PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI SULL ONORE
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1 C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI SULL ONORE Approvato dall Assemblea Consortile con deliberazione n. 8 del 02 Ottobre 2003
2 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI SULL ONORE ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione da parte del Consorzio di prestiti sull onore in ottemperanza alle indicazioni sancite dall art. 16 comma 4 Legge 8/11/2000 n ART. 2 BENEFICIARI Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente Regolamento tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 1) essere cittadino italiano o cittadino di altri Paesi dell Unione Europea; 2) essere residente in uno dei Comuni aderenti al Consorzio da almeno due anni; 3) non essere beneficiario, né il richiedente né altri componenti del suo nucleo familiare, di altri finanziamenti agevolati in qualsiasi forma erogati per gli stessi fini per i quali si richiede il prestito al Consorzio; 4) essere in grado, per redditi già percepiti all atto della domanda, ovvero per crediti già maturati o in corso di maturazione o comunque per prevedibile e documentabile miglioramento delle possibilità di produzione di reddito del nucleo familiare di appartenenza, di rispettare puntualmente il piano di ammortamento del finanziamento richiesto; 5) non essere gravato da una situazione debitoria pregressa tale, per entità o abitualità, da far ritenere improbabile il rimborso del prestito richiesto; 6) versare in condizioni economiche tali per cui l Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) assume un valore come indicato nell art. 3. L Isee è determinato con le modalità previste dalla Parte Prima del Regolamento per la valutazione della situazione economica degli utenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del 4/4/2002. ART. 3 FINALITA DELLA CONCESSIONE DEI PRESTITI I prestiti sono erogati per agevolare persone e nuclei familiari che versino in una o più delle seguenti situazioni:
3 1) necessità di sostenere spese sanitarie e/o assistenziali per un componente del nucleo familiare, specie se in condizioni di totale o parziale non autosufficienza. Rientra in questa tipologia di prestito l anticipo dell indennità di accompagnamento la cui erogazione sia già stata deliberata dalle competenti Commissioni sanitarie. Valore Isee non superiore a ,00; 2) nuclei familiari con la presenza di un solo genitore e di uno o più figli minori, e con particolari e temporanee situazioni di difficoltà economica. Valore Isee non superiore a 9.000,00; 3) difficoltà a far fronte, per motivi di carattere straordinario, alle spese di mantenimento del nucleo familiare o inerenti la propria abitazione. Valore Isee non superiore a 9.000,00; 4) temporanea difficoltà a far fronte alle spese necessarie per l iscrizione dei figli a scuole pubbliche di istruzione secondaria superiore o a Università, a condizione che si tratti della prima iscrizione a ciascun anno di corso. Valore Isee non superiore a 9.000,00. ART. 4 ENTITA DEL PRESTITO E MODALITA DI RIMBORSO L entità del prestito è determinata sulla base della gravità e della prevedibile durata delle temporanee condizioni di difficoltà economica. In nessun caso l ammontare del prestito può essere superiore a 2.500,00. Il prestito può essere erogato in unica rata o in rate mensili. Il prestito consistente nell anticipazione dell indennità di accompagnamento può essere erogato solo in rate mensili. La restituzione del prestito può avvenire in unica soluzione o attraverso rate mensili, il cui numero non può essere superiore a quindici. La scadenza per il rimborso integrale del prestito o, nel caso di rimborso rateale, la scadenza della prima rata sono fissate tre mesi dopo la data di erogazione (in caso di erogazione in rate mensili, il termine di tre mesi per la restituzione decorre dall erogazione dell ultima rata). Il prestito consistente nell anticipazione dell indennità di accompagnamento deve essere rimborsato in unica soluzione. In questo caso il termine è di un mese dalla riscossione degli arretrati dell indennità di accompagnamento. In nessun caso il Consorzio richiede interessi sulle somme erogate a titolo di prestito.
4 ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di prestito devono essere formulate e sottoscritte dal richiedente su apposito modulo, presentate tramite un Assistente Sociale in servizio presso il Consorzio e indirizzate al Direttore. Il richiedente può allegare alla domanda i documenti che ritiene più opportuno. Contestualmente alla presentazione della domanda di prestito, deve essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per il calcolo dell Isee. Qualora il prestito consista nell anticipazione dell indennità di accompagnamento, ulteriore requisito per la concessione è l indicazione di idoneo garante disposto ad assumere l impegno al rimborso in solido con il richiedente. ART. 6 ESAME DELLE DOMANDE La domanda di prestito, corredata dal parere dell Assistente Sociale che l ha ricevuta, viene esaminata, entro trenta giorni dalla data di presentazione, dalla Commissione Prestiti che è così composta: - Direttore (che presiede la Commissione); - Responsabile Area di Base; - Responsabile Area Amministrativa e Finanziaria; - un Istruttore Amministrativo. Ai lavori della Commissione può partecipare, su richiesta del Direttore, l Assistente Sociale che ha istruito la pratica. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale. La Commissione ha la facoltà di richiedere documenti supplementari per integrare e perfezionare la domanda. Concluso l esame della domanda, la Commissione deve assumere una delle seguenti decisioni:
5 1) accoglimento della domanda; 2) reiezione della domanda con apposita motivazione; 3) rinvio della decisione finale e richiesta di ulteriori garanzie per il rimborso; 4) accoglimento della domanda con modifica delle modalità di erogazione e/o di rimborso. La decisione deve essere comunicata in forma scritta al richiedente che, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso al Direttore. ART. 7 EROGAZIONE DEL PRESTITO Qualora la Commissione Prestiti abbia deciso di accogliere la domanda, il Direttore del Consorzio sottoscrive con il richiedente (e con il garante per i prestiti consistenti in anticipazione dell indennità di accompagnamento) un apposito contratto che definisce gli impegni reciproci. In particolare il Consorzio assume l impegno ad erogare il prestito, mentre il richiedente e l eventuale garante assumono l impegno a rimborsarlo con le modalità stabilite. Nel contratto devono indicarsi: - l entità complessiva del prestito; - la forma di erogazione (in unica soluzione o rateale); - in caso di erogazione rateale, il numero e l importo delle rate mensili; - la forma di rimborso (in unica soluzione o rateale); - in caso di rimborso in unica soluzione, la scadenza per il rimborso integrale; - in caso di rimborso rateale, il numero, la scadenza e l importo delle rate mensili. In caso di prestiti per morosità il mandato di pagamento viene fatto a favore del creditore. In ogni caso il richiedente ha facoltà di procedere all anticipata estinzione del finanziamento erogato.
6 ART. 8 IPOTESI DI ESCLUSIONE O DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI PRESTITI CASI PARTICOLARI Non possono essere concessi ulteriori prestiti a chi non abbia ancora rimborsato un prestito già in precedenza concessogli (indipendentemente dal fatto che sia o meno maturata la scadenza per il rimborso del primo prestito). La decadenza dal beneficio dell erogazione del prestito è disposta dal Consorzio qualora gli accertamenti d ufficio, successivi all erogazione, evidenzino che il richiedente ha prodotto false o reticenti dichiarazioni. In questo caso, fermo l obbligo di denuncia all Autorità Giudiziaria per il reato previsto e punito dall art. 640 comma 2 n. 1 del codice penale, il responsabile delle false dichiarazioni decade dal beneficio dell erogazione ed è tenuto al rimborso immediato e in unica soluzione. In casi particolari ed eccezionali non rientranti nelle tipologie di cui all articolo 3, il Consorzio può concedere ugualmente il prestito previa motivata autorizzazione dei competenti Organi dell Ente. INDICE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI SULL ONORE 2 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2 ART. 2 BENEFICIARI 2 ART. 3 FINALITA DELLA CONCESSIONE DEI PRESTITI 2 ART. 4 ENTITA DEL PRESTITO E MODALITA DI RIMBORSO 3 ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 4 ART. 6 ESAME DELLE DOMANDE 4 ART. 7 EROGAZIONE DEL PRESTITO 5 ART. 8 IPOTESI DI ESCLUSIONE O DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI PRESTITI CASI PARTICOLARI 6
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