STATUTO DELL AUTORITA DI AMBITO N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA

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STATUTO DELL AUTORITA DI AMBITO N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA --------------------- CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Costituzione del Consorzio) 1. E costituito un Consorzio obbligatorio fra Enti locali con la denominazione di Autorità di Ambito, ai sensi dell art. 6 della l.r. n. 18 del 22 giugno 1998, con sede presso il Comune di Macerata. 2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonoma struttura organizzativa; è costituito a tempo indeterminato e cessa per l esaurimento del fine. 3. Fanno parte del Consorzio i Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale n. 3 denominato Marche Centro-Macerata, e precisamente i Comuni di Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castel Sant Angelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Macerata, Montecassiano, Montecavallo, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Pievebovigliana, Pievetorina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Ussita, Visso, Castelfidardo, Filottrano, Loreto, Numana, Osimo, Sirolo e la Provincia di Macerata. Art. 2 (Finalità) 1. Il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell Ambito Territoriale Ottimale Marche Centro-Macerata quale risulta dalla l.r. n. 18 del 22 giugno 1998 e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio. Art. 3 (Funzioni) 1. Il Consorzio svolge funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato nel rispetto dei piani di bacino. 2. Tali funzioni riguardano in particolare: a) l approvazione del programma su base ventennale, con stralcio iniziale decennale e con verifiche intermedie degli interventi per il perseguimento degli obiettivi della l.r. n. 18 del 22 giugno 1998 e, in particolare, del programma degli interventi e del piano finanziario; pag. 1

b) la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell art. 34 del D. Lgs. 267/2000, per la definizione e la realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato; c) l adozione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato sulla base della convenzione tipo regionale; d) la scelta delle forme di gestione del servizio idrico integrato; e) l affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in relazione alla scelta di cui alla lettera d); f) l aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità; g) la determinazione, la modulazione e l aggiornamento delle tariffe; h) l approvazione delle seguenti convenzioni: 1) convenzione per la definizione dei rapporti fra i diversi gestori del servizio idrico per il riparto delle spese di riscossione della tariffa prevista nell Ambito, 2) convenzione fra il gestore del servizio idrico ed i Comuni e le Province per la realizzazione, da parte dei soggetti gestori, delle opere necessarie per provvedere all ammodernamento del servizio idrico e per far fronte ai casi di necessità, 3) convenzione fra i soggetti gestori del servizio idrico per assicurare i controlli di qualità delle acque; i) la determinazione e l aggiornamento dei livelli di imposizione tariffaria in relazione a quanto stabilito dagli artt. 154 e 155 del D. Lgs. 152/06; l) la destinazione dei proventi finanziari per la necessità di funzionamento dell Autorità di Ambito e del servizio idrico integrato, nonché per gli investimenti; m) l attività di controllo sui servizi gestionali, con particolare riguardo alla: 1) verifica del raggiungimento di standards economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all utenza così come sono fissati negli atti di concessione e nelle convenzioni con i soggetti gestori; 2) verifica dello stato di attuazione del programma di interventi. Art. 4 (Patrimonio del Consorzio) 1. Il Consorzio è dotato di un patrimonio costituito: a) da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun Ente consorziato in proporzione alle quote di adesione; b) da beni in natura imputabili alla quota di adesione al fondo di dotazione con loro valutazione da effettuare in base al valore attuale; c) da acquisti, permute, donazioni, lasciti; d) da contribuzioni straordinarie conferite dai Comuni consorziati o da terzi; e) da ogni diritto che venga devoluto all Autorità o acquisito dalla stessa; f) dalle proprietà e capitali dell Autorità di Ambito. 2. Potranno altresì essere assegnati al Consorzio beni in uso, locazione, o comodato gratuito. pag. 2

Art. 5 (Quote di adesione e partecipazione) 1. Ciascun Comune consorziato partecipa al Fondo di dotazione dell Ente fino al concorso del 95 per cento della sua entità in misura proporzionale alle quote di adesione di cui alla allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente Statuto, e così determinate: a) 50 per cento ai sensi dell art. 10, comma 5, della L.R. 18/98; b) 50 per cento con quote in cui i Comuni concorrono in base alla popolazione degli stessi. 2. Ciascun Comune consorziato partecipa all Assemblea e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione di cui alla allegata Tabella B, che forma parte integrante del presente Statuto, e così determinate: a) 60 per cento pari alla popolazione residente; b) 35 per cento pari alla superficie territoriale. 3. In entrambe le fattispecie di cui ai commi precedenti, l ulteriore 5 per cento è assegnato alla Provincia di Macerata. Art. 6 (Partecipazione degli Enti consorziati) 1. Il Presidente dell Autorità di Ambito provvede a trasmettere agli Enti consorziati gli atti deliberati dall Assemblea. 2. Gli organi dell Autorità di Ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e di partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell attività dell Autorità in particolare: a) attuano incontri con gli Enti locali consorziati partecipando anche, di propria iniziativa o richiesta degli stessi, alle sedute dei relativi organi; b) divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli Enti consorziati. 3. Per i fini di cui al comma 2 il Consorzio ha l obbligo di: a) esaminare le proposte presentate da associazioni, gruppi di cittadini ed utenti relative al servizio idrico; b) prevedere nella convenzione di affidamento del servizio idrico che l ente gestore informi adeguatamente i Sindaci dei Comuni consorziati e gli utenti in ordine alle variazioni ed alle interruzioni del servizio fornito; c) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti; d) curare i rapporti con istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi ecc. e predisporre materiale a fine didattico; e) predisporre pubblicazioni divulgative da distribuire gratuitamente agli utenti per illustrare i dati essenziali dei propri programmi e della propria attività. pag. 3

CAPO II Organi della Autorità di Ambito 1. Sono organi dell Autorità di Ambito: a) l Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Revisore Unico. Art. 7 (Organi) Art. 8 (Assemblea) 1. L Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia o di un loro delegato. 2. L atto di delega deve essere redatto per iscritto. Può essere delegato solo un assessore o un consigliere dell Ente locale, ferma restando la possibilità di cui al comma 5 del successivo art. 10. Art. 9 (Convocazione dell Assemblea) 1. L Assemblea si riunisce almeno due volte all anno per l approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché tutte le volte che il Presidente o un numero di Enti consorziati, che rappresentino almeno un terzo delle quote, lo richiedano. 2. L Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e nei casi di urgenza mediante telegramma o telefax. L avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei componenti l Assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso d urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore. Nell avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. 3. Gli atti relativi all ordine del giorno sono messi a disposizione dei componenti dell Assemblea presso gli uffici del Consorzio almeno tre giorni prima della seduta. 4. Qualora debba provvedersi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, l Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato. 5. In mancanza delle formalità suddette, l Assemblea si considera regolarmente costituita quando partecipano ad essa tutti gli Enti consorziati. Art. 10 (Funzionamento dell Assemblea) 1. L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Autorità di Ambito. 2. Le sedute dell Assemblea sono pubbliche tranne quelle nelle quali si trattino argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone. pag. 4

3. In prima convocazione l Assemblea è valida con la presenza dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione qualunque sia la quota di partecipazione al Consorzio rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale. 4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio votanti, purché venga raggiunto il limite minimo di un sesto delle quote stesse. 5. Il Sindaco di un Ente consorziato o il Presidente della Provincia che interviene in Assemblea può rappresentare un numero massimo di altri due Enti consorziati, indipendentemente dalle quote di partecipazione ad essi attribuite, e per essi validamente deliberare tramite delega scritta. 6. Per l adozione delle deliberazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), o), p), z) e bb) dell articolo 11 è richiesto il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al Consorzio. 7. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell azione da questi svolta. 8. Qualora l Assemblea vada deserta per due volte consecutive in prima e in seconda convocazione, ovvero qualora non si riesca a raggiungere le maggioranze prescritte al fine di ottemperare agli obblighi e termini previsti dal presente Statuto o da norme di legge, la Regione interviene con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta. 9. Delle sedute dell Assemblea è redatto sommario processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consorzio. Art. 11 (Competenze dell Assemblea) 1. L Assemblea detta gli indirizzi dell attività del Consorzio e delibera nelle seguenti materie: a) elezione del Presidente e del Vice Presidente; b) elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione; c) elezione del Revisore Unico; d) nomina del Direttore; e) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; f) determinazione dell entità del fondo di dotazione consortile e la ripartizione tra i Comuni in base alle rispettive quote di adesione; g) approvazione del programma di interventi e del relativo piano finanziario per la gestione integrata del servizio idrico, che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire, e definizione dei criteri di revisione degli stessi; h) approvazione delle variazioni da apportare al programma degli interventi e al relativo piano finanziario in applicazione degli obblighi di legge e regolamentari; i) approvazione delle tariffe e definizione dei criteri di revisione delle stesse; l) approvazione variazioni tariffarie derivanti da obblighi imposti dalla legge o da regolamenti; pag. 5

m) scelta del regime giuridico per la gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla convenzione tipo; n) determinazione degli standards di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio idrico integrato, tenuto conto degli indirizzi e dei criteri stabiliti dallo Stato, con particolare riferimento al controllo di gestione, al controllo di qualità del s.i.i. e alla certificazione di bilancio; o) definizione delle procedure da seguire per l assegnazione della gestione del servizio, nonché per l eventuale revoca dello stesso; p) affidamento del servizio idrico integrato; q) approvazione di regolamenti interni; r) approvazione delle convenzioni per l attività di controllo sui servizi prestati; s) approvazione del regolamento per l esercizio del diritto di accesso ai documenti della gestione del servizio ai sensi della legge 241/90; t) approvazione della Carta dei servizi; u) determinazione della indennità e del rimborso spese ai componenti propri, del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Revisore Unico; v) approvazione del rapporto annuale redatto dall ufficio di direzione sull attività di controllo e vigilanza della gestione dei servizi idrici; z) revoca del Consiglio di Amministrazione; aa) decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi e con le procedure previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali e negli altri casi previsti dal presente Statuto; bb) modificazioni da apportare alla convenzione e allo Statuto del Consorzio; cc) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico; dd) nomina di Commissioni assembleari speciali o di indagine stabilendo le modalità di funzionamento; ee) adozione di tutti quei provvedimenti sui quali il Consiglio di Amministrazione richieda il suo voto. Art. 12 (Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 consiglieri compresi il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio. 2. Per la durata in carica si applicano ai componenti del Consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica delle Assemblee elettive dei Comuni. 3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla vacanza. 4. L Assemblea provvede alla surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. pag. 6

6. La decadenza è pronunciata dall Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Art. 13 (Elezione e revoca del Consiglio di Amministrazione) 1. L elezione del consiglio di Amministrazione avviene con votazione unica, sulla base di una proposta contenente l indicazione del Presidente e del Vice Presidente, sottoscritta da portatori di almeno un terzo delle quote di partecipazione. Ogni componente dell Assemblea non può sottoscrivere più di una proposta. 2. L elezione avviene a scrutinio palese con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. 3. Alla lista che ottiene la maggioranza dei voti sono attribuiti sette componenti del Consiglio di Amministrazione compresi il Presidente ed il Vice Presidente. I restanti due componenti sono attribuiti ai candidati a Presidente ed a Vice Presidente della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 4. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata da possessori di almeno un terzo delle quote di partecipazione, approvata dall Assemblea consortile, con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. 5. Può altresì essere revocato il singolo componente del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente dell Autorità di Ambito, approvata dall Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Art. 14 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno tre dei suoi componenti. 2. L attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. 3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, ad esse partecipa il Direttore. 4. Alle riunioni partecipa il Segretario per le funzioni di cui all art. 97 del T.U.E.L. Art. 15 (Competenze del Consiglio di Amministrazione) 1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all amministrazione del Consorzio ed in particolare: a) predispone gli atti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t) e u) dell art. 11; b) approva le variazioni al programma degli interventi e al relativo piano finanziario in applicazione della convenzione di affidamento e dei documenti ad essa allegati; pag. 7

c) approva le variazioni tariffarie conseguenti al verificarsi dei fatti e/o eventi previsti nella convenzione di affidamento e dei documenti ad essa allegati, nel rispetto dei criteri di cui alla lett. i), comma 1, del precedente art. 11; d) delibera in merito alle Direttive e agli Atti di interpretazione della Convenzione di gestione del servizio idrico integrato come previsti dall art. 2 comma 4 della stessa Convenzione; e) delibera in merito ad eventuali variazioni di bilancio da adottare d urgenza, ai sensi del disposto di cui all art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, da sottoporre all Assemblea nei sessanta giorni successivi; f) approva la determinazione delle dotazioni organiche del personale del Consorzio e le relative variazioni nonché gli atti di programmazione previsti dalla legge in materia; g) propone all Assemblea la nomina del Direttore; h) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio; i) delibera in merito ad eventuali incarichi professionali di consulenza ed assistenza e ad accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati; l) nomina il Segretario del Consorzio; m) compie tutti gli atti di amministrazione che non sono comunque di competenza dell Assemblea. Art. 16 (Presidente) 1. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio ed egli esercita le seguenti funzioni: a) convoca e presiede l Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; b) rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; c) sovrintende al buon andamento del Consorzio; d) attende a tutti gli adempimenti che gli sono demandati per legge o per Statuto. 2. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse viene data notizia all Assemblea e al Consiglio di Amministrazione. Art. 17 (Revisore Unico) 1. Il Revisore Unico è scelto secondo le leggi vigenti ed eletto dall Assemblea. 2. Il Revisore Unico resta in carica tre anni, e comunque fino alla sua rielezione. 3. Il Revisore Unico non è revocabile, salvo inadempienze; è rieleggibile per una sola volta. 4. Non può essere eletto Revisore Unico, e se eletto decade, il componente dell Assemblea, il parente e l affine degli Amministratori e dei dirigenti entro il quarto grado, colui che è legato al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazioni retribuite di vario tipo e che abbia con lo stesso liti pendenti. 5. Il Revisore Unico può essere invitato alle riunioni dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione quando detti organi discutono argomenti di carattere economicofinanziario. pag. 8

Art. 18 (Compiti del Revisore Unico) 1. Il Revisore Unico esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue risultanze, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore Unico esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 2. Nell esercizio della sua attività ha libero accesso agli atti e documenti del Consorzio. 3. Egli deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. 4. Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere,, agli accertamenti di sua competenza. 5. Il Revisore Unico, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, ne riferisce immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed all Assemblea. Art. 19 (Indennità di carica) 1. Al Revisore Unico è corrisposta una indennità di carica il cui ammontare è fissato dall Assemblea del Consorzio. CAPO III Struttura e uffici Art. 20 (Personale) 1. La dotazione del personale del Consorzio è determinata con la pianta organica, previo esame dell effettivo fabbisogno. 2. Al personale dipendente del Consorzio si applicano le norme e la contrattazione collettiva del comparto degli Enti locali, ad eccezione del Direttore la cui normativa è regolata mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell art. 110 D. Lgs. 267/2000. 3. Ai dipendenti trasferiti dai Comuni, dagli Enti, dai Consorzi pubblici e dalle aziende speciali si applica la normativa degli Enti pubblici relativa alla mobilità o quanto previsto dall articolo 2112 del codice civile. pag. 9

Art. 21 (Direttore) 1. Al Direttore sono affidati i seguenti compiti: a) coordina l attività di amministrazione predisponendo gli atti necessari da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; b) coordina l attività di controllo finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal Consorzio; c) dirige il personale del Consorzio; d) provvede alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento del Consorzio; e) provvede a dare applicazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dall Assemblea; f) cura i rapporti di carattere tecnico-amministrativo con le altre Autorità di Ambito e con la Regione; g) presiede le gare d appalto; h) sottoscrive le convenzioni e i contratti con i terzi; i) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione; l) compie gli atti di amministrazione e gestione del personale del Consorzio. CAPO IV Responsabilità ed indennità degli Amministratori Art. 22 (Responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Revisore Unico e del Direttore) 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore Unico e il Direttore devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti allo stesso dall inosservanza di tali doveri. Art. 23 (Azione di responsabilità) 1. L azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Revisore Unico e il Direttore è promossa in seguito a deliberazione motivata dall Assemblea del Consorzio. Art. 24 (Indennità e compensi agli Amministratori) 1. Agli Amministratori competono le indennità ed i rimborsi spese stabiliti dall Assemblea nei limiti delle norme di legge in vigore. pag. 10

CAPO V Finanza e contabilità Art. 25 (Principi) 1. Per la finanza e contabilità del Consorzio si applicano le norme vigenti per gli Enti locali, in quanto compatibili. 2. I costi di funzionamento del Consorzio sono determinati in sede di bilancio e sono posti integralmente a carico degli Enti consorziati in proporzione alle rispettive quote di adesione all Assemblea. 3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da presentarsi all Assemblea entro il ventesimo giorno antecedente il termine di approvazione dello stesso, come risulta dalla normativa vigente. Art. 26 (Servizio di Ragioneria) 1. Ai servizi di ragioneria e di contabilità è addetto il Ragioniere del Consorzio. 2. Il Ragioniere è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarità contabile su ogni proposta di delibera che viene portata all esame ed approvazione dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. 3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l attestazione della regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del Ragioniere. 1. Il Consorzio ha un proprio Tesoriere. Art. 27 (Servizio di Tesoreria) 2. Il servizio di Tesoreria e di cassa viene affidato ad un Istituto di Credito previo esperimento di gara pubblica. Art. 28 (Trasparenza) 1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza. A tale fine tutti gli atti e provvedimenti dell Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini al fine di garantire l imparzialità della gestione. 2. Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività utilizza i mezzi che vengono messi a disposizione delle moderne tecniche di comunicazione. 3. Le delibere dell Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi. pag. 11

Art. 29 (Tutela dell utente) 1. Il Consorzio, nell ambito delle proprie attività, promuove la divulgazione ed il coinvolgimento degli utenti e delle associazioni dei consumatori, nonché delle altre associazioni di categoria. 2. Il Consorzio svolge la funzione di tutela dell utente e compie le azioni necessarie a garanzia dei diritti dei cittadini all erogazione del servizio idrico di qualità. Art. 30 (Accesso alle informazioni) 1. I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso del Consorzio secondo le norme stabilite dalla vigente legislazione. Art. 31 (Modifiche dello Statuto) 1. Le proposte di modificazione del presente Statuto dovranno essere approvate dall Assemblea con il quorum strutturale di almeno i due terzi degli Enti consorziati o, in alternativa, del 75% delle quote consortili e il voto favorevole che rappresenti la maggioranza delle quote. Art. 32 (Norme finali) 1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la disciplina giuridica, contabile e fiscale propria degli Enti Locali. pag. 12

TABELLA A pag. 13

TABELLA B pag. 14