ABBONAMENTO STAGIONALE SCI CLUB 2013/2014 REGOLAMENTO CONTRATTUALE 1.) La tessera stagionale dà diritto all utilizzo di tutti gli impianti della L.I.F.T. SpA (non include impianti M1 ed M4) da inizio stagione fino alla chiusura degli stessi, prevedibile intorno al 1 aprile, negli orari indicati alla partenza di ogni impianto ed alle casse. La validità sarà prorogata, in caso di apertura degli impianti, anche oltre tale data. 2.) La medesima ha validità per la stagione invernale di emissione. Il numero degli impianti in funzione e delle piste agibili potrà variare a insindacabile giudizio della L.I.F.T. SpA ad esempio, ma non solo, in ragione delle condizioni atmosferiche e del manto nevoso, nonché delle situazioni di paventato pericolo. La conseguente chiusura di piste od impianti è rimessa all insindacabile valutazione della L.I.F.T. SpA. 3.) Il mancato o minore utilizzo della tessera stagionale, anche eventualmente dovuto ad infortunio, non dà diritto a rimborsi né parziali né totali del prezzo corrisposto. 4.) In caso di smarrimento il duplicato potrà essere ottenuto dopo aver presentato alla Direzione della L.I.F.T. SpA la denuncia di smarrimento ottenuta presso l Autorità competente e previo pagamento di 25,00 quale rimborso spese di segreteria. Tale somma non sarà restituita anche nel caso di ritrovamento del biglietto originale; lo ski pass sostitutivo sarà valido a partire dal giorno successivo a quello della richiesta. 5.) La tessera è strettamente personale e non può essere ceduta. Il titolare deve avere sempre con sé un documento di riconoscimento. Ogni abuso, scambio anche involontario, manomissione o utilizzo scorretto comporterà l immediato ritiro e l annullamento dello stesso nonché, per il contraente, il pagamento della somma di 500,00 (cinquecento) a titolo di penale e l applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla Legge e azioni legali ritenute opportune. Ogni impianto è attrezzato per il controllo elettronico. Addetti specializzati con tesserino di riconoscimento, oltre al personale addetto agli impianti, sono autorizzati dalla L.I.F.T. SpA ad effettuare controlli ed in caso di abuso hanno l obbligo di ritirare il biglietto e procedere secondo regolamento. 6.) La tessera stagionale non dà diritto ad accessi preferenziali agli impianti. 7.) L acquisto dello stagionale comporta l integrale accettazione e l impegno al rispetto dei regolamenti di biglietteria e di esercizio degli impianti nonché delle norme comportamentali da tenersi sulle piste. Regolamenti che sono affissi presso le biglietterie ubicate a valle delle piste. 8.) I dati personali afferenti il presente rapporto contrattuale, comprese le eventuali fotografie, rimarranno custoditi presso la sede della L.I.F.T. SpA per finalità amministrative, contabili e legali. Il titolare del trattamento, ai sensi del D.Lgs.196/2003, è la società L.I.F.T. SpA, sita in Limone Piemonte Via Roma n.38. 9.) In caso di SMARRIMENTO o DIMENTICANZA del proprio titolo di viaggio si è tenuti ad ACQUISTARNE UNO NUOVO - a prezzo intero - valido per la giornata di sci. 10.) Per ogni controversia scaturente o comunque collegata al presente contratto sarà competente il Foro di Cuneo. ASSICURAZIONE R.C. OBBLIGATORIA SULLE PISTE DA SCI DEL PIEMONTE L utilizzo delle piste è subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile da parte dell utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore. L.R. 2/09 art. 18 Per gli utenti sprovvisti di assicurazione R.C. sono previste sanzioni amministrative da 40,00 a 250,00. L.R.2/09 art.35 CODICE DELLA PRIVACY (D.Lgs.196/2003) ESPRESSIONE DI CONSENSO Il sottoscritto... nella sua qualità di titolare/genitore/tutore/delegato di..., con la sottoscrizione del presente regolamento, dichiara di acconsentire espressamente al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati per le finalità strettamente necessarie al relativo adempimento. Per accettazione del sovraesteso Regolamento Contrattuale e ritiro regolamento di biglietteria ed estratto L.R. 2/2009: Cognome e Nome intestatario stagionale sci club: Luogo e data di nascita Codice Fiscale: Tipo doc. n. rilasciato da il Cognome e Nome genitore firmatario: Luogo e data di nascita Codice Fiscale: Residenza: Tel mail Tipo doc. n. rilasciato da il Firma dell interessato contraente: Ai sensi dell art. 1469-bis cod. civ, modificato dal d.lgs 6.9.2005 n. 206, il contraente dichiara di aver preso visione delle clausole del presente contratto contrassegnate con i numeri: 1) validità biglietto; 2) funzionamento impianti e fruibilità piste; 3) mancato o limitato utilizzo dell abbonamento; 5) ritiro dell abbonamento e clausola penale; 9) foro competente. Dette clausole sono state singolarmente oggetto di spiegazione e trattativa individuale, all esito delle quali sono specificamente approvate con la sottostante sottoscrizione. Limone, lì Il contraente Allegati n.2: 1 - Regolamento di biglietterie 2 - Estratto L.R. n.2/2009 L.I.F.T. SpA 1
COMPRENSORIO RISERVA BIANCA LIMONE PIEMONTE REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA L acquisto del biglietto comporta la conoscenza e l accettazione incondizionata del presente Regolamento di biglietteria. Il biglietto in uso per la stagione invernale corrente è PERSONALE E NON CEDIBILE. Il biglietto barcode deve essere agganciato tramite l apposito fermatessere in elastico ad un capo di abbigliamento escluso guanti e berretto; ogni manomissione del sistema biglietto/elastico ne comporta il ritiro. Il biglietto mani libere deve essere tenuto in una tasca, lontano da telefoni cellulari o apparecchiature elettroniche e dovrà essere esibito a semplice richiesta del personale addetto agli impianti e/o del personale addetto al controllo dei biglietti. L utilizzatore del biglietto deve sempre avere con sé un documento di riconoscimento. Ogni abuso, scambio anche involontario, manomissione o utilizzo scorretto comporterà l immediato ritiro, l annullamento definitivo dello stesso e l inoltro della pratica al ns. ufficio legale, nonché per il contraente, il pagamento a titolo di penale, in caso di cessione a terzi, anche involontaria, della somma prevista contrattualmente oppure, in assenza di contratto, della somma pari al doppio del valore di vendita del biglietto ceduto e l applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla legge oltre alle spese dell ufficio legale. L utilizzatore di titolo di viaggio di cui non sia titolare sarà soggetto a sanzione amministrativa da 250,00 ad 500,00 oltre ad avvio di procedimento penale per sostituzione di persona. Ogni impianto è attrezzato per il controllo elettronico. Addetti specializzati con tesserino di riconoscimento, oltre al personale addetto agli impianti, sono autorizzati dalla L.I.F.T. SpA ad effettuare controlli ed in caso di abuso hanno l obbligo di ritirare il biglietto e procedere secondo regolamento. A) Il personale di controllo agli impianti di risalita avrà inoltre l obbligo di RITIRARE il biglietto in possesso allo sciatore, senza possibilità di rimborso e di procedere nei seguenti casi: 1) BIGLIETTI CON FOTOGRAFIA e/o NOMINATIVI: utilizzo del biglietto da persona diversa dal titolare. 2) BIGLIETTI BARCODE: qualora venga riscontrata la manomissione dell apposito fermatessere elastico. 3) USO IRREGOLARE DEL BIGLIETTO: contraffazione della data, tentativi di utilizzazione in giorni successivi alla data di scadenza. 4) Impossibilità di dimostrare il diritto ad usare il biglietto a tariffa scontata. 5) Uso incauto dell impianto di risalita e/o delle piste, pregiudizievole della propria e/o altrui incolumità (es. risalita fuori dalle rotaie, risalita facendo slalom, sgancio lungo la risalita e comportamenti simili). Nei summenzionati casi di uso irregolare, la Direzione delle Società si riserva il diritto di agire, nei confronti dei responsabili delle irregolarità di cui sopra, a termine di legge. Per i casi di irregolarità riscontrate nell utilizzo dei biglietti non si accettano reclami. B) I biglietti acquistati non sono rimborsabili, nemmeno parzialmente, né sostituibili per alcun motivo anche per impossibilità di utilizzo da parte dell acquirente; la validità e la durata del biglietto non possono essere variati dopo l acquisto. Il cliente è tenuto a controllare la correttezza del resto e dello ski pass consegnato in quanto non si accettano reclami successivi all'acquisto. C) In caso di SMARRIMENTO o DIMENTICANZA del proprio titolo di viaggio si è tenuti ad ACQUISTARNE UNO NUOVO a prezzo intero valido per la giornata di sci. D) Il biglietto non sarà comunque rimborsato e/o sostituito nei seguenti casi: A) Arresto forzato dell impianto di risalita per cause non dipendenti dalla ns. Società (black out dell energia elettrica, vento forte, qualsiasi tipo di fenomeno che possa compromettere o interdire il funzionamento degli impianti di risalita); B) Guasto meccanico; C) Smarrimento del biglietto e/o infortunio sciistico o malattia. E) Le tessere che consentono di ottenere tariffe agevolate (sci club, university card, ) sono strettamente personali, ne consegue che l acquisto del biglietto deve essere effettuato esclusivamente dal titolare munito di documento di identità. F) Se lo skipass viene rilasciato su supporto elettronico (mani libere) verrà richiesta una cauzione di 5,00 rimborsabile al momento della restituzione. Per ottenere il rimborso della cauzione la tessera deve essere restituita integra entro fine stagione invernale. G) L autocertificazione della data di nascita e dello stato di famiglia non è ritenuta documento idoneo per ottenere le tariffe scontate per le quali sarà sempre necessario presentare il documento richiesto (art.2 del D.P.R. n.445/2000). H) I biglietti giornalieri, plurigiornalieri e stagionali sono acquistabili anche con assicurazione; in tal caso l utilizzatore potrà richiedere direttamente alla compagnia assicurativa, nei limiti delle garanzie prestate, il rimborso delle spese per danni a persone e cose, il rimborso per spese mediche urgenti e altre coperture. L acquisto dello skipass con assicurazione comporta la conoscenza e l accettazione delle condizioni assicurative che sono a disposizione dei clienti presso la sede della L.I.F.T. SpA. INFORMATIVA ART.13 D.Lgs. 196/03 Le informazioni riguardano i dati personali raccolti direttamente presso l interessato Il trattamento dei dati avviene per finalità connesse all emissione dello skipass ed il loro conferimento è obbligatorio per l emissione del biglietto, pertanto il rifiuto di fornire i dati comporterà l impossibilità di instaurare rapporti. Non è prevista alcuna forma di diffusione all esterno dei dati personali; potranno venire a conoscenza dei Suoi dati oltre al titolare del trattamento, soggetti incaricati:ufficio emissione skipass, contabilità. Ai sensi dell art.7 del D.Lgs 196/03 l interessato può rivolgersi all ufficio della L.I.F.T. SpA per conoscere, integrare, modificare i dati personali ed in caso di violazione della Legge richiederne la cancellazione. Titolare del trattamento dei dati è la LIMONE IMPIANTI FUNIVIARI E TURISTICI S.p.A. con sede in LIMONE PIEMONTE (CN) Via Roma n.38. L.I.F.T. S.p.A.
Legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica". Art. 18. comma 3 i). l'utilizzo delle piste è altresì subordinato alla stipula di un contratto di assicurazione per laresponsabilità civile da parte dell'utente per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivicompreso il gestore; Art. 35 comma 1 d) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 363/2003 ed all'articolo 18, comma 3, lettera i), della presente legge in materia di assicurazione per la responsabilità civile, è soggetta alla sanzione amministrativa a carico dell'utente da euro 40,00 ad euro 250,00. Art. 35. (Sanzioni) j) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della l. 363/2003 ed all'articolo 32,comma 7, della presente legge in materia di casco protettivo, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 150,00; k) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 3, della presente legge in materia di condotta dello sciatore, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 150,00; l) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi di moderazione della velocità ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; m) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze ivi previste, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; n) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; o) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; p) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai comportamenti da tenere nei casi di stazionamento, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 40,00 a euro 250,00; q) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 della l. 363/2003 ed all'articolo 32, comma 6, della presente legge, ove l'utente non ottemperi a prestare assistenza ad infortunati o persone in difficoltà, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 1.000,00; r) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, commi da 8, 9 e 10 della presente legge, ove l'utente non ottemperi ai divieti di transito e di risalita a piedi delle piste o vi provveda al di fuori dei casi previsti senza osservare i comportamenti opportuni o le utilizzi con qualsiasi mezzo al di fuori dell'orario di apertura delle medesime, in mancanza di specifica autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 250,00; v) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, della presente legge, ove risulti il mancato possesso o la mancata esibizione o la non titolarità da parte dell'utente di un titolo di viaggio (skipass) in corso di validità è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. Art. 32. (Norme di comportamento) 1. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa lo sciatore è tenuto al rispetto delle norme sancite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l. 363/2003, nonché delle regole previste nel "Decalogo comportamentale dello sciatore" di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005. 2. Lo sciatore è tenuto ad esibire il titolo di viaggio secondo le disposizioni del gestore. 3. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica ed è obbligato a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza adeguato alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui e arrecare danno a persone e cose. 4. Lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, di piccole pietre, o di lievi irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. 5. Lo sciatore che si immette su una pista deve dare precedenza a chi già la percorre. 6. In caso di sinistro, lo sciatore è tenuto a prestare soccorso agli infortunati, comunicare immediatamente il sinistro al gestore e fornire le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro, sia che vi abbia assistito. 7. Nell'esercizio della pratica dello sci di discesa e dello snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di indossare un casco protettivo omologato, come previsto dall'articolo 8 della l. 363/2003. 8. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 28, è vietato percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci, nelle loro varie articolazioni. 9. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità o previa autorizzazione del gestore; chi percorre a piedi la pista da sci è obbligato, comunque, a tenersi ai bordi facendo particolare attenzione agli utenti e dando la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione. 10. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla. 11. La risalita di piste con gli sci ai piedi è consentita solo previa autorizzazione del gestore della pista che ne deve dare avviso mediante appositi cartelli a monte delle piste stesse o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente necessità. La predetta risalita deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della pista, dando altresì la precedenza agli stessi ed ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la agevole circolazione. 12. In caso di sinistri verificatisi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni del presente articolo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità. 13. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche. 14. L'attività di mountain-bike svolta all'interno dei bike park di cui all'articolo 31 è assimilata all'attività sciistica; per quanto compatibili le norme del comportamento previste nel presente articolo si applicano anche agli utilizzatori di mountain bike.