SCIA mod. CP Al COMUNE DI ASSAGO Servizio Polizia Amministrativa Trasmessa esclusivamente al seguente indirizzo PEC: suap.commercio@assago.legalmail.it previa sottoscrizione file a mezzo firma digitale SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA Somministrazione di alimenti e bevande all interno di associazioni/circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal Ministero dell Interno (Art. 2 D.P.R. 235/2001) Il sottoscritto: sesso M F Nato a ( ) il Residente in Via CAP Codice fiscale n. Cittadinanza tel cell email In qualità di Presidente del CIRCOLO/ASSOCIAZIONE: Denominazione Cod. fiscale Partiva IVA (se diversa da C.F.) Con sede istituzionale nel Comune di Assago (MI) Via, Piazza, ecc. N. C.A.P. Tel.
SEGNALA ai sensi e per gli effetti di cui all art. 19 della legge 241/90 l avvio di nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi direttamente ed esclusivamente a favore dei rispettivi associati presso la sede istituzionale del circolo privato sita nel Comune di Assago (MI) in via n. A tal fine, D I C H I A R A consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l uso di atti falsi comportano l applicazione delle sanzioni penali previste dall art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445. che la propria associazione aderisce all ente nazionale con finalità assistenziali: denominazione.. Riconosciuto con provvedimento n. del come da certificato di appartenenza/affiliazione n. del.(allegato in copia) di allegare SCIA MOD. A utilizzando il modello unificato predisposto dalla Regione Lombardia, come notifica di attività ai sensi dell art. 6 del Reg. CE 852/2004, attestando che l esercizio dell attività di somministrazione avviene nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di cui alla seguente tipologia: bar tavola fredda prodotti gastronomia preconfezionati tavola fredda prodotti gastronomia preconfezionati pizzeria tavola calda/trattoria/ristorante la superficie dei locali adibiti alla somministrazione mq. di avere la disponibilità dei locali a titolo di: proprietà affitto comodato altro (precisare). Ultimo aggiornamento febbraio 2016 2
Gestione dell attività di somministrazione di alimenti e bevande L attività di somministrazione sarà gestita direttamente dal circolo L attività di somministrazione sarà affidata in gestione a terzi : Denominazione/Ragione Sociale Sede Legale Provincia Comune Indirizzo Civico CAP Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. tenuto dalla C.C.I.A.A. di che l associazione si trova nelle condizioni previste dall art. 148 commi 5 e 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi DPR n. 917/1986 e s.m.i. (qui riportate in estratto) ed ha le caratteristiche di ente non commerciale; che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell Interno ai sensi dell art. 3 comma 1 della Legge 287/91 nonché ai criteri di sorvegliabilità di cui il D.M. 564/92 art. 4, ed al principio di accessorietà di cui all art. 74 della L.R. 6/2010 (in calce riportati in estratto) ed in particolare di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia. che il locale è conforme alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi (ove occorra), e di essere in possesso delle relative certificazioni; che l'attività di somministrazione in oggetto viene esercitata negli stessi locali a quelli destinati alle attività del circolo ed è rivolta esclusivamente ai soci del circolo; che i locali adibiti a somministrazione si trovano all'interno della sede del circolo e non hanno accesso diretto dalla strada pubblica e che all'esterno non sono apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno; di essere in possesso di Nulla Osta di Impatto Acustico oppure di non possedere impianti di emissione sonora che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all art. 67 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 (codice delle leggi antimafia); Ultimo aggiornamento febbraio 2016 3
di essere in possesso dei requisiti morali per l esercizio dell attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell art. 71 del D.lgs n. 59/2010 e di non rientrare in alcune ipotesi delle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. 773/1931: non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 (tre) anni per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione non essere sottoposto ad ammonizione o a misura di sicurezza personale o dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza non aver riportato condanne penali per delitti contro la personalità dello Stato e contro l ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all Autorità non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi d azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. Di essere a conoscenza che, ai sensi dell art. 86 comma 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 18.06.1931 come modificato dall art. 2 bis del D.L. n. 79/2012 convertito con legge n. 131/2012, per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma dell art. 86 comma 1. di impegnarsi a comunicare al Comune di Assago tutte le future variazioni in merito alla sussistenza dell'affiliazione all'ente nazionale suddetto, nonchè alla sussistenza delle condizioni previste dal sopra citato art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; di eleggere il proprio domicilio speciale per la ricezione di tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo relativo alla presente SCIA, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): A tal fine, dichiara di impegnarsi a comunicare per iscritto qualsiasi variazione dovesse occorrere all indirizzo PEC indicato, riconoscendo che il Comune di Assago sarà esonerato da ogni responsabilità circa la mancata o tardiva comunicazione delle variazioni intervenute. Data e luogo,. Il/la dichiarante (firma per esteso e leggibile) Informativa ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Ultimo aggiornamento febbraio 2016 4
Documenti da allegare alla presente SCIA: - fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; - fotocopia del permesso di soggiorno solo per cittadini stranieri; - fotocopia atto costitutivo e statuto redatto nella forma di atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata o della scrittura privata registrata; - fotocopia certificato di appartenenza/affiliazione; - planimetria dei locali in scala non inferiore 1:100 sottoscritta da tecnico abilitato, con indicazione della superficie di somministrazione in mq, dei locali adibiti ad altri usi e autocertificazione della sorvegliabilità dei locali; - SCIA mod. A notifica dell attività ai sensi del Reg. CE 852/2004 (dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari e relativi allegati) e ricevuta di versamento oneri Asl; - Eventuale Procura Speciale per modalità di inoltro PEC to PEC - documentazione di previsione impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della vigente normativa AVVERTENZE: La SCIA ha validità illimitata. Costituisce titolo valido per intraprendere l attività, con decorrenza immediata, la regolare presentazione della SCIA, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata. Una SCIA incompleta o errata è improcedibile e quindi non produce alcun effetto giuridico. Si rammenta inoltre che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano l eventuale denuncia all autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso. Ultimo aggiornamento febbraio 2016 5
4. Estratto art. 4 D.M. 564/1992 I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. Articolo 148 Testo Unico delle imposte sui redditi Enti di tipo associativo. (ex art. 111) 1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita' istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. 2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualita' o di occasionalita'. 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. 4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di spacci aziendali e di mense; b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; d) pubblicita' commerciale; e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari. 5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attivita istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreche le predette attivita' siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonche da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3. 7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione. 8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della Ultimo aggiornamento febbraio 2016 6
scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa. Ultimo aggiornamento febbraio 2016 7