NOTA INFORMATIVA ( POLIZZE ITL10706 E IT10706)



Documenti analoghi
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

Nota Informativa. Distribuito da

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n MODULO DI ADESIONE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

Regolamento Sanimpresa

CONDIZIONI CONTRATTUALI

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE

Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010. (cognome nome) nato a Prov. il. residente a in. n. civ cap. prov. codice fiscale. tel.

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

POLIZZA LONG TERM CARE CIPAG / POSTE VITA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite:

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO BANCA SARA

Disposizione tecnica di funzionamento n. 05 ME Rev.2

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

L Intermediario Depositario

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

MODALITA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO SPECIALE DEI GIORNALISTI STRANIERI

UD7 I prestiti garantiti

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014

Convenzione UISP GENERALI ITALIA Modulo Denuncia Responsabilità Civile Terzi Pol. 100/

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

Contratto di capitalizzazione a premio unico con rivalutazione annua del capitale

Mini Guida Informativa per i dipendenti

CORSO IN ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI

Disoccupazione e infortunio L ABC dell assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO

ZAPPULLA Servizi Assicurativi

Modulo di Adesione. per la sottoscrizione del Piano Individuale Pensionistico (PIP) Postaprevidenza Valore - Fondo Pensione

CONVENZIONE PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE. Fra ASSOCIAZIONE LOGOPEDISTI MARCHE. Italiana Assicurazioni S.p.A.

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR

RICHIESTA DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE

lì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)

ELENCO SPECIALE. (Domanda da trascrivere in Carta Bollata da 16) (Si può anche applicare una marca al presente fac-simile) Cartaceo Telematico Cd-Rom

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 19

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

FEDERAGENTI. Scheda prodotto - Ovunque Sereni

CONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

Mini Guida Informativa per le Aziende

UD3 Le carte di credito

MODULO LAVORO (obbligatorio) ISTITUTI CONTRATTUALI Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Codice Fiscale: Sesso: M F Data di nascita: / / Comune di residenza: Provincia: ( ) Banca e Filiale:

COPERTURA ASSICURATIVA ABBINATA AI MUTUI DI CHEBANCA! DIVISIONE CASA MODULO DI ADESIONE

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato

Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo ROMA regolamentotrasparenza@isvap.

Assicurazioni RC Professionali

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CARTA DI CREDITO FLEXIA

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E info@generalbrokers.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

C I R C O L A R E. Adempimenti per attuazione Accordo quadro sui Contratti di Collaborazione Coordinata Continuativa (CO.CO.CO.)

ISTANZA DI MEDIAZIONE

Transcript:

NOTA INFORMATIVA ( POLIZZE ITL10706 E IT10706) Predisposta ai sensi dell art. 185 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ( Codice delle Assicurazioni ), e in conformità alla Circolare Isvap 551/2005 Le parole e le espressioni con iniziali maiuscole hanno il significato ad esse attribuito nella presente Nota Informativa o, in mancanza, nell articolo 1, Definizioni, delle Condizioni Generali di Assicurazione. 1. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE Per le garanzie caso morte e Invalidità Totale Permanente, Polizza n. ITL10706 1.a. Denominazione -CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV, società di diritto belga ( Società o Assicuratore ). 1.b. Sede legale e sede secondaria -La Società ha sede legale in Belgio, Avenue de Cortenbergh n. 52, 1000 Bruxelles e, in Italia, ha la propria Rappresentanza Generale in Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano. La Società è iscritta al numero MI-1997/1544708, del Registro delle Imprese di Milano, C.F.: 04104721008. 1.c. Autorizzazioni - La Società opera in Italia in regime di stabilimento nei rami I e II dell art. 2 co. 1 e nei rami 1 e 2 dell art. 2 co. 3 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 ( Codice delle Assicurazioni Private ), è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza belga, Commission Bancarie, Financière et des Assurances, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, http://www.cbfa.be/eng/contact/cont.asp ed è iscritta nell elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia ai sensi dell art. 26 del Codice delle Assicurazioni Private. La società di revisione dell Assicuratore è la seguente: PricewaterhouseCoopers Woluwe Garden, Woluwedal 18 B-1932 Sint-Stevens- Woluwe Belgium Per le garanzie di Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego, Polizza n. IT10706: 1.a. Denominazione -CIGNA Europe Insurance Company SA-NV, società di diritto belga ( Società o Assicuratore ). 1.b. Sede legale La Società ha sede legale in Belgio, 1000 Bruxelles, Avenue de Cortenbergh n. 52 ed è iscritta al numero 651649 del registro di Commercio di Bruxelles. 1.c. Autorizzazioni - La Società è autorizzata ad operare in Italia in libertà di prestazione di servizi nei rami 1, 2, e 16 dell art. 2 co. 3 del Codice delle Assicurazioni Private, è sottoposta al controllo dell autorità di vigilanza belga, Commission Bancarie, Financière et des Assurances, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, http://www.cbfa.be/eng/contact/cont.asp ed è iscritta nell elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia ai sensi dell art. 26 del Codice delle Assicurazioni Private. La società di revisione dell Assicuratore è la seguente: PricewaterhouseCoopers Woluwe Garden, Woluwedal 18 B-1932 Sint-Stevens- Woluwe Belgium Il contratto di assicurazione è intermediato da Amex Broker Assicurativo S.r.l. - Socio Unico - ( ABA ) con sede in Roma, Largo Caduti di El Alamein n. 9 2. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Finalità del contratto - Le Società assumono nei confronti dell Assicurato, e a beneficio di American Express, la copertura del rischio del mancato rimborso del debito, comprensivo delle frazioni di premio e degli interessi e maturati, ancorché rateizzato, contratto dall Assicurato nei confronti di American Express a seguito dell utilizzo della Carta Revolve American Express Carta di Credito, come risulta dal relativo estratto conto ( Debito ), sino al momento del verificarsi del Sinistro ed alle condizioni specificate nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nel caso di decesso, Invalidità Totale Permanente (I.T.P.) - per la Polizza ITL 10706 - Inabilità Totale Temporanea (I.T.T.), Ricovero Ospedaliero (R.O.) e Perdita di impiego (P.I.) dell Assicurato - per la Polizza IT 10706 -. Persone assicurabili - Per beneficiare delle prestazioni assicurative sopra indicate l'assicurato dovrà avere un età compresa tra i 18 ed i 63 anni alla Data di Effetto della Copertura Assicurativa. Decorrenza e Durata Le Polizze ITL 10706 e IT10706 saranno efficaci a partire dalle ore 24:00 della data di adesione del Contraente ( Data di Effetto della Copertura Assicurativa ) e la copertura assicurativa rimarrà in essere fintanto che l assicurato sia titolare di una Carta di Credito a cui si applichi la copertura assicurativa descritta, fatto salvo il diritto di recesso del Contraente che potrà essere esercitato in ogni momento. In tal caso, le Polizze ITL 10706 e IT10706 cesseranno di essere efficaci a partire dalla data dell estratto conto mensile successivo alla data di ricevimento da parte degli Assicuratori della dichiarazione di recesso del Contraente. Le Società, a loro volta, hanno la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso. In ogni caso, le Società continueranno a pagare gli indennizzi relativi ai Sinistri che si siano verificati prima della data di efficacia del recesso. L effetto di una Polizza è condizionata all effetto dell altra. Pertanto la cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, di una Polizza determinerà la cessazione di efficacia anche dell altra Polizza. Condizioni per l assunzione del rischio Per aderire alle Polizze il Contraente dovrà dichiarare di essere, per quanto di sua conoscenza, in buono stato di salute. Egli prende pertanto atto che la veridicità e l esattezza della dichiarazione costituisce il presupposto per la validità e l effetto della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. Massimali assicurabili - L importo massimo che l Assicuratore corrisponderà in caso di morte o I.T.P. non potrà superare euro 15.000.00 (quindicimila/00), per ciascun Assicurato. L importo massimo che l Assicuratore corrisponderà mensilmente in caso di I.T.T., R.O. e P.I. non potrà superare euro 1.300 (milletrecento/00) e in ogni caso non potrà complessivamente superare l importo di euro 15.000.00 (quindicimila/00), per ciascun Assicurato. L Assicurato accetta che l Assicuratore, in caso di Sinistro, provveda al pagamento dei relativi indennizzi direttamente e integralmente ad

American Express. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO E INVALIDITA TOTALE PERMANENTE -POLIZZA ITL 10706 Le prestazioni sono legate al verificarsi di eventi quali il decesso e l invalidità dell Assicurato qualunque sia la causa. 1 DECESSO - in caso di decesso l Assicuratore corrisponderà ad American Express una somma uguale al Debito che l Assicurato risulta avere nei confronti di American Express nel giorno del decesso, come risultante dall Estratto Conto della Carta di Credito, e comunque entro il limite massimo di euro 15.000. 2 INVALIDITA TOTALE PERMANENTE - In caso di I.T.P. l Assicuratore pagherà ad American Express un importo pari al Debito dell'assicurato al momento del Sinistro, come risultante dall Estratto Conto della Carta di Credito e, comunque, entro il limite massimo di euro 15.000. L Assicuratore corrisponderà il predetto importo successivamente alla data dell accertamento dell Invalidità Totale Permanente, dedotto ogni eventuale importo già corrisposto dall Assicuratore a titolo di Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego PRESTAZIONI IN CASO DI INABILITA TOTALE TEMPORANEA, RICOVERO OSPEDALIERO E PERDITA DI IMPIEGO -POLIZZA IT 10706 1 INABILITA TOTALE TEMPORANEA Dopo 30 (trenta) giorni consecutivi di I.T.T. ( Periodo di Franchigia ) l Assicuratore corrisponderà ad American Express la rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza- dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall Estratto Conto, con il limite massimo di 1.300 euro al mese e comunque per un periodo non eccedente i 24 mesi. Per beneficiare della garanzia per I.T.T. l Assicurato non dovrà essere stato dichiarato inabile al lavoro per motivi di salute per più di 30 (trenta) giorni durante i 12 (dodici) mesi antecedenti la Data di Effetto della Copertura Assicurativa, né essere, a tale data, sottoposto a trattamento medico-sanitario. 2 RICOVERO OSPEDALIERO L Assicuratore pagherà l indennizzo in caso di Ricovero Ospedaliero dell Assicurato, conseguente ad un Infortunio o una Malattia che si protragga per più di 24 ore consecutive. Successivamente, per ciascun periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero riconducibile al medesimo Sinistro, l Assicuratore corrisponderà la rata minima alla data di adesione alla presente polizza - come definita nel regolamento Carta - dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall Estratto Conto, con il limite massimo di 1.300 euro al mese e, comunque, per un periodo non eccedente i 18 mesi. 3 PERDITA DI IMPIEGO Dopo 30 (trenta) giorni continuativi di inattività lavorativa ( Periodo di Franchigia ), l Assicuratore pagherà ad American Express la rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza - dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall Estratto Conto, con il limite massimo di 1.300 euro al mese e, comunque, per un periodo non eccedente i 12 mesi. L Assicuratore pagherà l indennizzo nel caso in cui l Assicurato riceva comunicazione di licenziamento, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, purché siano trascorsi almeno 180 (centoottanta) giorni dalla Data di Effetto della Copertura Assicurativa ( Periodo di Carenza ). Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi sopra descritti qualora si siano verificati a seguito di particolari circostanze specificate all articolo 5 Esclusioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Perfezionamento del contratto - Il contratto di assicurazione si intende concluso per il Contraente il primo giorno del secondo mese successivo all adesione alle Polizze da parte del Contraente ( Data di Effetto del Contratto ). Per tale periodo, pertanto, il Contraente non è vincolato dal contratto di assicurazione benché l Assicuratore abbia assunto l obbligo di prestare copertura assicurativa a partire dalla Data di Effetto della Copertura Assicurativa. Diritto di ripensamento Il Contraente potrà chiedere l estinzione del contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla Data di Effetto del Contratto, senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo fax al numero 800 227708 o contattando il Numero Verde del Servizio Clienti e Reclami 800 961 920. Qualora il premio fosse già stato addebitato, esso verrà rimborsato al Contraente tempestivamente e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso. Premio - Il Premio relativo alle Polizze è il medesimo per tutti gli Assicurati, indipendentemente dall età e/o dal sesso dell Assicurato ed è comprensivo di imposte. Il Premio verrà pagato dall Assicurato ad ABA, autorizzato all incasso dalle Società, mediante addebito su Carta di Credito. Alle Polizze ITL10706 e IT10706 si applicano le disposizioni di legge in materia fiscale in vigore alla data di conclusione del contratto, fatte salve successive modifiche. Si segnala, in particolare, che i premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dalle imposte e danno diritto ad una detrazione del 19% dall imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini del calcolo dell IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del Premio è destinata alla copertura di tali rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento esclusivo e, quindi, limitatamente a tale componente. Riscatto - Il contratto non prevede un valore di riscatto. Scioglimento del contratto Il contratto di assicurazione cessa di essere efficace, con perdita dei premi eventualmente già versati, al verificarsi del primo dei seguenti eventi: -invio della dichiarazione di recesso con le modalità sopra indicate; - decesso dell Assicurato; -la perdita della qualità di Titolare della Carta di Credito da parte dell Assicurato; -il compimento del 65 anno di età dell Assicurato; -mancato pagamento del Premio. Documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni In caso di Sinistro l Assicurato dovrà contattare il Numero Verde del Servizio Sinistri e richiedere il modulo per la denuncia del sinistro. L Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione Servizio Sinistri 800 961920 dettagliatamente descritta nell articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV gestirà, su incarico di CIGNA Europe Insurance Company SA-NV e per suo conto, i Sinistri relativi alle coperture assicurative per I.T.T., R.O. e P.I.

Informativa in corso di contratto Le Società si impegnano ad inviare tempestivamente al Contraente qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa. Prescrizione - Ai sensi dell articolo 2952 c.c i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Legge applicabile al contratto - Il contratto di assicurazione è sottoposto alla legge italiana. Lingua in cui è redatto il contratto Le Polizze, e ogni altro documento ad esse allegato, sono redatte in lingua italiana. Foro competente - Per qualsiasi controversia relativa alle Polizze sarà competente il Foro del luogo in cui l Assicurato risiede o ha eletto domicilio. Reclami - L Assicurato potrà indirizzare eventuali reclami relativi alla Polizza ITL10706 a CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV, Servizio Clienti e Reclami, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, numero verde 800 961 920, fax: 800 227 708. L Assicurato potrà indirizzare eventuali reclami relativi alla Polizza IT10706 a CIGNA EUROPE INSURANCE COMPANY S.A. - N.V. Avenue de Cortenbergh n. 52, 1000 Bruxelles (Belgio), numero verde 800 961 920, fax: 800 227 708. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, corredando l esposto della documentazione inviata a CIGNA. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi esistenti. CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA-NV e CIGNA EUROPE INSURANCE COMPANY S.A. - N.V. sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

INFORMATIVA AMEX BROKER ASSICURATIVO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 ( Codice della Privacy ) 1) In caso di adesione, i dati personali raccolti da Amex Broker Assicurativo S.r.l. verranno comunicati alla Compagnia di Assicurazione per consentire l'attivazione della relativa polizza e l emissione del contratto. La Compagnia di Assicurazione rivestirà comunque la qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali stessi ai sensi di legge, provvedendo a tutte le informative ed adempimenti previsti per legge. 2) La raccolta e la comunicazione dei dati ha natura obbligatoria per permettere alla Compagnia di Assicurazione di assolvere agli obblighi contrattuali, pertanto non sarà possibile procedere all attivazione della polizza in caso di mancato consenso al trattamento dei dati stessi. 3) La Compagnia di Assicurazione, ricevuti i dati da Amex Broker Assicurativo S.r.l., comunicherà ad American Express Services Europe Limited l'ordine per il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza. American Express Services Europe Limited ed Amex Broker Assicurativo S.r.l., domiciliate per l'oggetto in Roma, Largo Caduti di El Alamein,9, sono quindi Titolari dei rispettivi trattamenti come anzi descritti. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'ufficio Compliance di American Express, domiciliato, per la carica, come sopra. 4) Il Cliente potrà sempre esercitare i diritti di cui all' art. 7, D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 (es.: avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica, la cancellazione, opporsi al trattamento dei dati stessi, il tutto ai sensi di legge). INFORMATIVA AMEX BROKER ASSICURATIVO SULL INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA Ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ( Codice delle Assicurazioni ) Amex Broker Assicurativo S.r.l. si occupa, nel rispetto della normativa vigente, di identificare sul mercato prodotti assicurativi in linea con le esigenze dei Partner Commerciali e che possono essere di interesse per i Titolari di Carta American Express. Al riguardo si chiarisce che il ruolo di Amex Broker è quello di intermediario per le Compagnie di Assicurazione dalle quali riceve il compenso per la propria attività, per cui nessun costo aggiuntivo viene addebitato ai Titolari per l attività svolta da Amex Broker. Non sussiste alcun obbligo di sottoscrizione delle polizze da parte dei Titolari di Carta American Express, i quali possono coprire i loro rischi con diverse modalità o tramite altri soggetti. 1. Finalità e trattamento dei dati personali INFORMATIVA CIGNA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 ( Codice della Privacy ) Al fine di fornirle i servizi assicurativi oggetto delle Polizze nn. ITL10706 e IT10706 gli Assicuratori dovranno poter trattare i Suoi dati personali, anche di natura sensibile. I Suoi dati verranno trattati da CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE SA-NV e CIGNA EUROPE INSURANCE COMPANY SA-NV. - Titolari del trattamento - solamente per finalità assicurative, che comprendono, in via esemplificativa, l emissione dei certificati di assicurazione, la raccolta dei premi, la gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi, l adempimento di altri obblighi contrattuali, o previsti dalla legge e l esercizio dei diritti riservati all impresa di assicurazione. Per le finalità sopraindicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti determinati, incaricati dai Titolari della fornitura di servizi strumentali o necessari all esecuzione delle obbligazioni derivanti dall adesione alla polizza collettiva avente ad oggetto le Polizze nn. ITL10706 e IT10706 ad altre società del gruppo situate anche all estero, all ISVAP ed, infine, a consulenti legali, medici e periti. 2. Modalità del trattamento I Suoi dati verranno trattati mediante operazioni di registrazione, consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, effettuate anche con l ausilio di strumenti elettronici, da dipendenti e collaboratori dei Titolari, nell ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute e assicurando l impiego di misure idonee per la sicurezza dei dati trattati. I dati personali e sensibili non sono soggetti a diffusione. 3. Diritti dell interessato Lei avrà diritto di ottenere, in ogni momento, la conferma dell esistenza o meno dei dati che La riguardano e delle finalità per cui vengono utilizzati. Ha altresì il diritto di chiederne l aggiornamento o la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco e di opporsi al loro trattamento. Per esercitare i diritti sopraindicati, nonché per ricevere informazioni sui soggetti ai quali i dati vengono comunicati (ad esempio Amex Broker Assicurativo S.r.l.) ovvero sui soggetti che, in qualità di responsabili od incaricati, possono venire a conoscenza dei Suoi dati, Lei potrà rivolgersi sia a CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV, Rappresentanza Generale per l Italia, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, Servizio Clienti e Reclami n. 800 961 920, sia a CIGNA Europe Insurance Company SA-NV, Avenue de Cortenbergh n. 52, 1000 Bruxelles (Belgio) Servizio Clienti e Reclami n. 800 961 920, fax: 800 227 708. 4. Rifiuto del conferimento dei dati Benché ne abbia diritto, il rifiuto di conferire i dati personali e sensibili, comporterà l impossibilità di aderire alle Polizze nn. ITL10706 e IT10706. L eventuale, successiva, richiesta di cancellazione dei Suoi dati o di interruzione del loro trattamento potrebbe determinare l impossibilità per i Titolari di adempiere alle obbligazioni derivanti dall adesione alla polizza collettiva compresa la gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PROTEZIONE SUL CREDITO ( POLIZZE ITL10706 E IT10706) 1. DEFINIZIONI American Express: American Express, Services Europe Ltd. con sede in Largo Caduti di El Alamein, 9 00173 Roma Assicurato, Contraente: il titolare ( Titolare ) di una Carta Revolve American Express ( Carta di Credito ), che abbia aderito alle Polizze ITL10706 e IT10706. Assicuratore: CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A. - N.V., Rappresentanza Generale per l Italia, Piazza della Repubblica n. 30, 20124 Milano (per le coperture caso morte e Invalidità Totale Permanente, Polizza ITL 10706) e CIGNA EUROPE INSURANCE COMPANY S.A. - N.V., Società di diritto belga con sede in Avenue de Cortenbergh, 52 1000 Bruxelles (Belgio) (per le coperture per Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego, Polizza IT 10706). Data di Effetto della Copertura Assicurativa: la copertura assicurativa è efficace a partire dalle ore 24 del giorno di adesione alla Polizza, come indicato nel certificato di assicurazione. Data di Effetto del Contratto di Assicurazione: il primo giorno del secondo mese successivo alla Data di Effetto della Copertura Assicurativa. Debito: l ammontare complessivo del debito (comprensivo, ove rateizzato, dei relativi interessi e frazioni di premio maturati) conseguente all utilizzo della Carta di Credito, contratto dall Assicurato nei confronti di American Express sino al momento del verificarsi del Sinistro, come risulta dal relativo Estratto Conto. Estratto Conto: il dettaglio delle operazioni effettuate con una Carta di Credito, incluse le operazioni effettuate da eventuali Carte Supplementari, delle spese accessorie ad esse collegate e dei relativi interessi che American Express invierà mensilmente al Contraente. Infortunio: la lesione, verificatasi dopo la Data di Effetto della Copertura Assicurativa, subita dall Assicurato in qualsiasi parte del corpo, derivante direttamente ed in via esclusiva da un evento improvviso ed imprevisto causato da circostanze esterne, violente e visibili, indipendente da ogni altra causa. Invalidità Totale Permanente (I.T.P.): l invalidità totale e permanente dell Assicurato, causata da Infortunio o Malattia e comprovata da evidenze mediche, che determini l impossibilità per l Assicurato di svolgere qualsiasi attività lavorativa retribuita. Nella determinazione del grado di invalidità, l Assicuratore farà riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 luglio 2000. Se la percentuale di invalidità complessivamente riscontrata è uguale o superiore al 66%, l Assicurato verrà considerato, ai fini della Polizza, come invalido in via totale e permanente. Inabilità Totale Temporanea (I.T.T.): la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell Assicurato di attendere alla propria normale attività lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia comprovata da evidenze mediche. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute, verificatasi dopo la Data di Effetto della copertura assicurativa, non dipendente da Infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile, fatta eccezione per i casi di esclusione previsti dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. Medico: una persona, che non sia lo stesso Assicurato, un suo socio in affari, o un membro prossimo della sua famiglia, laureato in medicina in una Università occidentale e legalmente abilitato ed iscritto presso il competente albo professionale dello stesso paese in cui le prestazioni medico-chirurgiche sono state fornite dal Medico all'assicurato. Il termine può anche comprendere uno specialista, come ad esempio, i chiropratici o fisioterapisti. Questi specialisti devono essere abilitati alla professione ed avere conseguito un livello di istruzione specialistica nei settori di rispettiva competenza. Ospedale: un organizzazione legalmente costituita, pubblica o privata, che operi principalmente per il ricovero, l assistenza sanitaria e la curadi persone inferme, sofferenti o ferite, che mantenga strutture per la diagnosi e interventi chirurgici e fornisca prestazioni infermieristiche atempo pieno. Il termine Ospedale non comprende: 1) un istituto per le malattie mentali, un istituto che operi principalmente per la cura di malattie psichiche o psicologiche e il reparto psichiatrico di un Ospedale; 2) un luogo per anziani, una casa di riposo, un luogo per la cura di drogati o etilisti; o 3) una clinica per cure termali e naturali; una casa di cura per malati cronici; un convalescenziario, un centro di riabilitazione, strutture per cure con lunga degenza. Perdita di Impiego (P.I.): la perdita del posto di lavoro a causa del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo - ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa - di cui all art. 3 L. 604/1966, successiva alla Data di Effetto della Copertura Assicurativa, fatte salve le esclusioni specificamente indicate dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. Periodo di Franchigia Assoluta: un periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai sensi delle presenti Polizze, l Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. Il Periodo di Franchigia è di 30 giorni nei casi di I.T.T. e P.I. Polizza, o Polizze: i documenti relativi alle Polizze ITL 10706 e IT10706 firmati dall Assicuratore che provano il contratto di assicurazione e a cui si applicano le presenti Condizioni Generali di Assicurazione. Premio: il premio assicurativo mensile pagato dall Assicurato all Assicuratore per mezzo di Carta di Credito, calcolato sulla base dello 0,70% del saldo del conto della Carta di Credito e che sarà addebitato da American Express mensilmente e direttamente sull Estratto Conto. Ricovero Ospedaliero: il ricovero dell'assicurato per almeno 24 (ventiquattro) ore consecutive come paziente interno in un Ospedale per decisione di un Medico, con regolare terapia e assistenza medica. Sinistro: il verificarsi di uno degli eventi descritti all articolo 2 per i quali è prestata l assicurazione.

2. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA L Assicuratore assume nei confronti dell Assicurato e a beneficio di American Express la copertura del rischio del mancato rimborso del Debito, ancorché rateizzato, contratto nei confronti di American Express a seguito dell utilizzo della Carta di Credito come risulta dal relativo Estratto Conto -ai sensi e nel rispetto del regolamento Carta separatamente sottoscritto dall Assicurato - sino al momento del verificarsi del Sinistro, alle condizioni specificate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, nei seguenti casi: (i) Decesso (D); (ii) Invalidità Totale Permanente (I.T.P.); (iii) Inabilità Totale Temporanea(I.T.T.); (iv) Perdita di Impiego (P.I); (v) Ricovero Ospedaliero (R.O.). 3. CONDIZIONI e REQUISITI DI AMMISSIONE 3.1 REQUISITI PER L ADESIONE ALLA POLIZZA Per beneficiare delle coperture sopra indicate l'assicurato dovrà avere un età compresa tra i 18 ed i 63 anni alla Data di Effetto della Copertura Assicurativa e, a tale data: (i) Per beneficiare della garanzia per I.T.T. l Assicurato non dovrà essere stato dichiarato inabile al lavoro per motivi di salute per più di 30 (trenta) giorni durante i 12 (dodici) mesi antecedenti la Data di Effetto della Copertura Assicurativa, né essere, a tale data, sottoposto a trattamento medico-sanitario. (ii) Per la copertura P.I. l'assicurato dovrà esercitare in Italia un attività di lavoro subordinato con contratto a tempo pieno ed a tempo indeterminato. (iii) Per la copertura di R.O., l'assicurato dovrà esercitare in Italia un attività di lavoro autonomo. 3.2 CONDIZIONI PER L AMMISSIONE Per aderire alla Polizza, l'assicurato dovrà dichiarare contestualmente di: (i) accettare integralmente i termini e le condizioni del contratto di assicurazione; (ii) essere, per quanto di sua conoscenza, in buono stato di salute; (iii) essere in possesso dei requisiti di adesione di cui al precedente paragrafo 3.1. 4. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE Tutti gli indennizzi sono basati sul Debito dell'assicurato verso American Express alla data del Sinistro. In ogni caso, l importo massimo che l Assicuratore corrisponderà complessivamente in caso di Sinistro è pari a 15.000 (quindicimila), per ciascun Assicurato. In particolare: i) in caso di decesso l Assicuratore corrisponderà ad American Express una somma uguale al Debito, come risultante da relativo Estratto Conto, che l Assicurato risulta avere nei confronti di American Express nel giorno del decesso e comunque entro il limite massimo di 15.000 (quindicimila). ii) In caso di I.T.T. l Assicuratore corrisponderà ad American Express un importo pari alla rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza, dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall Estratto Conto, per un periodo non eccedente i 24 mesi successivi al Periodo di Franchigia, fino ad un massimo di 1.300 (milletrecento) al mese. iii) In caso di I.T.P. l Assicuratore pagherà ad American Express un importo pari al Debito dell'assicurato come risulta dal relativo Estratto Conto al momento del Sinistro e comunque non eccedente 15.000 (quindicimila). iv) In caso di P.I. l Assicuratore pagherà ad American Express un importo pari alla rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall Estratto Conto, per un periodo non eccedente i 12 mesi, successivamente al Periodo di Franchigia, fino ad un massimo di 1.300 (milletrecento) al mese. v) In caso di Ricovero Ospedaliero l Assicuratore pagherà ad American Express un importo pari alla rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza - dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall Estratto Conto, per un periodo non eccedente i 18 mesi successivi fino ad un massimo di 1.300 (milletrecento) al mese. Clausola di vincolo: l Assicurato accetta che in caso di Sinistro i relativi indennizzi vengano pagati direttamente ed integralmente dall Assicuratore ad American Express. 5. ESCLUSIONI Sono esclusi dalla copertura assicurativa il decesso, I.T.P., I.T.T., P.I. e R.O. causati da uno o più dei seguenti eventi: uso di medicinali e di sostanze stupefacenti non prescritti da un medico; ubriachezza dell Assicurato (tasso d alcoolemia superiore al tasso di 0.50 g.); gravidanza o patologie derivanti dalla gravidanza; malattie o infortuni anteriori all inizio della copertura noti all Assicurato al momento dell adesione alla Polizza; lesioni autoinflitte; affezioni psichiche o neuropsichiatriche e/o depressione nervosa; suicidio o tentato suicidio nei primi 24 mesi di efficacia della copertura assicurativa; guerra dichiarata in cui l Italia sia parte belligerante o guerra non dichiarata; sommosse, insurrezioni, attentati o atti di terrorismo, qualunque siano i luoghi ed i protagonisti, in cui l Assicurato prenda parte attiva; incidenti di volo verificatisi in occasione di competizioni o durante voli su apparecchi non muniti di certificato di navigazione o voli non di linea; incidenti occorsi a bordo di veicoli a motore o natanti in occasione di competizioni o di rallies. Sono, in particolare, esclusi dalla copertura assicurativa i casi di I.T.T. causata da Malattia o Infortunio che colpisca l Assicurato non residente in Italia, o se ivi residente, allorché si trovi o soggiorni temporaneamente fuori dall Italia. L esclusione che precede non si applica al caso in cui l Assicurato, residente in Italia, si trovi o soggiorni temporaneamente in un Paese membro dell Unione Europea e non possa ritornare in Italia in quanto sottoposto a Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia. Sono, altresì, esclusi dalla copertura assicurativa i casi di P.I. nelle ipotesi di prestazione d opera occasionale o di lavoro somministrato o a progetto;

nel caso di cessazione, alla scadenza naturale, di un contratto di lavoro a termine o di un contratto di inserimento; nel caso di dimissioni dell Assicurato; nel caso di licenziamento dell Assicurato per giustificato motivo soggettivo - un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro - ai sensi dell Art. 3 L. 604/1966; qualora il licenziamento sia intimato prima che siano decorsi 3 (tre) mesi dalla Data di Effetto della Copertura Assicurativa; nel caso di prepensionamento o di pensionamento dell Assicurato; se l Assicurato è posto in cassa integrazione ordinaria o straordinaria; se l Assicurato ha diritto a trattamenti speciali di disoccupazione; se l Assicurato è iscritto nelle liste di mobilità presso gli uffici regionali competenti e ha diritto all indennità di mobilità come previsto dalla legge 223/1991. 6. DURATA E CESSAZIONE DI EFFICACIA La copertura assicurativa è efficace a partire dalla Data di Effetto della Copertura Assicurativa e rimarrà in essere fintanto che l assicurato sia titolare di una Carta di Credito a cui si applichi la copertura assicurativa descritta, fatto salvo i casi descritti nel presente articolo nonché il diritto di recesso di cui all art. 7. La copertura assicurativa cesserà di essere efficace nei seguenti casi: (i) al compimento del 65 anno di età dell Assicurato; (ii) in caso di perdita della qualità di Titolare della Carta di Credito, da parte dell Assicurato, quale che ne sia la causa, ivi compresa la sospensione, cancellazione o rinuncia alla Carta di Credito, ai sensi del regolamento (dal momento in cui le stesse siano intervenute), salvo il caso in cui la sospensione, cancellazione o rinuncia avvengano a causa di decesso, I.T.T., I.T.P., P.I. o R.O. (iii) in caso di recesso dell Assicurato e/o dell Assicuratore con le modalità di cui al successivo articolo 7; (iv) in caso di mancato pagamento del Premio da parte dell Assicurato ai sensi dell art. 8. 7. RECESSO L Assicurato avrà la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di assicurazione con dichiarazione scritta spedita all Assicuratore a mezzo di raccomandata a/r all indirizzo di cui all articolo 11. La copertura cesserà di essere efficace a partire dalla data dell Estratto Conto mensile successivo alla data di ricevimento da parte dell Assicuratore della dichiarazione di recesso dell Assicurato. L Assicuratore a sua volta, ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso. In ogni caso l Assicuratore continuerà a pagare gli indennizzi relativi ai Sinistri che si siano verificati prima della data di efficacia del recesso. 8. PREMIO La copertura assicurativa sarà concessa a fronte del pagamento all Assicuratore da parte dell Assicurato per mezzo di Carta di Credito di un premio mensile posticipato. Il Premio sarà determinato nella misura dello 0,70% da calcolarsi in base al Saldo risultante dall Estratto Conto e sarà addebitato mensilmente da American Express sul Conto Carta dell Assicurato secondo le disposizioni di cui al regolamento Carta. L Assicurato autorizza sin d ora l addebito di detto importo mensilmente e direttamente sulla Carta di Credito. Il mancato pagamento del premio da parte dell Assicurato determinerà la sospensione della copertura assicurativa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il premio verrà pagato. La copertura cesserà automaticamente di essere efficace se l Assicuratore, entro i sei mesi dalla data in cui il premio è dovuto non agisca perla riscossione. 9. RICHIESTE DI INDENNIZZO In caso di Sinistro, l Assicurato dovrà tempestivamente contattare il Servizio Sinistri di CIGNA al Numero verde 800 961920 e richiedere il modulo di denuncia del Sinistro. Spetta all Assicurato fornire all Assicuratore tutte le informazioni utili al fine di constatare e verificare l esistenza del diritto alla copertura assicurativa prevista dal contratto di assicurazione. In caso di ripresa di un'attività lavorativa autonoma o subordinata, l'assicurato deve immediatamente darne notizia all Assicuratore. Qualsiasi certificato medico dovrà essere redatto su carta intestata del Medico o della ASL o altro ente competente, e recare firma e timbro del Medico che lo rilascia. L'Assicuratore può richiedere che l'assicurato produca, successivamente all invio del modulo di denuncia del Sinistro, documentazione aggiuntiva rispetto a quella descritta nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. L'Assicuratore può altresì richiedere che l Assicurato si sottoponga, a spese dell'assicuratore, ad una visita medica presso un Medico da questi indicato. Il pagamento delle prestazioni assicurative da parte dell Assicuratore avverrà dopo l invio della richiesta di indennizzo debitamente formulata e documentata come richiesto dalle disposizioni di cui al presente articolo. 9.1 DECESSO Gli eredi o aventi causa dell Assicurato dovranno dare tempestivamente avviso all Assicuratore del decesso dell Assicurato. In particolare, dovranno essere trasmessi all Assicuratore i seguenti documenti: (i) certificato di morte; (ii) certificato medico che indichi la causa del decesso. 9.2. INABILITA TOTALE TEMPORANEA L Assicuratore pagherà l indennizzo dopo un periodo di I.T.T. protrattasi per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi (Periodo di Franchigia). Successivamente, dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di I.T.T. riconducibile al medesimo Sinistro, l Assicuratore corrisponderà la rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza - dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall Estratto Conto, con il limite massimo di 1.300 euro al mese.

Il Periodo di Franchigia non si calcola in caso di nuova interruzione verificatasi dopo la ripresa dell attività lavorativa, se il periodo di ripresa dell attività è stato inferiore a 60 (sessanta) giorni. Le interruzioni di attività lavorativa durante la gravidanza o dopo il parto saranno considerate a titolo di I.T.T. solo al di fuori del periodo di tutela del posto di lavoro per maternità. Se l interruzione di attività si prolunga oltre il predetto termine, comincerà a decorrere un nuovo Periodo di Franchigia calcolato a partire dal giorno successivo alla data in cui l indennità per maternità non è più dovuta. Il diritto dell Assicurato al pagamento dell indennizzo cessa alla data in cui l Assicurato è riconosciuto, a seguito di un controllo medico, capace di riprendere anche parzialmente un attività lavorativa autonoma o dipendente. La prestazione per I.T.T. non potrà essere corrisposta in aggiunta alla prestazione per R.O. Al termine del Periodo di Franchigia, ovvero al termine di ciascun periodo di I.T.T., l Assicurato dovrà inviare all Assicuratore un certificato medico che attesti: la natura della Malattia o dell Infortunio che ha provocato l I.T.T.; la data di inizio della Malattia o la data dell Infortunio; la durata probabile dell incapacità lavorativa. L Assicuratore potrà richiedere il rinnovo della predetta documentazione ad ogni scadenza di ciascun periodo di I.T.T. Al termine di ciascun periodo di I.T.T. l Assicurato dovrà, inoltre, inviare all Assicuratore una dichiarazione in cui attesti di non avere ripreso l attività lavorativa per il periodo di I.T.T. corrispondente. 9.3. INVALIDITA TOTALE PERMANENTE Nel caso di Invalidità Totale Permanente causata da Infortunio o Malattia, l Assicuratore pagherà l importo corrispondente al Debito dell Assicurato alla data dell Infortunio o della Malattia. L Assicuratore corrisponderà il predetto importo successivamente alla data dell accertamento dell Invalidità Totale Permanente, dedotto ogni eventuale importo già corrisposto dall Assicuratore a titolo di I.T.T., R.O. o P.I. L Assicurato dovrà inviare all Assicuratore, un certificato medico che attesti: la natura della Malattia o dell Infortunio che ha provocato l I.P.T.; la data di inizio della Malattia o la data dell Infortunio; il certificato di un medico legale ovvero il certificato emesso dagli enti preposti (INAIL, INPS, ASL ecc.) attestante il grado di invalidità. 9.4. PERDITA DI IMPIEGO Periodo di Carenza: L Assicuratore pagherà l indennizzo nel caso in cui l Assicurato riceva comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, purché siano trascorsi almeno 180 (centoottanta) giorni dalla Data di Effetto della Copertura Assicurativa. Periodo di Franchigia: L Assicuratore provvederà al primo pagamento dell indennizzo decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Successivamente, dopo ogni periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di Perdita di Impiego riconducibile al medesimo Sinistro, l Assicuratore corrisponderà la rata minima - come definita nel regolamento Carta alla data di adesione alla presente polizza - dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall Estratto Conto, con il limite massimo di 1.300 euro al mese. L Assicurato non avrà diritto all Indennizzo per Perdita di Impiego se, durante il periodo in cui è disoccupato abbia diritto all indennizzo per I.T.T. o R.O. Nel caso in cui l Assicurato riceva dal proprio datore di lavoro un indennità sostitutiva del preavviso, la garanzia per P.I. sarà efficace a partire dal termine del periodo di preavviso relativamente al quale si riferisce l indennità sostitutiva corrisposta dal datore di lavoro. L Assicurato che ha beneficiato della garanzia assicurativa in relazione ad un caso di P.I. ha diritto ad un ulteriore prestazione assicurativa in relazione ad un nuovo caso di P.I., a condizione che la notifica della cessazione del rapporto di lavoro abbia luogo dopo che sia trascorso un periodo di attività remunerata di almeno sei mesi consecutivi durante i quali l'assicurato ha esercitato un attività lavorativa come lavoratore subordinato presso lo stesso datore di lavoro. Si applicherà in ogni caso un nuovo Periodo di Franchigia. L Assicurato dovrà fornire all Assicuratore la prova dello stato di disoccupazione. A tal fine, l Assicurato dovrà trasmettere all Assicuratore: copia della scheda professionale; copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro; copia del documento comprovante l iscrizione all elenco anagrafico o alle liste di mobilità regionale. Al termine di ciascun periodo di P.I. l Assicurato dovrà inviare all Assicuratore una dichiarazione scritta in cui attesti di non avere ripreso l attività lavorativa nel periodo di P.I. corrispondente. 9.5. RICOVERO OSPEDALIERO L Assicuratore pagherà l indennizzo in caso di Ricovero Ospedaliero dell Assicurato, conseguente ad un Infortunio o una Malattia che si protragga per più di 24 ore consecutive. Successivamente, per ciascun periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero riconducibile al medesimo Sinistro, l Assicuratore corrisponderà la rata minima alla data di adesione alla presente polizza - come definita nel regolamento Carta - dovuta mensilmente in relazione al Debito e calcolata sulle spese effettuate alla data del Sinistro, come risulta dall Estratto Conto, con il limite massimo di 1.300 euro al mese.

La prestazione per Ricovero Ospedaliero non potrà essere corrisposta in aggiunta alla prestazione per I.T.T. L Assicurato dovrà inviare all Assicuratore una lettera dell'ospedale presso cui è avvenuto il ricovero, firmata da un Medico che indichi la data di ammissione e di dimissione e la causa del Ricovero Ospedaliero. La copertura assicurativa per Ricovero Ospedaliero non sarà efficace se l Assicurato cessa di esercitare la propria attività lavorativa autonoma. 10. MODIFICHE L Assicuratore si riserva il diritto di modificare le Condizioni Generali di Assicurazione previa comunicazione scritta all Assicurato da inviarsi anche unitamente all Estratto Conto. 11. COMUNICAZIONI La Rappresentanza Generale gestirà, su incarico di Cigna Europe Insurance Company SA-NV e per suo conto, i Sinistri relativi alle copertureassicurative per I.T.T., R.O. e P.I.Pertanto, salvo quanto altrimenti previsto dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, ogni comunicazione relativa alle PolizzeITL10706 e IT10706 dovrà essere inviata per iscritto all Assicuratore al seguente indirizzo: Cigna Life Insurance Company of Europe SA-NV,Rappresentanza Generale per l Italia, piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, fax: 800 227708. 12. DIRITTO DI RIPENSAMENTO L Assicurato potrà esercitare il diritto di ripensamento e chiedere l estinzione della presente copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Effetto del Contratto, senza penali e senza indicarne il motivo, contattando il Numero Verde del Servizio Clienti e Reclami 800 961 920, fax : 800 227 708. Nel caso in cui il premio sia già stato addebitato, questo sarà restituito al Contraente mediante accredito sulla Carta di Credito. 13. RECLAMI L Assicurato potrà indirizzare eventuali reclami relativi alla Polizza ITL10706 a CIGNA Life Insurance Company of Europe SA-NV, Servizio Clienti e Reclami, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, numero verde 800 961 920, fax: 800 227 708. L Assicurato potrà indirizzare eventuali reclami relativi alla Polizza IT10706 a CIGNA EUROPE INSURANCE COMPANY S.A. - N.V. Avenue de Cortenbergh n. 52, 1000 Bruxelles (Belgio) numero verde 800 961 920, fax: 800 227 708. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, corredando l esposto della documentazione inviata a CIGNA. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi esistenti. 14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Il contratto di assicurazione è sottoposto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Polizze sarà competente il Foro del luogo in cui l Assicurato risiede o ha eletto domicilio. CIGNA LIFE INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A.- N.V. Rappresentanza Generale per l Italia - Piazza della Repubblica, 30-9 piano, 20124 Milano - Italia