede alla necessaria fase della ricostruzione o riparazione in conto lavorazione; b) pneumatici fuori uso: i pneumatici dichiarati inidonei alla ricostruzione e che sono da considerare rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui: 1) per volontà del proprietario siano destinati allo smaltimento; 2) non siano singolarmente individuabili e riconducibili ad uno specifico cliente da parte del soggetto che procede alla ricostruzione; c) attività in conto lavorazione: l operazione alla quale sono sottoposti i materiali che devono essere univocamente e singolarmente individuabili e per i quali esiste una specifica documentazione contrattuale in base alla quale, dopo la lavorazione o manutenzione, ogni singolo materiale viene restituito dal soggetto che procede alla ricostruzione al proprietario per essere riutilizzato per i suoi scopi originari. ART. 2. (Consorzio nazionale obbligatorio dei pneumatici usati). 1. La raccolta e il riciclaggio dei pneumatici usati sono obbligatori. A tale fine è istituito il Consorzio nazionale obbligatorio

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 7594 dei pneumatici usati (COPU) al quale è attribuita personalità giuridica. Il COPU svolge i seguenti compiti: a) assicura la raccolta dei pneumatici usati e ne organizza lo stoccaggio; b) seleziona tra i pneumatici usati i pneumatici per i quali sia tecnicamente possibile ed economicamente conveniente la ricostruzione e li cede alle aziende che procedono alla ricostruzione; c) cede i pneumatici fuori uso alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio; d) assicura l eliminazione dei pneumatici fuori uso, nel caso in cui non sia possibile od economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta all inquinamento; e) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di attività di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del processo di ricostruzione e del ciclo di smaltimento; f) organizza campagne di comunicazione volte a sensibilizzare l opinione pubblica sull esigenza di evitare di disperdere nell ambiente pneumatici usati e sull esigenza di favorire l impiego di pneumatici ricostruiti; g) eroga un contributo per ogni pneumatico ricostruito; h) eroga contributi alle aziende che esercitano attività di riciclaggio o smaltimento di pneumatici finalizzati alla realizzazione di investimenti in impianti volti a contenere l impatto negativo sull ambiente delle operazioni di riciclaggio e smaltimento. 2. Il COPU non ha fini di lucro. La sua attività è regolata da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell ambiente, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 7594 3. Al COPU partecipano le imprese che ricostruiscono pneumatici o smaltiscono pneumatici fuori uso tramite il riciclaggio. Ogni impresa aderente al COPU sottoscrive una quota di partecipazione e ha diritto ad un voto nell assemblea del Consorzio stesso. Le deliberazioni degli organi del COPU, adottate in conformità alle finalità stabilite dalla presente legge ed ai sensi dello statuto di cui al comma 2, sono vincolanti per le imprese partecipanti. 4. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque detiene pneumatici usati è obbligato al loro conferimento a titolo gratuito al COPU mediante consegna a raccoglitori incaricati dal COPU medesimo. In alternativa al conferimento è data facoltà ai proprietari di pneumatici usati che intendono sottoporli al processo di ricostruzione, per riutilizzarli, di consegnare i pneumatici stessi ad una impresa che svolge attività di ricostruzione. ART. 3. (Strumenti economici). 1. Al fine di assicurare al COPU i mezzi finanziari per lo svolgimento dei compiti di cui all articolo 2, comma 1, è istituito un sovrapprezzo di vendita sui pneumatici nuovi da applicare da parte dei produttori e degli importatori ai pneumatici stessi, con diritto di rivalsa sugli acquirenti nelle successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori sono tenuti a versare direttamente al COPU i proventi del sovrapprezzo. In caso di evasione dell obbligo di versamento del sovrapprezzo si applica una sanzione pari a sei volte il sovrapprezzo evaso. Il sovrapprezzo non è dovuto per i pneumatici ricostruiti. 2. Il Ministro dell ambiente, di concerto con il Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato, determina, con apposito decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all articolo 2, comma 2, l entità del sovrapprezzo di cui al comma

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 7594 1 del presente articolo, l entità del contributo di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera g), nonché l entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera h). ART. 4. (Caratteristiche strutturali). 1. Al fine di assicurare il minor impatto ambientale conseguente alla dismissione dei pneumatici ed in considerazione degli obiettivi fissati dalla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, a decorrere dal 1 o gennaio 2003 è fatto divieto ai produttori ed agli importatori di immettere sul mercato italiano pneumatici che non abbiano caratteristiche strutturali tali da consentire l esecuzione di almeno una operazione di ricostruzione. A decorrere dalla stessa data tutti i pneumatici immessi sul mercato italiano devono riportare la dicitura «pneumatico ricostruibile». 2. Le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono prevedere che, nella sostituzione dei pneumatici degli autoveicoli in loro dotazione, sia in proprietà che in locazione finanziaria o in noleggio non a breve termine, una quota pari al 50 per cento sia riservata a pneumatici ricostruiti. ART. 5. (Agevolazioni fiscali). 1. Dopo il numero 3) della parte II della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «3-bis) pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli;».

PAGINA BIANCA

DDL13-7594 Lire 500