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Comune di Stroncone Provincia di Terni Approvato con Delibera di C.C. n. 103 del 27/11/2009 Modificata con Delibera di C.C. n. 48 del 14/06/2012 REGOLAMENTO PER IL RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO O SOCIOASSITENZIALE. ART. 1 -FINALITA DELLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI Le strutture residenziali o semiresidenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale sono rivolte al cittadino il cui bisogno a rilevanza sociale o sanitario non può essere gestito nella propria abitazione o nel nucleo familiare in cui è inserito. Il Servizio comunale competente provvede ad informare i destinatari degli interventi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l accesso e sulle modalità di erogazione affinché possano effettuare le scelte più appropriate. Non potranno essere autorizzate ammissioni in strutture che non siano in possesso della autorizzazione al funzionamento ai sensi della legislazione vigente. La struttura dovrà essere in grado di soddisfare adeguatamente i bisogni assistenziali della persona anche in relazione al progetto individuale elaborato dai servizi sociali competenti secondo le modalità di cui al successivo articolo. ART. 2 -MODALITA PER L AMMISSIONE ALLE STRUTTURE Possono chiedere l autorizzazione al ricovero nelle strutture, di cui al precedente art. 1, le persone residenti nel Comune di Stroncone, il cui bisogno assistenziale e/o sanitario non può essere soddisfatto a domicilio anche a mezzo di personale A.S.L.. L istruttoria della richiesta per l ammissione, è effettuata dall Assistente Sociale, il quale effettua una prima analisi della situazione utilizzando le strutture dell Azienda U.S.L. Tenendo conto di queste valutazioni, il Comune autorizza il ricovero in struttura, indicando anche la responsabilità economica dei familiari tenuti per legge al pagamento della retta ex art. 433 C.C., ove esistano, e/o l eventuale integrazione a carico del Comune. Infatti, nel caso in cui il richiedente e/o i familiari tenuti per legge agli alimenti non siano in grado di sostenere l intera retta, possono avanzare richiesta di compartecipazione al Comune. Non saranno accolte le richieste di integrazione rette per i ricoveri definitivi o temporanei che non rispettano le condizioni di cui ai successivi articoli 4 e 5 e quelli fatti senza la preventiva autorizzazione comunale,previo accordo sulla struttura di ricovero, salvo casi particolari ed urgenti valutati dal Servizio sociale da comunicare tempestivamente al Comune. La compartecipazione del comune, come determinata con il presente regolamento, riguarderà ricoveri in strutture convenzionate con la Regione o le cui rette non siano maggiori a quelle convenzionate di cui sopra. ART. 3 DOCUMENTAZIONE La domanda di ricovero con l eventuale richiesta di integrazione retta può essere presentata dalla

persona interessata oppure da un famigliare o tutore a curatore. Alla richiesta, che deve essere formulata sul modulo predisposto dagli uffici competenti,deve essere allegata la seguente documentazione: a) certificato medico sulle condizioni psico-fisiche della persona che chiede il ricovero, accompagnato dalla relazione dell assistente sociale b) dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi del D.L.vo 109/98 e successive modificazioni,del ricoverato e dei parenti tenuti agli alimenti. Questi ultimi sono tenuti a produrre la suddetta documentazione solo nel caso in cui venga richiesta l integrazione del pagamento della retta di ricovero da parte del Comune o certificato ISEE; c) certificati di pensione dell anno in corso per il ricoverato. ART. 4 CONCORSO UTENTI E FAMILIARI ALLA SPESA PER I RICOVERI IN STRUTTURA A) Il ricoverato concorre al pagamento della retta per l ammontare dell intero reddito netto esclusa una quota equivalente 155,00, che trattiene per le spese di carattere personale. B) Qualora il reddito del ricoverato sia insufficiente a coprire l intera retta, in presenza di familiari tenuti al mantenimento, questi concorrono alla spesa con quote percentuali rispetto alla propria situazione economica equivalente in base alla seguente tabella: ISEE Pagamento quota mensile dei parenti tenuti. Fino a 4680,00 Non intervengono al pagamento dell integrazione Da 4681,00 a 6000,00 50,00 Da 6001,00 a 7500,00 75,00 Da 7501,00 a 9000,00 100,00 Da 9001,00 a 12000,00 150,00 Da 12001,00 a 15000,00 200,00 Da 15001,00 a 20000,00 250,00 Da 20001,00 a 25000,00 300,00 Da 25000,00 a 30000,00 350,00 In caso di parenti di primo grado tenuti agli alimenti con indicatore ISEE superiore ai 30.000,00 il Comune non integra la retta di ricovero. Qualora più soggetti sono obbligati in base all art. 433 del C.C., la retta dovuta è divisa in parti uguali tra gli stessi e per ogni uno sarà acquisita la dichiarazione ISEE e verificata la quota di partecipazione in base alla tabella di cui sopra. C) Ai sensi del presente regolamento si considerano parenti tenuti agli alimenti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli. Ai fratelli viene applicata la percentuale di compartecipazione alla spesa di ricovero relativa alla fascia ISEE immediatamente precedente alla loro.

D) Qualora l ammontare della compartecipazione al pagamento della retta dei familiari tenuti agli alimenti sia superiore alla differenza tra l intera retta e la quota coperta dai redditi dell assistito, tale compartecipazione viene ridotta in proporzione alla situazione economica di cui alla precedente tabella al punto B. E) Qualora l ammontare della retta risulti superiore alla somma delle quote dovute dal ricoverato e dai familiari, il Comune provvede alla integrazione della medesima per la quota non coperta dagli interventi di cui sopra. In caso di compartecipazione ricoverato familiari - Comune nel pagamento della retta, sono possibili accordi anche in deroga a quanto stabilito ai precedenti punti, purché l onere a carico dell Amministrazione Comunale non subisca aggravi. F) Nel caso in cui il Comune abbia concesso contributi di integrazione retta a ricoverati in attesa del riconoscimento di pensione, indennità o altro, questi dovranno restituire al Comune la somma percepita dalla data del primo ricovero purché l indennità ricevuta non sia inferiore all integrazione concessa. Sarà compito del Responsabile del procedimento mettere in atto i provvedimenti utili per il recupero degli arretrati di pensione o indennità, liquidati anche in periodi precedenti all approvazione del presente regolamento. Su richiesta dell interessato o del suo delegato potrà essere lasciata una quota per gli oneri funerari sulla base di un preventivo minimo di spesa commissionato dal Comune, salvo che nella dichiarazione, di cui al punto b) del precedente art.3, il ricoverato possieda un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore al suddetto preventivo. G) L integrazione del pagamento delle rette da parte del Comune viene calcolata in base alla retta del primo posto disponibile, sia esso convenzionato o non, adeguato ai bisogni delle persone che chiedono l ammissione nelle strutture di cui al precedente art. 1. Successivamente al primo ricovero l'inabile, ricoverato su posto non convenzionato, viene trasferito sul primo posto convenzionato disponibile nella rete. In tal caso si provvederà al ricalcolo dell'integrazione del pagamento della retta da parte dell'utente, dei parenti tenuti agli alimenti e del Comune. Nel caso in cui il ricoverato non accetti, per motivi famigliari e/o per situazioni particolari, di trasferirsi sul posto convenzionato, lo stesso dovrà farsi carico della differenza della retta. ART. 5 - REQUISITI DI ACCESSO ALLA INTEGRAZIONE DELLA RETTA E VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEGLI ASSISTITI E DEGLI OBBLIGATI 1. Il Comune non interviene per l integrazione della retta se non si realizzano le seguenti condizioni : A) Il beneficiario deve: a) avere una situazione reddituale non sufficiente a coprire il costo dell intera retta; b) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, anche in quota con altri soggetti, su tutto il territorio nazionale fatta eccezione della casa di abitazione, destinata ad abitazione principale, se occupata dal coniuge e/o da genitori, fratelli e sorelle, nonché da figli a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a 100.000,00, fatto salvo l eventuale accertamento sul reale valore di mercato ed a quanto previsto al successivo art. 6; c) non aver donato nell ultimo triennio - immobili o diritti reali su immobili per un valore catastale complessivo superiore a 25.000; d) non aver ceduto a titolo oneroso nell ultimo triennio - immobili o diritti reali per un valore catastale complessivo superiore a 25.000; e) non aver donato nell ultimo triennio - beni mobiliari del valore complessivo superiore a 25.000,00; f) non essere titolare di valori mobiliare ad eccezione di una franchigia non superiore a

3.500,00. B) I nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario non devono essere in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero; C) La non ricorrenza di uno solo dei criteri previsti dal punto 1), lettere a), b),c), d), e) ed f), determina l inammissibilità della domanda di cui al presente articolo, fatto eccezione per eventuali deroghe, disposte su motivata relazione dei Servizi Sociali. 2. Sussistendo le condizioni di cui al comma precedente l integrazione da parte del Comune avverrà con le modalità di cui all art. 4. 3. In deroga a quanto previsto dal comma b del primo comma, l integrazione della retta da parte del Comune può essere richiesta dall interessato o dai rappresentanti tenuti per legge nei seguenti casi: a) che gli stessi utenti o rappresentanti tenuti per legge propongano e provvedano all iscrizione a favore del Comune di Stroncone di ipoteca immobiliare sui beni di sua proprietà per l importo e le modalità da definire con la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le parti. 4. Che lo stesso utente o rappresentanti tenuti per legge propongano e provvedano alla donazione dei beni a favore dell Amministrazione Comunale per l importo e le modalità da definire con la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le parti. 5. La determinazione dell ammontare degli interventi economici da parte del Comune e la determinazione delle quote di concorso al costo dei servizi socio-assistenziali da parte degli utenti e dei familiari tenuti al mantenimento ai sensi del precedente art. 4 punto c), presuppone una valutazione della situazione economica come di seguito: A) Il reddito del ricoverato viene inteso come il complesso di tutte le entrate nette ivi compreso stipendio, pensioni, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento e qualsiasi altra assegnazione fissa di godimento, comunque documentate, incluse le somme esenti per legge da imposizione tributaria; B) per i famigliari tenuti agli alimenti si considerano gli indicatori ISEE ed ISE di cui al D. L.vo 109/98 e successive modificazioni. Dall ISE dei familiari tenuti agli alimenti sono detratte le spese continuative di carattere assistenziale accertate in istruttoria. Se i famigliari del ricoverato fanno parte del suo nucleo, questi contribuiscono al pagamento della retta in base alla propria situazione economica calcolata senza considerare il ricoverato. C) In ogni caso l autorizzazione alla compartecipazione è condizionata dalle disponibilità di bilancio del Comune anche tramite la compilazione di una lista di attesa secondo le priorità derivanti essenzialmente dai requisiti economici dell interessato e dei familiari. D) Per quanto attiene l eventuale patrimonio mobiliare e finanziario (depositi bancari, postali, azionari, beni di varia natura ecc.) l assistito dovrà esprimere la propria situazione mediante dichiarazione sostitutiva unica di cui al D. L.vo 109/98 e successive modificazioni. E) D ufficio si provvederà annualmente alla revisione della documentazione di cui ai punti b) e c) dell art. 3.

F) In presenza di specifici progetti socio-assistenziali, su proposta del Servizio Sociale, possono essere previsti esoneri totali o parziali del concorso spesa dovuto. G) In caso di ricovero temporaneo il concorso alle spese da parte del ricoverato e dei famigliari tenuti agli alimenti viene calcolato in proporzione al periodo di ricovero e tenuto conto delle spese del ricoverato per il mantenimento della propria abitazione. H) L assistente sociale valuta il coinvolgimento di altre figure ove sussistano opportuni presupposti e condizioni. I) (Rapporti con la Casa di riposo) 1) Ad avvenuta definizione dell entità del contributo comunale, la data di decorrenza verrà comunicata alla Casa di Riposo da parte dei Servizi Sociali. La decorrenza non potrà essere retroattiva. 2) Nel caso di integrazione della retta di ricovero da parte dell Amm. Comunale a favore dell assistito, la copertura a saldo parziale avverrà mediante presentazione di idonea fattura da parte della casa di riposo al Comune nella misura del contributo approvato. La garanzia dell assunzione degli oneri di ricovero per la parte spettante rimarrà in capo all assistito o ai parenti per lui garanti, con i quali la Casa di riposo avrà rapporti diretti. L) (Recuperi e rivalse) 1) Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido, redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, il contributo e/o il beneficio concesso, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscriversi per l'erogazione del servizio. 2) In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l impegno, l Amministrazione Comunale attiva specifica azione di recupero del credito e valuta le possibilità di non ammissione ai benefici per mancanza dei requisiti di cui al comma 1. M) (Interruzione dell'intervento assistenziale) 1) Qualora, in seguito all erogazione della prestazione del servizio da parte dell'amministrazione Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotto l intervento assistenziale fino a quel momento prestato. 2) E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale. 6. Il provvedimento di concessione o diniego dell intervento economico è adottato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell istruttoria, interrompe il decorso del termine. Nel provvedimento di interruzione del termine, il Responsabile del Servizio assegna un termine decorso inutilmente il quale, assume il provvedimento conseguente. Il Responsabile del Servizio, a conclusione del procedimento, adotta il provvedimento di concessione o diniego e ne dà comunicazione al richiedente ed eventualmente all'ente che ospiterà lo stesso ed ai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

ART. 6 ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entrerà in vigore il 01/01/2010 e si applicherà a tutte le fattispecie che si verificheranno dalla stessa data, nonché a quelle esistenti alla data del 01/01/2010 (anche se attivati precedentemente) e che a tal fine saranno riesaminati dal responsabile del procedimento, per consentire la partecipazione dei famigliari alla spesa dall 01/01/2010.