Regolamento della Commissione Regionale di Pastorale della Famiglia

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Transcript:

Regolamento della Commissione Regionale di Pastorale della Famiglia Art. 1 Istituzione In data 14 ottobre 1986 è stata costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneta (CET) la Commissione Regionale di Pastorale della Famiglia. Art. 2 Natura e Finalità La Commissione Regionale di Pastorale della Famiglia, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo e per mandato della Conferenza Episcopale Triveneto, presenta i seguenti fini e compiti: 1 Diventare, a livello regionale, occasione permanente di incontro, interscambio, stimolo e orientamento circa la pastorale della famiglia, per le diocesi del Triveneto, nel pieno rispetto dell identità e delle modalità operative di ogni chiesa locale. 2 Prestare costante attenzione pastorale ai problemi della famiglia, e farne oggetto di studio per individuare le problematiche comuni e così assistere i Vescovi e la CET nelle loro responsabilità pastorali. 3 Assicurare un momento regionale di confronto, corresponsabilità e orientamento fra i diversi Uffici Diocesani e le diverse forze ecclesiali operanti nella e per la pastorale della famiglia favorendo la maturazione e la formazione di un pensiero comune, per promuovere un azione coordinata tra le varie Diocesi, nel rispetto delle singole specificità. 4 Mantenere aperto il dialogo e la collaborazione tra gli organismi ecclesiali della regione e quelli civili secondo le modalità appropriate - che abbiano un riferimento a problemi inerenti alla pastorale della famiglia, nel rispetto dei diversi ambiti e finalità. 5 Promuovere, con il consenso della CET, alcune iniziative di pastorale della famiglia che, per loro natura, richiedano un ambito interdiocesano o regionale. 6 Verificare e valutare le iniziative programmate. 7 Approvare il bilancio consuntivo e preventivo proposto dalla Presidenza. Art. 3 Composizione La Commissione Regionale è composta da un Vescovo Delegato della CET e dai responsabili degli uffici di pastorale della famiglia di ciascuna diocesi della regione conciliare: ordinariamente un presbitero e una coppia di sposi che operano in solido, secondo le indicazioni del Direttorio di Pastorale familiare al n. 237. Il Vescovo Delegato della CET, sentita la Presidenza, può cooptare alcuni rappresentanti di Associazioni o Enti che hanno a che fare con la pastorale della famiglia. Per lo studio di problemi o l attuazione di attività o rapporti particolari, che richiedono competenza specifica, potranno costituirsi temporaneamente nella Commissione Regionale delle sottocommissioni di settore che sottostanno alle indicazioni emesse dalla Commissione stessa. Inoltre possono essere invitati alle singole riunioni, ma senza diritto di voto, persone o coppie con ulteriori e particolari competenze attinenti alla pastorale della famiglia.

Art. 4 Organizzazione La Commissione Regionale, presieduta dal Vescovo Delegato, si organizza eleggendo, secondo le modalità indicate agli artt. 14 e 16: a) i Responsabili che sono un presbitero e una coppia di sposi, operanti in solido, secondo le indicazioni del Direttorio di Pastorale familiare al n. 243. b) una coppia di sposi o un presbitero per espletare compiti di segreteria e tesoreria Art. 5 Presidente La Commissione Regionale è presieduta da un Vescovo Delegato eletto dalla Conferenza Episcopale Triveneto ad quinquennium. Art. 6 Compiti dei Responsabili I compiti dei Responsabili della Commissione Regionale che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti della Commissione, e per i quali i Responsabili potranno avvalersi della collaborazione di altri membri della Commissione sono: 1 Tenere in via ordinaria i rapporti con il Vescovo Delegato e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale Triveneto e la Segreteria CET. 2 Convocare la Commissione, su mandato del Vescovo Delegato Presidente, e presiederne i lavori in assenza del Presidente stesso. 3 Provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Commissione, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività; 4 Coordinare la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all art. 2 5. 5 Tenere i contatti con gli organismi regionali previsti all art. 2 3-4. 6 tenere i rapporti, a nome della CET, con la Consulta Nazionale di pastorale della famiglia e con l Ufficio Nazionale di pastorale della famiglia della C.E.I., per quanto riguarda l attività regionale. Art. 7 Compiti della Segreteria I compiti della Segreteria della Commissione Regionale verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti dei Responsabili della Commissione. Art. 8 Presidenza: composizione e finalità Il Vescovo Delegato, i Responsabili della Commissione e Segreteria costituiscono la Presidenza della Commissione Regionale. La Presidenza, il cui ruolo è primariamente di tipo organizzativo ed esecutivo, ha il compito di: - fissare l ordine del giorno delle riunioni; - predisporre il lavoro ed eseguire le indicazioni della Commissione; - curare le relazioni pubbliche e ogni provvedimento reso necessario dalla vita e dallo sviluppo della Commissione. In assenza del Vescovo Delegato presiede l incontro il Responsabile più anziano di nomina e di età.

Art. 9 Convocazione della Commissione Circa la convocazione della Commissione Regionale per la pastorale della famiglia, viene stabilito quanto segue: 1 La Commissione viene convocata dai Responsabili ordinariamente almeno tre/quattro volte all'anno, nelle forme previste dall art. 9, 2, e con un calendario annuale convenuto. 2 L ordine del giorno degli incontri viene formulato su proposta della Commissione o del Vescovo Delegato Presidente. L ordine del giorno deve essere comunicato ai membri della Commissione con un anticipo di almeno quindici giorni (salvo casi di emergenza o di forza maggiore). 3 Altre convocazioni, dovute ad esigenze particolari o a motivi di urgenza, possono essere stabilite dalla maggioranza della Commissione o dalla Presidenza e comunque sempre con il consenso del Vescovo Delegato. Art. 10 Validità delle riunioni Per la validità delle riunioni della Commissione Regionale, è richiesta la presenza effettiva dei due terzi delle Diocesi. Art. 11 Membri della Commissione I membri della Commissione Regionale sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa. Nel caso in cui un membro della Commissione sia assente in maniera ingiustificata per tre volte, in accordo con il Vescovo Delegato e il Responsabile, sarà avvertito che può essere sostituito per cooptazione di un altra persona o per presentazione da parte del Vescovo della Diocesi che rappresentava. Art. 12 Rapporti con la CET 1 La Commissione si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneta, alla quale, tramite il Vescovo Delegato, presenta problemi e istanze e dalla quale accoglie scelte e indicazioni pastorali. 2 Sarà premura della Segreteria di inviare regolarmente alla Segreteria della CET sia l ordine del giorno delle riunioni, sia i verbali approvati delle stesse (corredati da copia di tutta la documentazione prodotta dalla Commissione). Art. 13 Rapporti con le Diocesi La Commissione Regionale, essendo un ambito di coordinamento, confronto e scambio, rispetta l autonomia, la specificità e le decisioni delle singole Diocesi, offrendo al contempo ad esse tutto l aiuto auspicato. Art. 14 Elezione e nomina dei Responsabili 1 I Responsabili (presbitero e coppia di sposi) della Commissione Regionale vengono nominati dalla Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di una terna di candidati, sia per quanto riguarda il presbitero sia per quanto riguarda la coppia di sposi, presentati dalla Commissione stessa.

2 I candidati (tre presbiteri e tre coppie di sposi) da presentare alla CET sono eletti con scrutinio segreto. Sono proposti alla CET i primi tre nominativi che hanno guadagnato il maggior numero di voti. L elezione è valida se sussistono i requisiti di cui all art. 10. 3 Hanno diritto di voto tutti i membri in carica della Commissione. Art. 15 Durata del mandato dei Responsabili. 1 I Responsabili della Commissione Regionale durano in carica tre anni. Il loro mandato è rinnovabile per un altro mandato consecutivo. 2 Nel caso in cui qualcuno (o il presbitero e/o la coppia di sposi) dei Responsabili debba lasciare il suo servizio prima della scadenza del mandato per cause giustificate, deve darne comunicazione scritta alla Conferenza Episcopale Triveneto. Si provvederà inoltre ad organizzare immediatamente nuove elezioni per individuare una nuova terna di candidati da presentare alla CET per la nomina di chi vi succede. Chi è nominato eserciterà il suo compito fino alla scadenza del mandato triennale dei Responsabili precedenti, dopodichè si provvederà a nuova votazione. Art. 16 Elezione della Segreteria e durata del mandato 1 Chi svolgerà il compito di Segreteria (o un presbitero o una coppia di sposi) della Commissione Regionale è votato a scrutinio segreto. Viene eletto chi (un presbitero o una coppia di sposi) ottiene la maggioranza assoluta dei consensi. 2 La Segreteria resta in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile per un altro mandato consecutivo. Art. 17 Votazioni In caso di votazione ogni Diocesi ha diritto ad un voto. La decisione è presa a maggioranza semplice dei votanti, tenendo conto dei requisiti di cui all art. 10. Quando una decisione concerne l elezione di una persona, si procede con voto segreto. Art. 18 Finanziamenti, bilanci e questioni economiche 1 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione Regionale sono a carico degli stessi membri e parzialmente della Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET. 2 L esercizio finanziario della Commissione inizia l 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 3 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa relativo all anno solare successivo entro la fine del mese di ottobre. 4 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa relativo all anno solare precedente entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Delegato. 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

Art. 19 Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa. 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione Regionale e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Delegato e i Responsabili e devono di norma essere approvate dalla CET. 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione Regionale sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e i Responsabili e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario della CET. 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all art. 18 1, 3 e 5. Art. 20 Modifiche al Regolamento Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneto. Art. 21 Disposizioni finali Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della CEI e a quelle generali del diritto canonico e del diritto civile. Zelarino, 12 maggio 2009