DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA



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Transcript:

Modernised EU Social Security Coordination La nuova regolamentazione comunitaria DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECUPERI, COMPENSAZIONI E DIRITTI DI SURROGA 1

Recupero dei crediti di sicurezza sociale I nuovi regolamenti prevedono un un rafforzamento dell assistenza reciproca tra tra le le Istituzioni degli Stati membri le le Autorità e le le Istituzioni degli Stati membri sono tenuti a prestarsi assistenza, di di regola gratuita, come se se si si trattasse dell applicazione della propria legislazione art. 76, par. 2 reg. 883/2004 2

Recupero dei crediti di sicurezza sociale Assistenza reciproca tra le Istituzioni degli Stati membri La parte richiesta deve fornire alla parte richiedente le informazioni necessarie per il recupero del credito 3

Recupero dei crediti e ripetizione di prestazioni Modalità di recupero Modalità di recupero Il recupero dei contributi e la ripetizione di prestazioni indebite possono essere effettuati in un altro Stato membro I titoli esecutivi emessi in in uno uno Stato membro sono riconosciuti e posti in in esecuzione in in un un altro Stato membro nei nei limiti e secondo le le modalità previsti dalla legislazione di di tale tale Stato art. 84, par. 1 e 2 reg. 883/2004 4

Modalità di recupero dei crediti Il recupero dei crediti deve essere effettuato in in via via prioritaria mediante compensazione o tra le Istituzioni degli Stati membri interessati nei confronti della persona fisica o giuridica interessata art. 71 reg. 987/2009 5

Compensazione Prestazioni percepite indebitamente L Istituzione creditrice di di uno uno Stato membro può può chiedere all Istituzione di di ogni altro Stato membro debitrice di di prestazioni pensionistiche e non non PAPER SED R001 di trattenere la somma erogata indebitamente dagli arretrati o dai pagamenti in corso L Istituzione debitrice opera la la compensazione alle alle condizioni e nei nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferisce all Istituzione creditrice l importo trattenuto art. 72 par. 1 reg. 987/2009 PAPER SEDs R002 R003 R004 6

Compensazione Prestazioni pensionistiche percepite indebitamente L Istituzione di uno Stato membro che ha erogato prestazioni pensionistiche non dovute può chiedere all Istituzione di ogni altro Stato membro creditrice di prestazioni nei confronti della stessa persona di trattenere la somma erogata indebitamente dagli arretrati, con esclusione dei pagamenti in corso L Istituzione debitrice opera la compensazione indipendentemente dai limiti previsti dalle rispettive legislazioni art. 72 par. 2 reg. 987/2009 PAPER SED R005 7

Compensazione Prestazioni pensionistiche percepite indebitamente L Istituzione che ha erogato la somma indebita Se Se la la comunicazione avviene nel nel termine stabilito deve comunicare l importo entro 2 mesi all Istituzione debitrice l Istituzione debitrice trasferisce l importo trattenuto art. 72 par. 2 reg. 987/2009 PAPER SEDs R006 - R004 8

Compensazione Prestazioni assistenziali percepite indebitamente La compensazione tra Istituzioni è prevista, anche nel caso in cui una persona, o un suo familiare, abbia beneficiato sul territorio di uno Stato membro di prestazioni a carattere assistenziale per un periodo durante il quale ne aveva diritto ai sensi della legislazione di un altro Stato membro art. 72 par. 3 reg. 987/2009 9

Compensazione La modalità di recupero mediante compensazione è prevista anche per la gestione finanziaria delle somme erogate e per i contributi percepiti a titolo provvisorio art. 73 reg. 987/2009 10

Recupero La La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato membro rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale siano tali da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico di detto Stato art. 76 reg. 987/2009 PAPER SEDs R012 - R014 11

Recupero La La parte richiesta procede alla alla notifica al al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari, emanati dallo Stato membro in cui ha sede la parte richiedente e concernenti un credito e/o il suo recupero secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale art. 77 reg. 987/2009 PAPER SEDs R015 - R016 12

Recupero La La domanda di di recupero del del credito deve essere accompagnata da una copia ufficiale o autenticata del titolo esecutivo, emesso nello Stato membro in cui ha sede la parte richiedente e, se del caso, dall originale o da una copia autenticata di altri documenti necessari al recupero art. 78 par. 1 reg. 987/2009 PAPER SEDs R017 - R018 13

Recupero La La parte richiedente può può presentare la la domanda di di recupero del del credito non prescritto soltanto se il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in cui ha sede quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le adeguate procedure di recupero e nel caso in cui le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito art. 78 par. 2 reg. 987/2009 14

Modalità di recupero L atto che consente il recupero È riconosciuto ed ha piena efficacia nello Stato membro della parte richiesta Può essere, se necessario, riconosciuto, integrato o sostituito con un titolo che ne autorizzi l esecuzione nello Stato membro della parte richiesta Il completamento di tali azioni deve essere effettuato entro 3 mesi dalla data di ricezione della domanda art. 79 reg. 987/2009 15

Modalità di recupero Il recupero Può con il consenso della parte richiedente essere effettuato con pagamento rateale o dilazionato È effettuato nella valuta dello Stato membro della parte richiesta art. 80 reg. 987/2009 Eventuali interessi per ritardato pagamento sono dovuti in base alle disposizioni dello Stato membro della parte richiesta 16

Contestazione del credito nel corso della procedura di recupero La parte richiedente ne informa la parte richiesta PAPER SEDs R018 - R019 La parte richiesta sospende la procedura di esecuzione La parte richiedente può chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato se le disposizioni vigenti in materia nello Stato membro della parte richiesta lo consentono art. 81 reg. 987/2009 PAPER SEDs R033 - R034 17

Modalità di recupero La parte richiesta non è tenuta ad accordare l'assistenza se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nello Stato membro della parte richiesta se la domanda iniziale si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni, a decorrere dalla data in cui è stato costituito l'atto che consente il recupero art. 82 reg. 987/2009 18

Termini di prescrizione Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiedente se riguardano il credito e/o l'atto che consente il recupero dalle norme di legge in vigore nello Stato membro della parte richiesta se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato membro richiesto art. 83 reg. 987/2009 19

Misure cautelari Su domanda motivata della parte richiedente la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato membro lo consentono art. 84 reg. 987/2009 PAPER SEDs R017 - R018 20

Spese connesse al recupero La parte richiesta trattiene ogni spesa da essa sostenuta in relazione al recupero Se il recupero presenta difficoltà particolari o comporta spese molto elevate, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso La parte richiedente resta responsabile nei confronti della parte richiesta delle spese relative ad azioni riconosciute infondate art. 85 reg. 987/2009 21

Diritti di surroga dell Istituzione debitrice Se una persona beneficia di prestazioni per un danno causato da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro La surrogazione dell Istituzione debitrice nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo è riconosciuta da ogni Stato membro Se l Istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo ogni Stato membro riconosce tale diritto art. 85 par. 1 reg. 883/2004 22

Rinuncia al rimborso fra Istituzioni In presenza di un accordo di rinuncia al rimborso tra le Istituzioni o se il rimborso sia indipendente dall importo delle prestazioni erogate l Istituzione dello Stato membro di di residenza o di di dimora che che eroga prestazioni per per un un danno verificatosi nel nel proprio territorio potrà avvalersi del del diritto di di surrogazione o dell azione diretta nei nei confronti del del terzo tenuto a risarcire il il danno, applicando le le disposizioni della propria legislazione art. 85 par. 2 reg. 883/2004 23

Definizioni Parte richiesta si intende riguardo a ciascuno Stato membro qualsiasi Istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazione notifica recupero art. 75, par. 1 reg. 987/2009 24

Definizioni Parte richiedente si intende riguardo a ciascuno Stato membro qualsiasi Istituzione che presenti relativamente a un credito una domanda di informazione notifica recupero art. 75, par. 1 reg. 987/2009 25

Definizioni Il termine credito designa tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito in base alla legislazione dello Stato membro che reclama il credito art. 75, par. 1 reg. 987/2009 26

Definizioni Prestazioni nei confronti della stessa persona è possibile effettuare la compensazione su arretrati di pensione diretta italiana anche in caso di indebito relativo ad una pensione ai superstiti estera o, viceversa, su arretrati di pensione ai superstiti italiana anche in caso di indebito relativo ad una pensione diretta estera 27

Alla base della nuova regolamentazione: una collaborazione più stretta ed efficace 28